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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/11/2025, n. 4463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4463 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3289/2021
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela RN, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.11.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
3289/2021 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Palmo Dorian Saracino e
RO Di IO
RICORRENTE
e
1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Di Brindisi e Giovanni
CA
RESISTENTE
CP_2
in persona del legale rappresentante p.t.
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.03.2021 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio parte resistente per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva la società resistente contestando nel merito la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. L non si costituiva in giudizio, ne va , CP_2
pertanto, dichiara la contumacia.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali
2 risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di aver espletato attività lavorativa alle dipendenze della dal Controparte_1
04.09.2017 al 15.06.2020, ove aveva l'incarico di curare la trattativa con soggetti ai fini della vendita, in favore di costoro, di prodotti aziendali, relazionando l'andamento dell'attività al proprio superiore gerarchico;
di aver avuto a disposizione gli strumenti aziendali (specificamente un notebook per la gestione dei clienti/ordini e uno smartphone); di aver osservato il seguente orario lavorativo: dalle 9.00 alle 13.00 nonché dalle 15.30 alle
19.00, dal lunedì al venerdì, dietro corrispettivo di € 1000,00, corrisposto in contanti ogni giorno 10 del mese;
di aver rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa, stante il mancato versamento delle mensilità marzo 2020, aprile 2020, maggio 2020 e giugno 2020 nonché di ulteriori differenze retributive derivanti dal rivendicato inquadramento di cui al livello I del CCNL Terziario – Confcommercio;
di aver vanamente chiesto in sede stragiudiziale quanto spettante.
In virtù di tanto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni:“-accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato full time dal 04.09.2017 al 15.06.2020; - in ragione delle mansioni effettivamente svolte, dichiarare il diritto del ricorrente al definitivo inquadramento, per il medesimo periodo di cui in precedenza, al 1 ° livello del CCNL del settore Terziario Confcommercio Viaggiatori e
Piazzisti, o comunque in quel diverso livello ritenuto di giustizia;
- per l'effetto, condannare, in forza dei titoli e delle causali in
3 narrativa, la in persona del rappresentante Controparte_1
legale pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 43.598,86, di cui all'allegato prospetto contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c., o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
- condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante p.t. alla regolarizzazione contributiva della posizione del lavoratore per tutto il periodo oggetto di causa in relazione all'attività lavorativa da questi prestata”.
La domanda attorea è infondata, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Vale osservare che nel caso in oggetto è necessario verificare, preliminarmente, se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra le parti un rapporto lavorativo che presenta in concreto i caratteri dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, incombendo evidentemente sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio (si veda Cass., Sez. Lav., 15.7.2002, n. 10262).
Come noto, l'elemento centrale del rapporto di lavoro subordinato, desumibile dall'art. 2094 c.c., è ravvisabile nella collaborazione nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.
La collaborazione, peraltro comune anche ad altre tipologie contrattuali, descrive il fenomeno della partecipazione del lavoratore all'attività del datore di lavoro e si concretizza nell'inserimento del primo nell'organizzazione produttiva del secondo. Il fulcro della subordinazione consiste, invece, nella soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di una
4 assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (in tal senso Cass. n. 5534/2003, Cass. n.
4889/2002, Cass. n. 7608/1991). Intesa come eterodeterminazione spaziale e temporale della prestazione lavorativa, non è, nella pratica, sempre agevolmente individuabile.
Ecco perché la giurisprudenza ricorre ad una serie di indici sussidiari, rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro, quali la vincolatività dell'orario, l'esclusività del rapporto, la retribuzione fissa a tempo, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, l'inerenza della prestazione al ciclo produttivo del datore (si veda ex plurimis Cass. n. 849/2004, Cass. n.
2970/2001 e Cass. n. 224/2001). Peraltro, va detto che i suddetti indici hanno natura sussidiaria perché svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo (in tal senso Cass. n. 3745/1995, nonché Cass. n.
326/1996).
Sulla scorta di queste premesse, l'istruttoria svolta non consente di avvalorare l'assunto secondo cui parte ricorrente avrebbe intrattenuto con la convenuta un rapporto di lavoro subordinato con le modalità indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
In particolare, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può ritenere provato l'assunto difensivo dell'istante. In altre parole, le rivendicazioni retributive avanzate dal lavoratore sono risultate sfornite di adeguato supporto probatorio, anche all'esito dell'attività istruttoria svolta, non avendo ella assolto all'onere di
5 dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697
c.c..
Invero, nel caso di specie, non è stato comprovato l'espletamento dell'attività lavorativa, né l'osservanza degli orari di lavoro nei termini indicati nel ricorso.
A tanto deve soggiungersi che non possono essere ritenute sufficienti le dichiarazioni testimoniali rese dal teste Tes_1
il quale si è limitato a confermare genericamente
[...]
l'espletamento delle mansioni del così come indicate nel Pt_1
ricorso, precisando “il sig. si recava per conto della Pt_1
con cadenza settimanale presso la mia attività e che io CP_1
disponevo l'ordine quasi settimanalmente”.
Anche le deposizioni del teste all'epoca Testimone_2
convivente del ricorrente, risultano irrilevanti, atteso che quest'ultima si è limitata a confermare genericamente l'articolazione oraria delle giornate lavorative, l'utilizzo di mezzi aziendali, l'assoggettamento dell'esercizio del potere gerarchico, direttivo e disciplinare del datore di lavoro (precisando
“allorquando il sig. era con me ha sempre ricevuto Pt_1
telefonate di lavoro da parte del legale rappresentante della
”). CP_1
Di contro, il teste ha riferito che l'istante lo vedeva Tes_3
saltuariamente in azienda poiché era un procacciatore di affari, decidendo autonomamente i suoi orari ed itinerari e ricevendo un compenso in misura percentuale “in base al fatturato”.
Ne può ritenersi utile a comprovare quanto dedotto dall'istante la corrispondenza whatapp unitamente al ricorso, in quanto le istruzioni impartite dalla società convenuta in merito ai clienti da visitare o agli incassi da effettuare, come pure la rendicontazione
6 periodica delle visite risultano essere finalizzate al mero coordinamento dell'attività, senza imposizione di un'agenda vincolante.
Alla luce di quanto sopra, non risulta fornita prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità indicate in ricorso, pertanto non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive (ivi comprese TFR e ferie, indennità sostitutiva del preavviso)
Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbono le eventuali ulteriori questioni contestate tra le parti.
Le spese di giudizio interamente compensate per mere ragioni di equità.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Bari, 25.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela RN
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TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela RN, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.11.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
3289/2021 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Palmo Dorian Saracino e
RO Di IO
RICORRENTE
e
1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Di Brindisi e Giovanni
CA
RESISTENTE
CP_2
in persona del legale rappresentante p.t.
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.03.2021 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio parte resistente per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva la società resistente contestando nel merito la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. L non si costituiva in giudizio, ne va , CP_2
pertanto, dichiara la contumacia.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali
2 risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di aver espletato attività lavorativa alle dipendenze della dal Controparte_1
04.09.2017 al 15.06.2020, ove aveva l'incarico di curare la trattativa con soggetti ai fini della vendita, in favore di costoro, di prodotti aziendali, relazionando l'andamento dell'attività al proprio superiore gerarchico;
di aver avuto a disposizione gli strumenti aziendali (specificamente un notebook per la gestione dei clienti/ordini e uno smartphone); di aver osservato il seguente orario lavorativo: dalle 9.00 alle 13.00 nonché dalle 15.30 alle
19.00, dal lunedì al venerdì, dietro corrispettivo di € 1000,00, corrisposto in contanti ogni giorno 10 del mese;
di aver rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa, stante il mancato versamento delle mensilità marzo 2020, aprile 2020, maggio 2020 e giugno 2020 nonché di ulteriori differenze retributive derivanti dal rivendicato inquadramento di cui al livello I del CCNL Terziario – Confcommercio;
di aver vanamente chiesto in sede stragiudiziale quanto spettante.
In virtù di tanto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni:“-accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato full time dal 04.09.2017 al 15.06.2020; - in ragione delle mansioni effettivamente svolte, dichiarare il diritto del ricorrente al definitivo inquadramento, per il medesimo periodo di cui in precedenza, al 1 ° livello del CCNL del settore Terziario Confcommercio Viaggiatori e
Piazzisti, o comunque in quel diverso livello ritenuto di giustizia;
- per l'effetto, condannare, in forza dei titoli e delle causali in
3 narrativa, la in persona del rappresentante Controparte_1
legale pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 43.598,86, di cui all'allegato prospetto contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c., o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
- condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante p.t. alla regolarizzazione contributiva della posizione del lavoratore per tutto il periodo oggetto di causa in relazione all'attività lavorativa da questi prestata”.
La domanda attorea è infondata, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Vale osservare che nel caso in oggetto è necessario verificare, preliminarmente, se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra le parti un rapporto lavorativo che presenta in concreto i caratteri dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, incombendo evidentemente sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio (si veda Cass., Sez. Lav., 15.7.2002, n. 10262).
Come noto, l'elemento centrale del rapporto di lavoro subordinato, desumibile dall'art. 2094 c.c., è ravvisabile nella collaborazione nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.
La collaborazione, peraltro comune anche ad altre tipologie contrattuali, descrive il fenomeno della partecipazione del lavoratore all'attività del datore di lavoro e si concretizza nell'inserimento del primo nell'organizzazione produttiva del secondo. Il fulcro della subordinazione consiste, invece, nella soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di una
4 assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (in tal senso Cass. n. 5534/2003, Cass. n.
4889/2002, Cass. n. 7608/1991). Intesa come eterodeterminazione spaziale e temporale della prestazione lavorativa, non è, nella pratica, sempre agevolmente individuabile.
Ecco perché la giurisprudenza ricorre ad una serie di indici sussidiari, rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro, quali la vincolatività dell'orario, l'esclusività del rapporto, la retribuzione fissa a tempo, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, l'inerenza della prestazione al ciclo produttivo del datore (si veda ex plurimis Cass. n. 849/2004, Cass. n.
2970/2001 e Cass. n. 224/2001). Peraltro, va detto che i suddetti indici hanno natura sussidiaria perché svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo (in tal senso Cass. n. 3745/1995, nonché Cass. n.
326/1996).
Sulla scorta di queste premesse, l'istruttoria svolta non consente di avvalorare l'assunto secondo cui parte ricorrente avrebbe intrattenuto con la convenuta un rapporto di lavoro subordinato con le modalità indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
In particolare, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può ritenere provato l'assunto difensivo dell'istante. In altre parole, le rivendicazioni retributive avanzate dal lavoratore sono risultate sfornite di adeguato supporto probatorio, anche all'esito dell'attività istruttoria svolta, non avendo ella assolto all'onere di
5 dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697
c.c..
Invero, nel caso di specie, non è stato comprovato l'espletamento dell'attività lavorativa, né l'osservanza degli orari di lavoro nei termini indicati nel ricorso.
A tanto deve soggiungersi che non possono essere ritenute sufficienti le dichiarazioni testimoniali rese dal teste Tes_1
il quale si è limitato a confermare genericamente
[...]
l'espletamento delle mansioni del così come indicate nel Pt_1
ricorso, precisando “il sig. si recava per conto della Pt_1
con cadenza settimanale presso la mia attività e che io CP_1
disponevo l'ordine quasi settimanalmente”.
Anche le deposizioni del teste all'epoca Testimone_2
convivente del ricorrente, risultano irrilevanti, atteso che quest'ultima si è limitata a confermare genericamente l'articolazione oraria delle giornate lavorative, l'utilizzo di mezzi aziendali, l'assoggettamento dell'esercizio del potere gerarchico, direttivo e disciplinare del datore di lavoro (precisando
“allorquando il sig. era con me ha sempre ricevuto Pt_1
telefonate di lavoro da parte del legale rappresentante della
”). CP_1
Di contro, il teste ha riferito che l'istante lo vedeva Tes_3
saltuariamente in azienda poiché era un procacciatore di affari, decidendo autonomamente i suoi orari ed itinerari e ricevendo un compenso in misura percentuale “in base al fatturato”.
Ne può ritenersi utile a comprovare quanto dedotto dall'istante la corrispondenza whatapp unitamente al ricorso, in quanto le istruzioni impartite dalla società convenuta in merito ai clienti da visitare o agli incassi da effettuare, come pure la rendicontazione
6 periodica delle visite risultano essere finalizzate al mero coordinamento dell'attività, senza imposizione di un'agenda vincolante.
Alla luce di quanto sopra, non risulta fornita prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità indicate in ricorso, pertanto non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive (ivi comprese TFR e ferie, indennità sostitutiva del preavviso)
Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbono le eventuali ulteriori questioni contestate tra le parti.
Le spese di giudizio interamente compensate per mere ragioni di equità.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Bari, 25.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela RN
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