Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 2761
TAR
Sentenza 2 settembre 2024
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CS
Accoglimento
Sentenza 7 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento per violazione delle norme sull'autotutela e termine irragionevole per la produzione documentale

    Il Collegio ritiene che il provvedimento di decadenza sia illegittimo in quanto configurabile come annullamento d'ufficio, adottato oltre il termine ragionevole di diciotto mesi dall'ammissione ai benefici. Inoltre, il termine di trenta giorni concesso per la produzione della documentazione richiesta è considerato incongruo e irragionevole.

  • Accolto
    Inapplicabilità retroattiva del D.M. 11 gennaio 2017

    Il Collegio rileva che il TAR ha erroneamente ritenuto applicabile retroattivamente il D.M. 11 gennaio 2017. La normativa transitoria del decreto stesso, in particolare il comma 1, esclude tale applicazione retroattiva per i progetti approvati prima della sua entrata in vigore, i quali restano regolati dal D.M. 28 dicembre 2012.

  • Rigettato
    Richiesta di restituzione dei TEE erogati

    La richiesta di restituzione viene rigettata in conseguenza dell'accoglimento dell'appello della società, che ha portato all'annullamento degli atti impugnati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 2761
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2761
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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