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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 2/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristiana Bandiera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 02/01/2025 e presentato dai coniugi e con l'avv. Parte_1 Parte_2
MOCERINO ANDREA
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 24/05/2007 a GORGO AL MONTICANO.
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
14.03.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 13.03.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 2/2025:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 24/05/2007 da (C.F. ) n. in Parte_1 C.F._1
EGITTO il 08/09/1979, e (C.F. ) n. Parte_2 C.F._2
a MOTTA DI LI (TV) il 05/04/1978, e trascritto al n. 3, Parte
I, Ufficio 1, Anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di GORGO AL MONTICANO alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
”
1.
(Residenza)
I Signori e Parte_1 Parte_2
continueranno a vivere separati, liberi di stabilire le rispettive residenze ove vorranno, con l'obbligo di rispetto reciproco e di vicendevole comunicazione, entro il termine perentorio di trenta giorni, ai sensi dell'art. 337 sexies II comma, c.c., di eventuali cambi di residenza o domicilio, nel rispetto dei tempi di permanenza del figlio con ciascuno di essi. 2.
(Affidamento del figlio e residenza) Per_1
Il figlio minore continuerà ad essere affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, che si impegnano a curarlo, educarlo e istruirlo con costanza e continuità, impegnandosi contestualmente a favorire una serena e costruttiva relazione del figlio minore con l'altro genitore, informandosi l'un l'altro in merito alle esigenze ed eventuali problemi comunicati dallo stesso e/o dai familiari e/o dal personale scolastico. continuerà Per_1
a vivere con la madre anche per poter rimanere inserito nella realtà
a lui conosciuta.
L'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria gestione e/o amministrazione inerenti al minore spetterà separatamente ed autonomamente al genitore con il quale il medesimo si troverà; mentre le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la residenza saranno prese di comune accordo. In ogni caso, il genitore con il quale il figlio minore si troverà, potrà assumere i provvedimenti indifferibili ed urgenti nell'interesse del figlio stesso, informando tempestivamente l'altro genitore.
3.
(Tempi di permanenza del figlio minore presso i genitori)
Come già stabilito in sede di separazione, il padre potrà vedere il figlio quando lo desideri, con congruo preavviso (almeno 24 ore prima) e verrà a lui affidato, salvo diverso accordo:
- un fine settimana ogni due settimane: dal sabato alla domenica sera o in alternativa dal martedì sino alla mattina del mercoledì;
- due settimane consecutive nel periodo estivo da concordarsi -di massima- entro la fine del mese di maggio di ogni anno (in tal periodo sarà sospesa la regola dei week end alternati); - per la metà dei giorni corrispondenti alle vacanze natalizie e pasquali del figlio con alternanza di anno in anno del giorno di
Natale e Santo Stefano, fra l'ultimo dell'Anno e Capodanno, fra
Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché alternanza, quando compatibile con i giorni non lavorativi, degli eventuali ponti festivi.
In ogni caso, i genitori rimangono liberi di concordare tempi e periodi diversi di visita padre-figlio, compatibilmente con le esigenze del minore e gli impegni dei genitori.
4.
(Contributo economico al mantenimento ordinario del figlio)
Il Sig. corrisponderà alla moglie, Parte_1
a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, la somma di € 250,00= mensili, con adeguamento ISTAT, come stabilito in sede di separazione.
Le parti concordano che a titolo perequativo l'assegno unico e universale per il figlio , attualmente dell'importo di € Per_1
233,50=, continui ad essere versato alla madre, la quale continuerà altresì a detrarre le spese mediche del minore nella misura del 100%, salvo sopraggiungano differenti accordi scritti tra i genitori stessi.
5.
(Partecipazione alle spese straordinarie)
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio (mediche e specialistiche, scolastiche, ricreative, per le vacanze, ospedaliere), al netto delle eventuali detrazioni fiscali godute, saranno ripartite al 50% tra i genitori.
Circa l'individuazione delle predette spese -e la loro ripartizione tra quelle dovute indipendentemente dall'accordo e quelle da concordare anticipatamente – le parti fanno comunque riferimento a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone dell'01/12/2016 adottato presso il Tribunale di Treviso.
I ricorrenti convengono, altresì, che nel caso di spese straordinarie che richiedano il preventivo accordo, la proposta di spesa del genitore dovrà essere formulata in forma scritta (lettera raccomandata o e-mail o whatsapp). La medesima forma dovrà rivestire anche il consenso o il motivato dissenso dell'altro genitore;
in tale ultima evenienza il medesimo non sarà tenuto al rimborso laddove tale spesa dovesse comunque essere sostenuta dal genitore richiedente.
Resta altresì inteso tra le parti che la richiesta di rimborso (al fine di essere ritenuta efficace) dovrà essere formalizzata entro e non oltre la fine del mese successivo a quello nel quale la spesa è stata sostenuta e che il pagamento dell'importo dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi.
6.
(Casa familiare)
La casa familiare sita in Ponte di Piave (TV), Via Di Mezzo n.3/C, di proprietà della Sig.ra nonché residenza anche Parte_2
di , rimarrà assegnata definitivamente alla Sig.ra Per_1 Pt_2
stessa.
7.
(Rilascio e rinnovo del passaporto e di altro documento valido per l'espatrio)
I Signori - si danno reciproco assenso al rilascio e/o Pt_1 Pt_2
rinnovo dei propri documenti individuali validi per l'espatrio, salva la comunicazione delle destinazioni e dei numeri per la reperibilità.
Entrambi prestano altresì l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e comunque di ogni altro documento valido per l'espatrio del figlio, retando inteso, come già stabilito in sede di separazione, che lì dove uno dei genitori intenda varcare i confini nazionali con il figlio minore, dovrà darne preventivo avviso all'altro di almeno 7 (sette) giorni prima.
10.
(Clausola di chiusura)
I Signori - dichiarano di essere economicamente Pt_1 Pt_2
autosufficienti e/o disponibili ed in grado di reperire diversamente le sostanze occorrenti al proprio mantenimento o a far fronte ai propri fabbisogni anche primari.
Ulteriormente rispetto a quanto in questa sede previsto, i ricorrenti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione o causa, avendo definito ogni pregresso rapporto di carattere economico, finanziario e patrimoniale, nonché derivante dalla separazione.
11.
(Spese del giudizio)
Spese della presente procedura integralmente compensate.
I presenti accordi saranno efficaci e vincolanti per i coniugi dal momento della pubblicazione della sentenza.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GORGO AL
MONTICANO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 20/03/2025.
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Susanna Menegazzi