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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 27874/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO ET Presidente dott.ssa UC MI Giudice Rel. dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 27874/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ZURIGO ELISABETTA che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti FAVA ANTONINO Controparte_1
e CC NA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 06/11/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in il Parte_1 Controparte_1 Per_1
13/06/1992.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 18/03/1996 e il 20/06/2002. Per_2 Per_3
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 27/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale sita a Nichelino (TO), via Vercelli n.3, censita al Catasto del Comune di Nichelino al foglio 6, particella 1632, sub. 103, zona U, Cat A07, classe 02, rendita catastale €
1.732,71, così come accadrà per il garage, così censito al foglio 6, particella 1632, sub. 104, zona U, Cat.
C06, classe 02, rendita catastale € 138,72 già di proprietà del sig. , sarà assegnata al Controparte_1 medesimo, il quale si farà carico di tutte le spese ad essa relative quali le utenze, le spese condominiali e di riscaldamento, e che ivi continuerà a risiedere con il figlio . Per_3
DÀ ATTO che la Signora potrà prelevare quanto ancora di suo vi si trovasse al suo interno. Parte_1
DISPONE che la Signora corrisponderà al Signor , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, la somma di euro 300,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , studente universitario non economicamente Per_3 autosufficiente.
DISPONE che laddove la Signora rasferisse la propria residenza in un immobile diverso da quello Pt_1 nel quale oggi risiede (casa della madre della Signora e il figlio decidesse di andare a Pt_1 Per_3 convivere con la madre, il signor a sua volta, si impegnerà a versare entro il 5 di ogni mese CP_1
pagina 2 di 3 il contributo al mantenimento del figlio pari a € 300,00, somma annualmente rivalutabile secondo Per_3 gli indici ISTAT.
DISPONE che ciascun genitore verserà il 50% delle spese straordinarie universitarie, ludico-sportive, mediche e dentistiche non coperte dal SSN sostenute dall'altro genitore nell'interesse del figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente secondo i criteri di cui al Protocollo adottato dal
Tribunale di Torino, da intendersi qui integralmente trascritto;
DÀ ATTO che le spese relative al veicolo utilizzato dal figlio quali bollo, assicurazione, Per_3 revisione, manutenzione ordinaria e straordinari, saranno anch'esse suddivise nella misura pari al 50% tra entrambi i genitori.
DÀ ATTO che l'obbligo del versamento del contributo al mantenimento a carico della Signora Pt_1
, cesserà laddove il figlio riuscisse a trovare un'occupazione lavorativa.
[...] Per_3
DÀ ATTO che la vettura Fiat panda, con targa FR738AC, acquistata dal signor ma utilizzata CP_1 esclusivamente dalla signora sarà trattenuta da quest'ultima a fronte della voltura che il marito Pt_1 eseguirà in favore della moglie, la quale si farà carico di tutti i relativi costi, nonché delle spese relative al predetto veicolo, manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso il pagamento dell'assicurazione e del bollo.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare fin d'ora ad ogni forma di mantenimento l'uno verso l'altra.
DÀ ATTO che la signora ha trasferito la propria residenza in Torino, Via Testona, 26. Parte_1
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
UC MI TO ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO ET Presidente dott.ssa UC MI Giudice Rel. dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 27874/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ZURIGO ELISABETTA che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti FAVA ANTONINO Controparte_1
e CC NA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 06/11/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in il Parte_1 Controparte_1 Per_1
13/06/1992.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 18/03/1996 e il 20/06/2002. Per_2 Per_3
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 27/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale sita a Nichelino (TO), via Vercelli n.3, censita al Catasto del Comune di Nichelino al foglio 6, particella 1632, sub. 103, zona U, Cat A07, classe 02, rendita catastale €
1.732,71, così come accadrà per il garage, così censito al foglio 6, particella 1632, sub. 104, zona U, Cat.
C06, classe 02, rendita catastale € 138,72 già di proprietà del sig. , sarà assegnata al Controparte_1 medesimo, il quale si farà carico di tutte le spese ad essa relative quali le utenze, le spese condominiali e di riscaldamento, e che ivi continuerà a risiedere con il figlio . Per_3
DÀ ATTO che la Signora potrà prelevare quanto ancora di suo vi si trovasse al suo interno. Parte_1
DISPONE che la Signora corrisponderà al Signor , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, la somma di euro 300,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , studente universitario non economicamente Per_3 autosufficiente.
DISPONE che laddove la Signora rasferisse la propria residenza in un immobile diverso da quello Pt_1 nel quale oggi risiede (casa della madre della Signora e il figlio decidesse di andare a Pt_1 Per_3 convivere con la madre, il signor a sua volta, si impegnerà a versare entro il 5 di ogni mese CP_1
pagina 2 di 3 il contributo al mantenimento del figlio pari a € 300,00, somma annualmente rivalutabile secondo Per_3 gli indici ISTAT.
DISPONE che ciascun genitore verserà il 50% delle spese straordinarie universitarie, ludico-sportive, mediche e dentistiche non coperte dal SSN sostenute dall'altro genitore nell'interesse del figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente secondo i criteri di cui al Protocollo adottato dal
Tribunale di Torino, da intendersi qui integralmente trascritto;
DÀ ATTO che le spese relative al veicolo utilizzato dal figlio quali bollo, assicurazione, Per_3 revisione, manutenzione ordinaria e straordinari, saranno anch'esse suddivise nella misura pari al 50% tra entrambi i genitori.
DÀ ATTO che l'obbligo del versamento del contributo al mantenimento a carico della Signora Pt_1
, cesserà laddove il figlio riuscisse a trovare un'occupazione lavorativa.
[...] Per_3
DÀ ATTO che la vettura Fiat panda, con targa FR738AC, acquistata dal signor ma utilizzata CP_1 esclusivamente dalla signora sarà trattenuta da quest'ultima a fronte della voltura che il marito Pt_1 eseguirà in favore della moglie, la quale si farà carico di tutti i relativi costi, nonché delle spese relative al predetto veicolo, manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso il pagamento dell'assicurazione e del bollo.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare fin d'ora ad ogni forma di mantenimento l'uno verso l'altra.
DÀ ATTO che la signora ha trasferito la propria residenza in Torino, Via Testona, 26. Parte_1
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
UC MI TO ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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