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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 13/12/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 19/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa ND Burra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 19/2025 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 16.01.2025
DA
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
ND TE e MA IR CA, entrambe del foro di DI, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, valida anche per l'appello;
- APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. ), (c.f. CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2 C.F._3
) e (c.f. ) - rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_4 US EI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado valida anche per l'appello;
-appellati-
nonché contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Bettiol Controparte_4 CodiceFiscale_5
MO del foro di Treviso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-appellato-
e con per sè CP_1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di DI in composizione monocratica n.
1140/24 di data 12.12.2024, pubblicata il 16.12.2024, notificata in data 17.12.2024.
Causa iscritta a ruolo il 20.01.2025 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 29.10.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“nel merito: in accoglimento del presente gravame e in parziale riforma della impugnata sentenza:
- accertata la responsabilità professionale dell'avv. (e per lui, oggi, dei suoi eredi Controparte_5
, e e dell'avv. per la soccombenza CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
nel procedimento conclusosi con sentenza del Tribunale di DI in composizione monocratica -
G.U. dott. Calienno n. 366/2012 di data 6.12.2012 (proc. n. 1177/10 R.L.), per la soccombenza nel procedimento conclusosi con sentenza della Corte d'Appello di Trieste - Collegio Lavoro n. 564/2014
di data 11.12.2014 (proc. n. 351/13 R.G.) e per la improcedibilità dell'impugnazione proposta avverso detta ultima pronuncia, dichiarata con ordinanza della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro n.
21526/19 di data 14.2.2019, condannarli in solido al pagamento in favore del prof. Parte_1 dei danni tutti derivati dal negativo esito del giudizio e che indicansi in complessivi euro
[...]
794.541,08 (così composti, ferma la ripartizione di responsabilità fra gli appellati a seconda della causale riconducibilità degli esborsi ai singoli professionisti: a. spese di viaggio euro 147.837,60; b.
spese autostradali euro 14.850,00; c. mancati canoni di locazione della casa di Vicenza euro 198.000;
d. spese condominiali euro 16.500; e. danno da perdita di reddito nell'attività libero professionale euro 200.000,00; f. danno all'immagine, morale, esistenziale e da demansionamento euro
200.000,00). Tutte le somme gravate di interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c. dalla originaria domanda (atto depositato in data 1.12.2010) e sino alla domanda introduttiva del presente giudizio e al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda introduttiva del presente giudizio (11.11.2022) al pagamento effettivo;
- in riferimento alla già disposta condanna di , e , quali CP_2 Controparte_3 CP_1
eredi dell'avv. , al pagamento in favore del prof. della somma Controparte_5 Parte_1
di € 6.292,00, in parziale riforma della impugnata sentenza gravarsi tale somma di interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c. dall'esborso (22.4.2013) e sino alla domanda introduttiva del presente giudizio (11.11.2022) e al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda introduttiva del presente giudizio (11.11.2022) al pagamento effettivo;
- porsi le spese di lite del primo grado di giudizio a carico di , e CP_2 Controparte_3 CP_1
, quali eredi dell'avv. ;
[...] Controparte_5
- in riferimento alla già disposta condanna dell'avv. al pagamento in favore del prof. Controparte_4
di € 6.038,48 per spese in favore della controparte nel giudizio svoltosi avanti Parte_1
alla corte di Cassazione, euro 3.509,50 per compensi all'avv. , oltre a euro 1.140,00 Controparte_4
ed euro 337,50 per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 ter e 1 quater DPR
115/2002, in parziale riforma della impugnata sentenza gravarsi tale somma di interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c. da ciascun esborso e sino alla domanda introduttiva del presente giudizio (11.11.2022) e al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda introduttiva del presente giudizio (11.11.2022) al pagamento effettivo.
Con vittoria di spese, comprensive di spese generali e accessori fiscali e previdenziali.
In via istruttoria: ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
a. Vero è che al tempo del concorso per il primariato del reparto di cardiologia dell'Azienda
Ospedaliera S. MA della Misericordia, ossia nell'anno 2009, il prof. era Parte_1
residente a [...], e colà risiedevano e vivevano stabilmente la moglie
[...]
e i figli e Per_1 CP_6 Per_2
Si indicano quali testimoni: da DI;
da RD;
Testimone_1 Testimone_2
da DI. Testimone_3
b. Vero è che la moglie e i figli e hanno sempre abitato a DI, la Persona_1 CP_6 Per_2
signora sin dal matrimonio e i figli dalla nascita? Per_1
Si indicano quali testimoni: da DI;
da DI. Testimone_1 Persona_1
c. Vero è che il prof. lavorò presso il reparto di cardiologia dell' Parte_1 [...]
dal 1 settembre 1980 al 6 gennaio 1998? Controparte_7
Si indicano quali testimoni: da DI;
, da Tolmezzo. Testimone_1 Testimone_4
d. Vero è che il prof. era primario del reparto di cardiologia dell'Ospedale San Bortolo di Parte_1
Vicenza dal 2.10.2000 e che se avesse ottenuto analogo incarico all'Ospedale di DI Azienda
Universitaria Santa MA della Misericordia sarebbe ritornato a vivere a DI, con moglie e figli?
Si indicano quali testimoni: da DI;
da DI;
Testimone_1 Persona_1 Tes_2
da RD.
[...]
e. Vero è che se avesse ottenuto l'incarico di primario del reparto di cardiologia all'Ospedale di DI
Azienda Universitaria Santa MA della Misericordia il prof. avrebbe locato o venduto la Parte_1
propria casa di Vicenza e avrebbe concentrato tutta la propria attività professionale – quale dipendente e quale professionista privato – a DI? Si indicano quali testimoni: , da Vicenza;
da RD;
Testimone_5 Testimone_2
da DI. Testimone_6
f. Vero è che, non avendo ottenuto l'incarico di primario del reparto di cardiologia all'Ospedale di
DI Azienda Universitaria Santa MA della Misericordia, il prof. continuò a lavorare a Parte_1
Vicenza quale primario di cardiologia dell'ospedale San Bortolo e ciò sino all'1 aprile 2014, quando andò in quiescenza?
Si indicano quali testimoni: , da Vicenza. Testimone_5
g. Vero è che, finché non andò in quiescenza, il prof. si recava a Vicenza ogni domenica Parte_1
sera e faceva rientro a DI il venerdì sera per trascorrere il fine settimana con moglie e figli e ciò
per circa 45 settimane all'anno?
Si indicano quali testimoni: , da Vicenza;
, da Vicenza. Testimone_5 Testimone_7
h. Vero è che, dopo essere stato collocato in quiescenza e dunque a far data dall'1 aprile 2014, il prof.
svolse attività libero professionale quale cardiologo a Vicenza sino all'anno 2020? Parte_1
Si indicano quali testimoni: , da Vicenza;
, da Vicenza. Testimone_5 Testimone_7
i. Vero è che la scelta di esercitare l'attività libero professionale a Vicenza anziché a DI dipendeva dal fatto che in quella città era conosciuto, avendo ricoperto per quattordici anni il ruolo di primario nel reparto di cardiologia del locale Ospedale civile, mentre a DI non lavorava dal 1998 ed era pertanto meno noto sulla piazza udinese?
Si indicano quali testimoni: da RD;
da DI;
Testimone_2 Testimone_3
, da DI. Testimone_8
j. Vero è che se gli fosse stato assegnato il premierato nel reparto di cardiologia all'Ospedale di DI
Azienda Universitaria Santa MA della Misericordia il prof. avrebbe svolto attività libero Parte_1
professionale a DI?
Si indicano quali testimoni: da RD;
da DI;
Testimone_2 Testimone_3
, da DI. Testimone_8 k. Vero è che il prof. aveva promesso alla moglie che dopo la pensione avrebbe passato Parte_1
più tempo in famiglia e, per tale motivo, decise di limitare a tre gli accessi ambulatoriali settimanali in libera professione, mentre un primario in pensione ne effettua di norma sei e addirittura dieci?
Si indicano quali testimoni: da RD;
da DI;
Testimone_2 Testimone_3
, da DI. Testimone_8
l. Vero è che se avesse operato a DI il prof. avrebbe effettuato non meno di sei accessi Parte_1
ambulatoriali settimanali per dieci mesi all'anno?
Si indicano quali testimoni: , da Tolmezzo;
, da DI. Testimone_4 Testimone_8
m. Vero è che un accesso ambulatoriale, effettuato nel corso di una mattinata o di un pomeriggio,
consiste in circa sei visite a pazienti e che ciascun accesso consente un guadagno di circa 500 euro al netto di tasse, imposte, contributi previdenziali e spese?
Si indicano quali testimoni: , da RD;
, da Vicenza;
Testimone_2 Testimone_7 [...]
da DI. Tes_8
n. Vero è che nel giro dei cinque/sei anni successivi al pensionamento il giro di clienti a Vicenza si assottigliò via via e nel 2021 il prof. decise di fare definitivamente rientro a DI e di Parte_1
cessare l'attività libero professionale?
Si indicano quali testimoni: , da Vicenza;
, da Vicenza. Testimone_5 Testimone_7
o. Vero è che per recarsi a Vicenza il prof. percorreva sempre l'autostrada dal casello di Parte_1
DI sud a quello di Vicenza est e analogo tragitto faceva al contrario, quando doveva fare rientro a
DI?
Si indicano quali testimoni: , da Vicenza;
, da Vicenza;
Testimone_5 Testimone_7 [...]
da DI. Per_1
p. Vero è che il costo del pedaggio autostradale ammonta attualmente a 15 euro per ciascuna tratta
DI sud/Vicenza est come da doc. 22 che Le si rammostra?
Si indicano quali testimoni: , da Vicenza;
da DI. Testimone_7 Testimone_1 q. Vero è che il prof. effettuava i percorsi DI sud/Vicenza est con una Mercedes SL Parte_1
350 che mantenne sino al gennaio 2013 e successivamente con una Mercedes CLS 350 CDI CP_8
Si indicano quali testimoni: da DI;
da DI;
Testimone_1 Persona_1 Tes_2
da RD.
[...]
r. Vero è che il prof. è proprietario di un appartamento in Vicenza, contrà Porti n. 38 e che Parte_1
colà era domiciliato dall'aprile 2004 quando si trovava a Vicenza?
Si indicano quali testimoni: da Vicenza;
, da Vicenza;
Testimone_7 Testimone_5
da DI. Testimone_3
s. Vero è che se gli fosse stato assegnato il premierato nel reparto di cardiologia all'Ospedale di DI
Azienda Universitaria Santa MA della Misericordia il prof. avrebbe locato la casa di Parte_1
Vicenza, contrà Porti n. 38 oppure l'avrebbe venduta, anche tenuto conto del fatto che il 2010 fu un anno molto favorevole per il mercato immobiliare?
Si indicano quali testimoni: , da Vicenza;
da DI. Testimone_7 Persona_1
t. Vero è che il valore locativo della casa di Vicenza, contrà Porti n. 38 è di circa 1700/1800 euro mensili?
Si indicano quali testimoni: o , da Vicenza, quali soci e legali Testimone_9 Tes_10
rappresentanti di Immobiliare San Marco snc di Vicenza;
da Vicenza;
Testimone_7 [...]
da DI. Per_1
u. Vero è che per l'appartamento in Vicenza, contrà Porti n. 38 il prof. paga circa 1.500 Parte_1
euro di spese condominiali all'anno?
Si indicano quali testimoni: da Vicenza. Tes_11
v. Vero è che il primariato in un ospedale di rilievo universitario ha un prestigio maggiore rispetto al primariato in un ospedale di rilievo non universitario, viene meglio valutato e attribuisce maggiori chances di vittoria nei concorsi?
Si indicano quali testimoni: , da DI;
, da Vicenza. Tes_12 Testimone_7 w. Vero è che il primariato in un ospedale di alta specializzazione di rilievo universitario è il massimo risultato conseguibile da un medico cardiologo?
Si indicano quali testimoni: da Vicenza;
, da Vicenza;
Testimone_7 Testimone_5
, da Tolmezzo. Testimone_4
x. Vero è che il primariato in un ospedale di alta specializzazione di rilievo universitario attribuisce una maggiore visibilità sociale rispetto al primariato in un ospedale di rilievo non universitario?
Si indicano quali testimoni: , da Vicenza;
, da Vicenza. Testimone_7 Testimone_5
y. Vero è che il prof. aspirava al primariato presso la cardiologia dell'Azienda Ospedaliera Parte_1
S. MA della Misericordia sia per ragioni professionali, avendo un curriculum più che adeguato per quel ruolo, sia per ragioni umane, avendo già svolto in precedenza la propria attività nel reparto di cardiologia di DI dove era stato responsabile della Emodinamica Interventistica e aveva dato inizio in quella sede, già negli anni '80 e metà anni '90, a tutte le procedure esistenti nel settore e acquisendo il riconoscimento di iniziatore in Italia delle procedura in corso di Infarto Acuto del
MI poi diffuse in tutto il mondo e conosceva in quella struttura molti colleghi e personale che ancora vi operavano e vi erano infine ragioni familiari, vivendo moglie e figli a DI?
Si indicano quali testimoni: , da RD;
, da Tolmezzo. Testimone_2 Testimone_4
z. Vero è che il prof. attendeva da diversi anni e con grande aspettativa l'indizione del Parte_1
concorso per il posto di primario di cardiologia dell'Azienda Ospedaliera S. MA della
Misericordia?
Si indicano quali testimoni: , da RD;
, da Tolmezzo;
Testimone_2 Testimone_4 [...]
da DI. Per_1
aa. Vero è che, appreso che per il posto di primario di cardiologia dell'Azienda Ospedaliera S. MA
della Misericordia di DI gli era stato preferito il dott. RO, già in forza al nosocomio udinese,
il prof. cadde in uno stato di profonda prostrazione, con malori e freddi viscerali, Parte_1
epigastralgie e insonnia? Si indicano quali testimoni: da DI;
da DI. Persona_1 Testimone_3
bb. Vero è che allo stato di prostrazione del prof. contribuì anche l'impossibilità di passare Parte_1
più tempo con la propria famiglia, atteso che doveva continuare a lavorare a Vicenza quale libero professionista?
Si indicano quali testimoni: da DI;
da DI;
Persona_1 Testimone_3 [...]
, da Vicenza. Tes_5
cc. Vero è che, generalmente, tutti i primari svolgono attività libero professionale dopo il pensionamento, anche per compensare la differenza negativa sussistente fra lo stipendio quale dipendente e l'ammontare della pensione?
Si indicano quali testimoni: da RD;
da Tolmezzo;
Testimone_2 Testimone_4
, da Vicenza. Testimone_7
Ammettersi la prova diretta e contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi con i testi
, Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Persona_1
Ammettersi l'attore alla prova contraria in riferimento alle eccezioni svolte dall'avv. CP_4
nella propria seconda memoria ex art. 183, comma 6, cpc a mezzo il seguente capitolo di
[...]
prova:
e. Vero è che se l'avv. lo avesse informato della scarsa probabilità di accoglimento delle CP_4
impugnazioni in punto risarcimento il prof. avrebbe rinunciato a proporle? Parte_1
Si indicano quali testimoni: da DI;
da DI;
Testimone_1 Persona_1 Tes_2
da RD;
da DI.
[...] Testimone_3
Ammettersi CTU per determinare il valore locativo dell'immobile di proprietà dell'attore, in Vicenza,
contrà Porti n. 38, dal 2010 al 2020 e il suo valore di mercato a partire dal 2010 e negli anni successivi.
Qualora ritenuto necessario, ammettersi CTU per calcolare il costo delle trasferte da DI, via
Solferino a Vicenza, Contrà Porti tenendo conto del numero dei chilometri, del costo chilometrico in base alle tabelle Aci di ciascun anno dal 2010 al 2020, del costo del pedaggio autostradale. Per gli appellati , e CP_1 CP_2 Controparte_3
“IN VIA PRINCIPALE: 1) dichiari inammissibile e/o rigetti l'adita Corte l'appello proposto dal dott.
e, per l'effetto, confermi integralmente la sentenza del Tribunale di DI, Parte_1
Giudice dott.ssa Francesca Clocchiatti, n. 1140/24 di data 12/12/2024, pubblicata il 16/12/2024,
notificata in data 17/12/202, emessa ad esito del procedimento n. 3757/2022 r.g.;
IN OGNI CASO: 2) rigetti la Corte le domande tutte avanzate dal dott. nei Parte_1
confronti di e , in qualità di eredi dell'avv. Controparte_3 CP_2 CP_1 CP_5
, in quanto inammissibili e/o infondate, sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti esposti in
[...]
atti, ivi incluso il concorso del fatto colposo del preteso creditore, anche ai sensi dell'art. 1227, commi
1 e/o 2, c.c.;
3) condanni l'adita Corte il dott. a rifondere a Parte_1 Controparte_3 CP_2
e , in qualità di eredi dell'avv. , le spese di lite di secondo grado, con CP_1 Controparte_5
l'aggravante sanzionatoria di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste, senza che ciò possa importare inversione alcuna dell'onere probatorio gravante sull'odierno appellante, e solo laddove lo si ritenesse necessario ai fini del decidere, per l'assunzione quale testimone dell'avv. di DI,nonché per Testimone_13
l'ammissione dell'interpello del dott. sui capitoli diprova formulati dagli Parte_1
odierni esponenti in primo grado nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di data 12/5/2023 e ammessi dal Tribunale con ordinanza di data 10/8/2023, e quindi:
1) «Vero che, nello svolgimento dell'attività professionale in favore del dott. Parte_1
nell'ambito del procedimento n. 1177/10 r.l. del Tribunale di DI, Sezione Lavoro, l'avv. CP_5
si è avvalso anche della collaborazione dell'avv. .
[...] Testimone_13 2) «Vero che, in occasione dei colloqui intercorsi con l'avv. in relazione al Testimone_13
procedimento n. 1177/10 r.l. del Tribunale di DI, Sezione Lavoro, il dott. Parte_1
ha riferito alla medesima di non essere interessato a conseguire un risarcimento del danno dall' ». Parte_2
3) «Vero che, in occasione dei colloqui intercorsi con l'avv. in relazione al Testimone_13
procedimento n. 1177/10 r.l. del Tribunale di DI, Sezione Lavoro, il dott. Parte_1
ha riferito alla medesima di auspicare che, per effetto delle domande proposte nell'ambito del procedimento stesso, l' fosse indotta a conferire a lui, Parte_2
anziché al dott. l'incarico di direttore della ». Persona_3 Parte_3
4) «Vero che, in occasione dei colloqui intercorsi con l'avv. in relazione al Testimone_13
procedimento n. 1177/10 r.l. del Tribunale di DI, Sezione Lavoro, il dott. Parte_1
ha riferito alla medesima di auspicare che, per effetto delle domande proposte nell'ambito del procedimento stesso, venisse accertato che egli era più titolato del dott. a Persona_3
rivestire l'incarico di direttore della Parte_4
.
[...]
5) «Vero che, in occasione dei colloqui intercorsi con l'avv. in relazione al Testimone_13
procedimento n. 1177/10 r.l. del Tribunale di DI, Sezione Lavoro, il dott. Parte_1
ha riferito alla medesima di essere consapevole di non avere subito alcun danno dal mancato conferimento in suo favore dell'incarico di direttore della Pt_3 Parte_4
di DI (cfr. doc. 4)». Parte_2
6) «Vero che, nel corso della redazione del ricorso introduttivo del procedimento n. 1177/10 r.l. del
Tribunale di DI, Sezione Lavoro, l'avv. ha riferito al dott. Controparte_5 Parte_1
che sarebbe stato improbabile ottenere, ad esito di tale procedimento stesso, il risarcimento del danno richiesto col ricorso medesimo».”
Per l'appellato Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Trieste, contrariis reiectis, per i motivi di cui in premessa,
ribadita la eccezione di inammissibilità delle nuove domande svolte in causa dall'attore
In via principale respingere i motivi di appello dedotti dal Prof. in quanto infondati in fatto Parte_1
ed in diritto;
conseguentemente confermare integralmente la sentenza impugnata n.1140/2024 del
Tribunale di DI.
Spese rifuse.
In via subordinata e per la denegata ipotesi di mancata conferma integrale della sentenza impugnata,
si ripropongono per mero scrupolo le conclusioni assunte in primo grado in quanto assorbite:
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO
Accertare e dichiarare la inammissibilità delle nuove domande svolte dall'attore nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. nei confronti dell'Avv. in quanto irrituali e fondate su un nuovo titolo di CP_4
responsabilità.
NEL MERITO
Rigettare ogni domanda attorea proposta nei confronti dell'Avv. in quanto infondata Controparte_4
in fatto ed in diritto.
Spese rifuse.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Per la denegata - e qui non creduta - ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualche responsabilità
professionale in capo all'Avv. ed un nesso di causa tra questa ed il lamentato danno, CP_4
-respingere la domanda attorea siccome formulata, riducendosi le pretese attoree a termini di giustizia escludendosi, in ogni caso, le voci di danno non dovute e/o non provate e che non siano conseguenza diretta ed immediata della condotta professionale dell'Avv. esclusa in ogni caso la CP_4
applicazione della solidarietà passiva non sussistendone i presupposti.
Spese rifuse o in subordine compensate.
In via istruttoria Ci si oppone alla ammissione delle istanze istruttorie attoree per i motivi di cui alla III memoria ex art. 183 c.p.c. qui da intendersi integralmente richiamata, trattandosi di istanze istruttorie inammissibili, generiche ed irrilevanti.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il prof. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di DI l'avv. Parte_1 CP_1
, l'avv. e la sig.ra quali eredi dell'avv. , l'avv.
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_5
anche in proprio, nonché l'avv. , allegando la sussistenza di una CP_1 Controparte_4
responsabilità professionale degli avv.ti e e avv. nella CP_5 CP_1 Controparte_4
controversia che aveva visto opposto il prof. alla Parte_1 [...]
. Controparte_9
esponeva che aveva partecipato alla selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore Parte_1
di struttura complessa indetto dall'azienda ospedaliera il 25.08.2009, e che il Direttore Generale
dell'Azienda aveva attribuito l'incarico al dott. RO.
Il prof. aveva ritenuto che la nomina fosse stata orientata dalla valutazione operata dalla Parte_1
Commissione che, pur ritenendo idonei tutti i quattro candidati, avrebbe riservato una valutazione specifica e più ampia al dott. RO, pretermettendo i profili caratterizzanti il più ricco curriculum del prof. Parte_1
L'Avv. , cui l'odierno appellante si era rivolto, aveva ritenuto l'illegittimità della Controparte_5
selezione; si era detto consapevole della natura contrattuale e non amministrativa della nomina e di non poterne ottenere né l'annullamento né la dichiarazione di inefficacia ma, nonostante ciò, aveva ritenuto che essa rappresentasse una violazione dei doveri di buona fede, correttezza e imparzialità
della PA e che ciò avrebbe fondato il diritto del prof. ad essere risarcito dei danni che Parte_1
gliene erano derivati:
-perdita di chances;
-oneri economici (necessità per il Prof. di continuare a recarsi da DI a Vicenza, risvolto negativo per la libera professione, mancata opportunità di progressioni di carriera universitaria);
-danni morali e di immagine.
Il giudice del lavoro del Tribunale di DI aveva rigettato la domanda di rilevando che Parte_1
gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali in ambito pubblico non sono provvedimenti autoritativi ma atti di gestione del rapporto di lavoro non soggiacenti alle garanzie partecipative previste dalla l. 241/1990; per tale ragione, l'atto di nomina non necessitava di essere specificamente motivato.
Il Giudice di prime cure aveva rimarcato che, se anche si fosse voluta ritenere la nomina illegittima,
questa non avrebbe potuto essere caducata ed al prof. sarebbe spettato solo il risarcimento Parte_1
del danno anch'esso, però, impossibile, sia perché lo stesso non era titolare di un diritto soggettivo al conferimento dell'incarico, sia perché non aveva allegato i danni che avrebbe subito per la lesione del proprio interesse legittimo di natura privatistica che sarebbe stato leso dalla pretesa violazione dell'ipotetico obbligo di motivazione.
Per impugnare la decisione del Tribunale, il prof. si era rivolto ad altro legale, avv. Parte_1 CP_4
il quale aveva evidenziato nel proprio atto di appello come la natura fiduciaria delle nomine e la discrezionalità che era loro propria non potesse tradursi nella esenzione dal dare conto dei criteri osservati né nella sottrazione di tali provvedimenti a giustiziabilità.
La Corte di Appello di Trieste aveva riconosciuto che la natura essenzialmente fiduciaria della selezione non avrebbe comunque potuto comportare l'affrancamento dell'ente dal dovere di esplicitare le ragioni della propria scelta, ancorché privatistica. Secondo la Corte era evidente come il dott. RO fosse stato valutato dalla Commissione diversamente dagli altri candidati e fosse stato favorito perché “già operante in sede” piuttosto che per maggiore esperienza, preparazione e produzione scientifica.
A tale osservazione contenuta nella sentenza di secondo grado non era conseguito l'accoglimento della domanda perché la Corte aveva ritenuto che non fosse stata offerta prova adeguata della perdita di chances, né avrebbe potuto esservi una liquidazione equitativa, difettando anche la prova della effettiva esistenza del danno.
Avverso la sentenza di appello il prof. aveva interposto ricorso per Cassazione, sempre Parte_1
con il ministero dell'avv. Tale giudizio si era concluso in limine con declaratoria di CP_4
improcedibilità, e dunque senza esame delle ragioni di impugnazione, dal momento che la copia autentica della sentenza prodotta dal ricorrente era risultata mancante di una pagina, proprio quella nella quale la Corte di Appello aveva motivato in ordine al rigetto della pretesa risarcitoria.
Ricostruito così l'iter del processo, avanti al giudice civile di DI il prof. sosteneva che Parte_1
ai professionisti cui aveva affidato la propria difesa potessero muoversi rilievi di responsabilità
professionale; egli richiamava, innanzitutto, l'obbligo per il professionista di illustrare i profili problematici della difesa onde consentire al cliente una valutazione sull'opportunità di agire o resistere;
tale illustrazione non sarebbe venuta dai convenuti;
inoltre, gli avv.ti e CP_5 CP_1
non avevano offerto la prova dei danni di cui avevano chiesto la liquidazione, limitandosi a
[...]
richiedere CTU senza predisporne una di parte.
La mancata offerta di prove avrebbe dovuto poi indurre l'avv. a scoraggiare la proposizione CP_4
dell'appello.
Il prof. sosteneva che non gli era mai stata prospettata la possibilità che la Corte di Appello Parte_1
ritenesse di non poter determinare il danno;
inoltre, all'avv. era addebitabile “l'errore CP_4
materiale” che aveva poi portato alla declaratoria di improcedibilità, ovvero la mancanza di una pagina della sentenza impugnata.
Sosteneva che la statuizione di illegittimità della selezione, non impugnata, era divenuta Parte_1
irretrattabile. Lamentava di avere subito un danno emergente immediato (compensi agli avvocati,
spese legali, accessori), un danno derivato dalla forzata permanenza a Vicenza, e un danno di immagine. Nel giudizio così introdotto si costituivano gli eredi dell'avv. (il quale era deceduto Controparte_5
poco prima della conclusione del primo grado del giudizio avanti al giudice del lavoro di DI contro l'Azienda Ospedaliera).
Gli eredi premettevano che della inutilità della causa l'avv. sarebbe stato consapevole e CP_5
avrebbe sconsigliato dall'agire ma si sarebbe scontrato con l'insistenza del prof. nel voler Parte_1
ottenere una sentenza “pedagogica”; a quel punto, non potendo agire solo per accertare l'illegittimità
dell'assegnazione del posto, dal momento che quella pronuncia non avrebbe inciso sulla validità ed efficacia del provvedimento di assegnazione, l'avv. aveva “costruito” un danno al solo scopo CP_5
di precostituirsi un interesse ad agire.
Oltreché quale erede dell'avv. , l'avv. si costituiva autonomamente Controparte_5 CP_1
anche quale professionista cui si imputava una responsabilità professionale, evidenziando di essere subentrato nella difesa tre giorni prima dell'udienza di discussione avanti al giudice del lavoro, e solo per il peggioramento delle condizioni di salute di suo padre, che morì il giorno prima dell'udienza alla quale, infatti, partecipò l'avv. Tes_13
L'avv. evidenziava quindi che la sua attività era durata appena tre giorni, e l'attore CP_1
non aveva indicato quale attività alternativa egli avrebbe potuto svolgere per procuragli un risultato favorevole, considerato anche che il rito lavoro, cui la controversia era assoggettata, non avrebbe consentito interventi utili in prossimità dell'udienza di discussione.
Si costituiva, infine, anche l'avv. negando la propria responsabilità per la declaratoria di CP_4
improcedibilità del giudizio di Cassazione giacché la copia mancante di una pagina che l'aveva generata sarebbe stata confezionata da un funzionario della Corte di Appello. Quanto al non aver scoraggiato la proposizione dell'appello siccome insuscettibile di accoglimento, riferiva il legale convenuto di avere debitamente illustrato al cliente i rischi del giudizio.
Alla prima udienza, gli eredi effettuavano una offerta banco judicis di € 6.292,00 senza alcun riconoscimento di responsabilità; l'importo non veniva ritenuto satisfattivo, e veniva accettato dall'attore solo quale acconto;
l'assegno, quindi, non veniva consegnato. Il tribunale così provvedeva:
-condannava gli eredi dell'avv. al pagamento della somma che essi avevano già Controparte_5
offerto banco judicis (corrispondente alla condanna alle spese di primo grado) oltre a interessi dalla domanda sino a quella data, condannando però il prof a corrispondere loro le spese legali Parte_1
del giudizio;
- condannava l'avv. a pagare euro 6.038,48 agli attori per spese pagate alla controparte nel CP_4
giudizio di Cassazione, oltre alle spese già versate all'avv. e oltre al raddoppio del contributo CP_4
unificato; condannava l'avv. al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore; CP_4
- rigettava in toto la domanda svolta nei confronti dell'avv. e condannava il prof. CP_1
a corrispondergli le spese legali. Parte_1
Il Giudice di prime cure premetteva che quella del professionista di opera intellettuale è obbligazione di mezzi e che il giudizio di responsabilità professionale è costituito dall'accertamento controfattuale della probabile idoneità dell'attività omessa a procurare un risultato utile al cliente. Premetteva,
inoltre, che non essendo stata resa fra le parti odierne, la sentenza della Corte di Appello non avrebbe potuto fare stato e quindi, per valutare la sussistenza della responsabilità professionale era necessario procedere ad una nuova valutazione in ordine alla fondatezza della domanda che il prof. Parte_1
aveva proposto nei confronti dell'Azienda ospedaliera.
Il tribunale respingeva la domanda risarcitoria rilevando che non era stato provato che, se la
Commissione avesse riportato nel parere riguardante il prof. l'indicazione di talune Parte_1
esperienze, che aveva invece omesso, la scelta del Direttore Generale sarebbe stata diversa.
Il giudice osservava che non era stato depositato il decreto di nomina del dott.RO e che quindi era impossibile valutare la motivazione della scelta del Direttore Generale;
non era stato provato che le attività svolte in precedenza dal fossero state documentate al momento della Parte_1
presentazione della domanda e comunque nulla era stato dedotto circa la loro possibile incidenza sulla valutazione del Direttore Generale. Gli eredi dell'avv. e l'avv. venivano condannati alla rifusione delle spese Controparte_5 CP_4
del precedente giudizio per la mancata informazione circa i rischi del giudizio, e l'avv. anche CP_4
per l'improcedibilità del giudizio di Cassazione.
L'avv. veniva sollevato da ogni addebito perché la minima durata dell'incarico aveva CP_1
reso impossibile una sua condotta alternativa su cui svolgere il giudizio controfattuale.
Avverso tale sentenza proponeva appello limitatamente alle posizioni degli Parte_1
avvocati e . Controparte_5 Controparte_4
In riferimento ai capi II e III della sentenza impugnata, ad avviso dell'appellante il Tribunale avrebbe errato nel reputare che l'accertamento della responsabilità professionale passasse attraverso un rinnovato giudizio sull'esistenza dell'an, ossia circa la legittimità del procedimento cui era conseguita la nomina del dott. RO a primario. La Corte di Appello si era già pronunciata sull'an, ritenendo illegittimo il procedimento di nomina, e peraltro l'assenza di una doppia conforme sarebbe stata sufficiente a dimostrare la concreta possibilità che la vicenda si concludesse in senso favorevole al dott. Pur essendo le parti del presente giudizio diverse, la pronuncia della Corte di Appello Parte_1
(irretrattabile dopo l'inammissibilità del ricorso per Cassazione) avrebbe efficacia riflessa nel presente giudizio.
L'esito favorevole del giudizio di appello giustificava anche la mancata produzione del decreto di nomina e del parere della Commissione. Secondo l'appellante, avendo ottenuto egli una decisione negativa e una positiva, vi sarebbe comunque la probabilità del 50% di sua vittoria e la perdita di chance sarebbe quindi stimabile nel 50%.
Anche a voler ipotizzare la necessità per il Tribunale di rinnovare il giudizio sull'attribuzione del primariato, secondo l'appellante quanto necessario sarebbe stato in atti: gli eredi avevano prodotto il bando di gara e l'estratto del giudizio finale della commissione, dal primo emergerebbe la necessità
che la nomina fosse motivata, ed il secondo conteneva i giudizi della Commissione relativi al prof.
e al dott. RO. Parte_1
Il giudizio sul prof. era stato il seguente: Parte_1 L'esperienza professionale, documentata con una particolare connotazione specifica in campo
emodinamico, si è sviluppata negli ultimi 10 anni come Primario, anche di un importante ospedale
(Vicenza). Sulla base del colloquio svolto e della documentazione prodotta, la commissione ritiene il
candidato idoneo a svolgere le funzioni della posizione messa a concorso.
Il giudizio sul dott. RO era stato:
Il candidato, che ha una pregressa esperienza molto ricca nell'ambito dell'elettrofisiologia, dimostra
di possedere lo strumentario gestionale e la cultura necessaria a guidare la S.O.C. di Cardiologia
dell'Ospedale “S. MA della Misericordia”.
Da tali giudizi emergerebbe lo sbilanciamento in favore del dott.RO; il decreto di nomina si era limitato a recepire tal quale il giudizio della Commissione;
pur non essendo agli atti il decreto di nomina, il suo contenuto emergerebbe ampiamente dagli atti del processo presupposto, sia quelli di parte che le sentenze.
Il Tribunale avrebbe avuto a disposizione quanto necessario per valutare la fondatezza delle domande svolte contro i professionisti, ed alla Corte d'appello l'appellante reiterava l'istanza di operare una valutazione in termini di perdita della possibilità di ottenere una pronuncia favorevole, senza effettuare un giudizio di fondatezza della domanda, non richiesto.
Già all'epoca del giudizio presupposto la valutazione comparativa dei candidati era stata ritenuta necessaria da parte della giurisprudenza e la sua mancanza costituirebbe causa di nullità della nomina,
rilevabile anche d'ufficio e quindi con chances di vittoria nel caso fosse stato ritualmente proposto il ricorso per cassazione.
Quale secondo motivo di gravame veniva riproposta la domanda relativa al risarcimento di quegli ulteriori danni che non possono rientrare fra le conseguenze della mancata informazione al cliente,
ma avrebbero potuto essere richiesti quale conseguenza della illegittimità della nomina del dott.
RO.
Rilevava l'appellante che egli era all'epoca primario a Vicenza ma voleva fare ritorno a DI dove era rimasta la sua famiglia;
sosteneva che quella di DI era una Azienda Universitaria e quindi più prestigiosa, che lavorando a DI avrebbe avuto più tempo e possibilità di esercitare la libera professione rispetto a Vicenza, che ne avrebbe ricavato maggiori introiti e che anche la sua carriera se ne sarebbe giovata;
inoltre deduceva che era proprietario di un appartamento a Vicenza che avrebbe potuto mettere a reddito una volta rientrato a DI, e chiedeva il rimborso delle spese di trasferta e di quelle condominiali, oltre al risarcimento del danno all'immagine; insisteva per l'ammissione di prove testimoniali.
Il terzo motivo di gravame aveva riguardo al capo III della sentenza impugnata e alla statuizione sulle spese di lite.
Rilevava l'appellante che gli eredi erano stati condannati a versare la somma di € 6.292,00
corrispondente all'ammontare delle spese di soccombenza nel giudizio “presupposto” oltre interessi nella misura di legge dalla domanda sino alla data del 14.03.23, mentre in prima udienza gli eredi convenuti avevano offerto in pagamento il solo capitale e non gli interessi, che non si sarebbero offerti di corrispondere nemmeno in seguito. A quell'udienza, in realtà, l'offerente si era rifiutato di consegnare il titolo, e pertanto gli interessi avrebbero dovuto essere riconosciuti non sino alla data della prima udienza ma sino al pagamento, e avrebbero dovuto essere fatti decorrere non dalla domanda ma dall'esborso. L'offerta non aveva poi tenuto conto dell'attività stragiudiziale svolta dai legali di e delle spese per la predisposizione della causa. Parte_1
Sosteneva pertanto l'appellante che la condanna nei suoi confronti a rifondere le spese degli eredi era errata e chiedeva la rifusione di tale importo.
Si costituivano gli appellati eredi dell'avv. deducendo quanto al primo motivo di Controparte_5
gravame che il giudicato formatosi all'esito della causa di lavoro non era loro opponibile, non essendo stati parti di quel giudizio. La tesi del dott. secondo cui l'accertamento del suo diritto al Parte_1
risarcimento del danno sarebbe “irretrattabile” e quindi indiscutibile in questa sede, sarebbe manifestamente infondata e temeraria.
Deducevano gli appellati che la Corte d'appello non ha affatto statuito che, se avesse proposto ulteriori o diverse istanze istruttorie, il dott. avrebbe avuto diritto ad ottenere il risarcimento Parte_1 del danno richiesto in questa sede;
se davvero la sentenza avesse accertato un diritto risarcitorio in capo al essa sarebbe stata certamente impugnata dall'Azienda. La Corte di Appello aveva Parte_1
ritenuto contrario a correttezza e buona fede l'operato della (non del Direttore CP_10
Generale) e con il criterio della ragione più liquida aveva respinto la domanda con riguardo all'”asserito diritto al risarcimento del danno derivante da perdita di chance”; si tratterebbe pertanto di un obiter dictum inidoneo in assoluto a passare in giudicato.
L'appello conterrebbe poi una contraddizione: non sarebbe stata impugnata la statuizione con cui il primo Giudice aveva ritenuto l'avv. responsabile di non aver allertato il dott. Controparte_5
in ordine alla infondatezza della sua pretesa;
sarebbe pertanto contraddittorio pretendere Parte_1
un risarcimento per non essere stato avvertito dell'infondatezza della pretesa e cumularlo con quello patito per non aver ottenuto il riconoscimento del suo diritto.
Gli appellati , e sostenevano poi l'insussistenza dei CP_1 CP_2 Controparte_3
presupposti per il riconoscimento di un risarcimento del danno in favore dell'appellante.
Il prof. non avrebbe addotto nessun elemento volto a confutare le statuizioni del Tribunale Parte_1
in ordine alla:
-mancata produzione del decreto di nomina;
-mancata documentazione delle attività che lamentava non essere state adeguatamente valorizzate dalla CP_10
-affermazione che, se l'attività della fosse stata svolta in modo diverso, il Direttore CP_10
Generale avrebbe conferito l'incarico al dott. Parte_1
Evidenziavano gli appellati che le doglianze del dott. non riguardavano specificamente Parte_1
l'atto di nomina del Direttore Generale, bensì le sole modalità con cui la aveva motivato CP_10
le proprie valutazioni. Difetterebbe anche il nesso di causalità tra le doglianze mosse dal dott.
ed il conferimento dell'incarico al dott. RO, non essendo possibile sostenere che, se Parte_1
la Commissione avesse operato diversamente, l'incarico sarebbe stato conferito al prof. Parte_1 Deducevano poi gli eredi dell'avv. che l'insussistenza dei presupposti per ottenere CP_5
l'annullamento della nomina del dott. RO avrebbe precluso, di per sé, di quantificare i danni di cui l'appellante chiedeva il risarcimento nella misura dell'utilità che avrebbe ritratto dal conferimento dell'incarico. Si tratterebbe di responsabilità precontrattuale e si sarebbe potuto ottenere, eventualmente, il rimborso delle spese per partecipare alla procedura e, quanto al lucro cessante, il ristoro del pregiudizio subito per non avere potuto coltivare con successo, allo stesso tempo, altre trattative.
Quanto alla responsabilità del de cuius, precisato che l'interesse che aveva indotto il dott. Parte_1
a proporre la causa non era di natura patrimoniale bensì “pedagogica”, non sarebbe ravvisabile alcuna responsabilità professionale dell'avv. ; non potrebbe a questi imputarsi di non aver Controparte_5
formulato istanze volte a dimostrare il mancato conseguimento di “vantaggi” che lo stesso Parte_1
avrebbe confessoriamente riconosciuto non dimostrabili (in una dichiarazione resa al quotidiano Il
Messaggero Veneto); l'appellante non avrebbe nemmeno allegato di aver offerto al proprio legale elementi di fatto idonei a permettergli di formulare istanze istruttorie e che questi non li avesse utilizzati.
Con riguardo alle poste di danno richieste, gli appellati rilevavano che con riguardo al preteso “danno da pendolarismo” la Corte di Appello aveva affermato che “risulta inverosimile che possa Parte_1
aver sostenuto ogni giorno un viaggio di circa 200 km in andata ed altrettanto al ritorno”.
L'appellante, infatti, aveva riconosciuto di essere proprietario di un'abitazione a Vicenza, salvo chiedere il risarcimento del danno per non averla potuta concedere in locazione. Il danno così
lamentato discenderebbe da una personale scelta di vita: quella di mantenere a DI la propria residenza principale nonostante ricoprisse già da dieci anni la qualifica di Primario di cardiologia a
Vicenza e fosse ivi proprietario di un immobile;
tale posta di danno sarebbe rimasta in ogni modo del tutto indimostrata. Secondo gli appellati il mancato ottenimento dell'incarico di dirigente della Parte_4
non era suscettibile di arrecare alcun danno all'immagine del dott. non risolvendosi
[...] Parte_1
in un apprezzamento negativo in ordine alla professionalità del medesimo.
Da ultimo, si rimarcava l'intempestività della richiesta del dott. formulata per la prima Parte_1
volta a oltre dieci anni dalle condotte contestate, quando la copertura assicurativa per attività
professionale era scaduta.
Quanto agli interessi e spese di lite, secondo gli appellati il Tribunale avrebbe correttamente applicato l'art. 91, I cpc: ai fini dell'applicabilità della norma non si richiede un'offerta con effetto liberatorio ma solo la corrispondenza tra il contenuto della “proposta conciliativa” e quello della sentenza;
la circostanza che l'offerta avesse avuto ad oggetto il solo capitale e non gli interessi potrebbe assumere rilievo solo se il dott. l'avesse rifiutata per tale motivo, ma così non era stato. Parte_1
Si costituiva in questo grado anche l'avv. rilevando che il primo giudice aveva dato Controparte_4
atto che la sentenza della Corte d'appello di Trieste non era opponibile agli odierni appellati che di quel giudizio non erano stati parti, essendo pacifica la diversità di causa petendi e di petitum.
Ribadiva l'appellato che parte appellante non aveva provato il nesso di causa tra la condotta ed il danno e che non aveva fornito alcuna prova in merito al curriculum degli altri candidati idonei,
rendendo impossibile valutare se ed in che termini egli fosse stato pregiudicato dalla decisione del
Direttore Generale;
considerando che il bando di gara prevedeva l'esposizione della motivazione e non un giudizio compartivo tra i candidati, si dovrebbe ritenere la nomina del prof. RO del tutto legittima.
Quanto al mancato riconoscimento del saggio degli interessi, secondo l'appellato la sentenza impugnata aveva accolto la domanda così come proposta dall'attore, con riguardo al riconoscimento degli interessi legali a far data da ciascun versamento, da intendersi (in mancanza di specificazioni)
al saggio di cui all'art. 1284, I c.c.. L'appellato contestava che fossero dovuti interessi al tasso di cui art. 1284, IV cc., non sussistendone i presupposti e non applicandosi tale disposizione ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno. L'avv. ribadiva l'eccezione di inammissibilità della nuova domanda svolta a titolo di CP_4
responsabilità extracontrattuale come esposta a pag. 2 della I memoria ex art. 183 c.p.c..
Nel merito l'appellato sosteneva che la sua posizione era equiparabile a quella dell'avv. CP_1
: subentrato nella difesa in grado di appello, non avrebbe potuto articolare le istanze
[...]
istruttorie asseritamente omesse dal difensore del primo grado;
inoltre, non sarebbe stata raggiunta la prova che, con una condotta diversa da parte del professionista, il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato.
Deduceva poi l'appellato l'insussistenza del danno da perdita di chance in relazione al giudizio avanti alla Corte di Cassazione. Il ricorso non avrebbe avuto possibilità di essere accolto quantomeno secondo il criterio del più probabile che non: il controricorso presentato dall'Azienda Ospedaliera
avrebbe investito la Corte della questione relativa alla sussistenza o meno della violazione da parte della Amministrazione dell'obbligo di correttezza e buona fede e avrebbe evidenziato il carattere contraddittorio della motivazione della Corte di Appello. Tale giudizio si sarebbe verosimilmente concluso con la declaratoria di insussistenza della violazione della buona fede da parte dell'Amministrazione, con ogni ricaduta in merito alla richiesta del presunto danno.
Rilevava, inoltre, l'appellato che il ricorso in Cassazione del prof. trattava questioni di Parte_1
fatto, come tali sottratte al sindacato di legittimità.
Deduceva altresì l'appellato avv. l'insussistenza di solidarietà passiva, in quanto il danno CP_4
ipoteticamente a lui riferibile sarebbe del tutto distinto dal pregiudizio riconducibile alla condotta dell'avv. . CP_5
Con riguardo alle voci di danno, l'appellato ribadiva infine che le stesse erano generiche, infondate e prive di rilevanza giuridica.
***
1. L'appello può trovare accoglimento solo con riguardo alle censure relative agli interessi sulla somma di euro 6.292,00 oggetto di condanna nei confronti degli eredi dell'avv. , e CP_5 alla condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese di lite in favore di questi ultimi.
1.1 Anzitutto deve essere esaminata la questione relativa all'efficacia della sentenza di questa
Corte, Collegio Lavoro, n.564/2014, alla quale parte appellante attribuisce effetti di giudicato riflesso nel presente giudizio.
Si osserva che tale sentenza non può fare stato nel presente procedimento nei confronti di soggetti diversi, non evocati in giudizio, né può stimarsi, come indicato dall'appellante, che dalla divergenza della motivazione della pronuncia di primo grado rispetto a quella di secondo grado nel contenzioso lavoristico sia possibile dedurre una percentuale del 50% di possibilità di di ottenere in via definitiva una pronuncia favorevole nel caso egli avesse provato il Parte_1
danno subito.
Al riguardo si osserva che secondo Cass.n.18062/2019 “il giudicato può spiegare efficacia riflessa
nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità -
dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette
un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato
stesso è intervenuto. (La S.C., in applicazione di detto principio, ha escluso, con riferimento
all'accertamento delle responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, l'efficacia riflessa del
giudicato intervenuto fra danneggiato e proprietario del veicolo investitore nei confronti
dell'assicuratore non evocato in giudizio)”.
Secondo Cass.4241/2013 “Il principio secondo cui - proposta contro l'assicurato danneggiante
l'azione di cui all'art. 2054 cod. civ. separatamente da quella diretta, esperita successivamente nei
confronti del suo assicuratore ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile
"ratione temporis") - il giudicato maturato all'esito del primo giudizio, del quale l'assicuratore non era parte, può
spiegare nei suoi confronti efficacia riflessa (rendendo non più controverso quel rapporto giuridico rispetto al quale
l'assicuratore medesimo si trovi in una situazione di giuridica dipendenza), presuppone la condanna del danneggiante
assicurato al risarcimento del danno, e non semplicemente l'affermazione della responsabilità del predetto quanto al fatto illecito, giacché solo in questo caso è dato ravvisare, tra le obbligazioni risarcitorie dei due soggetti, quel
collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l'efficacia riflessa del giudicato”.
La sentenza della Corte di Appello ha stigmatizzato la condotta dell'Azienda sotto il profilo dell'inosservanza dei doverosi canoni di correttezza e buona fede, ma ha fatto poi riferimento all'”asserito diritto al risarcimento del danno per perdita di chance”, affermando che “nulla si ha di
concreto e nulla è stato prodotto che consenta di arguire quali potrebbero essere i danni subiti dal
. Parte_1
La sentenza non contiene una statuizione di accertamento dell'illegittimità della procedura di conferimento dell'incarico, ma si è limitata a rilevare che nessun danno poteva essere liquidato all'appellante, il che costituiva la ragione più liquida per il rigetto dell'impugnazione.
Si deve rilevare infatti che la Corte d'Appello, pur avendo evidenziato la violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'operato della non ha esaurito con ciò l'esame dell'an, in CP_10
quanto a tale rilievo non è seguita la valutazione in ordine alle conseguenze di tale censurata condotta della sulle eventuali chances del dott. di vedere a lui conferito l'incarico da CP_10 Parte_1
parte del Direttore Generale;
la sentenza di secondo grado non potrebbe quindi in ogni caso avere effetti nel presente giudizio ai fini del riconoscimento di chances in favore dell'appellante.
Deve ritenersi pertanto che le possibilità di accoglimento delle pretese di in conseguenza Parte_1
di una responsabilità professionale dei legali che lo hanno seguito nel contenzioso lavoristico,
debbano essere valutate autonomamente nel presente giudizio.
2. Reputa la Corte che la sentenza di primo grado non sia stata efficacemente confutata nella parte in cui ha valorizzato la mancata documentazione delle attività che l'appellante lamenta non essere state considerate dalla e la mancata specifica allegazione del perché CP_10
queste avrebbero potuto influire sulla valutazione del Direttore Generale.
Con riguardo a tali pregresse esperienze professionali, si osserva in ogni modo che, se Parte_1
le aveva indicate nella sua domanda, e valorizzate nel curriculum, il Direttore Generale avrebbe potuto apprezzarle perché evidentemente aveva a disposizione tutta la pratica e non solo il parere della Commissione.
Al riguardo deve evidenziarsi che ha sempre in concreto lamentato la scorrettezza delle Parte_1
indicazioni riportate dalla Commissione, tralasciando la circostanza per cui questa aveva solo il compito di individuare i candidati idonei, ed il suo operato era vincolante solo in questi limiti, mentre poi era il Direttore Generale a dover fare la propria autonoma scelta discrezionale.
L'operato della può essere censurato solo per l'attività di carattere amministrativo CP_10
svolta dalla stessa, ovvero l'individuazione degli idonei (senza l'attribuzione di punteggi o la formazione di una graduatoria), e quindi solo con riferimento al giudizio di idoneità o inidoneità
espresso in riferimento ai singoli aspiranti;
gli idonei erano poi soggetti alla scelta di carattere fiduciario affidata alla responsabilità di carattere manageriale del Direttore Generale.
3. Sotto tale profilo, era necessaria la produzione del decreto di nomina del dott.RO, e la mancanza di tale documento non può ritenersi utilmente sopperita dalla dedotta possibilità di ricavarne il contenuto sostanziale da parti di provvedimenti giudiziari o di altri atti processuali;
si tratta infatti del documento fondamentale sulla base del quale apprezzare la fondatezza delle censure mosse alla nomina dall'odierno appellato.
4. Si deve poi rilevare che i candidati individuati dalla Commissione erano quattro, e nulla riferisce circa la posizione e le possibilità di chance di nomina degli altri due, Parte_1
limitandosi a confrontare la propria posizione con quella del nominato dott.RO; anche gli altri due aspiranti tuttavia erano tati dichiarati idonei dalla Commissione, ma non è dato sapere quale giudizio sia stato formulato nei loro confronti, né quali fossero le loro esperienze professionali e il loro curriculum. In conseguenza di tali omissioni, nell'ambito di una rosa di quattro aspiranti all'incarico tutti titolati e idonei, non pare possibile operare una stima delle possibilità di di essere prescelto. Parte_1
5. Gli eredi dell'avv. hanno altresì dedotto che l'appellante non ha allegato di avere CP_5
all'epoca del primo giudizio offerto all'avv. elementi di fatto idonei a Controparte_5 permettergli di formulare istanze istruttorie e che questi non li abbia utilizzati;
si tratta di una osservazione rilevante e condivisibile.
6. La sentenza impugnata ha riconosciuto all'attore l'importo di euro 6.292,00; ciò in Parte_1
conseguenza dell'addebito svolto nei confronti dell'avv. di non avere informato in CP_5
modo specifico il cliente in ordine ai profili problematici della controversia e ai conseguenti rischi dell'iniziativa giudiziaria. I convenuti erano stati conseguentemente condannati a rifondere all'attore le spese di lite che con la sentenza di primo grado erano state poste a suo carico.
Il primo giudice, nel riconoscere all'attore tale somma, la ha maggiorata dei soli interessi nella misura di legge dalla domanda sino alla data del 14.3.2023, data della prima udienza alla quale la difesa degli eredi dell'avv. aveva offerto il pagamento di tale importo. CP_5
Si osserva tuttavia che tale offerta non comprendeva il riconoscimento degli interessi né un concorso spese, e non può ritenersi satisfattiva.
Tale capo di sentenza è stato censurato dall'appellante che ha chiesto il riconoscimento degli interessi fino al pagamento, e la loro decorrenza non dalla domanda ma dall'esborso effettivo
(22.4.2013); tali censure devono essere accolte.
7. Merita accoglimento anche il motivo di gravame relativo alla condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore degli eredi dell'avv. , motivata dalla CP_5
corrispondenza tra le somma offerta in giudizio dalle parti e quanto liquidato in sentenza;
come sopra evidenziato, non vi è stata infatti corrispondenza tra la somma offerta e quella,
maggiorata di accessori, riconosciuta nella sentenza;
non si era inoltre tenuto conto dell'attività difensiva prestata in favore dell'attore fino alla prima udienza.
Conseguentemente, in riforma della sentenza di primo grado, gli eredi dell'avv. Controparte_5
devono essere condannati al pagamento in favore di delle spese di lite del primo grado, Parte_1
da liquidarsi sul valore di euro 6.292,00. 8. Con riferimento alle somme liquidate in suo favore con la sentenza impugnata, l'appellante lamenta il mancato riconoscimento degli interessi ex art.1284 co.4 c.c. per il periodo successivo alla proposizione della domanda.
Cass. S.U. n.12449/2024, pronunciando ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., ha affermato il principio per cui la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza;
in mancanza di espressa domanda il giudice non ha l'obbligo di provvedere.
Poiché nell'atto di citazione in primo grado aveva richiesto il riconoscimento dei soli Parte_1
interessi al saggio legale, il motivo di appello deve essere disatteso.
9. Da quanto esposto, consegue che nei confronti dell'avv. l'appello deve essere CP_4
interamente rigettato, mentre nei confronti degli eredi dell'avv. Controparte_5
l'accoglimento si limita alla diversa decorrenza degli interessi legali ex art.1284 co.1 c.c. e alla rifusione delle spese del primo grado sulla base del valore della somma riconosciuta come dovuta.
10. Quanto alle spese di questo grado (liquidate nei valori medi, e solo per la fase di trattazione nei valori minimi) esse devono seguire la soccombenza in favore dell'avv. mentre seguono la CP_4
soccombenza nei confronti degli eredi , e (sempre CP_1 CP_2 Controparte_3
con riguardo al valore di euro 6.292,00).
Quanto alla posizione di in proprio, l'appellante ha dato espressamente atto che CP_1
allo stesso l'atto di citazione d'appello è stato notificato ai soli fini di denuntiatio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , e quali eredi dell'avv.
[...] CP_1 CP_2 Controparte_3
, e nei confronti dell'avv. , e con avv. per sé, così Controparte_5 CP_4 CP_1
provvede: in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1140/2024
del Tribunale di DI, condanna , e quali eredi CP_1 CP_2 Controparte_3
dell'avv. , al pagamento sulla somma di euro 6.292,00 degli interessi legali ex Controparte_5
art.1284 co.1 c.c. dal 22.4.2013 al pagamento effettivo;
ND , e quali eredi dell'avv. , al CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_5
pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di che Parte_1
liquida in euro 5.077,00 oltre IVA CNA e spese generali;
Conferma per il resto l'impugnata sentenza;
ND , e quali eredi dell'avv. , al CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_5
pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di che Parte_1
liquida in euro 4.888,00, oltre IVA CNA e spese generali;
ND al pagamento delle spese di lite del grado in favore di Parte_1 CP_4
che liquida in euro 4.888,00 per compensi oltre IVA CNA e spese generali.
[...]
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Marina Vitulli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa ND Burra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 19/2025 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 16.01.2025
DA
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
ND TE e MA IR CA, entrambe del foro di DI, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, valida anche per l'appello;
- APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. ), (c.f. CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2 C.F._3
) e (c.f. ) - rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_4 US EI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado valida anche per l'appello;
-appellati-
nonché contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Bettiol Controparte_4 CodiceFiscale_5
MO del foro di Treviso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-appellato-
e con per sè CP_1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di DI in composizione monocratica n.
1140/24 di data 12.12.2024, pubblicata il 16.12.2024, notificata in data 17.12.2024.
Causa iscritta a ruolo il 20.01.2025 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 29.10.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“nel merito: in accoglimento del presente gravame e in parziale riforma della impugnata sentenza:
- accertata la responsabilità professionale dell'avv. (e per lui, oggi, dei suoi eredi Controparte_5
, e e dell'avv. per la soccombenza CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
nel procedimento conclusosi con sentenza del Tribunale di DI in composizione monocratica -
G.U. dott. Calienno n. 366/2012 di data 6.12.2012 (proc. n. 1177/10 R.L.), per la soccombenza nel procedimento conclusosi con sentenza della Corte d'Appello di Trieste - Collegio Lavoro n. 564/2014
di data 11.12.2014 (proc. n. 351/13 R.G.) e per la improcedibilità dell'impugnazione proposta avverso detta ultima pronuncia, dichiarata con ordinanza della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro n.
21526/19 di data 14.2.2019, condannarli in solido al pagamento in favore del prof. Parte_1 dei danni tutti derivati dal negativo esito del giudizio e che indicansi in complessivi euro
[...]
794.541,08 (così composti, ferma la ripartizione di responsabilità fra gli appellati a seconda della causale riconducibilità degli esborsi ai singoli professionisti: a. spese di viaggio euro 147.837,60; b.
spese autostradali euro 14.850,00; c. mancati canoni di locazione della casa di Vicenza euro 198.000;
d. spese condominiali euro 16.500; e. danno da perdita di reddito nell'attività libero professionale euro 200.000,00; f. danno all'immagine, morale, esistenziale e da demansionamento euro
200.000,00). Tutte le somme gravate di interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c. dalla originaria domanda (atto depositato in data 1.12.2010) e sino alla domanda introduttiva del presente giudizio e al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda introduttiva del presente giudizio (11.11.2022) al pagamento effettivo;
- in riferimento alla già disposta condanna di , e , quali CP_2 Controparte_3 CP_1
eredi dell'avv. , al pagamento in favore del prof. della somma Controparte_5 Parte_1
di € 6.292,00, in parziale riforma della impugnata sentenza gravarsi tale somma di interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c. dall'esborso (22.4.2013) e sino alla domanda introduttiva del presente giudizio (11.11.2022) e al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda introduttiva del presente giudizio (11.11.2022) al pagamento effettivo;
- porsi le spese di lite del primo grado di giudizio a carico di , e CP_2 Controparte_3 CP_1
, quali eredi dell'avv. ;
[...] Controparte_5
- in riferimento alla già disposta condanna dell'avv. al pagamento in favore del prof. Controparte_4
di € 6.038,48 per spese in favore della controparte nel giudizio svoltosi avanti Parte_1
alla corte di Cassazione, euro 3.509,50 per compensi all'avv. , oltre a euro 1.140,00 Controparte_4
ed euro 337,50 per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 ter e 1 quater DPR
115/2002, in parziale riforma della impugnata sentenza gravarsi tale somma di interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c. da ciascun esborso e sino alla domanda introduttiva del presente giudizio (11.11.2022) e al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda introduttiva del presente giudizio (11.11.2022) al pagamento effettivo.
Con vittoria di spese, comprensive di spese generali e accessori fiscali e previdenziali.
In via istruttoria: ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
a. Vero è che al tempo del concorso per il primariato del reparto di cardiologia dell'Azienda
Ospedaliera S. MA della Misericordia, ossia nell'anno 2009, il prof. era Parte_1
residente a [...], e colà risiedevano e vivevano stabilmente la moglie
[...]
e i figli e Per_1 CP_6 Per_2
Si indicano quali testimoni: da DI;
da RD;
Testimone_1 Testimone_2
da DI. Testimone_3
b. Vero è che la moglie e i figli e hanno sempre abitato a DI, la Persona_1 CP_6 Per_2
signora sin dal matrimonio e i figli dalla nascita? Per_1
Si indicano quali testimoni: da DI;
da DI. Testimone_1 Persona_1
c. Vero è che il prof. lavorò presso il reparto di cardiologia dell' Parte_1 [...]
dal 1 settembre 1980 al 6 gennaio 1998? Controparte_7
Si indicano quali testimoni: da DI;
, da Tolmezzo. Testimone_1 Testimone_4
d. Vero è che il prof. era primario del reparto di cardiologia dell'Ospedale San Bortolo di Parte_1
Vicenza dal 2.10.2000 e che se avesse ottenuto analogo incarico all'Ospedale di DI Azienda
Universitaria Santa MA della Misericordia sarebbe ritornato a vivere a DI, con moglie e figli?
Si indicano quali testimoni: da DI;
da DI;
Testimone_1 Persona_1 Tes_2
da RD.
[...]
e. Vero è che se avesse ottenuto l'incarico di primario del reparto di cardiologia all'Ospedale di DI
Azienda Universitaria Santa MA della Misericordia il prof. avrebbe locato o venduto la Parte_1
propria casa di Vicenza e avrebbe concentrato tutta la propria attività professionale – quale dipendente e quale professionista privato – a DI? Si indicano quali testimoni: , da Vicenza;
da RD;
Testimone_5 Testimone_2
da DI. Testimone_6
f. Vero è che, non avendo ottenuto l'incarico di primario del reparto di cardiologia all'Ospedale di
DI Azienda Universitaria Santa MA della Misericordia, il prof. continuò a lavorare a Parte_1
Vicenza quale primario di cardiologia dell'ospedale San Bortolo e ciò sino all'1 aprile 2014, quando andò in quiescenza?
Si indicano quali testimoni: , da Vicenza. Testimone_5
g. Vero è che, finché non andò in quiescenza, il prof. si recava a Vicenza ogni domenica Parte_1
sera e faceva rientro a DI il venerdì sera per trascorrere il fine settimana con moglie e figli e ciò
per circa 45 settimane all'anno?
Si indicano quali testimoni: , da Vicenza;
, da Vicenza. Testimone_5 Testimone_7
h. Vero è che, dopo essere stato collocato in quiescenza e dunque a far data dall'1 aprile 2014, il prof.
svolse attività libero professionale quale cardiologo a Vicenza sino all'anno 2020? Parte_1
Si indicano quali testimoni: , da Vicenza;
, da Vicenza. Testimone_5 Testimone_7
i. Vero è che la scelta di esercitare l'attività libero professionale a Vicenza anziché a DI dipendeva dal fatto che in quella città era conosciuto, avendo ricoperto per quattordici anni il ruolo di primario nel reparto di cardiologia del locale Ospedale civile, mentre a DI non lavorava dal 1998 ed era pertanto meno noto sulla piazza udinese?
Si indicano quali testimoni: da RD;
da DI;
Testimone_2 Testimone_3
, da DI. Testimone_8
j. Vero è che se gli fosse stato assegnato il premierato nel reparto di cardiologia all'Ospedale di DI
Azienda Universitaria Santa MA della Misericordia il prof. avrebbe svolto attività libero Parte_1
professionale a DI?
Si indicano quali testimoni: da RD;
da DI;
Testimone_2 Testimone_3
, da DI. Testimone_8 k. Vero è che il prof. aveva promesso alla moglie che dopo la pensione avrebbe passato Parte_1
più tempo in famiglia e, per tale motivo, decise di limitare a tre gli accessi ambulatoriali settimanali in libera professione, mentre un primario in pensione ne effettua di norma sei e addirittura dieci?
Si indicano quali testimoni: da RD;
da DI;
Testimone_2 Testimone_3
, da DI. Testimone_8
l. Vero è che se avesse operato a DI il prof. avrebbe effettuato non meno di sei accessi Parte_1
ambulatoriali settimanali per dieci mesi all'anno?
Si indicano quali testimoni: , da Tolmezzo;
, da DI. Testimone_4 Testimone_8
m. Vero è che un accesso ambulatoriale, effettuato nel corso di una mattinata o di un pomeriggio,
consiste in circa sei visite a pazienti e che ciascun accesso consente un guadagno di circa 500 euro al netto di tasse, imposte, contributi previdenziali e spese?
Si indicano quali testimoni: , da RD;
, da Vicenza;
Testimone_2 Testimone_7 [...]
da DI. Tes_8
n. Vero è che nel giro dei cinque/sei anni successivi al pensionamento il giro di clienti a Vicenza si assottigliò via via e nel 2021 il prof. decise di fare definitivamente rientro a DI e di Parte_1
cessare l'attività libero professionale?
Si indicano quali testimoni: , da Vicenza;
, da Vicenza. Testimone_5 Testimone_7
o. Vero è che per recarsi a Vicenza il prof. percorreva sempre l'autostrada dal casello di Parte_1
DI sud a quello di Vicenza est e analogo tragitto faceva al contrario, quando doveva fare rientro a
DI?
Si indicano quali testimoni: , da Vicenza;
, da Vicenza;
Testimone_5 Testimone_7 [...]
da DI. Per_1
p. Vero è che il costo del pedaggio autostradale ammonta attualmente a 15 euro per ciascuna tratta
DI sud/Vicenza est come da doc. 22 che Le si rammostra?
Si indicano quali testimoni: , da Vicenza;
da DI. Testimone_7 Testimone_1 q. Vero è che il prof. effettuava i percorsi DI sud/Vicenza est con una Mercedes SL Parte_1
350 che mantenne sino al gennaio 2013 e successivamente con una Mercedes CLS 350 CDI CP_8
Si indicano quali testimoni: da DI;
da DI;
Testimone_1 Persona_1 Tes_2
da RD.
[...]
r. Vero è che il prof. è proprietario di un appartamento in Vicenza, contrà Porti n. 38 e che Parte_1
colà era domiciliato dall'aprile 2004 quando si trovava a Vicenza?
Si indicano quali testimoni: da Vicenza;
, da Vicenza;
Testimone_7 Testimone_5
da DI. Testimone_3
s. Vero è che se gli fosse stato assegnato il premierato nel reparto di cardiologia all'Ospedale di DI
Azienda Universitaria Santa MA della Misericordia il prof. avrebbe locato la casa di Parte_1
Vicenza, contrà Porti n. 38 oppure l'avrebbe venduta, anche tenuto conto del fatto che il 2010 fu un anno molto favorevole per il mercato immobiliare?
Si indicano quali testimoni: , da Vicenza;
da DI. Testimone_7 Persona_1
t. Vero è che il valore locativo della casa di Vicenza, contrà Porti n. 38 è di circa 1700/1800 euro mensili?
Si indicano quali testimoni: o , da Vicenza, quali soci e legali Testimone_9 Tes_10
rappresentanti di Immobiliare San Marco snc di Vicenza;
da Vicenza;
Testimone_7 [...]
da DI. Per_1
u. Vero è che per l'appartamento in Vicenza, contrà Porti n. 38 il prof. paga circa 1.500 Parte_1
euro di spese condominiali all'anno?
Si indicano quali testimoni: da Vicenza. Tes_11
v. Vero è che il primariato in un ospedale di rilievo universitario ha un prestigio maggiore rispetto al primariato in un ospedale di rilievo non universitario, viene meglio valutato e attribuisce maggiori chances di vittoria nei concorsi?
Si indicano quali testimoni: , da DI;
, da Vicenza. Tes_12 Testimone_7 w. Vero è che il primariato in un ospedale di alta specializzazione di rilievo universitario è il massimo risultato conseguibile da un medico cardiologo?
Si indicano quali testimoni: da Vicenza;
, da Vicenza;
Testimone_7 Testimone_5
, da Tolmezzo. Testimone_4
x. Vero è che il primariato in un ospedale di alta specializzazione di rilievo universitario attribuisce una maggiore visibilità sociale rispetto al primariato in un ospedale di rilievo non universitario?
Si indicano quali testimoni: , da Vicenza;
, da Vicenza. Testimone_7 Testimone_5
y. Vero è che il prof. aspirava al primariato presso la cardiologia dell'Azienda Ospedaliera Parte_1
S. MA della Misericordia sia per ragioni professionali, avendo un curriculum più che adeguato per quel ruolo, sia per ragioni umane, avendo già svolto in precedenza la propria attività nel reparto di cardiologia di DI dove era stato responsabile della Emodinamica Interventistica e aveva dato inizio in quella sede, già negli anni '80 e metà anni '90, a tutte le procedure esistenti nel settore e acquisendo il riconoscimento di iniziatore in Italia delle procedura in corso di Infarto Acuto del
MI poi diffuse in tutto il mondo e conosceva in quella struttura molti colleghi e personale che ancora vi operavano e vi erano infine ragioni familiari, vivendo moglie e figli a DI?
Si indicano quali testimoni: , da RD;
, da Tolmezzo. Testimone_2 Testimone_4
z. Vero è che il prof. attendeva da diversi anni e con grande aspettativa l'indizione del Parte_1
concorso per il posto di primario di cardiologia dell'Azienda Ospedaliera S. MA della
Misericordia?
Si indicano quali testimoni: , da RD;
, da Tolmezzo;
Testimone_2 Testimone_4 [...]
da DI. Per_1
aa. Vero è che, appreso che per il posto di primario di cardiologia dell'Azienda Ospedaliera S. MA
della Misericordia di DI gli era stato preferito il dott. RO, già in forza al nosocomio udinese,
il prof. cadde in uno stato di profonda prostrazione, con malori e freddi viscerali, Parte_1
epigastralgie e insonnia? Si indicano quali testimoni: da DI;
da DI. Persona_1 Testimone_3
bb. Vero è che allo stato di prostrazione del prof. contribuì anche l'impossibilità di passare Parte_1
più tempo con la propria famiglia, atteso che doveva continuare a lavorare a Vicenza quale libero professionista?
Si indicano quali testimoni: da DI;
da DI;
Persona_1 Testimone_3 [...]
, da Vicenza. Tes_5
cc. Vero è che, generalmente, tutti i primari svolgono attività libero professionale dopo il pensionamento, anche per compensare la differenza negativa sussistente fra lo stipendio quale dipendente e l'ammontare della pensione?
Si indicano quali testimoni: da RD;
da Tolmezzo;
Testimone_2 Testimone_4
, da Vicenza. Testimone_7
Ammettersi la prova diretta e contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi con i testi
, Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Persona_1
Ammettersi l'attore alla prova contraria in riferimento alle eccezioni svolte dall'avv. CP_4
nella propria seconda memoria ex art. 183, comma 6, cpc a mezzo il seguente capitolo di
[...]
prova:
e. Vero è che se l'avv. lo avesse informato della scarsa probabilità di accoglimento delle CP_4
impugnazioni in punto risarcimento il prof. avrebbe rinunciato a proporle? Parte_1
Si indicano quali testimoni: da DI;
da DI;
Testimone_1 Persona_1 Tes_2
da RD;
da DI.
[...] Testimone_3
Ammettersi CTU per determinare il valore locativo dell'immobile di proprietà dell'attore, in Vicenza,
contrà Porti n. 38, dal 2010 al 2020 e il suo valore di mercato a partire dal 2010 e negli anni successivi.
Qualora ritenuto necessario, ammettersi CTU per calcolare il costo delle trasferte da DI, via
Solferino a Vicenza, Contrà Porti tenendo conto del numero dei chilometri, del costo chilometrico in base alle tabelle Aci di ciascun anno dal 2010 al 2020, del costo del pedaggio autostradale. Per gli appellati , e CP_1 CP_2 Controparte_3
“IN VIA PRINCIPALE: 1) dichiari inammissibile e/o rigetti l'adita Corte l'appello proposto dal dott.
e, per l'effetto, confermi integralmente la sentenza del Tribunale di DI, Parte_1
Giudice dott.ssa Francesca Clocchiatti, n. 1140/24 di data 12/12/2024, pubblicata il 16/12/2024,
notificata in data 17/12/202, emessa ad esito del procedimento n. 3757/2022 r.g.;
IN OGNI CASO: 2) rigetti la Corte le domande tutte avanzate dal dott. nei Parte_1
confronti di e , in qualità di eredi dell'avv. Controparte_3 CP_2 CP_1 CP_5
, in quanto inammissibili e/o infondate, sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti esposti in
[...]
atti, ivi incluso il concorso del fatto colposo del preteso creditore, anche ai sensi dell'art. 1227, commi
1 e/o 2, c.c.;
3) condanni l'adita Corte il dott. a rifondere a Parte_1 Controparte_3 CP_2
e , in qualità di eredi dell'avv. , le spese di lite di secondo grado, con CP_1 Controparte_5
l'aggravante sanzionatoria di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste, senza che ciò possa importare inversione alcuna dell'onere probatorio gravante sull'odierno appellante, e solo laddove lo si ritenesse necessario ai fini del decidere, per l'assunzione quale testimone dell'avv. di DI,nonché per Testimone_13
l'ammissione dell'interpello del dott. sui capitoli diprova formulati dagli Parte_1
odierni esponenti in primo grado nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di data 12/5/2023 e ammessi dal Tribunale con ordinanza di data 10/8/2023, e quindi:
1) «Vero che, nello svolgimento dell'attività professionale in favore del dott. Parte_1
nell'ambito del procedimento n. 1177/10 r.l. del Tribunale di DI, Sezione Lavoro, l'avv. CP_5
si è avvalso anche della collaborazione dell'avv. .
[...] Testimone_13 2) «Vero che, in occasione dei colloqui intercorsi con l'avv. in relazione al Testimone_13
procedimento n. 1177/10 r.l. del Tribunale di DI, Sezione Lavoro, il dott. Parte_1
ha riferito alla medesima di non essere interessato a conseguire un risarcimento del danno dall' ». Parte_2
3) «Vero che, in occasione dei colloqui intercorsi con l'avv. in relazione al Testimone_13
procedimento n. 1177/10 r.l. del Tribunale di DI, Sezione Lavoro, il dott. Parte_1
ha riferito alla medesima di auspicare che, per effetto delle domande proposte nell'ambito del procedimento stesso, l' fosse indotta a conferire a lui, Parte_2
anziché al dott. l'incarico di direttore della ». Persona_3 Parte_3
4) «Vero che, in occasione dei colloqui intercorsi con l'avv. in relazione al Testimone_13
procedimento n. 1177/10 r.l. del Tribunale di DI, Sezione Lavoro, il dott. Parte_1
ha riferito alla medesima di auspicare che, per effetto delle domande proposte nell'ambito del procedimento stesso, venisse accertato che egli era più titolato del dott. a Persona_3
rivestire l'incarico di direttore della Parte_4
.
[...]
5) «Vero che, in occasione dei colloqui intercorsi con l'avv. in relazione al Testimone_13
procedimento n. 1177/10 r.l. del Tribunale di DI, Sezione Lavoro, il dott. Parte_1
ha riferito alla medesima di essere consapevole di non avere subito alcun danno dal mancato conferimento in suo favore dell'incarico di direttore della Pt_3 Parte_4
di DI (cfr. doc. 4)». Parte_2
6) «Vero che, nel corso della redazione del ricorso introduttivo del procedimento n. 1177/10 r.l. del
Tribunale di DI, Sezione Lavoro, l'avv. ha riferito al dott. Controparte_5 Parte_1
che sarebbe stato improbabile ottenere, ad esito di tale procedimento stesso, il risarcimento del danno richiesto col ricorso medesimo».”
Per l'appellato Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Trieste, contrariis reiectis, per i motivi di cui in premessa,
ribadita la eccezione di inammissibilità delle nuove domande svolte in causa dall'attore
In via principale respingere i motivi di appello dedotti dal Prof. in quanto infondati in fatto Parte_1
ed in diritto;
conseguentemente confermare integralmente la sentenza impugnata n.1140/2024 del
Tribunale di DI.
Spese rifuse.
In via subordinata e per la denegata ipotesi di mancata conferma integrale della sentenza impugnata,
si ripropongono per mero scrupolo le conclusioni assunte in primo grado in quanto assorbite:
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO
Accertare e dichiarare la inammissibilità delle nuove domande svolte dall'attore nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. nei confronti dell'Avv. in quanto irrituali e fondate su un nuovo titolo di CP_4
responsabilità.
NEL MERITO
Rigettare ogni domanda attorea proposta nei confronti dell'Avv. in quanto infondata Controparte_4
in fatto ed in diritto.
Spese rifuse.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Per la denegata - e qui non creduta - ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualche responsabilità
professionale in capo all'Avv. ed un nesso di causa tra questa ed il lamentato danno, CP_4
-respingere la domanda attorea siccome formulata, riducendosi le pretese attoree a termini di giustizia escludendosi, in ogni caso, le voci di danno non dovute e/o non provate e che non siano conseguenza diretta ed immediata della condotta professionale dell'Avv. esclusa in ogni caso la CP_4
applicazione della solidarietà passiva non sussistendone i presupposti.
Spese rifuse o in subordine compensate.
In via istruttoria Ci si oppone alla ammissione delle istanze istruttorie attoree per i motivi di cui alla III memoria ex art. 183 c.p.c. qui da intendersi integralmente richiamata, trattandosi di istanze istruttorie inammissibili, generiche ed irrilevanti.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il prof. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di DI l'avv. Parte_1 CP_1
, l'avv. e la sig.ra quali eredi dell'avv. , l'avv.
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_5
anche in proprio, nonché l'avv. , allegando la sussistenza di una CP_1 Controparte_4
responsabilità professionale degli avv.ti e e avv. nella CP_5 CP_1 Controparte_4
controversia che aveva visto opposto il prof. alla Parte_1 [...]
. Controparte_9
esponeva che aveva partecipato alla selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore Parte_1
di struttura complessa indetto dall'azienda ospedaliera il 25.08.2009, e che il Direttore Generale
dell'Azienda aveva attribuito l'incarico al dott. RO.
Il prof. aveva ritenuto che la nomina fosse stata orientata dalla valutazione operata dalla Parte_1
Commissione che, pur ritenendo idonei tutti i quattro candidati, avrebbe riservato una valutazione specifica e più ampia al dott. RO, pretermettendo i profili caratterizzanti il più ricco curriculum del prof. Parte_1
L'Avv. , cui l'odierno appellante si era rivolto, aveva ritenuto l'illegittimità della Controparte_5
selezione; si era detto consapevole della natura contrattuale e non amministrativa della nomina e di non poterne ottenere né l'annullamento né la dichiarazione di inefficacia ma, nonostante ciò, aveva ritenuto che essa rappresentasse una violazione dei doveri di buona fede, correttezza e imparzialità
della PA e che ciò avrebbe fondato il diritto del prof. ad essere risarcito dei danni che Parte_1
gliene erano derivati:
-perdita di chances;
-oneri economici (necessità per il Prof. di continuare a recarsi da DI a Vicenza, risvolto negativo per la libera professione, mancata opportunità di progressioni di carriera universitaria);
-danni morali e di immagine.
Il giudice del lavoro del Tribunale di DI aveva rigettato la domanda di rilevando che Parte_1
gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali in ambito pubblico non sono provvedimenti autoritativi ma atti di gestione del rapporto di lavoro non soggiacenti alle garanzie partecipative previste dalla l. 241/1990; per tale ragione, l'atto di nomina non necessitava di essere specificamente motivato.
Il Giudice di prime cure aveva rimarcato che, se anche si fosse voluta ritenere la nomina illegittima,
questa non avrebbe potuto essere caducata ed al prof. sarebbe spettato solo il risarcimento Parte_1
del danno anch'esso, però, impossibile, sia perché lo stesso non era titolare di un diritto soggettivo al conferimento dell'incarico, sia perché non aveva allegato i danni che avrebbe subito per la lesione del proprio interesse legittimo di natura privatistica che sarebbe stato leso dalla pretesa violazione dell'ipotetico obbligo di motivazione.
Per impugnare la decisione del Tribunale, il prof. si era rivolto ad altro legale, avv. Parte_1 CP_4
il quale aveva evidenziato nel proprio atto di appello come la natura fiduciaria delle nomine e la discrezionalità che era loro propria non potesse tradursi nella esenzione dal dare conto dei criteri osservati né nella sottrazione di tali provvedimenti a giustiziabilità.
La Corte di Appello di Trieste aveva riconosciuto che la natura essenzialmente fiduciaria della selezione non avrebbe comunque potuto comportare l'affrancamento dell'ente dal dovere di esplicitare le ragioni della propria scelta, ancorché privatistica. Secondo la Corte era evidente come il dott. RO fosse stato valutato dalla Commissione diversamente dagli altri candidati e fosse stato favorito perché “già operante in sede” piuttosto che per maggiore esperienza, preparazione e produzione scientifica.
A tale osservazione contenuta nella sentenza di secondo grado non era conseguito l'accoglimento della domanda perché la Corte aveva ritenuto che non fosse stata offerta prova adeguata della perdita di chances, né avrebbe potuto esservi una liquidazione equitativa, difettando anche la prova della effettiva esistenza del danno.
Avverso la sentenza di appello il prof. aveva interposto ricorso per Cassazione, sempre Parte_1
con il ministero dell'avv. Tale giudizio si era concluso in limine con declaratoria di CP_4
improcedibilità, e dunque senza esame delle ragioni di impugnazione, dal momento che la copia autentica della sentenza prodotta dal ricorrente era risultata mancante di una pagina, proprio quella nella quale la Corte di Appello aveva motivato in ordine al rigetto della pretesa risarcitoria.
Ricostruito così l'iter del processo, avanti al giudice civile di DI il prof. sosteneva che Parte_1
ai professionisti cui aveva affidato la propria difesa potessero muoversi rilievi di responsabilità
professionale; egli richiamava, innanzitutto, l'obbligo per il professionista di illustrare i profili problematici della difesa onde consentire al cliente una valutazione sull'opportunità di agire o resistere;
tale illustrazione non sarebbe venuta dai convenuti;
inoltre, gli avv.ti e CP_5 CP_1
non avevano offerto la prova dei danni di cui avevano chiesto la liquidazione, limitandosi a
[...]
richiedere CTU senza predisporne una di parte.
La mancata offerta di prove avrebbe dovuto poi indurre l'avv. a scoraggiare la proposizione CP_4
dell'appello.
Il prof. sosteneva che non gli era mai stata prospettata la possibilità che la Corte di Appello Parte_1
ritenesse di non poter determinare il danno;
inoltre, all'avv. era addebitabile “l'errore CP_4
materiale” che aveva poi portato alla declaratoria di improcedibilità, ovvero la mancanza di una pagina della sentenza impugnata.
Sosteneva che la statuizione di illegittimità della selezione, non impugnata, era divenuta Parte_1
irretrattabile. Lamentava di avere subito un danno emergente immediato (compensi agli avvocati,
spese legali, accessori), un danno derivato dalla forzata permanenza a Vicenza, e un danno di immagine. Nel giudizio così introdotto si costituivano gli eredi dell'avv. (il quale era deceduto Controparte_5
poco prima della conclusione del primo grado del giudizio avanti al giudice del lavoro di DI contro l'Azienda Ospedaliera).
Gli eredi premettevano che della inutilità della causa l'avv. sarebbe stato consapevole e CP_5
avrebbe sconsigliato dall'agire ma si sarebbe scontrato con l'insistenza del prof. nel voler Parte_1
ottenere una sentenza “pedagogica”; a quel punto, non potendo agire solo per accertare l'illegittimità
dell'assegnazione del posto, dal momento che quella pronuncia non avrebbe inciso sulla validità ed efficacia del provvedimento di assegnazione, l'avv. aveva “costruito” un danno al solo scopo CP_5
di precostituirsi un interesse ad agire.
Oltreché quale erede dell'avv. , l'avv. si costituiva autonomamente Controparte_5 CP_1
anche quale professionista cui si imputava una responsabilità professionale, evidenziando di essere subentrato nella difesa tre giorni prima dell'udienza di discussione avanti al giudice del lavoro, e solo per il peggioramento delle condizioni di salute di suo padre, che morì il giorno prima dell'udienza alla quale, infatti, partecipò l'avv. Tes_13
L'avv. evidenziava quindi che la sua attività era durata appena tre giorni, e l'attore CP_1
non aveva indicato quale attività alternativa egli avrebbe potuto svolgere per procuragli un risultato favorevole, considerato anche che il rito lavoro, cui la controversia era assoggettata, non avrebbe consentito interventi utili in prossimità dell'udienza di discussione.
Si costituiva, infine, anche l'avv. negando la propria responsabilità per la declaratoria di CP_4
improcedibilità del giudizio di Cassazione giacché la copia mancante di una pagina che l'aveva generata sarebbe stata confezionata da un funzionario della Corte di Appello. Quanto al non aver scoraggiato la proposizione dell'appello siccome insuscettibile di accoglimento, riferiva il legale convenuto di avere debitamente illustrato al cliente i rischi del giudizio.
Alla prima udienza, gli eredi effettuavano una offerta banco judicis di € 6.292,00 senza alcun riconoscimento di responsabilità; l'importo non veniva ritenuto satisfattivo, e veniva accettato dall'attore solo quale acconto;
l'assegno, quindi, non veniva consegnato. Il tribunale così provvedeva:
-condannava gli eredi dell'avv. al pagamento della somma che essi avevano già Controparte_5
offerto banco judicis (corrispondente alla condanna alle spese di primo grado) oltre a interessi dalla domanda sino a quella data, condannando però il prof a corrispondere loro le spese legali Parte_1
del giudizio;
- condannava l'avv. a pagare euro 6.038,48 agli attori per spese pagate alla controparte nel CP_4
giudizio di Cassazione, oltre alle spese già versate all'avv. e oltre al raddoppio del contributo CP_4
unificato; condannava l'avv. al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore; CP_4
- rigettava in toto la domanda svolta nei confronti dell'avv. e condannava il prof. CP_1
a corrispondergli le spese legali. Parte_1
Il Giudice di prime cure premetteva che quella del professionista di opera intellettuale è obbligazione di mezzi e che il giudizio di responsabilità professionale è costituito dall'accertamento controfattuale della probabile idoneità dell'attività omessa a procurare un risultato utile al cliente. Premetteva,
inoltre, che non essendo stata resa fra le parti odierne, la sentenza della Corte di Appello non avrebbe potuto fare stato e quindi, per valutare la sussistenza della responsabilità professionale era necessario procedere ad una nuova valutazione in ordine alla fondatezza della domanda che il prof. Parte_1
aveva proposto nei confronti dell'Azienda ospedaliera.
Il tribunale respingeva la domanda risarcitoria rilevando che non era stato provato che, se la
Commissione avesse riportato nel parere riguardante il prof. l'indicazione di talune Parte_1
esperienze, che aveva invece omesso, la scelta del Direttore Generale sarebbe stata diversa.
Il giudice osservava che non era stato depositato il decreto di nomina del dott.RO e che quindi era impossibile valutare la motivazione della scelta del Direttore Generale;
non era stato provato che le attività svolte in precedenza dal fossero state documentate al momento della Parte_1
presentazione della domanda e comunque nulla era stato dedotto circa la loro possibile incidenza sulla valutazione del Direttore Generale. Gli eredi dell'avv. e l'avv. venivano condannati alla rifusione delle spese Controparte_5 CP_4
del precedente giudizio per la mancata informazione circa i rischi del giudizio, e l'avv. anche CP_4
per l'improcedibilità del giudizio di Cassazione.
L'avv. veniva sollevato da ogni addebito perché la minima durata dell'incarico aveva CP_1
reso impossibile una sua condotta alternativa su cui svolgere il giudizio controfattuale.
Avverso tale sentenza proponeva appello limitatamente alle posizioni degli Parte_1
avvocati e . Controparte_5 Controparte_4
In riferimento ai capi II e III della sentenza impugnata, ad avviso dell'appellante il Tribunale avrebbe errato nel reputare che l'accertamento della responsabilità professionale passasse attraverso un rinnovato giudizio sull'esistenza dell'an, ossia circa la legittimità del procedimento cui era conseguita la nomina del dott. RO a primario. La Corte di Appello si era già pronunciata sull'an, ritenendo illegittimo il procedimento di nomina, e peraltro l'assenza di una doppia conforme sarebbe stata sufficiente a dimostrare la concreta possibilità che la vicenda si concludesse in senso favorevole al dott. Pur essendo le parti del presente giudizio diverse, la pronuncia della Corte di Appello Parte_1
(irretrattabile dopo l'inammissibilità del ricorso per Cassazione) avrebbe efficacia riflessa nel presente giudizio.
L'esito favorevole del giudizio di appello giustificava anche la mancata produzione del decreto di nomina e del parere della Commissione. Secondo l'appellante, avendo ottenuto egli una decisione negativa e una positiva, vi sarebbe comunque la probabilità del 50% di sua vittoria e la perdita di chance sarebbe quindi stimabile nel 50%.
Anche a voler ipotizzare la necessità per il Tribunale di rinnovare il giudizio sull'attribuzione del primariato, secondo l'appellante quanto necessario sarebbe stato in atti: gli eredi avevano prodotto il bando di gara e l'estratto del giudizio finale della commissione, dal primo emergerebbe la necessità
che la nomina fosse motivata, ed il secondo conteneva i giudizi della Commissione relativi al prof.
e al dott. RO. Parte_1
Il giudizio sul prof. era stato il seguente: Parte_1 L'esperienza professionale, documentata con una particolare connotazione specifica in campo
emodinamico, si è sviluppata negli ultimi 10 anni come Primario, anche di un importante ospedale
(Vicenza). Sulla base del colloquio svolto e della documentazione prodotta, la commissione ritiene il
candidato idoneo a svolgere le funzioni della posizione messa a concorso.
Il giudizio sul dott. RO era stato:
Il candidato, che ha una pregressa esperienza molto ricca nell'ambito dell'elettrofisiologia, dimostra
di possedere lo strumentario gestionale e la cultura necessaria a guidare la S.O.C. di Cardiologia
dell'Ospedale “S. MA della Misericordia”.
Da tali giudizi emergerebbe lo sbilanciamento in favore del dott.RO; il decreto di nomina si era limitato a recepire tal quale il giudizio della Commissione;
pur non essendo agli atti il decreto di nomina, il suo contenuto emergerebbe ampiamente dagli atti del processo presupposto, sia quelli di parte che le sentenze.
Il Tribunale avrebbe avuto a disposizione quanto necessario per valutare la fondatezza delle domande svolte contro i professionisti, ed alla Corte d'appello l'appellante reiterava l'istanza di operare una valutazione in termini di perdita della possibilità di ottenere una pronuncia favorevole, senza effettuare un giudizio di fondatezza della domanda, non richiesto.
Già all'epoca del giudizio presupposto la valutazione comparativa dei candidati era stata ritenuta necessaria da parte della giurisprudenza e la sua mancanza costituirebbe causa di nullità della nomina,
rilevabile anche d'ufficio e quindi con chances di vittoria nel caso fosse stato ritualmente proposto il ricorso per cassazione.
Quale secondo motivo di gravame veniva riproposta la domanda relativa al risarcimento di quegli ulteriori danni che non possono rientrare fra le conseguenze della mancata informazione al cliente,
ma avrebbero potuto essere richiesti quale conseguenza della illegittimità della nomina del dott.
RO.
Rilevava l'appellante che egli era all'epoca primario a Vicenza ma voleva fare ritorno a DI dove era rimasta la sua famiglia;
sosteneva che quella di DI era una Azienda Universitaria e quindi più prestigiosa, che lavorando a DI avrebbe avuto più tempo e possibilità di esercitare la libera professione rispetto a Vicenza, che ne avrebbe ricavato maggiori introiti e che anche la sua carriera se ne sarebbe giovata;
inoltre deduceva che era proprietario di un appartamento a Vicenza che avrebbe potuto mettere a reddito una volta rientrato a DI, e chiedeva il rimborso delle spese di trasferta e di quelle condominiali, oltre al risarcimento del danno all'immagine; insisteva per l'ammissione di prove testimoniali.
Il terzo motivo di gravame aveva riguardo al capo III della sentenza impugnata e alla statuizione sulle spese di lite.
Rilevava l'appellante che gli eredi erano stati condannati a versare la somma di € 6.292,00
corrispondente all'ammontare delle spese di soccombenza nel giudizio “presupposto” oltre interessi nella misura di legge dalla domanda sino alla data del 14.03.23, mentre in prima udienza gli eredi convenuti avevano offerto in pagamento il solo capitale e non gli interessi, che non si sarebbero offerti di corrispondere nemmeno in seguito. A quell'udienza, in realtà, l'offerente si era rifiutato di consegnare il titolo, e pertanto gli interessi avrebbero dovuto essere riconosciuti non sino alla data della prima udienza ma sino al pagamento, e avrebbero dovuto essere fatti decorrere non dalla domanda ma dall'esborso. L'offerta non aveva poi tenuto conto dell'attività stragiudiziale svolta dai legali di e delle spese per la predisposizione della causa. Parte_1
Sosteneva pertanto l'appellante che la condanna nei suoi confronti a rifondere le spese degli eredi era errata e chiedeva la rifusione di tale importo.
Si costituivano gli appellati eredi dell'avv. deducendo quanto al primo motivo di Controparte_5
gravame che il giudicato formatosi all'esito della causa di lavoro non era loro opponibile, non essendo stati parti di quel giudizio. La tesi del dott. secondo cui l'accertamento del suo diritto al Parte_1
risarcimento del danno sarebbe “irretrattabile” e quindi indiscutibile in questa sede, sarebbe manifestamente infondata e temeraria.
Deducevano gli appellati che la Corte d'appello non ha affatto statuito che, se avesse proposto ulteriori o diverse istanze istruttorie, il dott. avrebbe avuto diritto ad ottenere il risarcimento Parte_1 del danno richiesto in questa sede;
se davvero la sentenza avesse accertato un diritto risarcitorio in capo al essa sarebbe stata certamente impugnata dall'Azienda. La Corte di Appello aveva Parte_1
ritenuto contrario a correttezza e buona fede l'operato della (non del Direttore CP_10
Generale) e con il criterio della ragione più liquida aveva respinto la domanda con riguardo all'”asserito diritto al risarcimento del danno derivante da perdita di chance”; si tratterebbe pertanto di un obiter dictum inidoneo in assoluto a passare in giudicato.
L'appello conterrebbe poi una contraddizione: non sarebbe stata impugnata la statuizione con cui il primo Giudice aveva ritenuto l'avv. responsabile di non aver allertato il dott. Controparte_5
in ordine alla infondatezza della sua pretesa;
sarebbe pertanto contraddittorio pretendere Parte_1
un risarcimento per non essere stato avvertito dell'infondatezza della pretesa e cumularlo con quello patito per non aver ottenuto il riconoscimento del suo diritto.
Gli appellati , e sostenevano poi l'insussistenza dei CP_1 CP_2 Controparte_3
presupposti per il riconoscimento di un risarcimento del danno in favore dell'appellante.
Il prof. non avrebbe addotto nessun elemento volto a confutare le statuizioni del Tribunale Parte_1
in ordine alla:
-mancata produzione del decreto di nomina;
-mancata documentazione delle attività che lamentava non essere state adeguatamente valorizzate dalla CP_10
-affermazione che, se l'attività della fosse stata svolta in modo diverso, il Direttore CP_10
Generale avrebbe conferito l'incarico al dott. Parte_1
Evidenziavano gli appellati che le doglianze del dott. non riguardavano specificamente Parte_1
l'atto di nomina del Direttore Generale, bensì le sole modalità con cui la aveva motivato CP_10
le proprie valutazioni. Difetterebbe anche il nesso di causalità tra le doglianze mosse dal dott.
ed il conferimento dell'incarico al dott. RO, non essendo possibile sostenere che, se Parte_1
la Commissione avesse operato diversamente, l'incarico sarebbe stato conferito al prof. Parte_1 Deducevano poi gli eredi dell'avv. che l'insussistenza dei presupposti per ottenere CP_5
l'annullamento della nomina del dott. RO avrebbe precluso, di per sé, di quantificare i danni di cui l'appellante chiedeva il risarcimento nella misura dell'utilità che avrebbe ritratto dal conferimento dell'incarico. Si tratterebbe di responsabilità precontrattuale e si sarebbe potuto ottenere, eventualmente, il rimborso delle spese per partecipare alla procedura e, quanto al lucro cessante, il ristoro del pregiudizio subito per non avere potuto coltivare con successo, allo stesso tempo, altre trattative.
Quanto alla responsabilità del de cuius, precisato che l'interesse che aveva indotto il dott. Parte_1
a proporre la causa non era di natura patrimoniale bensì “pedagogica”, non sarebbe ravvisabile alcuna responsabilità professionale dell'avv. ; non potrebbe a questi imputarsi di non aver Controparte_5
formulato istanze volte a dimostrare il mancato conseguimento di “vantaggi” che lo stesso Parte_1
avrebbe confessoriamente riconosciuto non dimostrabili (in una dichiarazione resa al quotidiano Il
Messaggero Veneto); l'appellante non avrebbe nemmeno allegato di aver offerto al proprio legale elementi di fatto idonei a permettergli di formulare istanze istruttorie e che questi non li avesse utilizzati.
Con riguardo alle poste di danno richieste, gli appellati rilevavano che con riguardo al preteso “danno da pendolarismo” la Corte di Appello aveva affermato che “risulta inverosimile che possa Parte_1
aver sostenuto ogni giorno un viaggio di circa 200 km in andata ed altrettanto al ritorno”.
L'appellante, infatti, aveva riconosciuto di essere proprietario di un'abitazione a Vicenza, salvo chiedere il risarcimento del danno per non averla potuta concedere in locazione. Il danno così
lamentato discenderebbe da una personale scelta di vita: quella di mantenere a DI la propria residenza principale nonostante ricoprisse già da dieci anni la qualifica di Primario di cardiologia a
Vicenza e fosse ivi proprietario di un immobile;
tale posta di danno sarebbe rimasta in ogni modo del tutto indimostrata. Secondo gli appellati il mancato ottenimento dell'incarico di dirigente della Parte_4
non era suscettibile di arrecare alcun danno all'immagine del dott. non risolvendosi
[...] Parte_1
in un apprezzamento negativo in ordine alla professionalità del medesimo.
Da ultimo, si rimarcava l'intempestività della richiesta del dott. formulata per la prima Parte_1
volta a oltre dieci anni dalle condotte contestate, quando la copertura assicurativa per attività
professionale era scaduta.
Quanto agli interessi e spese di lite, secondo gli appellati il Tribunale avrebbe correttamente applicato l'art. 91, I cpc: ai fini dell'applicabilità della norma non si richiede un'offerta con effetto liberatorio ma solo la corrispondenza tra il contenuto della “proposta conciliativa” e quello della sentenza;
la circostanza che l'offerta avesse avuto ad oggetto il solo capitale e non gli interessi potrebbe assumere rilievo solo se il dott. l'avesse rifiutata per tale motivo, ma così non era stato. Parte_1
Si costituiva in questo grado anche l'avv. rilevando che il primo giudice aveva dato Controparte_4
atto che la sentenza della Corte d'appello di Trieste non era opponibile agli odierni appellati che di quel giudizio non erano stati parti, essendo pacifica la diversità di causa petendi e di petitum.
Ribadiva l'appellato che parte appellante non aveva provato il nesso di causa tra la condotta ed il danno e che non aveva fornito alcuna prova in merito al curriculum degli altri candidati idonei,
rendendo impossibile valutare se ed in che termini egli fosse stato pregiudicato dalla decisione del
Direttore Generale;
considerando che il bando di gara prevedeva l'esposizione della motivazione e non un giudizio compartivo tra i candidati, si dovrebbe ritenere la nomina del prof. RO del tutto legittima.
Quanto al mancato riconoscimento del saggio degli interessi, secondo l'appellato la sentenza impugnata aveva accolto la domanda così come proposta dall'attore, con riguardo al riconoscimento degli interessi legali a far data da ciascun versamento, da intendersi (in mancanza di specificazioni)
al saggio di cui all'art. 1284, I c.c.. L'appellato contestava che fossero dovuti interessi al tasso di cui art. 1284, IV cc., non sussistendone i presupposti e non applicandosi tale disposizione ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno. L'avv. ribadiva l'eccezione di inammissibilità della nuova domanda svolta a titolo di CP_4
responsabilità extracontrattuale come esposta a pag. 2 della I memoria ex art. 183 c.p.c..
Nel merito l'appellato sosteneva che la sua posizione era equiparabile a quella dell'avv. CP_1
: subentrato nella difesa in grado di appello, non avrebbe potuto articolare le istanze
[...]
istruttorie asseritamente omesse dal difensore del primo grado;
inoltre, non sarebbe stata raggiunta la prova che, con una condotta diversa da parte del professionista, il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato.
Deduceva poi l'appellato l'insussistenza del danno da perdita di chance in relazione al giudizio avanti alla Corte di Cassazione. Il ricorso non avrebbe avuto possibilità di essere accolto quantomeno secondo il criterio del più probabile che non: il controricorso presentato dall'Azienda Ospedaliera
avrebbe investito la Corte della questione relativa alla sussistenza o meno della violazione da parte della Amministrazione dell'obbligo di correttezza e buona fede e avrebbe evidenziato il carattere contraddittorio della motivazione della Corte di Appello. Tale giudizio si sarebbe verosimilmente concluso con la declaratoria di insussistenza della violazione della buona fede da parte dell'Amministrazione, con ogni ricaduta in merito alla richiesta del presunto danno.
Rilevava, inoltre, l'appellato che il ricorso in Cassazione del prof. trattava questioni di Parte_1
fatto, come tali sottratte al sindacato di legittimità.
Deduceva altresì l'appellato avv. l'insussistenza di solidarietà passiva, in quanto il danno CP_4
ipoteticamente a lui riferibile sarebbe del tutto distinto dal pregiudizio riconducibile alla condotta dell'avv. . CP_5
Con riguardo alle voci di danno, l'appellato ribadiva infine che le stesse erano generiche, infondate e prive di rilevanza giuridica.
***
1. L'appello può trovare accoglimento solo con riguardo alle censure relative agli interessi sulla somma di euro 6.292,00 oggetto di condanna nei confronti degli eredi dell'avv. , e CP_5 alla condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese di lite in favore di questi ultimi.
1.1 Anzitutto deve essere esaminata la questione relativa all'efficacia della sentenza di questa
Corte, Collegio Lavoro, n.564/2014, alla quale parte appellante attribuisce effetti di giudicato riflesso nel presente giudizio.
Si osserva che tale sentenza non può fare stato nel presente procedimento nei confronti di soggetti diversi, non evocati in giudizio, né può stimarsi, come indicato dall'appellante, che dalla divergenza della motivazione della pronuncia di primo grado rispetto a quella di secondo grado nel contenzioso lavoristico sia possibile dedurre una percentuale del 50% di possibilità di di ottenere in via definitiva una pronuncia favorevole nel caso egli avesse provato il Parte_1
danno subito.
Al riguardo si osserva che secondo Cass.n.18062/2019 “il giudicato può spiegare efficacia riflessa
nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità -
dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette
un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato
stesso è intervenuto. (La S.C., in applicazione di detto principio, ha escluso, con riferimento
all'accertamento delle responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, l'efficacia riflessa del
giudicato intervenuto fra danneggiato e proprietario del veicolo investitore nei confronti
dell'assicuratore non evocato in giudizio)”.
Secondo Cass.4241/2013 “Il principio secondo cui - proposta contro l'assicurato danneggiante
l'azione di cui all'art. 2054 cod. civ. separatamente da quella diretta, esperita successivamente nei
confronti del suo assicuratore ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile
"ratione temporis") - il giudicato maturato all'esito del primo giudizio, del quale l'assicuratore non era parte, può
spiegare nei suoi confronti efficacia riflessa (rendendo non più controverso quel rapporto giuridico rispetto al quale
l'assicuratore medesimo si trovi in una situazione di giuridica dipendenza), presuppone la condanna del danneggiante
assicurato al risarcimento del danno, e non semplicemente l'affermazione della responsabilità del predetto quanto al fatto illecito, giacché solo in questo caso è dato ravvisare, tra le obbligazioni risarcitorie dei due soggetti, quel
collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l'efficacia riflessa del giudicato”.
La sentenza della Corte di Appello ha stigmatizzato la condotta dell'Azienda sotto il profilo dell'inosservanza dei doverosi canoni di correttezza e buona fede, ma ha fatto poi riferimento all'”asserito diritto al risarcimento del danno per perdita di chance”, affermando che “nulla si ha di
concreto e nulla è stato prodotto che consenta di arguire quali potrebbero essere i danni subiti dal
. Parte_1
La sentenza non contiene una statuizione di accertamento dell'illegittimità della procedura di conferimento dell'incarico, ma si è limitata a rilevare che nessun danno poteva essere liquidato all'appellante, il che costituiva la ragione più liquida per il rigetto dell'impugnazione.
Si deve rilevare infatti che la Corte d'Appello, pur avendo evidenziato la violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'operato della non ha esaurito con ciò l'esame dell'an, in CP_10
quanto a tale rilievo non è seguita la valutazione in ordine alle conseguenze di tale censurata condotta della sulle eventuali chances del dott. di vedere a lui conferito l'incarico da CP_10 Parte_1
parte del Direttore Generale;
la sentenza di secondo grado non potrebbe quindi in ogni caso avere effetti nel presente giudizio ai fini del riconoscimento di chances in favore dell'appellante.
Deve ritenersi pertanto che le possibilità di accoglimento delle pretese di in conseguenza Parte_1
di una responsabilità professionale dei legali che lo hanno seguito nel contenzioso lavoristico,
debbano essere valutate autonomamente nel presente giudizio.
2. Reputa la Corte che la sentenza di primo grado non sia stata efficacemente confutata nella parte in cui ha valorizzato la mancata documentazione delle attività che l'appellante lamenta non essere state considerate dalla e la mancata specifica allegazione del perché CP_10
queste avrebbero potuto influire sulla valutazione del Direttore Generale.
Con riguardo a tali pregresse esperienze professionali, si osserva in ogni modo che, se Parte_1
le aveva indicate nella sua domanda, e valorizzate nel curriculum, il Direttore Generale avrebbe potuto apprezzarle perché evidentemente aveva a disposizione tutta la pratica e non solo il parere della Commissione.
Al riguardo deve evidenziarsi che ha sempre in concreto lamentato la scorrettezza delle Parte_1
indicazioni riportate dalla Commissione, tralasciando la circostanza per cui questa aveva solo il compito di individuare i candidati idonei, ed il suo operato era vincolante solo in questi limiti, mentre poi era il Direttore Generale a dover fare la propria autonoma scelta discrezionale.
L'operato della può essere censurato solo per l'attività di carattere amministrativo CP_10
svolta dalla stessa, ovvero l'individuazione degli idonei (senza l'attribuzione di punteggi o la formazione di una graduatoria), e quindi solo con riferimento al giudizio di idoneità o inidoneità
espresso in riferimento ai singoli aspiranti;
gli idonei erano poi soggetti alla scelta di carattere fiduciario affidata alla responsabilità di carattere manageriale del Direttore Generale.
3. Sotto tale profilo, era necessaria la produzione del decreto di nomina del dott.RO, e la mancanza di tale documento non può ritenersi utilmente sopperita dalla dedotta possibilità di ricavarne il contenuto sostanziale da parti di provvedimenti giudiziari o di altri atti processuali;
si tratta infatti del documento fondamentale sulla base del quale apprezzare la fondatezza delle censure mosse alla nomina dall'odierno appellato.
4. Si deve poi rilevare che i candidati individuati dalla Commissione erano quattro, e nulla riferisce circa la posizione e le possibilità di chance di nomina degli altri due, Parte_1
limitandosi a confrontare la propria posizione con quella del nominato dott.RO; anche gli altri due aspiranti tuttavia erano tati dichiarati idonei dalla Commissione, ma non è dato sapere quale giudizio sia stato formulato nei loro confronti, né quali fossero le loro esperienze professionali e il loro curriculum. In conseguenza di tali omissioni, nell'ambito di una rosa di quattro aspiranti all'incarico tutti titolati e idonei, non pare possibile operare una stima delle possibilità di di essere prescelto. Parte_1
5. Gli eredi dell'avv. hanno altresì dedotto che l'appellante non ha allegato di avere CP_5
all'epoca del primo giudizio offerto all'avv. elementi di fatto idonei a Controparte_5 permettergli di formulare istanze istruttorie e che questi non li abbia utilizzati;
si tratta di una osservazione rilevante e condivisibile.
6. La sentenza impugnata ha riconosciuto all'attore l'importo di euro 6.292,00; ciò in Parte_1
conseguenza dell'addebito svolto nei confronti dell'avv. di non avere informato in CP_5
modo specifico il cliente in ordine ai profili problematici della controversia e ai conseguenti rischi dell'iniziativa giudiziaria. I convenuti erano stati conseguentemente condannati a rifondere all'attore le spese di lite che con la sentenza di primo grado erano state poste a suo carico.
Il primo giudice, nel riconoscere all'attore tale somma, la ha maggiorata dei soli interessi nella misura di legge dalla domanda sino alla data del 14.3.2023, data della prima udienza alla quale la difesa degli eredi dell'avv. aveva offerto il pagamento di tale importo. CP_5
Si osserva tuttavia che tale offerta non comprendeva il riconoscimento degli interessi né un concorso spese, e non può ritenersi satisfattiva.
Tale capo di sentenza è stato censurato dall'appellante che ha chiesto il riconoscimento degli interessi fino al pagamento, e la loro decorrenza non dalla domanda ma dall'esborso effettivo
(22.4.2013); tali censure devono essere accolte.
7. Merita accoglimento anche il motivo di gravame relativo alla condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore degli eredi dell'avv. , motivata dalla CP_5
corrispondenza tra le somma offerta in giudizio dalle parti e quanto liquidato in sentenza;
come sopra evidenziato, non vi è stata infatti corrispondenza tra la somma offerta e quella,
maggiorata di accessori, riconosciuta nella sentenza;
non si era inoltre tenuto conto dell'attività difensiva prestata in favore dell'attore fino alla prima udienza.
Conseguentemente, in riforma della sentenza di primo grado, gli eredi dell'avv. Controparte_5
devono essere condannati al pagamento in favore di delle spese di lite del primo grado, Parte_1
da liquidarsi sul valore di euro 6.292,00. 8. Con riferimento alle somme liquidate in suo favore con la sentenza impugnata, l'appellante lamenta il mancato riconoscimento degli interessi ex art.1284 co.4 c.c. per il periodo successivo alla proposizione della domanda.
Cass. S.U. n.12449/2024, pronunciando ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., ha affermato il principio per cui la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza;
in mancanza di espressa domanda il giudice non ha l'obbligo di provvedere.
Poiché nell'atto di citazione in primo grado aveva richiesto il riconoscimento dei soli Parte_1
interessi al saggio legale, il motivo di appello deve essere disatteso.
9. Da quanto esposto, consegue che nei confronti dell'avv. l'appello deve essere CP_4
interamente rigettato, mentre nei confronti degli eredi dell'avv. Controparte_5
l'accoglimento si limita alla diversa decorrenza degli interessi legali ex art.1284 co.1 c.c. e alla rifusione delle spese del primo grado sulla base del valore della somma riconosciuta come dovuta.
10. Quanto alle spese di questo grado (liquidate nei valori medi, e solo per la fase di trattazione nei valori minimi) esse devono seguire la soccombenza in favore dell'avv. mentre seguono la CP_4
soccombenza nei confronti degli eredi , e (sempre CP_1 CP_2 Controparte_3
con riguardo al valore di euro 6.292,00).
Quanto alla posizione di in proprio, l'appellante ha dato espressamente atto che CP_1
allo stesso l'atto di citazione d'appello è stato notificato ai soli fini di denuntiatio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , e quali eredi dell'avv.
[...] CP_1 CP_2 Controparte_3
, e nei confronti dell'avv. , e con avv. per sé, così Controparte_5 CP_4 CP_1
provvede: in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1140/2024
del Tribunale di DI, condanna , e quali eredi CP_1 CP_2 Controparte_3
dell'avv. , al pagamento sulla somma di euro 6.292,00 degli interessi legali ex Controparte_5
art.1284 co.1 c.c. dal 22.4.2013 al pagamento effettivo;
ND , e quali eredi dell'avv. , al CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_5
pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di che Parte_1
liquida in euro 5.077,00 oltre IVA CNA e spese generali;
Conferma per il resto l'impugnata sentenza;
ND , e quali eredi dell'avv. , al CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_5
pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di che Parte_1
liquida in euro 4.888,00, oltre IVA CNA e spese generali;
ND al pagamento delle spese di lite del grado in favore di Parte_1 CP_4
che liquida in euro 4.888,00 per compensi oltre IVA CNA e spese generali.
[...]
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Marina Vitulli