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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 224/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA IN ER, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6085/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ravello - Via San Giovanni Del Toro, 1 84010 Ravello SA
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 523/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
7 e pubblicata il 02/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 205/1/2019 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7696/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 veniva raggiunto da due avvisi di accertamento, l'uno di essi annullato su istanza del contribuente ed il secondo riproposto ed impugnato.
Di conseguenza l'attuale giudizio di appello promana dalla censura che lo stesso muove ai giudici di prime cure che, a suo dire erroneamente, avrebbero giudicato tardivo il suo ricorso per averlo correlato al primo dei due avvisi in questione.
Il 21 gennaio del 2020 veniva notificato al Comune di Ravello ricorso contro l'avviso di accertamento notificato al Ricorrente in data 25 novembre 2019. Tra il 25 novembre 2019 ed il 21 gennaio 2020 trascorrono 57 giorni che secondo il contribuente danno la prova della tempestività della impugnazione.
Nel merito, richiama l'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 che afferma che l'imposta municipale propria non si applichi al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa quando il possessore ivi risieda e dimori. Il ricorrente possiede a titolo di proprietà l'abitazione posta nel Comune di
Ravello, meglio individuata nel ricorso, nella quale risiede e dimora. Ambedue le circostanze non sono state messe in discussione dal Comune secondo il contribuente.
Richiama la Corte Costituzionale con Sentenza n. 209/2022 depositata il 13 e pubblicata il 19 ottobre
2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 nella parte in cui prescrive che oltre il possessore anche l'intero suo nucleo familiare dovesse dimorare nell'unità immobiliare.
Argomenta la Corte che non ritenere sufficiente la residenza e la dimora abituale in un determinato immobile del solo contribuente determini una evidente discriminazione rispetto a chi in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile di cui sia possessore. Essendo stato espunto dall'ordinamento l'inciso contenuto nelle norme IMU citate, oggi non si può più ritenere secondo l'appellante, pacificamente residente e dimorante nell'abitazione posta a Ravello (Sa) in Indirizzo_1, non spetti per l'anno 2014 l'esenzione cd “prima casa” dal pagamento dell'imposta IMU a fronte del fatto che la moglie dell'Ricorrente_1 risiedeva in altro comune per motivi di salute.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'appello come proposto.
Si costituiva il Comune di Ravello evidenziando la nullità della notifica dell'atto di appello per non essere stato notificato presso il difensore costituito nel giudizio di prime cure e presso il quale vi era stata l'elezione di domicilio.
L'atto oggetto di impugnazione reca il medesimo numero dell'atto annullato da 205 a 205/1: Secondo il
Comune appellato il secondo atto (l'unico impugnato) non poteva essere impugnato essendo stato emesso in autotutela e in rettifica del primo.
L'unico atto di accertamento era da considerarsi il primo, non fatto oggetto di censure e non il secondo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare occorre pronunciarsi sulla regolare costituzione in giudizio delle parti basata sulla corretta instaurazione del contraddittorio.
Sul punto deve ritenersi che le censure di nullità mosse dal Comune di Ravello non colgono nel segno in considerazione della circostanza che il destinatario della notifica del ricorso proposto dal contribuente ha ricevuto l'atto in questione e si è regolarmente costituito e difeso nel processo. Di qui, sulla base del principio del raggiungimento dello scopo, qualsiasi difetto censurato relativo al procedimento di notifica utilizzato deve ritenersi sanato.
Fatta tale premesse deve ritenersi che il secondo avviso sostituisca il primo in quanto emesso in rettifica ed in modo autonomo rispetto a quello precedente.
Tale autonomia avrebbe dovuto confluire peraltro anche nella motivazione dell'avviso in questione che, al contrario, risulta inesistente rispetto alla pretesa avanzata.
Nel 2025, dopo la pronuncia del 2022 invocata dal contribuente a sostegno della sua prospettazione, la
Corte Costituzionale è tornata sul tema sottoposto al giudizio di questa Corte di Giustizia dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2007)», nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente».
La circostanza valorizza il tema proposto dal contribuente in quanto la Consulta, adeguando le norme vigenti alle esigenze sociali e concrete della suddivisione delle dimore abituali da parte di coniugi comunque ancora uniti in comunione morale e spirituale, ha ammesso la possibilità di stabilire l'abitazione principale che può godere del beneficio dell'esenzione, anche in un luogo diverso dalla residenza anagrafica, e in uno luogo diverso da quello nel quale dimori abitualmente l'altro coniuge, non vincolando più (come già aveva stabilito nel 2022) l'esenzione dall'IMU alla condivisione con tutto il nucleo familiare del bene soggetto al beneficio.
Il richiamo alle pronunce della Consulta non può che condurre all'accoglimento dell'appello proposto dall'Ricorrente_1 anche in considerazione della circostanza che sul merito delle questioni relative alla gestione delle abitazioni del nucleo familiare in questione il Comune non ha dedotto alcunchè.
Pertanto, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, deve annullarsi l'avviso di accertamento impugnato. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio considerata la natura interpretativa della questione trattata, ripetutamente incisa dalle pronunce della
Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA IN ER, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6085/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ravello - Via San Giovanni Del Toro, 1 84010 Ravello SA
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 523/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
7 e pubblicata il 02/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 205/1/2019 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7696/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 veniva raggiunto da due avvisi di accertamento, l'uno di essi annullato su istanza del contribuente ed il secondo riproposto ed impugnato.
Di conseguenza l'attuale giudizio di appello promana dalla censura che lo stesso muove ai giudici di prime cure che, a suo dire erroneamente, avrebbero giudicato tardivo il suo ricorso per averlo correlato al primo dei due avvisi in questione.
Il 21 gennaio del 2020 veniva notificato al Comune di Ravello ricorso contro l'avviso di accertamento notificato al Ricorrente in data 25 novembre 2019. Tra il 25 novembre 2019 ed il 21 gennaio 2020 trascorrono 57 giorni che secondo il contribuente danno la prova della tempestività della impugnazione.
Nel merito, richiama l'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 che afferma che l'imposta municipale propria non si applichi al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa quando il possessore ivi risieda e dimori. Il ricorrente possiede a titolo di proprietà l'abitazione posta nel Comune di
Ravello, meglio individuata nel ricorso, nella quale risiede e dimora. Ambedue le circostanze non sono state messe in discussione dal Comune secondo il contribuente.
Richiama la Corte Costituzionale con Sentenza n. 209/2022 depositata il 13 e pubblicata il 19 ottobre
2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 nella parte in cui prescrive che oltre il possessore anche l'intero suo nucleo familiare dovesse dimorare nell'unità immobiliare.
Argomenta la Corte che non ritenere sufficiente la residenza e la dimora abituale in un determinato immobile del solo contribuente determini una evidente discriminazione rispetto a chi in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile di cui sia possessore. Essendo stato espunto dall'ordinamento l'inciso contenuto nelle norme IMU citate, oggi non si può più ritenere secondo l'appellante, pacificamente residente e dimorante nell'abitazione posta a Ravello (Sa) in Indirizzo_1, non spetti per l'anno 2014 l'esenzione cd “prima casa” dal pagamento dell'imposta IMU a fronte del fatto che la moglie dell'Ricorrente_1 risiedeva in altro comune per motivi di salute.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'appello come proposto.
Si costituiva il Comune di Ravello evidenziando la nullità della notifica dell'atto di appello per non essere stato notificato presso il difensore costituito nel giudizio di prime cure e presso il quale vi era stata l'elezione di domicilio.
L'atto oggetto di impugnazione reca il medesimo numero dell'atto annullato da 205 a 205/1: Secondo il
Comune appellato il secondo atto (l'unico impugnato) non poteva essere impugnato essendo stato emesso in autotutela e in rettifica del primo.
L'unico atto di accertamento era da considerarsi il primo, non fatto oggetto di censure e non il secondo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare occorre pronunciarsi sulla regolare costituzione in giudizio delle parti basata sulla corretta instaurazione del contraddittorio.
Sul punto deve ritenersi che le censure di nullità mosse dal Comune di Ravello non colgono nel segno in considerazione della circostanza che il destinatario della notifica del ricorso proposto dal contribuente ha ricevuto l'atto in questione e si è regolarmente costituito e difeso nel processo. Di qui, sulla base del principio del raggiungimento dello scopo, qualsiasi difetto censurato relativo al procedimento di notifica utilizzato deve ritenersi sanato.
Fatta tale premesse deve ritenersi che il secondo avviso sostituisca il primo in quanto emesso in rettifica ed in modo autonomo rispetto a quello precedente.
Tale autonomia avrebbe dovuto confluire peraltro anche nella motivazione dell'avviso in questione che, al contrario, risulta inesistente rispetto alla pretesa avanzata.
Nel 2025, dopo la pronuncia del 2022 invocata dal contribuente a sostegno della sua prospettazione, la
Corte Costituzionale è tornata sul tema sottoposto al giudizio di questa Corte di Giustizia dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2007)», nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente».
La circostanza valorizza il tema proposto dal contribuente in quanto la Consulta, adeguando le norme vigenti alle esigenze sociali e concrete della suddivisione delle dimore abituali da parte di coniugi comunque ancora uniti in comunione morale e spirituale, ha ammesso la possibilità di stabilire l'abitazione principale che può godere del beneficio dell'esenzione, anche in un luogo diverso dalla residenza anagrafica, e in uno luogo diverso da quello nel quale dimori abitualmente l'altro coniuge, non vincolando più (come già aveva stabilito nel 2022) l'esenzione dall'IMU alla condivisione con tutto il nucleo familiare del bene soggetto al beneficio.
Il richiamo alle pronunce della Consulta non può che condurre all'accoglimento dell'appello proposto dall'Ricorrente_1 anche in considerazione della circostanza che sul merito delle questioni relative alla gestione delle abitazioni del nucleo familiare in questione il Comune non ha dedotto alcunchè.
Pertanto, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, deve annullarsi l'avviso di accertamento impugnato. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio considerata la natura interpretativa della questione trattata, ripetutamente incisa dalle pronunce della
Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.