TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/12/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1150/2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 16/12/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams:
per la parte ricorrente l'avv. Silvia Rizzo in sostituzione dell'avv. Veggiari Contr
per la parte convenuta l'avv. Serena Biancardi
per la parte convenuta l'avv. Gianlivio Fasciano CP_2
per la parte convenuta l'avv. Pizzolo in sostituzione dell'avv. Grigoli CP_3
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 16/12/2025, svoltasi con le modalità
previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1150 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 18/07/2023
avente ad oggetto: socio lavoratore/mansioni superiori/ addetto alle “porte di carico”/differenze retributive/straordinario/risarcimento danno riduzione orario lavoro da
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. VEGGIARI ALESSIO, elettivamente C.F._1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VEGGIARI ALESSIO
Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_1 dell'avv. BIANCARDI BERTO SERENA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FASCIANO GIANLIVIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico Email_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_6 P.IVA_3
GO DR, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2
1
Motivi della decisione
1.Il ricorrente ha chiesto al suintestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni, formulando quattro distinte domande: “- accertarsi e dichiararsi, per i motivi e le causali di cui al presente ricorso, la simulazione del rapporto associativo intercorso tra il ricorrente e
e conseguentemente, accertarsi la sussistenza tra il ricorrente e Controparte_7 [...]
del solo rapporto di lavoro subordinato a far data dall'assunzione e fino Controparte_7
alla cessazione del rapporto e condannarsi in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro-tempore, alla restituzione a favore del ricorrente della somma di € 350,00 indebitamente trattenuta a titolo di “quota sociale”;
- accertarsi, per i motivi e le causali sopra esposte, lo svolgimento da parte del ricorrente di lavoro a tempo pieno per tutto il periodo dall'assunzione alla cessazione del rapporto, o nel diverso periodo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia e conseguentemente condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ex art. 29 d. lgs. 276/2003 e/o 1676 c.c., a pagare a favore del ricorrente la somma di € 25.989,74 o della diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa
o ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive tra le ore di lavoro riconosciute in busta paga e quelle contrattualmente previste e lavorate per il lavoro ordinario a tempo pieno;
- accertarsi, per i motivi e le causali sopra esposte, lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni riconducibili al livello III o, in via subordinata, al livello IV o, in via ulteriormente subordinata, al livello V del C.C.N.L. Trasporto Merci e Logistica dalla data di assunzione alla cessazione del rapporto o nel diverso periodo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia e conseguentemente condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ex art. 29 d. lgs. 276/2003 e/o 1676 c.c.,
a pagare a favore del ricorrente la somma di € 23.065,37 o della diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive tra il livello di inquadramento riconosciuto e quello rivendicato dal lavoratore;
- accertarsi, per i motivi e le causali sopra esposte, lo svolgimento da parte del ricorrente di lavoro straordinario, anche notturno e festivo, e notturno nella misura analiticamente indicata nel presente ricorso e conseguentemente condannarsi le società convenute, in
2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ex art. 29 d. lgs.
276/2003 e/o 1676 c.c., a pagare a favore del ricorrente la somma di € 41.259,26 o della diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario e notturno prestato”.
Il ricorrente conviene in giudizio le persone giuridiche riportate nell'epigrafe della sentenza
(rispettivamente, nelle qualità di datore di lavoro, committente e consorzio responsabile in solido) formalizzando le domande di accertamento della natura del rapporto di lavoro, di riconoscimento di un inquadramento contrattuale superiore e condanna solidale delle società convenute al pagamento di differenze retributive per superiore inquadramento, per lavoro ordinario, straordinario e notturno.
Il ricorrente ha lavorato nel magazzino di a San Martino Buon Parte_2
Albergo, ininterrottamente, dal 27.01.2014 al 30.06.2022, nel reparto “Baie e Porte di Carico” ed in particolare alla “Porte di Carico”, alle dipendenze di Controparte_7
(subappaltatrice). operava per conto di CP_7 Controparte_8
appaltatore di ATV.
[...]
Sebbene fosse formalmente socio lavoratore, il ricorrente afferma di essere stato trattato alla stregua di un normale dipendente. Sostiene che il rapporto associativo è simulato poiché non gli sono stati comunicati gli utili/ristorni, non gli è stata consegnata la documentazione obbligatoria (statuto/regolamento), e non ha partecipato alla vita sociale, alle assemblee o alle decisioni aziendali.
Il ricorrente è stato inquadrato, dalla cooperativa resistente L&P, inizialmente, al Livello 6° e, sebbene svolgesse le medesime mansioni, dal 01.08.2016 al Livello 5° del C.C.N.L. Trasporto
Merci e Logistica. Egli rivendica, sin dall'inizio del rapporto, un inquadramento superiore, al
Livello 3° o, in subordine, al Livello 4° o al Livello 5° (per il periodo in cui è stato inquadrato al 6°), asserendo di aver svolto, presso le “porte di carico” (reparto “baie e porte di carico”) le seguenti mansioni: ricevere sul rullo i bancali di prodotto pronti per la spedizione;
scaricare e stampare la bolla di consegna;
controllare la qualità e la quantità di prodotto da confezionare, per assicurarsi che fosse corrispondente alla bolla di consegna;
se il bancale era confezionato correttamente, sigillare il bancale con la reggia;
applicare sul bancale l'etichetta stampata;
spuntare dal p.c. l'uscita della merce e trasportare i bancali confezionati fino alla porta di carico indicata. Il ricorrente sottolinea che l'attività descritta richiedeva l'interazione con le
“mappe informatiche” del magazzino per la gestione fisica delle merci, tramite l'accesso al monitor, l'uso della pistola ottica e la stampa del foglio-pallet. Per la movimentazione dei
3 bancali, il ricorrente afferma di aver utilizzato un carrello elevatore con uomo a bordo (il cosiddetto "TELECAMERA GRANDE") che consentiva il sollevamento del bancale fino a circa 3 metri e aveva una portata fino a 12 quintali. Questa movimentazione era necessaria per sistemare e ordinare i bancali in base al peso, allo spazio disponibile nel cassone del camion e all'ordine di scarico presso i clienti finali (che potevano essere fino a quattro o cinque diversi).
Deduce inoltre il ricorrente che il lavoro era organizzato su tre turni a rotazione settimanale
(mattina, pomeriggio, notte), per sei giorni lavorativi (dal lunedì al sabato). L'orario settimanale era pari ad almeno 45 ore (o 51 ore nella settimana del turno notturno) a fronte delle 39 ore contrattualmente previste.
Il ricorrente lamenta il mancato pagamento di ore di lavoro ordinario, spesso retribuite come ferie o permessi mai fruiti, specificando che le ore contrattualmente previste, utilizzando il divisore mensile di 168 ore, non sono state retribuite, lamenta altresì il mancato o parziale pagamento delle maggiorazioni per lavoro straordinario (svolto sistematicamente il sabato) e notturno (eseguito regolarmente tra le 22:00 e le 6:00, per almeno una settimana al mese).
2. costituita tardivamente in data 18.2.2025, eccepisce in via preliminare la CP_7
prescrizione quinquennale per tutte le differenze retributive maturate prima del 03.10.2018
(calcolato a ritroso dalla notifica del ricorso). Questa eccezione si basa sull'orientamento giurisprudenziale pregresso secondo cui il rapporto del socio lavoratore di cooperativa è assistito da garanzia di stabilità, che sarebbe comunque valido nell'ipotesi in cui, regolamento e statuto della cooperativa prevedono che alla risoluzione del rapporto consegua la risoluzione del rapporto associativo, per cui sussisterebbe la tutela legale piena, così come per tutti i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della Legge Fornero. La datrice di lavoro argomenta la legittimità dell'inquadramento del ricorrente prima al 6° (secondo i passaggi previsti dagli accordi sindacali) e poi al 5° livello, sostenendo infatti che: le attività descritte dal ricorrente
(utilizzo di mezzi di movimentazione, carico e scarico, imballaggio) svolte nel reparto “Baie e
Porte di Carico” rientrano perfettamente nel 5° livello del CCNL Logistica. Diversamente, il
4° livello è riservato a lavori delicati e complessi che richiedono tirocinio o corsi di addestramento, mentre il 3° Livello richiede preparazione derivante da diplomi o esperienza qualificata. In dettaglio, l'utilizzo del transpallet elettrico a spinta (che si alza fino a 20 cm da terra) non giustificherebbe l'inquadramento superiore, poiché tale mezzo non richiede alcuna specifica abilitazione o patentino (come richiesto, invece, per i carrelli con uomo a bordo). Ed ancora, il riferimento alle "mappe informatiche" (previsto nel profilo del 3°Livello) non è pertinente, in quanto tali operazioni venivano svolte esclusivamente dal personale di ATV,
4 Contr mentre l'attività dei soci aveva contenuto prettamente manuale di movimentazione della merce.
Contr Quanto al lavoro ordinario, straordinario e notturno, nega che siano spettanti le correlative differenze retributive, contestando i conteggi del ricorrente. In particolare, quanto al divisore orario di 168 ore, utilizzato dal ricorrente per calcolare le differenze sul lavoro ordinario, sarebbe solo un valore convenzionale per il calcolo della retribuzione oraria, non un orario minimo garantito. La retribuzione è legata al tempo effettivo della prestazione che potrebbe essere legittimamente inferiore anche in ragione delle giornate festive ulteriori rispetto alla domenica.
In merito al lavoro svolto di sabato, osserva che l'art. 9 della Sezione Speciale Cooperazione del CCNL demanda ai regolamenti interni la distribuzione dell'orario di lavoro, compresa l'articolazione settimanale. L'Art. 14 del regolamento interno di L&P prevede la possibilità di distribuire l'orario di lavoro anche su sei giorni lavorativi in relazione alle esigenze del cliente, senza diritto a maggiorazione economica per il sabato. Contr Con riguardo alle maggiorazioni, i prospetti paga mostrerebbero che ha corrisposto regolarmente le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno effettivamente prestato, talvolta riconoscendo percentuali più alte (es. +25% per il notturno non compreso in turni avvicendati, +50% per lo straordinario, fino a +75% per lo straordinario notturno festivo). L&P ha calcolato in più le ore straordinarie (327,25 ore totali) e le ore notturne (410 ore totali) effettivamente prestate dal ricorrente, considerando che lo stesso è rimasto assente
(ferie, malattia, infortunio e permessi vari) per 1922,5 ore, con una media di 37,70 ore/mese.
L&P eccepisce inoltre la compensazione impropria fra le differenze retributive eventualmente spettanti e i ristorni: afferma che il ricorrente ha beneficiato dei ristorni sociali (attribuzioni
Contr economiche distinte dagli utili) nel corso del rapporto, come risulta dai prospetti paga. chiede che gli importi eventualmente dovuti per differenze retributive siano compensati con i ristorni già percepiti, per evitare un arricchimento senza causa del socio e un indebito squilibrio economico finanziario a danno della società.
Parte 3. , ritualmente costituita, contesta tutte le domande del ricorrente, chiedendone l'integrale ripulsa in quanto inammissibili, improponibili e infondate. In via preliminare, eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti. Richiamando la giurisprudenza favorevole
(Cass. n. 17989/2018), il termine decorre in costanza di rapporto per i soci lavoratori di cooperativa, in quanto il loro rapporto è assistito da garanzia di stabilità. Pertanto, il diritto
5 alle differenze retributive maturate prima del 03 ottobre 2018 (data di notifica del ricorso) sarebbe prescritto.
Sostiene che l'inquadramento al 6° Livello è prevista dai dagli accordi collettivi quale inquadramento iniziale ed il passaggio al 5° e' corretto, in quanto le attività del ricorrente rientrano nelle mansioni di "movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità". Svolge, quanto agli altri livelli, 3° e
4°, le medesime considerazioni di L&P.
Analogamente, con riferimento al divisore 168 e al lavoro di sabato, la società committente sviluppa i medesimi argomenti della datrice di lavoro. Rileva, inoltre, in merito agli orari, la loro estrema variabilità, e quindi l'inesistenza della prassi di organizzare il lavoro secondo turni rigidamente prestabiliti. Prova ne sarebbe il riconoscimento per i turni notturni della maggiorazione del 25% (prevista dal CCNL per il lavoro notturno non compreso in turni avvicendati) e non il 15% (richiesto dal ricorrente per i "turni avvicendati").
Parte Infine, eccepisce il beneficio della preventiva escussione del patrimonio di CP_7
e atteso che la norma sulla responsabilità solidale avrebbe natura sostanziale e quindi CP_2
l'abrogazione del beneficio (avvenuta il 17.03.2017) non potrebbe avere effetto retroattivo.
4. si costituisce chiedendo l'integrale rigetto della domanda. Le argomentazioni sono CP_2
ampiamente allineate a quelle di L&P e ATV, vale a dire (eccepita in via preliminare la prescrizione) sono incentrate sulla genuinità dell'appalto, sulla correttezza dell'inquadramento assegnato, sulla variabilità dell'orario di lavoro, sulla distribuzione dell'orario su sei giorni
(dal lunedì al sabato), sul divisore 168.
Quanto alla responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/03) contesta la richiesta di CP_2
responsabilità solidale per tutte le voci avanzate dal ricorrente. La responsabilità solidale ex art. 29 si applica solo ai "trattamenti retributivi" (es. T.F.R., mensilità aggiuntive), escludendo le somme liquidate a titolo risarcitorio, come l'indennità sostitutiva per ferie o permessi non goduti.
5. Come già rilevato nelle sentenze del 3.11.2025 di questo Tribunale (e ribadito nelle sentenze del 2.12.2025), il presente contenzioso ha carattere seriale e si colloca nell'ambito di un ormai consolidato trend di cause relative agli appalti relativi ai medesimi siti produttivi che periodicamente vengono proposti contro le varie cooperative che si avvicendano;
su richiesta delle parti, sentite all'udienza del 14.5.2025 e rigettata l'istanza ex art. 423 c.p.c. di parte ricorrente, in ragione del fatto che i contenziosi connessi sono instaurati nei confronti delle
6 medesime parti resistenti e con gli stessi difensori, sono stati assunti i verbali di prova contenenti le seguenti testimonianze:
- udienza 04.03.2025 causa RG 1463/2023; Tes_1
- Puiu udienza 05.02.2025 causa RG 1111/2023;
- Imolele udienza 04.02.2025 causa RG 1533/2023;
- Cabral udienza 26.03.2025 causa RG 1532/2023;
- Cabral udienza 12.02.2025 causa RG 1135/2023;
- (causa RG. 1532/2023 all'udienza del 26.3.2025); CP_9
- (udienze del 4.2.2025 e del 5.2.2025 nelle cause RG. 1633/2023 - 1533/2023 - CP_10
1496/2023 e 1111/2023);
(verbale del 2.4.2025 r.g.n. 1533/2023); Controparte_11
- (udienza del 02.04.25 nella causa r.g. n. 1495/2023); CP_12
- (udienza del 4.3.2025 r.g. n. 1533/2023). CP_13
All'udienza del 14.5.2025 è stato altresì assunta la testimonianza di . Testimone_2
Terminata l'istruttoria il Giudice ha rinviato per la decisione, concedendo termine per note.
Con riguardo a tali note, va precisato che parte ricorrente deposita nuovi conteggi sulla base dell'orario di lavoro asseritamente provato attraverso la fase di istruzione della causa.
Argomenta l'assolvimento dell'onere della prova sulla base delle dichiarazioni dei testimoni, invocando peraltro il principio di vicinanza della prova e la mancata produzione da parte delle resistenti delle timbrature;
nulla osserva invece in merito al carattere simulato del rapporto associativo.
Le parti resistenti argomentano il mancato assolvimento dell'onere di prova incombente su parte ricorrente, osservando in particolare come dalle deposizioni acquisite (con particolare attenzione alle testimonianze di e ) si possa desumere la variabilità degli orari CP_9 CP_10 di lavoro e l'insussistenza dei turni così come rigidamente allegati da parte ricorrente.
Sostengono le convenute che dall'istruzione della causa emergerebbe la prova del pagamento dello straordinario, sul presupposto dell'orario settimanale di 39 ore, computando nell'arco mensile unicamente le eccedenze rispetto a tale orario settimanale, con l'applicazione peraltro dell'aliquota percentuale più alta del mese di riferimento.
6.1. Nonostante l'istruzione della causa abbia coinvolto anche la simulazione del rapporto associativo, nessuna ulteriore deduzione sul punto è contenuta nelle note finali di parte ricorrente. Ad ogni buon conto, va evidenziato che a seguito della pronuncia 26958/2025 della Corte di Cassazione pubblica il 7.10.2025 (principio ulteriormente confermato con
7 riferimento al rapporto dei soci lavoratori di cooperativa appaltatrice della medesima committente, dalle sentenze 32118/2025 e 32123/2025 del 10.12.2025), che ha chiarito come anche per i crediti dei soci lavoratori, al pari degli altri dipendenti, la prescrizione non decorra durante il rapporto di lavoro, il tema della simulazione del rapporto associativo non pare supportato da alcun interesse concreto;
il principio affermato dalla Corte, non appare scalfito
Contr dalle ulteriori argomentazioni della difesa di in quanto da un lato il principio affermato dalla giurisprudenza si applica evidentemente a tutti i rapporti di lavoro sorti anche anteriormente alla Legge Fornero, che disciplina tutti i licenziamenti, anche relativi a rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore e dall'altro la pattuizione di clausole nello statuto e nel regolamento non appaiono idonee a modificare il regime legale della prescrizione dei crediti e non comportano certamente alcun automatismo, presupponendo l'esclusione dalla compagine sociale, l'adozione di una delibera (si legge peraltro espressamente nella citata pronuncia 26958/25: “15.- Si può pertanto riconoscere che la legge 142, come novellata dalla
n. legge 30/03, pur confermando l'originaria impostazione dualistica, dei due rapporti giuridici collegati, non accoglie il principio simul stabunt simil cadent;
né questo principio può essere introdotto attraverso la via regolamentare senza che si configuri un vizio di legittimità per alterazione del regime legale delle tutele”).
6.2. Per completezza, va detto che l'istruttoria ha confermato la partecipazione dei soci- lavoratori alle assemblee indette per l'approvazione del bilancio (“Una volta all'anno venivano convocate le assemblee dei soci, venivano convocati tutti e vi era una grande partecipazione con persone che intervenivano anche vivacemente. Io ero presente anche in quanto socio”, test. ) e che i fatti costitutivi a sostegno dell'asserita simulazione non CP_10
hanno trovato conforto probatorio.
Inoltre, dai cedolini paga a campione prodotti dalla difesa del (doc. 1) gli stessi CP_2
risultano percepiti e sul punto non risultano essere state formulate puntuali contestazioni.
La relativa domanda pertanto deve essere rigettata poiché infondata.
7. Sul diritto al pagamento delle ore di lavoro ordinario svolto, questo Giudice intende dare continuità ai precedenti di questo Tribunale in casi analoghi (sentenze 708 e 709 del
3.11.2025, sentenza 825/2025 del 2.12.2025).
La doglianza di parte ricorrente è duplice. Da un lato, è dedotto che alcune giornate di effettivo lavoro siano state contabilizzate in busta paga come ferie, permessi o assenze non retribuite, dall'altro è argomentato il diritto al pagamento di 168 di lavoro per ciascun mese, indipendentemente dall'effettivo svolgimento del lavoro.
8 Quanto al primo aspetto della domanda, va premesso che parte ricorrente non specifica le giornate in cui le giornate di ferie o permesso o assenza non retribuita sarebbero in realtà giornate di lavoro effettivo.
L'istruttoria svolta non ha consentito di individuare alcun caso di errata (intenzionale o meno) contabilizzazione delle giornate di lavoro.
Su un piano più generale, va detto che non risulta alcun esito istruttorio in tal senso, ossia indicativo di una prassi per la quale le giornate di lavoro erano contabilizzate in modo erroneo.
Secondo parte ricorrente, inoltre, le ore di lavoro effettivo che dovevano essere contabilizzate in ciascun mese corrispondono al divisore 168; l'orario contrattualmente previsto è infatti a tempo pieno e le disposizioni collettive prevedono lo svolgimento di 39 ore di lavoro settimanale.
Sul punto però, ferma restando l'applicazione del divisore 168, è corretto evidenziare che la presenza di festività impedisce in concreto lo svolgimento di lavoro effettivo per 168 giornate, così che solo nei mesi di maggio, luglio, settembre, ottobre può essere effettivamente raggiunto il monte “ore lavoro” rivendicato da parte ricorrente. Se questa premessa è corretta, parte ricorrente avrebbe dovuto evidenziare in modo puntuale l'illegittima riduzione dell'orario di lavoro, relativamente ai singoli mesi, non invece in termini generali assumendo come dovuta la retribuzione correlativa a 168 giorni di lavoro effettivo.
Da un controllo a campione delle buste paga, risulta comunque che nei mesi suindicati, le giornate effettive di lavoro sono pari ad almeno 168.
Sulla questione peraltro del valore 168 quale “orario minimo garantito” mensile di lavoro ordinario, si è già espressa la Corte d'Appello di Venezia (sent. 406/2023, 275/2024 e altre conformi), con un orientamento che allo stato non risulta ancora mutato o sconfessato dalla
Cassazione e a cui quindi questo Giudice intende dare continuità. Secondo tale orientamento l'orario di lavoro è, di norma, di 39 ore a settimana (39 ore settimanali x 4 settimane = 156 ore mensili), mentre 168 è solamente il divisore orario previsto dalla contrattazione per la determinazione della retribuzione oraria a partire dalla retribuzione mensile, ai fini della remunerazione del lavoro straordinario, notturno, ecc.
8.1. Sul diritto al superiore inquadramento, il Tribunale di Verona si è pronunciato con innumerevoli sentenze (oltre quelle già richiamate del 2025, ex multis sent. 249/2024 del
9.4.2024, 681/2023 del 5.12.2023, nonché 679/2023, 686/2023, 687/2023, 697/2023,
723/2023, 724/2023, 49/2024, 50/2024, 225/2024 e 226/2024 del 26.3.2024, 244/2024 del
9 4.4.2024), tutte relative al medesimo appalto, ai medesimi reparti e sostanzialmente alle medesime mansioni, sotto i medesimi profili. In assenza di pronunce di senso contrario, allo stato, anche in grado di appello, questo Giudice intende dare continuità all'orientamento espresso, essendo anche in questo caso le risultanze istruttorie univoche sul punto.
Nel caso di specie, il tema di prova è lo svolgimento di mansioni superiori con diritto all'inquadramento, in via gradata, al 3° livello ovvero al 4° e per un limitato periodo
(27.1.2014- 31.7.2016) al 5° (riconosciuto dal 1.8.2016).
Al 5° livello al quale appartengono i “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici
e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”.
La clausola contrattuale menziona i seguenti profili esemplificativi: attività di addetto al magazzino;
attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;
attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva;
attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, etc.)
e di reggettatura;
manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi a conduzione semplice (gru regolate a terra).
Al 3° livello, rivendicato in via principale da parte ricorrente, appartengono i lavoratori che svolgono “attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazioni stesse. …le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro”.
In via subordinata, parte ricorrente avanza la domanda di inquadramento al 4° livello così descritto: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed
10 operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche...”.
8.2. Dall'istruttoria svolta, così come anche in tutti gli altri precedenti richiamati, e come Contr riconosciuto dalla stessa emerge che le mansioni svolte alle “baie” corrispondono a quelle di cui al 6°livello, mentre quelle svolte alle “porte di carico” sono riconducibili a quelle di cui al 5° livello (conclusione su cui concorda la stessa ). Controparte_4
Sotto tale profilo, il ricorrente ha in questo ricorso affermato di essere stato sempre addetto al reparto baie e porte di carico, addetto alle seconde e di avere svolto sin dall'assunzione le medesime mansioni.
Il testimone sentito in questo processo all'udienza del 14.5.2025 ha dichiarato: Tes_2
“Lavoro nel magazzino da 14/15 anni, a San Martino Buona Albergo, ho lavorato per diverse cooperative. Ho lavorato prima alle baie poi allo scarico e poi alle porte di carico. Non ho mai lavorato ai piani di cui al capitolo 10 del ricorso. , come anche Parte_3 Pt_1
e hanno lavorato con me alle porte di carico per tutti gli anni in cui
[...] CP_14
sono stato alle porte. Io ci ho lavorato nel periodo più lungo, le baie le ho fatte per un paio di mesi, poi lo scarico un anno e poi sono sempre rimasto alle porte di carico”.
Dalla testimonianza appare ragionevole ritenere che tra gennaio 2014 (quando il teste era certamente alle porte di carico) e luglio 2016 il ricorrente fosse già addetto alle porte di carico e che quindi illegittimamente L&P gli aveva riconosciuto l'inferiore 6° livello anziché il 5°, riconosciuto solo dal 1.8.2016.
E' evidente che qualora le mansioni svolte siano riconducibili ad un livello superiore non può ritenersi comunque applicabile quello di “ingresso” inferiore. Come già affermato da questo
Tribunale (ex multis sent. 296/2024 del 24.4.2024, RG 1369/2021): “L'estrema difficoltà nell'individuare la corretta qualificazione dei lavoratori che si occupano di “movimentazione della merce”, sta nel fatto che in base al CCNL TML il livello 6J è propedeutico al livello 6°,
a cui si passa automaticamente e il livello 6° lo è rispetto al 5° (pur non essendo previsto contrattualmente alcun passaggio automatico, ma è solo previsto che rientrino nel 5° “attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello”). Per il livello 6° sono richieste limitate conoscenze professionali mentre per il livello 5° sono richieste adeguate conoscenze professionali;
i livelli “minimi” ed “adeguati” di professionalità dipendono, in buona sostanza, dall'esperienza maturata dal lavoratore, e, quindi, è la medesima distinzione sussistente tra quanti sono neo-assunti (6J) e quanti, di contro, hanno svolto una determinata mansione per diverso tempo (6°). I mezzi meccanici e/o elettrici di
11 limitata complessità e i mezzi di sollevamento semplici (citati per il livello 6°) e i transpallets manuali ed elettrici e i carrelli elettrici (citati per il livello 5°) potrebbero essere intesi come
“tecnicamente” equivalenti;
tuttavia la più attenta giurisprudenza , da questo Giudice condivisa (Corte d'Appello di Brescia, sentenza 27/2024 del 15.2.2024) stante la centralità dei profili esemplificativi sulle declaratorie generali nell'ambito dell'interpretazione del CCNL, ha affermato che : «una volta accertato lo svolgimento delle mansioni espressamente enucleate nello specifico profilo professionale proprio del livello che interessa, diventa secondario verificare anche la ricorrenza dei requisiti generali previsti dalla declaratoria del livello medesimo, dovendo ritenersi, salva prova contraria, che le parti stipulanti nell'inserire uno specifico profilo professionale nel livello di riferimento abbiano già operato a monte una valutazione della presenza nelle mansioni del suddetto profilo professionale di tutte le caratteristiche proprie del livello cui il profilo afferisce…La prova delle caratteristiche generali delle mansioni, previste dalla declaratoria del livello di riferimento, serve semmai quando le mansioni in concreto non rientrano in nessuno dei profili professionali esemplificati nel livello o vi rientrano in parte, perché in questo caso la prova di dette caratteristiche giustifica ed è indispensabile per ricondurre le mansioni al livello medesimo
(non rientrando le mansioni concretamente svolte, in tutto o in parte, in nessuno degli specifici profili professionali con riferimento ai quali le parti sociali hanno già stabilito, a monte, la sussistenza di tutte le caratteristiche previste dalla declaratoria generale del livello)…il carrello di sollevamento semplice cui si riferisce il 6° livello, non può che essere un carrello a mano, che si movimenta manualmente, necessariamente più semplice dei transpallet, elettrici e manuali, atteso che questi ultimi sono presi espressamente in considerazione nel superiore 5° livello (è bene precisare che nel precedente di questa Corte, invocato dagli appellanti, è stato riconosciuto il 6° livello ad un lavoratore che pure utilizzava i transpallet, perché lo stesso era nel periodo di addestramento e formazione).»
L'utilizzo del transpallet “su cui si sale su”, dunque rende le mansioni riconducibili al 5° livello”.
Il teste ha riferito: “l'attività di carico è una attività molto semplice, dove gli Testimone_3 addetti devono caricare i bancali già allestiti e “reggiati” cioè legati con fettucce di plastica termosaldate. La reggettatura viene fatta con una macchina automatica. Il bancale poi esce da un rullo e arriva in prossimità dell'area di carico e contestualmente da una stampante esce un “foglio pallet” e cioè una etichetta che viene apposta sul bancale, ove sono riportate le informazioni sulla destinazione del bancale, compreso il numero dell'allestimento e cioè
12 l'indicazione dell'automezzo dove deve essere caricato. L' ha predisposto Controparte_6
gli allestimenti e cioè identificato un automezzo con una determinata destinazione mediante un codice e una porta di carico. Mediante un rullo automatico il bancale viene portato in prossimità della porta di destinazione. C'è un operatore che deve caricare il bancale sull'automezzo. L'operatore deve fare un controllo con una “pistola” cioè uno scanner laser.
(…). Ogni porta ha un monitor con una postazione informatizzata, che segnala un eventuale errore bloccando l'operazione di lettura. Penso che in questo caso l'operatore si rivolga al proprio referente per capire il motivo dell'errore. In questi casi la deve essere tolta e Pt_4
messa nel bancale corretto. Sulle scatole vi sono due etichette: la prima contiene i dati produttivi e cioè codice prodotto, quantità, lotto di tracciabilità e scadenza., la seconda è
l'etichetta “logistica”, che viene apposta nelle fasi precedenti il carico e contiene
l'indicazione del cliente di riferimento e l'allestimento e contiene i bar code che servono a guidare il collo nella posizione corretta in fase di bancalizzazione. L'operatore carica sul camion accedendovi tramite una sponda idraulica e spostando il bancale con un transpallet elettrico con uomo a terra. Non mi risulta che venga utilizzato un altro tipo di carrello denominato “telecamera”, non credo sia presente al piano di carico”.
In senso analogo il teste “alle porte di carico si usano dei carrelli elettrici Testimone_4
con un uomo che cammina a fianco, di diverse tipologie;
non si usano carrelli con forche e uomo a bordo. Per il carico i soci utilizzano un video terminale con un apposito programma, tramite un lettore di bar code (“pistola”) leggono un certo numero di bar code per validare la corretta esecuzione della operazione e cioè per verificare che il bancale sia effettivamente quello richiesto dal cliente e si trovi nella corretta sequenza di carico. Se il sistema segnala un errore si verifica sul pallet un foglio in cui ci sono le indicazioni per la porta di carico e allora si indirizza fisicamente il bancale alla porta corretta”.
Lo svolgimento delle mansioni con le modalità sopra descritte è stato confermato anche dai testi di parte ricorrente.
Il teste sentito in questo processo ha dichiarato: “Alle porte di carico, si devono Tes_2 seguire gli ordini, si deve caricare la merce. C'è un computer per ogni porta, in questo PC
c'è elencata la merce da caricare per un cliente o due o tre a seconda del carico. Deve trovare bancali che arrivano dalla baia, dove arrivano dai piani. ADR. Il reparto baie ha
20/22 baie, ogni 5 baie ha una reggia dove escono i bancali preparati. Escono dalla reggia, chi ci lavora deve tirare fuori i bancali deve attaccare la bolla per ogni bancale (dove sono indicate il numero di casse, il bancale o i bancali). Viene tirato fuori e lasciato negli appositi
13 spazi. Poi si devono pesare ogni bancale, cassa per cassa, poi entrano quelli che lavorano alle porte. Ogni lavoratore si occupa di una porta (in teoria) e lui va a trovare i suoi bancali che deve caricare alla sua porta.
ADR: quindi l'addetto una volta controllato sul pc deve individuare il bancale per comporre
l'allestimento del carico che va su ogni camion. L'addetto alla porta di carico, stampa la bolla, l'attacca sul bancale e controlla che le merci corrispondano, se la merce corrisponde viene fatta la . Dopo deve essere pesata le casse sul bancale. La pesatura viene fatta Pt_5
con la pistola che è collegata al pc. Se ci sono casse sbagliate il pc si blocca e va tolta la cassa dal bancale che non appartiene alla bolla.
Se è tutto ok quello che carica la sua porta, deve prendere il bancale/i bancali li deve sistemare, arrivano anche altre merci dall'estero e va sistemato il camion. Si usa un transpallet elettrico a mano. Noi non usiamo quelli come indicato nella foto a pag. 6 del ricorso. Quello della foto è a pedana. Noi ci muoviamo a piedi, non ci si sale sopra”.
Il teste per parte sua, ha chiarito che l'attività di carico veniva svolta “col Testimone_5
muletto con uomo a terra prendeva i bancali dalle regge e li sistemava portandoli alle porte di carico. Pesava i bancali. Le bolle uscivano automaticamente da una stampante;
quando il bancale è completo dalle baie si 'cancella' sulla tastiera il bancale e dalla reggia esce la bolla relativa a quel bancale. Il ricorrente non doveva controllare la qualità e quantità perché c'era scritto tutto sulla bolla”.
Anche tutti gli altri testi dei quali sono state acquisite le dichiarazioni ( , Persona_1
ed hanno confermato sia le modalità di Persona_2 Persona_3 esecuzione sopra descritte, sia l'utilizzo di “un transpallet elettrico a mano”.
Quindi, dagli esami testimoniali non emerge la prova dell'esecuzione di “operazioni delicate e complesse” da eseguirsi con “specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche” (tipiche del
4° livello) o dello svolgimento di “attività esecutive di natura tecnico amministrativa che richiedono una particolare preparazione” (tipiche del 3° livello). I lavoratori addetti al reparto carico, infatti, si limitano a “sparare” dei codici a barre con l'apposita pistola ottica e ad estrarre dal bancale eventuali casse errate che dovessero essere segnalate sul monitor, senza alcuna discrezionalità e senza alcun intervento sul sistema informatico.
8.4. Il ricorrente, attraverso apposita “pistola” individua la collocazione fisica del carico: in relazione a tale mansione viene invocata a fini qualificatori la nozione di “mappe informatiche”. L'utilizzo di tale espressione ripresa dalla contrattazione collettiva con riferimento ai profili esemplificativi del 3° livello appare del tutto estranea alle mansioni
14 svolte dal ricorrente, soprattutto se si considera che appartengono a tale livello i lavoratori con una specifica formazione o esperienza e che svolgono attività con autonomia operativa;
in tale ottica le operazioni di magazzino con l'utilizzo anche di “mappe informatiche per la gestione fisica delle merci”, si riferisce a ben altri strumenti software, integrati in un sistema gestionale di magazzino, che disegnano e gestiscono digitalmente la disposizione fisica del magazzino, definendo le ubicazioni delle merci, tracciando in tempo reale la posizione delle stesse anche al fine di guidare gli operatori nei percorsi di picking o, facilitando gli inventari, circostanze che nel caso di specie non trovano alcun riscontro. Il riconoscimento del 3° livello si giustifica quando il lavoratore non si limita a seguire le indicazioni della mappa, ma è responsabile dell'analisi, della gestione, o dell'ottimizzazione dei flussi basati sui dati generati dal sistema di mappatura. Ma anche il riconoscimento del 4°livello richiede comunque l'esecuzione di operazioni guidate dalle mappe, che presuppongono una competenza digitale standard, operazioni che nel senso richiesto dalla contrattazione collettiva non vengono poste in essere dal ricorrente che si limita a visualizzare la collocazione della merce.
Anche la tipologia di mezzi utilizzati dal lavoratore, che in ipotesi di inquadramento superiore dovrebbe corrispondere ai “carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li”, per il riconoscimento del 4° livello e ai “carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali”, per il riconoscimento del 3° livello, non è stata confermata dall'istruttoria in quanto i testi hanno confermato unicamente l'utilizzo di semplici muletti e/o transpallet elettrici.
8.5. Deve quindi essere accolta la domanda volta al riconoscimento del superiore 5° livello limitatamente al periodo iniziale, 27.1.2014-31.7.2016, con conseguente condanna delle resistenti in solido al pagamento delle differenze retributive, sulla base delle ore contabilizzate in buste paga, per un totale (comprensivo anche dell'incidenza su 13^, 14^ e TFR) di Euro
3.285,00 così come da conteggi non puntualmente contestati di cui al doc. 14 allegato al ricorso.
9. Il ricorrente assume di avere fornito la prova del maggior orario di lavoro svolto, sul presupposto che gli orari di lavoro fossero i seguenti: la prima settimana dalle 7,00 alle 15,00, la seconda dalle 10 alle 18,00, la terza dalle 15 all'1, la quarta dalle 7 alle 15,00 e su ciò si fonda lo sviluppo contabile, che non ha tuttavia trovato adeguata conferma istruttoria (test.
Puiu: “dalle 7 o 7 e mezza alle 15.30/16,00; oppure c'erano altri turni, ma non era un orario fisso. Si poteva iniziare alle 10 oppure a mezzogiorno e questo dipendeva dalle decisioni dei capireparto…”; “alle porte di carico di inizia alle 7,00 e si finisce il turno alle 15, Tes_1 poi c'è il turno della chiusura che inizia alle 15 o alle 16 e va fino alla chiusura e cioè sino
15 all'ultimo camion da caricare, non c'è un orario preciso, dipende dalla giornata e dal numero di casse…”; “sugli orari so che gli operai operavano su turni e l'inizio CP_12
attività è mediamente alle sette del mattino mentre il fine lavoro varia a seconda del giorno della settimana..”; Imolele: “si iniziava alle 15 o alle 16 e si finiva in orario variabile anche alle 2.30-3…”; “si inizia alle 7 alle baie, alle porte di carico alle 7.30. la mattina si Tes_2 fanno 8 ore. Poi c'era chi entrava alle 9 o alle 10 o alle 12…non c'è un orario stabilito”;
“Iniziava alle 7 di mattina e lavorava fino alle 3 di pomeriggio;
poi faceva altri due Per_1 turni: 10/18 oppure 15/24…”; : “preciso che non ci sono dei turni di servizio, ci sono CP_9
ingressi scaglionati per orario nel corso della giornata in base alle necessità del cantiere di quella giornata).
In sintesi, non è emersa un'organizzazione del lavoro sulla base di turni stabilmente deliberati e tali da poter ritenere provato un determinato numero di ore di lavoro straordinario, neppure in via di approssimazione. La difficoltà di rintracciare un principio di prova al riguardo è aggravata dalla constatazione della contabilizzazione nelle varie buste paga delle ore di lavoro straordinario;
parte ricorrente, quindi, partendo dalla premessa dall'avvenuto pagamento di ore di lavoro straordinario avrebbe dovuto dimostrare un'eccedenza non contabilizzata, prova che per le ragioni chiarite non è stata offerta.
Si tratta chiaramente di un onere probatorio difficile da assolvere, in quanto implica la prova, settimana per settimana delle ore di lavoro svolto in eccedenza rispetto a quanto contabilizzato.
Contr Parte resistente sulla scorta della testimonianza della signora , sostiene che è stata CP_9
raggiunta la prova del pagamento del lavoro straordinario nei termini descritti nella comparsa;
non venivano conteggiate le ore di lavoro eccedenti l'orario di lavoro su base settimanale, in quanto l'eccedenza rispetto alle 39 ore settimanali veniva verificata su base mensile e retribuita con l'applicazione dell'aliquota più alta del mese. E' chiaro che tale criterio, anche nell'ipotesi si ritenesse provata la sua applicazione costante, conduce ad un risultato diverso rispetto al criterio normativamente previsto del calcolo del lavoro straordinario su base settimanale. E, tuttavia, non essendo emersa la prova dello svolgimento di ore di lavoro ulteriori, non solo rispetto al lavoro ordinario, ma anche rispetto a quello straordinario, contabilizzato, non sono ravvisabili gli elementi minimi fattuali e giuridici per l'accoglimento della domanda.
16 In conclusione, da un lato di si deve prendere atto dell'estrema gravosità dell'onere probatorio di parte ricorrente dall'altro dall'utilizzo di parte della resistente L&P di un criterio di calcolo non previsto dalle fonti normative e contrattuali.
La domanda di accertamento e pagamento del lavoro straordinario non può quindi essere accolta.
10. Sulle somme riconosciute come dovute al ricorrente deve essere accolta la domanda di relativa al beneficio della preventiva escussione. L'art. 29 dlgs 276/2003, Controparte_6
nella sua formulazione precedente al 2017, prevedeva che il committente, sebbene obbligato in solido per i trattamenti retributivi, potesse eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatrice e degli eventuali subappaltatori, con l'effetto che l'azione esecutiva contro il committente potrà essere intentata solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Il
D.L. n. 25/2017 (convertito dalla L. n. 49/2017) ha successivamente abrogato la disposizione che consentiva al committente di eccepire il beneficio della preventiva escussione. Tuttavia, poiché l'art. 29 è una norma di natura sostanziale (Cass., 4237/2019), le sue modifiche non possono avere portata retroattiva. Deve quindi trovare applicazione il regime di solidarietà vigente al momento dell'insorgenza del credito del lavoratore, incidendo quindi solo sui crediti maturati a partire dal 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge).
In tale senso l'eccezione di ATV deve essere accolta.
11. Le spese di lite stante la equivalente reciproca soccombenza, considerando la controvertibilità di parte delle questioni di diritto sottese alla decisione, la non semplice comprensione delle modalità di calcolo della retribuzione adottata dalla cooperativa, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5°livello CCNL TML dal 27.1.2014 sino al riconoscimento contrattuale del predetto livello avvenuto in data 1.8.2016 e condanna le resistenti in solido al pagamento delle differenze retributive maturate, liquidate in Euro 3.285,00 lorde, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al saldo effettivo;
17 2) riconosce ad il beneficio della preventiva escussione per i crediti Controparte_6
del ricorrente maturati prima del 17.3.2017;
3) rigetta tutte le altre domande di cui al ricorso;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Verona, 16.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
18
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1150/2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 16/12/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams:
per la parte ricorrente l'avv. Silvia Rizzo in sostituzione dell'avv. Veggiari Contr
per la parte convenuta l'avv. Serena Biancardi
per la parte convenuta l'avv. Gianlivio Fasciano CP_2
per la parte convenuta l'avv. Pizzolo in sostituzione dell'avv. Grigoli CP_3
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 16/12/2025, svoltasi con le modalità
previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1150 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 18/07/2023
avente ad oggetto: socio lavoratore/mansioni superiori/ addetto alle “porte di carico”/differenze retributive/straordinario/risarcimento danno riduzione orario lavoro da
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. VEGGIARI ALESSIO, elettivamente C.F._1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VEGGIARI ALESSIO
Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_1 dell'avv. BIANCARDI BERTO SERENA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FASCIANO GIANLIVIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico Email_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_6 P.IVA_3
GO DR, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2
1
Motivi della decisione
1.Il ricorrente ha chiesto al suintestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni, formulando quattro distinte domande: “- accertarsi e dichiararsi, per i motivi e le causali di cui al presente ricorso, la simulazione del rapporto associativo intercorso tra il ricorrente e
e conseguentemente, accertarsi la sussistenza tra il ricorrente e Controparte_7 [...]
del solo rapporto di lavoro subordinato a far data dall'assunzione e fino Controparte_7
alla cessazione del rapporto e condannarsi in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro-tempore, alla restituzione a favore del ricorrente della somma di € 350,00 indebitamente trattenuta a titolo di “quota sociale”;
- accertarsi, per i motivi e le causali sopra esposte, lo svolgimento da parte del ricorrente di lavoro a tempo pieno per tutto il periodo dall'assunzione alla cessazione del rapporto, o nel diverso periodo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia e conseguentemente condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ex art. 29 d. lgs. 276/2003 e/o 1676 c.c., a pagare a favore del ricorrente la somma di € 25.989,74 o della diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa
o ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive tra le ore di lavoro riconosciute in busta paga e quelle contrattualmente previste e lavorate per il lavoro ordinario a tempo pieno;
- accertarsi, per i motivi e le causali sopra esposte, lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni riconducibili al livello III o, in via subordinata, al livello IV o, in via ulteriormente subordinata, al livello V del C.C.N.L. Trasporto Merci e Logistica dalla data di assunzione alla cessazione del rapporto o nel diverso periodo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia e conseguentemente condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ex art. 29 d. lgs. 276/2003 e/o 1676 c.c.,
a pagare a favore del ricorrente la somma di € 23.065,37 o della diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive tra il livello di inquadramento riconosciuto e quello rivendicato dal lavoratore;
- accertarsi, per i motivi e le causali sopra esposte, lo svolgimento da parte del ricorrente di lavoro straordinario, anche notturno e festivo, e notturno nella misura analiticamente indicata nel presente ricorso e conseguentemente condannarsi le società convenute, in
2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ex art. 29 d. lgs.
276/2003 e/o 1676 c.c., a pagare a favore del ricorrente la somma di € 41.259,26 o della diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario e notturno prestato”.
Il ricorrente conviene in giudizio le persone giuridiche riportate nell'epigrafe della sentenza
(rispettivamente, nelle qualità di datore di lavoro, committente e consorzio responsabile in solido) formalizzando le domande di accertamento della natura del rapporto di lavoro, di riconoscimento di un inquadramento contrattuale superiore e condanna solidale delle società convenute al pagamento di differenze retributive per superiore inquadramento, per lavoro ordinario, straordinario e notturno.
Il ricorrente ha lavorato nel magazzino di a San Martino Buon Parte_2
Albergo, ininterrottamente, dal 27.01.2014 al 30.06.2022, nel reparto “Baie e Porte di Carico” ed in particolare alla “Porte di Carico”, alle dipendenze di Controparte_7
(subappaltatrice). operava per conto di CP_7 Controparte_8
appaltatore di ATV.
[...]
Sebbene fosse formalmente socio lavoratore, il ricorrente afferma di essere stato trattato alla stregua di un normale dipendente. Sostiene che il rapporto associativo è simulato poiché non gli sono stati comunicati gli utili/ristorni, non gli è stata consegnata la documentazione obbligatoria (statuto/regolamento), e non ha partecipato alla vita sociale, alle assemblee o alle decisioni aziendali.
Il ricorrente è stato inquadrato, dalla cooperativa resistente L&P, inizialmente, al Livello 6° e, sebbene svolgesse le medesime mansioni, dal 01.08.2016 al Livello 5° del C.C.N.L. Trasporto
Merci e Logistica. Egli rivendica, sin dall'inizio del rapporto, un inquadramento superiore, al
Livello 3° o, in subordine, al Livello 4° o al Livello 5° (per il periodo in cui è stato inquadrato al 6°), asserendo di aver svolto, presso le “porte di carico” (reparto “baie e porte di carico”) le seguenti mansioni: ricevere sul rullo i bancali di prodotto pronti per la spedizione;
scaricare e stampare la bolla di consegna;
controllare la qualità e la quantità di prodotto da confezionare, per assicurarsi che fosse corrispondente alla bolla di consegna;
se il bancale era confezionato correttamente, sigillare il bancale con la reggia;
applicare sul bancale l'etichetta stampata;
spuntare dal p.c. l'uscita della merce e trasportare i bancali confezionati fino alla porta di carico indicata. Il ricorrente sottolinea che l'attività descritta richiedeva l'interazione con le
“mappe informatiche” del magazzino per la gestione fisica delle merci, tramite l'accesso al monitor, l'uso della pistola ottica e la stampa del foglio-pallet. Per la movimentazione dei
3 bancali, il ricorrente afferma di aver utilizzato un carrello elevatore con uomo a bordo (il cosiddetto "TELECAMERA GRANDE") che consentiva il sollevamento del bancale fino a circa 3 metri e aveva una portata fino a 12 quintali. Questa movimentazione era necessaria per sistemare e ordinare i bancali in base al peso, allo spazio disponibile nel cassone del camion e all'ordine di scarico presso i clienti finali (che potevano essere fino a quattro o cinque diversi).
Deduce inoltre il ricorrente che il lavoro era organizzato su tre turni a rotazione settimanale
(mattina, pomeriggio, notte), per sei giorni lavorativi (dal lunedì al sabato). L'orario settimanale era pari ad almeno 45 ore (o 51 ore nella settimana del turno notturno) a fronte delle 39 ore contrattualmente previste.
Il ricorrente lamenta il mancato pagamento di ore di lavoro ordinario, spesso retribuite come ferie o permessi mai fruiti, specificando che le ore contrattualmente previste, utilizzando il divisore mensile di 168 ore, non sono state retribuite, lamenta altresì il mancato o parziale pagamento delle maggiorazioni per lavoro straordinario (svolto sistematicamente il sabato) e notturno (eseguito regolarmente tra le 22:00 e le 6:00, per almeno una settimana al mese).
2. costituita tardivamente in data 18.2.2025, eccepisce in via preliminare la CP_7
prescrizione quinquennale per tutte le differenze retributive maturate prima del 03.10.2018
(calcolato a ritroso dalla notifica del ricorso). Questa eccezione si basa sull'orientamento giurisprudenziale pregresso secondo cui il rapporto del socio lavoratore di cooperativa è assistito da garanzia di stabilità, che sarebbe comunque valido nell'ipotesi in cui, regolamento e statuto della cooperativa prevedono che alla risoluzione del rapporto consegua la risoluzione del rapporto associativo, per cui sussisterebbe la tutela legale piena, così come per tutti i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della Legge Fornero. La datrice di lavoro argomenta la legittimità dell'inquadramento del ricorrente prima al 6° (secondo i passaggi previsti dagli accordi sindacali) e poi al 5° livello, sostenendo infatti che: le attività descritte dal ricorrente
(utilizzo di mezzi di movimentazione, carico e scarico, imballaggio) svolte nel reparto “Baie e
Porte di Carico” rientrano perfettamente nel 5° livello del CCNL Logistica. Diversamente, il
4° livello è riservato a lavori delicati e complessi che richiedono tirocinio o corsi di addestramento, mentre il 3° Livello richiede preparazione derivante da diplomi o esperienza qualificata. In dettaglio, l'utilizzo del transpallet elettrico a spinta (che si alza fino a 20 cm da terra) non giustificherebbe l'inquadramento superiore, poiché tale mezzo non richiede alcuna specifica abilitazione o patentino (come richiesto, invece, per i carrelli con uomo a bordo). Ed ancora, il riferimento alle "mappe informatiche" (previsto nel profilo del 3°Livello) non è pertinente, in quanto tali operazioni venivano svolte esclusivamente dal personale di ATV,
4 Contr mentre l'attività dei soci aveva contenuto prettamente manuale di movimentazione della merce.
Contr Quanto al lavoro ordinario, straordinario e notturno, nega che siano spettanti le correlative differenze retributive, contestando i conteggi del ricorrente. In particolare, quanto al divisore orario di 168 ore, utilizzato dal ricorrente per calcolare le differenze sul lavoro ordinario, sarebbe solo un valore convenzionale per il calcolo della retribuzione oraria, non un orario minimo garantito. La retribuzione è legata al tempo effettivo della prestazione che potrebbe essere legittimamente inferiore anche in ragione delle giornate festive ulteriori rispetto alla domenica.
In merito al lavoro svolto di sabato, osserva che l'art. 9 della Sezione Speciale Cooperazione del CCNL demanda ai regolamenti interni la distribuzione dell'orario di lavoro, compresa l'articolazione settimanale. L'Art. 14 del regolamento interno di L&P prevede la possibilità di distribuire l'orario di lavoro anche su sei giorni lavorativi in relazione alle esigenze del cliente, senza diritto a maggiorazione economica per il sabato. Contr Con riguardo alle maggiorazioni, i prospetti paga mostrerebbero che ha corrisposto regolarmente le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno effettivamente prestato, talvolta riconoscendo percentuali più alte (es. +25% per il notturno non compreso in turni avvicendati, +50% per lo straordinario, fino a +75% per lo straordinario notturno festivo). L&P ha calcolato in più le ore straordinarie (327,25 ore totali) e le ore notturne (410 ore totali) effettivamente prestate dal ricorrente, considerando che lo stesso è rimasto assente
(ferie, malattia, infortunio e permessi vari) per 1922,5 ore, con una media di 37,70 ore/mese.
L&P eccepisce inoltre la compensazione impropria fra le differenze retributive eventualmente spettanti e i ristorni: afferma che il ricorrente ha beneficiato dei ristorni sociali (attribuzioni
Contr economiche distinte dagli utili) nel corso del rapporto, come risulta dai prospetti paga. chiede che gli importi eventualmente dovuti per differenze retributive siano compensati con i ristorni già percepiti, per evitare un arricchimento senza causa del socio e un indebito squilibrio economico finanziario a danno della società.
Parte 3. , ritualmente costituita, contesta tutte le domande del ricorrente, chiedendone l'integrale ripulsa in quanto inammissibili, improponibili e infondate. In via preliminare, eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti. Richiamando la giurisprudenza favorevole
(Cass. n. 17989/2018), il termine decorre in costanza di rapporto per i soci lavoratori di cooperativa, in quanto il loro rapporto è assistito da garanzia di stabilità. Pertanto, il diritto
5 alle differenze retributive maturate prima del 03 ottobre 2018 (data di notifica del ricorso) sarebbe prescritto.
Sostiene che l'inquadramento al 6° Livello è prevista dai dagli accordi collettivi quale inquadramento iniziale ed il passaggio al 5° e' corretto, in quanto le attività del ricorrente rientrano nelle mansioni di "movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità". Svolge, quanto agli altri livelli, 3° e
4°, le medesime considerazioni di L&P.
Analogamente, con riferimento al divisore 168 e al lavoro di sabato, la società committente sviluppa i medesimi argomenti della datrice di lavoro. Rileva, inoltre, in merito agli orari, la loro estrema variabilità, e quindi l'inesistenza della prassi di organizzare il lavoro secondo turni rigidamente prestabiliti. Prova ne sarebbe il riconoscimento per i turni notturni della maggiorazione del 25% (prevista dal CCNL per il lavoro notturno non compreso in turni avvicendati) e non il 15% (richiesto dal ricorrente per i "turni avvicendati").
Parte Infine, eccepisce il beneficio della preventiva escussione del patrimonio di CP_7
e atteso che la norma sulla responsabilità solidale avrebbe natura sostanziale e quindi CP_2
l'abrogazione del beneficio (avvenuta il 17.03.2017) non potrebbe avere effetto retroattivo.
4. si costituisce chiedendo l'integrale rigetto della domanda. Le argomentazioni sono CP_2
ampiamente allineate a quelle di L&P e ATV, vale a dire (eccepita in via preliminare la prescrizione) sono incentrate sulla genuinità dell'appalto, sulla correttezza dell'inquadramento assegnato, sulla variabilità dell'orario di lavoro, sulla distribuzione dell'orario su sei giorni
(dal lunedì al sabato), sul divisore 168.
Quanto alla responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/03) contesta la richiesta di CP_2
responsabilità solidale per tutte le voci avanzate dal ricorrente. La responsabilità solidale ex art. 29 si applica solo ai "trattamenti retributivi" (es. T.F.R., mensilità aggiuntive), escludendo le somme liquidate a titolo risarcitorio, come l'indennità sostitutiva per ferie o permessi non goduti.
5. Come già rilevato nelle sentenze del 3.11.2025 di questo Tribunale (e ribadito nelle sentenze del 2.12.2025), il presente contenzioso ha carattere seriale e si colloca nell'ambito di un ormai consolidato trend di cause relative agli appalti relativi ai medesimi siti produttivi che periodicamente vengono proposti contro le varie cooperative che si avvicendano;
su richiesta delle parti, sentite all'udienza del 14.5.2025 e rigettata l'istanza ex art. 423 c.p.c. di parte ricorrente, in ragione del fatto che i contenziosi connessi sono instaurati nei confronti delle
6 medesime parti resistenti e con gli stessi difensori, sono stati assunti i verbali di prova contenenti le seguenti testimonianze:
- udienza 04.03.2025 causa RG 1463/2023; Tes_1
- Puiu udienza 05.02.2025 causa RG 1111/2023;
- Imolele udienza 04.02.2025 causa RG 1533/2023;
- Cabral udienza 26.03.2025 causa RG 1532/2023;
- Cabral udienza 12.02.2025 causa RG 1135/2023;
- (causa RG. 1532/2023 all'udienza del 26.3.2025); CP_9
- (udienze del 4.2.2025 e del 5.2.2025 nelle cause RG. 1633/2023 - 1533/2023 - CP_10
1496/2023 e 1111/2023);
(verbale del 2.4.2025 r.g.n. 1533/2023); Controparte_11
- (udienza del 02.04.25 nella causa r.g. n. 1495/2023); CP_12
- (udienza del 4.3.2025 r.g. n. 1533/2023). CP_13
All'udienza del 14.5.2025 è stato altresì assunta la testimonianza di . Testimone_2
Terminata l'istruttoria il Giudice ha rinviato per la decisione, concedendo termine per note.
Con riguardo a tali note, va precisato che parte ricorrente deposita nuovi conteggi sulla base dell'orario di lavoro asseritamente provato attraverso la fase di istruzione della causa.
Argomenta l'assolvimento dell'onere della prova sulla base delle dichiarazioni dei testimoni, invocando peraltro il principio di vicinanza della prova e la mancata produzione da parte delle resistenti delle timbrature;
nulla osserva invece in merito al carattere simulato del rapporto associativo.
Le parti resistenti argomentano il mancato assolvimento dell'onere di prova incombente su parte ricorrente, osservando in particolare come dalle deposizioni acquisite (con particolare attenzione alle testimonianze di e ) si possa desumere la variabilità degli orari CP_9 CP_10 di lavoro e l'insussistenza dei turni così come rigidamente allegati da parte ricorrente.
Sostengono le convenute che dall'istruzione della causa emergerebbe la prova del pagamento dello straordinario, sul presupposto dell'orario settimanale di 39 ore, computando nell'arco mensile unicamente le eccedenze rispetto a tale orario settimanale, con l'applicazione peraltro dell'aliquota percentuale più alta del mese di riferimento.
6.1. Nonostante l'istruzione della causa abbia coinvolto anche la simulazione del rapporto associativo, nessuna ulteriore deduzione sul punto è contenuta nelle note finali di parte ricorrente. Ad ogni buon conto, va evidenziato che a seguito della pronuncia 26958/2025 della Corte di Cassazione pubblica il 7.10.2025 (principio ulteriormente confermato con
7 riferimento al rapporto dei soci lavoratori di cooperativa appaltatrice della medesima committente, dalle sentenze 32118/2025 e 32123/2025 del 10.12.2025), che ha chiarito come anche per i crediti dei soci lavoratori, al pari degli altri dipendenti, la prescrizione non decorra durante il rapporto di lavoro, il tema della simulazione del rapporto associativo non pare supportato da alcun interesse concreto;
il principio affermato dalla Corte, non appare scalfito
Contr dalle ulteriori argomentazioni della difesa di in quanto da un lato il principio affermato dalla giurisprudenza si applica evidentemente a tutti i rapporti di lavoro sorti anche anteriormente alla Legge Fornero, che disciplina tutti i licenziamenti, anche relativi a rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore e dall'altro la pattuizione di clausole nello statuto e nel regolamento non appaiono idonee a modificare il regime legale della prescrizione dei crediti e non comportano certamente alcun automatismo, presupponendo l'esclusione dalla compagine sociale, l'adozione di una delibera (si legge peraltro espressamente nella citata pronuncia 26958/25: “15.- Si può pertanto riconoscere che la legge 142, come novellata dalla
n. legge 30/03, pur confermando l'originaria impostazione dualistica, dei due rapporti giuridici collegati, non accoglie il principio simul stabunt simil cadent;
né questo principio può essere introdotto attraverso la via regolamentare senza che si configuri un vizio di legittimità per alterazione del regime legale delle tutele”).
6.2. Per completezza, va detto che l'istruttoria ha confermato la partecipazione dei soci- lavoratori alle assemblee indette per l'approvazione del bilancio (“Una volta all'anno venivano convocate le assemblee dei soci, venivano convocati tutti e vi era una grande partecipazione con persone che intervenivano anche vivacemente. Io ero presente anche in quanto socio”, test. ) e che i fatti costitutivi a sostegno dell'asserita simulazione non CP_10
hanno trovato conforto probatorio.
Inoltre, dai cedolini paga a campione prodotti dalla difesa del (doc. 1) gli stessi CP_2
risultano percepiti e sul punto non risultano essere state formulate puntuali contestazioni.
La relativa domanda pertanto deve essere rigettata poiché infondata.
7. Sul diritto al pagamento delle ore di lavoro ordinario svolto, questo Giudice intende dare continuità ai precedenti di questo Tribunale in casi analoghi (sentenze 708 e 709 del
3.11.2025, sentenza 825/2025 del 2.12.2025).
La doglianza di parte ricorrente è duplice. Da un lato, è dedotto che alcune giornate di effettivo lavoro siano state contabilizzate in busta paga come ferie, permessi o assenze non retribuite, dall'altro è argomentato il diritto al pagamento di 168 di lavoro per ciascun mese, indipendentemente dall'effettivo svolgimento del lavoro.
8 Quanto al primo aspetto della domanda, va premesso che parte ricorrente non specifica le giornate in cui le giornate di ferie o permesso o assenza non retribuita sarebbero in realtà giornate di lavoro effettivo.
L'istruttoria svolta non ha consentito di individuare alcun caso di errata (intenzionale o meno) contabilizzazione delle giornate di lavoro.
Su un piano più generale, va detto che non risulta alcun esito istruttorio in tal senso, ossia indicativo di una prassi per la quale le giornate di lavoro erano contabilizzate in modo erroneo.
Secondo parte ricorrente, inoltre, le ore di lavoro effettivo che dovevano essere contabilizzate in ciascun mese corrispondono al divisore 168; l'orario contrattualmente previsto è infatti a tempo pieno e le disposizioni collettive prevedono lo svolgimento di 39 ore di lavoro settimanale.
Sul punto però, ferma restando l'applicazione del divisore 168, è corretto evidenziare che la presenza di festività impedisce in concreto lo svolgimento di lavoro effettivo per 168 giornate, così che solo nei mesi di maggio, luglio, settembre, ottobre può essere effettivamente raggiunto il monte “ore lavoro” rivendicato da parte ricorrente. Se questa premessa è corretta, parte ricorrente avrebbe dovuto evidenziare in modo puntuale l'illegittima riduzione dell'orario di lavoro, relativamente ai singoli mesi, non invece in termini generali assumendo come dovuta la retribuzione correlativa a 168 giorni di lavoro effettivo.
Da un controllo a campione delle buste paga, risulta comunque che nei mesi suindicati, le giornate effettive di lavoro sono pari ad almeno 168.
Sulla questione peraltro del valore 168 quale “orario minimo garantito” mensile di lavoro ordinario, si è già espressa la Corte d'Appello di Venezia (sent. 406/2023, 275/2024 e altre conformi), con un orientamento che allo stato non risulta ancora mutato o sconfessato dalla
Cassazione e a cui quindi questo Giudice intende dare continuità. Secondo tale orientamento l'orario di lavoro è, di norma, di 39 ore a settimana (39 ore settimanali x 4 settimane = 156 ore mensili), mentre 168 è solamente il divisore orario previsto dalla contrattazione per la determinazione della retribuzione oraria a partire dalla retribuzione mensile, ai fini della remunerazione del lavoro straordinario, notturno, ecc.
8.1. Sul diritto al superiore inquadramento, il Tribunale di Verona si è pronunciato con innumerevoli sentenze (oltre quelle già richiamate del 2025, ex multis sent. 249/2024 del
9.4.2024, 681/2023 del 5.12.2023, nonché 679/2023, 686/2023, 687/2023, 697/2023,
723/2023, 724/2023, 49/2024, 50/2024, 225/2024 e 226/2024 del 26.3.2024, 244/2024 del
9 4.4.2024), tutte relative al medesimo appalto, ai medesimi reparti e sostanzialmente alle medesime mansioni, sotto i medesimi profili. In assenza di pronunce di senso contrario, allo stato, anche in grado di appello, questo Giudice intende dare continuità all'orientamento espresso, essendo anche in questo caso le risultanze istruttorie univoche sul punto.
Nel caso di specie, il tema di prova è lo svolgimento di mansioni superiori con diritto all'inquadramento, in via gradata, al 3° livello ovvero al 4° e per un limitato periodo
(27.1.2014- 31.7.2016) al 5° (riconosciuto dal 1.8.2016).
Al 5° livello al quale appartengono i “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici
e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”.
La clausola contrattuale menziona i seguenti profili esemplificativi: attività di addetto al magazzino;
attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;
attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva;
attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, etc.)
e di reggettatura;
manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi a conduzione semplice (gru regolate a terra).
Al 3° livello, rivendicato in via principale da parte ricorrente, appartengono i lavoratori che svolgono “attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazioni stesse. …le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro”.
In via subordinata, parte ricorrente avanza la domanda di inquadramento al 4° livello così descritto: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed
10 operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche...”.
8.2. Dall'istruttoria svolta, così come anche in tutti gli altri precedenti richiamati, e come Contr riconosciuto dalla stessa emerge che le mansioni svolte alle “baie” corrispondono a quelle di cui al 6°livello, mentre quelle svolte alle “porte di carico” sono riconducibili a quelle di cui al 5° livello (conclusione su cui concorda la stessa ). Controparte_4
Sotto tale profilo, il ricorrente ha in questo ricorso affermato di essere stato sempre addetto al reparto baie e porte di carico, addetto alle seconde e di avere svolto sin dall'assunzione le medesime mansioni.
Il testimone sentito in questo processo all'udienza del 14.5.2025 ha dichiarato: Tes_2
“Lavoro nel magazzino da 14/15 anni, a San Martino Buona Albergo, ho lavorato per diverse cooperative. Ho lavorato prima alle baie poi allo scarico e poi alle porte di carico. Non ho mai lavorato ai piani di cui al capitolo 10 del ricorso. , come anche Parte_3 Pt_1
e hanno lavorato con me alle porte di carico per tutti gli anni in cui
[...] CP_14
sono stato alle porte. Io ci ho lavorato nel periodo più lungo, le baie le ho fatte per un paio di mesi, poi lo scarico un anno e poi sono sempre rimasto alle porte di carico”.
Dalla testimonianza appare ragionevole ritenere che tra gennaio 2014 (quando il teste era certamente alle porte di carico) e luglio 2016 il ricorrente fosse già addetto alle porte di carico e che quindi illegittimamente L&P gli aveva riconosciuto l'inferiore 6° livello anziché il 5°, riconosciuto solo dal 1.8.2016.
E' evidente che qualora le mansioni svolte siano riconducibili ad un livello superiore non può ritenersi comunque applicabile quello di “ingresso” inferiore. Come già affermato da questo
Tribunale (ex multis sent. 296/2024 del 24.4.2024, RG 1369/2021): “L'estrema difficoltà nell'individuare la corretta qualificazione dei lavoratori che si occupano di “movimentazione della merce”, sta nel fatto che in base al CCNL TML il livello 6J è propedeutico al livello 6°,
a cui si passa automaticamente e il livello 6° lo è rispetto al 5° (pur non essendo previsto contrattualmente alcun passaggio automatico, ma è solo previsto che rientrino nel 5° “attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello”). Per il livello 6° sono richieste limitate conoscenze professionali mentre per il livello 5° sono richieste adeguate conoscenze professionali;
i livelli “minimi” ed “adeguati” di professionalità dipendono, in buona sostanza, dall'esperienza maturata dal lavoratore, e, quindi, è la medesima distinzione sussistente tra quanti sono neo-assunti (6J) e quanti, di contro, hanno svolto una determinata mansione per diverso tempo (6°). I mezzi meccanici e/o elettrici di
11 limitata complessità e i mezzi di sollevamento semplici (citati per il livello 6°) e i transpallets manuali ed elettrici e i carrelli elettrici (citati per il livello 5°) potrebbero essere intesi come
“tecnicamente” equivalenti;
tuttavia la più attenta giurisprudenza , da questo Giudice condivisa (Corte d'Appello di Brescia, sentenza 27/2024 del 15.2.2024) stante la centralità dei profili esemplificativi sulle declaratorie generali nell'ambito dell'interpretazione del CCNL, ha affermato che : «una volta accertato lo svolgimento delle mansioni espressamente enucleate nello specifico profilo professionale proprio del livello che interessa, diventa secondario verificare anche la ricorrenza dei requisiti generali previsti dalla declaratoria del livello medesimo, dovendo ritenersi, salva prova contraria, che le parti stipulanti nell'inserire uno specifico profilo professionale nel livello di riferimento abbiano già operato a monte una valutazione della presenza nelle mansioni del suddetto profilo professionale di tutte le caratteristiche proprie del livello cui il profilo afferisce…La prova delle caratteristiche generali delle mansioni, previste dalla declaratoria del livello di riferimento, serve semmai quando le mansioni in concreto non rientrano in nessuno dei profili professionali esemplificati nel livello o vi rientrano in parte, perché in questo caso la prova di dette caratteristiche giustifica ed è indispensabile per ricondurre le mansioni al livello medesimo
(non rientrando le mansioni concretamente svolte, in tutto o in parte, in nessuno degli specifici profili professionali con riferimento ai quali le parti sociali hanno già stabilito, a monte, la sussistenza di tutte le caratteristiche previste dalla declaratoria generale del livello)…il carrello di sollevamento semplice cui si riferisce il 6° livello, non può che essere un carrello a mano, che si movimenta manualmente, necessariamente più semplice dei transpallet, elettrici e manuali, atteso che questi ultimi sono presi espressamente in considerazione nel superiore 5° livello (è bene precisare che nel precedente di questa Corte, invocato dagli appellanti, è stato riconosciuto il 6° livello ad un lavoratore che pure utilizzava i transpallet, perché lo stesso era nel periodo di addestramento e formazione).»
L'utilizzo del transpallet “su cui si sale su”, dunque rende le mansioni riconducibili al 5° livello”.
Il teste ha riferito: “l'attività di carico è una attività molto semplice, dove gli Testimone_3 addetti devono caricare i bancali già allestiti e “reggiati” cioè legati con fettucce di plastica termosaldate. La reggettatura viene fatta con una macchina automatica. Il bancale poi esce da un rullo e arriva in prossimità dell'area di carico e contestualmente da una stampante esce un “foglio pallet” e cioè una etichetta che viene apposta sul bancale, ove sono riportate le informazioni sulla destinazione del bancale, compreso il numero dell'allestimento e cioè
12 l'indicazione dell'automezzo dove deve essere caricato. L' ha predisposto Controparte_6
gli allestimenti e cioè identificato un automezzo con una determinata destinazione mediante un codice e una porta di carico. Mediante un rullo automatico il bancale viene portato in prossimità della porta di destinazione. C'è un operatore che deve caricare il bancale sull'automezzo. L'operatore deve fare un controllo con una “pistola” cioè uno scanner laser.
(…). Ogni porta ha un monitor con una postazione informatizzata, che segnala un eventuale errore bloccando l'operazione di lettura. Penso che in questo caso l'operatore si rivolga al proprio referente per capire il motivo dell'errore. In questi casi la deve essere tolta e Pt_4
messa nel bancale corretto. Sulle scatole vi sono due etichette: la prima contiene i dati produttivi e cioè codice prodotto, quantità, lotto di tracciabilità e scadenza., la seconda è
l'etichetta “logistica”, che viene apposta nelle fasi precedenti il carico e contiene
l'indicazione del cliente di riferimento e l'allestimento e contiene i bar code che servono a guidare il collo nella posizione corretta in fase di bancalizzazione. L'operatore carica sul camion accedendovi tramite una sponda idraulica e spostando il bancale con un transpallet elettrico con uomo a terra. Non mi risulta che venga utilizzato un altro tipo di carrello denominato “telecamera”, non credo sia presente al piano di carico”.
In senso analogo il teste “alle porte di carico si usano dei carrelli elettrici Testimone_4
con un uomo che cammina a fianco, di diverse tipologie;
non si usano carrelli con forche e uomo a bordo. Per il carico i soci utilizzano un video terminale con un apposito programma, tramite un lettore di bar code (“pistola”) leggono un certo numero di bar code per validare la corretta esecuzione della operazione e cioè per verificare che il bancale sia effettivamente quello richiesto dal cliente e si trovi nella corretta sequenza di carico. Se il sistema segnala un errore si verifica sul pallet un foglio in cui ci sono le indicazioni per la porta di carico e allora si indirizza fisicamente il bancale alla porta corretta”.
Lo svolgimento delle mansioni con le modalità sopra descritte è stato confermato anche dai testi di parte ricorrente.
Il teste sentito in questo processo ha dichiarato: “Alle porte di carico, si devono Tes_2 seguire gli ordini, si deve caricare la merce. C'è un computer per ogni porta, in questo PC
c'è elencata la merce da caricare per un cliente o due o tre a seconda del carico. Deve trovare bancali che arrivano dalla baia, dove arrivano dai piani. ADR. Il reparto baie ha
20/22 baie, ogni 5 baie ha una reggia dove escono i bancali preparati. Escono dalla reggia, chi ci lavora deve tirare fuori i bancali deve attaccare la bolla per ogni bancale (dove sono indicate il numero di casse, il bancale o i bancali). Viene tirato fuori e lasciato negli appositi
13 spazi. Poi si devono pesare ogni bancale, cassa per cassa, poi entrano quelli che lavorano alle porte. Ogni lavoratore si occupa di una porta (in teoria) e lui va a trovare i suoi bancali che deve caricare alla sua porta.
ADR: quindi l'addetto una volta controllato sul pc deve individuare il bancale per comporre
l'allestimento del carico che va su ogni camion. L'addetto alla porta di carico, stampa la bolla, l'attacca sul bancale e controlla che le merci corrispondano, se la merce corrisponde viene fatta la . Dopo deve essere pesata le casse sul bancale. La pesatura viene fatta Pt_5
con la pistola che è collegata al pc. Se ci sono casse sbagliate il pc si blocca e va tolta la cassa dal bancale che non appartiene alla bolla.
Se è tutto ok quello che carica la sua porta, deve prendere il bancale/i bancali li deve sistemare, arrivano anche altre merci dall'estero e va sistemato il camion. Si usa un transpallet elettrico a mano. Noi non usiamo quelli come indicato nella foto a pag. 6 del ricorso. Quello della foto è a pedana. Noi ci muoviamo a piedi, non ci si sale sopra”.
Il teste per parte sua, ha chiarito che l'attività di carico veniva svolta “col Testimone_5
muletto con uomo a terra prendeva i bancali dalle regge e li sistemava portandoli alle porte di carico. Pesava i bancali. Le bolle uscivano automaticamente da una stampante;
quando il bancale è completo dalle baie si 'cancella' sulla tastiera il bancale e dalla reggia esce la bolla relativa a quel bancale. Il ricorrente non doveva controllare la qualità e quantità perché c'era scritto tutto sulla bolla”.
Anche tutti gli altri testi dei quali sono state acquisite le dichiarazioni ( , Persona_1
ed hanno confermato sia le modalità di Persona_2 Persona_3 esecuzione sopra descritte, sia l'utilizzo di “un transpallet elettrico a mano”.
Quindi, dagli esami testimoniali non emerge la prova dell'esecuzione di “operazioni delicate e complesse” da eseguirsi con “specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche” (tipiche del
4° livello) o dello svolgimento di “attività esecutive di natura tecnico amministrativa che richiedono una particolare preparazione” (tipiche del 3° livello). I lavoratori addetti al reparto carico, infatti, si limitano a “sparare” dei codici a barre con l'apposita pistola ottica e ad estrarre dal bancale eventuali casse errate che dovessero essere segnalate sul monitor, senza alcuna discrezionalità e senza alcun intervento sul sistema informatico.
8.4. Il ricorrente, attraverso apposita “pistola” individua la collocazione fisica del carico: in relazione a tale mansione viene invocata a fini qualificatori la nozione di “mappe informatiche”. L'utilizzo di tale espressione ripresa dalla contrattazione collettiva con riferimento ai profili esemplificativi del 3° livello appare del tutto estranea alle mansioni
14 svolte dal ricorrente, soprattutto se si considera che appartengono a tale livello i lavoratori con una specifica formazione o esperienza e che svolgono attività con autonomia operativa;
in tale ottica le operazioni di magazzino con l'utilizzo anche di “mappe informatiche per la gestione fisica delle merci”, si riferisce a ben altri strumenti software, integrati in un sistema gestionale di magazzino, che disegnano e gestiscono digitalmente la disposizione fisica del magazzino, definendo le ubicazioni delle merci, tracciando in tempo reale la posizione delle stesse anche al fine di guidare gli operatori nei percorsi di picking o, facilitando gli inventari, circostanze che nel caso di specie non trovano alcun riscontro. Il riconoscimento del 3° livello si giustifica quando il lavoratore non si limita a seguire le indicazioni della mappa, ma è responsabile dell'analisi, della gestione, o dell'ottimizzazione dei flussi basati sui dati generati dal sistema di mappatura. Ma anche il riconoscimento del 4°livello richiede comunque l'esecuzione di operazioni guidate dalle mappe, che presuppongono una competenza digitale standard, operazioni che nel senso richiesto dalla contrattazione collettiva non vengono poste in essere dal ricorrente che si limita a visualizzare la collocazione della merce.
Anche la tipologia di mezzi utilizzati dal lavoratore, che in ipotesi di inquadramento superiore dovrebbe corrispondere ai “carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li”, per il riconoscimento del 4° livello e ai “carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali”, per il riconoscimento del 3° livello, non è stata confermata dall'istruttoria in quanto i testi hanno confermato unicamente l'utilizzo di semplici muletti e/o transpallet elettrici.
8.5. Deve quindi essere accolta la domanda volta al riconoscimento del superiore 5° livello limitatamente al periodo iniziale, 27.1.2014-31.7.2016, con conseguente condanna delle resistenti in solido al pagamento delle differenze retributive, sulla base delle ore contabilizzate in buste paga, per un totale (comprensivo anche dell'incidenza su 13^, 14^ e TFR) di Euro
3.285,00 così come da conteggi non puntualmente contestati di cui al doc. 14 allegato al ricorso.
9. Il ricorrente assume di avere fornito la prova del maggior orario di lavoro svolto, sul presupposto che gli orari di lavoro fossero i seguenti: la prima settimana dalle 7,00 alle 15,00, la seconda dalle 10 alle 18,00, la terza dalle 15 all'1, la quarta dalle 7 alle 15,00 e su ciò si fonda lo sviluppo contabile, che non ha tuttavia trovato adeguata conferma istruttoria (test.
Puiu: “dalle 7 o 7 e mezza alle 15.30/16,00; oppure c'erano altri turni, ma non era un orario fisso. Si poteva iniziare alle 10 oppure a mezzogiorno e questo dipendeva dalle decisioni dei capireparto…”; “alle porte di carico di inizia alle 7,00 e si finisce il turno alle 15, Tes_1 poi c'è il turno della chiusura che inizia alle 15 o alle 16 e va fino alla chiusura e cioè sino
15 all'ultimo camion da caricare, non c'è un orario preciso, dipende dalla giornata e dal numero di casse…”; “sugli orari so che gli operai operavano su turni e l'inizio CP_12
attività è mediamente alle sette del mattino mentre il fine lavoro varia a seconda del giorno della settimana..”; Imolele: “si iniziava alle 15 o alle 16 e si finiva in orario variabile anche alle 2.30-3…”; “si inizia alle 7 alle baie, alle porte di carico alle 7.30. la mattina si Tes_2 fanno 8 ore. Poi c'era chi entrava alle 9 o alle 10 o alle 12…non c'è un orario stabilito”;
“Iniziava alle 7 di mattina e lavorava fino alle 3 di pomeriggio;
poi faceva altri due Per_1 turni: 10/18 oppure 15/24…”; : “preciso che non ci sono dei turni di servizio, ci sono CP_9
ingressi scaglionati per orario nel corso della giornata in base alle necessità del cantiere di quella giornata).
In sintesi, non è emersa un'organizzazione del lavoro sulla base di turni stabilmente deliberati e tali da poter ritenere provato un determinato numero di ore di lavoro straordinario, neppure in via di approssimazione. La difficoltà di rintracciare un principio di prova al riguardo è aggravata dalla constatazione della contabilizzazione nelle varie buste paga delle ore di lavoro straordinario;
parte ricorrente, quindi, partendo dalla premessa dall'avvenuto pagamento di ore di lavoro straordinario avrebbe dovuto dimostrare un'eccedenza non contabilizzata, prova che per le ragioni chiarite non è stata offerta.
Si tratta chiaramente di un onere probatorio difficile da assolvere, in quanto implica la prova, settimana per settimana delle ore di lavoro svolto in eccedenza rispetto a quanto contabilizzato.
Contr Parte resistente sulla scorta della testimonianza della signora , sostiene che è stata CP_9
raggiunta la prova del pagamento del lavoro straordinario nei termini descritti nella comparsa;
non venivano conteggiate le ore di lavoro eccedenti l'orario di lavoro su base settimanale, in quanto l'eccedenza rispetto alle 39 ore settimanali veniva verificata su base mensile e retribuita con l'applicazione dell'aliquota più alta del mese. E' chiaro che tale criterio, anche nell'ipotesi si ritenesse provata la sua applicazione costante, conduce ad un risultato diverso rispetto al criterio normativamente previsto del calcolo del lavoro straordinario su base settimanale. E, tuttavia, non essendo emersa la prova dello svolgimento di ore di lavoro ulteriori, non solo rispetto al lavoro ordinario, ma anche rispetto a quello straordinario, contabilizzato, non sono ravvisabili gli elementi minimi fattuali e giuridici per l'accoglimento della domanda.
16 In conclusione, da un lato di si deve prendere atto dell'estrema gravosità dell'onere probatorio di parte ricorrente dall'altro dall'utilizzo di parte della resistente L&P di un criterio di calcolo non previsto dalle fonti normative e contrattuali.
La domanda di accertamento e pagamento del lavoro straordinario non può quindi essere accolta.
10. Sulle somme riconosciute come dovute al ricorrente deve essere accolta la domanda di relativa al beneficio della preventiva escussione. L'art. 29 dlgs 276/2003, Controparte_6
nella sua formulazione precedente al 2017, prevedeva che il committente, sebbene obbligato in solido per i trattamenti retributivi, potesse eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatrice e degli eventuali subappaltatori, con l'effetto che l'azione esecutiva contro il committente potrà essere intentata solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Il
D.L. n. 25/2017 (convertito dalla L. n. 49/2017) ha successivamente abrogato la disposizione che consentiva al committente di eccepire il beneficio della preventiva escussione. Tuttavia, poiché l'art. 29 è una norma di natura sostanziale (Cass., 4237/2019), le sue modifiche non possono avere portata retroattiva. Deve quindi trovare applicazione il regime di solidarietà vigente al momento dell'insorgenza del credito del lavoratore, incidendo quindi solo sui crediti maturati a partire dal 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge).
In tale senso l'eccezione di ATV deve essere accolta.
11. Le spese di lite stante la equivalente reciproca soccombenza, considerando la controvertibilità di parte delle questioni di diritto sottese alla decisione, la non semplice comprensione delle modalità di calcolo della retribuzione adottata dalla cooperativa, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5°livello CCNL TML dal 27.1.2014 sino al riconoscimento contrattuale del predetto livello avvenuto in data 1.8.2016 e condanna le resistenti in solido al pagamento delle differenze retributive maturate, liquidate in Euro 3.285,00 lorde, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al saldo effettivo;
17 2) riconosce ad il beneficio della preventiva escussione per i crediti Controparte_6
del ricorrente maturati prima del 17.3.2017;
3) rigetta tutte le altre domande di cui al ricorso;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Verona, 16.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
18