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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/09/2025, n. 3258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3258 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 1548/2025
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 7390/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Lusianna Garambone, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Patrizia
Colella, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.06.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rappresentando che l' dopo averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta CP_1
invalida nella misura del 100%, senza necessità di assistenza.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , confermava la valutazione Persona_1
espressa in sede amministrativa, riconoscendo la ricorrente invalida al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 04.02.2025, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari suddetti. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 11.09.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 7390/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il
2 consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sull'autonomia della ricorrente.
Segnatamente, parte opponente si duole che il c.t.u. non avrebbe riscontrato le osservazioni alla bozza e non avrebbe, in ogni caso, adeguatamente valutato l'incidenza del trattamento chemioterapico sulla propria autonomia, benché detto trattamento fosse comprovato dalla documentazione depositata in fase di a.t.p. Ha, inoltre, chiesto l'acquisizione ex art. 149 disp. att.ne c.p.c. della documentazione allegata alle note sostitutive di udienza, in quanto essa attesterebbe un aggravamento delle proprie condizioni di salute, chiedendo il rinnovo delle operazioni peritali.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 09.12.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da: “Esiti di quadrantectomia mammella sinistra per ca mammario
e svuotamento ascellare omolaterale. Bronchite cronica. Tiroidite di Hashimoto in terapia sostitutiva. Sindrome ansiosa depressiva reattiva”.
3 Nel merito, ha osservato: “Come da certificazione allegata la paziente presenta gli esiti di quadrantectomia mammella sinistra e svuotamento ascellare omolaterale.
Attualmente non sono descritte complicanze ma la patologia oncologica è da ritenere ancora in fase dinamica e quindi non stabilizzata. Pertanto, si valuta come da codice
9325 in misura del 100%. Si riconosce una lieve-moderata bronchite cronica.
Descritta in atti è stata rilevata al nostro esame obiettivo con lievi segni patognomonici. Si valuta come da codice 6455, per minorazione in misura del 15%. Si riconosce una tiroidite di Hashimoto in terapia sostitutiva. In buon compenso si valuta con criterio analogico con il codice 9322 in misura dell'11%. Infine, si accredita una sindrome ansiosa depressiva reattiva in soggetto con recente vissuto oncologico peraltro non ancora stabilizzata. Si valuta come da codice 2205 in misura del 25%. Le patologie sopradescritte sono coesistenti tra di loro. Nell'insieme, applicando la formula di Balthazaard, esse determinano una riduzione complessiva della capacità di lavoro pari al 100% (cento per cento) a far data dalla domanda amministrativa del
17.01.2024 e con revisione al mese di gennaio 2027. Tuttavia, essendo in grado di deambulare in maniera autonoma e valida ed essendo ben orientata nel tempo e nello spazio, nonostante il periodo di chemioterapia neoadiuvante a cui ha riferito di essere stata sottoposta, considerata che questo tipo di chemioterapia non è debilitante, si ritiene che è ed è sempre stata in grado di badare a se stessa negli atti quotidiani della vita e quindi NON è meritevole di indennità di accompagnamento”.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il ctu, nel riscontro alle note critiche ricevute dal procuratore della ricorrente (cfr. allegati alla relazione peritale), ha ulteriormente chiarito il proprio convincimento come segue: “si fa presente che il sottoscritto, in qualità di medico-chirurgo, esamina la fattispecie relativamente alle condizioni cliniche della paziente e del tipo di chemioterapia adottata nel caso del tumore alla mammella da un punto solo ed esclusivamente clinico. Quindi, per quanto attiene ad una valutazione squisitamente medica, la chemioterapia a cui è stata sottoposta la ricorrente è di tipo non inabilitante e quindi non si può ritenere che abbia determinato impossibilità ad attendere agli atti quotidiani in maniera autonoma. […]
Si conferma il parere medico legale di NON riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
4 Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Risulta, in particolare, chiaro il motivo che ha indotto il c.t.u. ad escludere l'incidenza sull'autonomia della periziata del trattamento chemioterapico, espressamente definito non debilitante dal consulente. Non si rinviene in atti, d'altra parte, documentazione medica atta a smentire detto convincimento ed a comprovare, viceversa, che la ricorrente, nel periodo in cui si sottoponeva al trattamento in argomento, fosse incapace di deambulare o di attendere agli atti della vita autonomamente.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Quanto all'insorgenza di un aggravamento, la stessa è parimenti dedotta in via generica, essendosi parte ricorrente limitata a produrre documentazione medica successiva, senza in alcun modo chiarire in che misura si sia verificato un peggioramento della situazione preesistente e senza operare un confronto con la documentazione già valutata dal consulente.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
In assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte opponente come da dispositivo, tenuto conto del mancato rinnovo della consulenza nella presente fase.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico delle parti in solido come da separato decreto.
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P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il ricorso in opposizione;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell' delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in € 1.865,00, oltre accessori come per legge;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico delle parti in solido.
Si comunichi.
Aversa, 15.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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