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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/09/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 442/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 442 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
impresa individuale (P. IVA ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Stefano Chiodini e dall'avv. Cristian Giampieri per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
- Attore in riassunzione -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (P. IVA ), rappresentata e difesa P.IVA_2
pagina 1 di 7 dall'avv. Marco Proietto per procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
- Convenuta in riassunzione –
OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito dell'ordinanza n. 2602 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 08.01.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, in reiezione di ogni avversaria richiesta e/o eccezione,
- nel merito: accertare e dichiarare per le ragioni esposte in premessa che la
ha, con riferimento al conto corrente per cui è Controparte_1 ato alla società attrice interessi anatocistici, interessi ultralegali, interessi usurari e commissioni di massimo scoperto, e per l'effetto rideterminare il corretto saldo del predetto conto corrente alla data del 31/3/2008;
- in via istruttoria, si chiede disporsi un supplemento di CTU diretto a determinare il corretto saldo del conto corrente per cui è causa alla data del 31/3/2008, espungendo tutti gli addebiti illegittimamente operati a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, c.m.s. ed interessi usurari, e verificando sulla base del c.d. “saldo rettificato” la natura solutoria ovvero ripristinatoria delle rimesse effettuate nel periodo risalente oltre il decennio dalla notifica della citazione;
- con piena vittoria di spese e compenso professionale sia dei percorsi gradi di merito che del giudizio di Cassazione, oltre che del presente giudizio di rinvio. “
Per parte convenuta:
“In via istruttoria, si chiede che il C.T.U. venga chiamato a chiarimenti sulle osservazioni del proprio consulente di parte, In subordine,
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni avversa domanda ed eccezione rigettata, nel merito, rigettare tutte le avverse domande ed eccezioni perché infondate in fatto ed in diritto, e/o per prescrizione del relativo diritto;
vittoria nelle spese”.
pagina 2 di 7 FATTI DI CAUSA
quale titolare dell'omonima impresa individuale, si è rivolto al Parte_1
Tribunale di Fermo al fine di sentir accertare che la (già Controparte_2
), nei rapporti intercorsi tra le parti sin dal 1988 e Controparte_3 regolati dal contratto di conto corrente n. 10448W (già 6190M), avrebbe addebitato interessi superiori al tasso legale e commissioni di massimo scoperto in assenza di specifiche pattuizioni, avrebbe capitalizzato gli interessi passivi a cadenza trimestrale ed avrebbe praticato condizioni tali da superare la soglia dell'usura; ha quindi chiesto che la controparte venga condannata a restituire tutte le somme addebitate a tali titoli nel corso degli anni.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha eccepito l'inammissibilità della CP_1 domanda, essendo ancora in corso il rapporto oggetto di causa;
ha in ogni caso ribadito la regolarità del proprio operato e, in subordine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme eventualmente spettanti.
All'esito della C.T.U., con sentenza depositata in data 05.03.2014 il Tribunale ha accolto la domanda, rideterminando il saldo dei rapporti intercorsi tra le parti nella somma pari ad euro 178.587,30 e condannando la banca a versare tale importo in favore dell'impresa con refusione delle spese processuali e Pt_1 peritali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Controparte_1
succeduta in forza di fusione per incorporazione dell'originaria convenuta,
[...] la quale ha ribadito l'eccezione d'inammissibilità della domanda di ripetizione d'indebito; ha altresì eccepito l'omessa pronuncia da parte del primo giudice in ordine all'eccezione d'intervenuta prescrizione;
ha in ogni caso ribadito la correttezza del proprio operato, contestando le conclusioni cui è pervenuto il
C.T.U. ed alle quali il Tribunale avrebbe acriticamente aderito.
Costituendosi in tale grado, l'impresa ha contestato la fondatezza del Pt_1 gravame ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza non definitiva pubblicata in data 19.02.2019 questa Corte ha parzialmente accolto il gravame, dichiarando inammissibile la domanda di pagina 3 di 7 restituzione in quanto proposta in relazione ad un rapporto di conto corrente ancora in corso;
in considerazione dell'eccezione di prescrizione (effettivamente pretermessa dal primo giudice) e del fatto che il correntista ha comunque chiesto l'accertamento delle somme eventualmente addebitate in modo illegittimo, i giudici di secondo grado hanno disposto la rimessione della causa sul ruolo al fine di integrare la C.T.U. con l'accertamento delle eventuali rimesse solutorie e con una nuova verifica delle somme addebitate a titolo di interessi usurari.
All'esito dell'integrazione peritale, con sentenza pubblicata in data 15.01.2020 questa Corte ha individuato in complessivi euro 61.898,87 l'importo delle competenze da ritenersi ormai prescritte ed in euro 9.249,07 gli interessi usurari illegittimamente addebitati;
ha quindi rideterminato in euro 58.668,55 in favore del cliente il saldo del rapporto di conto corrente oggetto di causa, compensando integralmente le spese dell'appello e compensando per la metà quelle del primo grado, la cui quota residua è stata posta a carico della banca unitamente a tutte le spese peritali.
Avverso tale sentenza l'impresa ha proposto ricorso per Cassazione, Pt_1 censurando la decisione dei giudici d'appello per aver verificato le rimesse prescritte tenendo conto del c.d. saldo banca, senza preventivamente espungere tutti gli addebiti effettuati in modo illegittimo dalla banca.
Costituendosi anche in tale sede, l'istituto di credito ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione con ordinanza pubblicata in data 29.01.2024 ha accolto il ricorso, richiamando le considerazioni già svolte in precedenza secondo cui “la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista” dev'essere verificata “non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito”; ha quindi disposto il rinvio a questa Corte in altra composizione.
L'impresa individuale ha pertanto riassunto il giudizio, chiedendo che venga Pt_1 disposta un'integrazione peritale secondo i criteri enunciati dai giudici di legittimità.
pagina 4 di 7 Costituendosi anche nella presente fase, la banca ha contestato la fondatezza della domanda attorea.
All'esito dell'integrazione peritale disposta da questa Corte, la causa è stata trattenuta in decisione in data 06.03.2025, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il presente giudizio di rinvio è volto a riesaminare l'eccezione d'intervenuta prescrizione sollevata dalla alla luce Controparte_1 di quanto evidenziato nell'ordinanza di rinvio, ovvero del principio secondo cui “la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista” dev'essere verificata “non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito”.
Il ricalcolo del “reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente” costituisce infatti “una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori”: solo in tal modo si crea “una fictio iuris finalizzata a contrapporre una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca”, identificando “le rimesse realmente solutorie individuate in base al saldo ricalcolato”.
Verificando il rapporto intercorso tra le parti alla luce di tale principio, il
C.T.U. ha ricalcolato “il valore complessivo delle competenze prescritte e quindi non ripetibili, pari a euro 31.854,20” (cfr. pag. 17 della relazione peritale integrativa depositata in data 18.02.2025).
Tenuto conto delle questioni ormai precluse dal giudicato (anche per quanto riguarda la somma pari ad euro 9.249,07 illegittimamente addebitata a titolo di interessi usurari), l'ausiliare ha quindi rideterminato il saldo dei pagina 5 di 7 rapporti tra le parti nell'importo pari ad euro 142.248,76 a favore del correntista (ibidem).
Non sussistono ragioni per discostarsi da tali conclusioni, cui il C.T.U. è pervenuto all'esito di un approfondito riesame della documentazione complessivamente prodotta ed alla luce del principio enunciato dai giudici di legittimità.
Dall'importo indicato non dev'essere del resto detratto il c.d. saldo banca, che costituisce diretta conseguenza degli addebiti illegittimamente operati dall'istituto di credito nel corso degli anni;
né sussistono i presupposti per elaborare un calcolo alternativo secondo le diverse decorrenze suggerite dal consulente dell'istituto, non essendo stato neppure chiarito in quali termini inciderebbe tale diversa opzione.
2) L'esito complessivo del presente giudizio, caratterizzato dalla prevalente soccombenza della convenuta, ne impone la condanna all'integrale CP_1 pagamento delle spese di tutti i gradi, anche per quanto riguarda la fase di legittimità, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta;
a carico della medesima parte debbono altresì porsi tutti gli oneri conseguenti alla C.T.U. originaria ed alle successive integrazioni, secondo gli importi già liquidati nel corso del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
DETERMINA il saldo attivo del rapporto intercorso tra l'impresa individuale
[...]
e la alla data del 31.03.2008 Pt_1 Controparte_1 nell'importo pari ad euro 142.248,76.
PONE a carico della le spese del presente Controparte_1 giudizio, liquidate per il primo grado in euro 12.000,00 per compenso professionale ed euro 516,50 per spese, per la precedente fase di appello in euro pagina 6 di 7 12.000,00 per compenso professionale, per la fase di legittimità in euro 7,000,00 per compenso professionale ed euro 1.545,00 per spese ed infine per la presente fase in euro 12.000,00 per compenso professionale ed euro 1.165,50 per spese, in ogni caso oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
PONE a carico della gli oneri conseguenti Controparte_1 alla C.T.U. ed alle successive integrazioni, secondo gli importi già liquidati nel corso del giudizio
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 442 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
impresa individuale (P. IVA ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Stefano Chiodini e dall'avv. Cristian Giampieri per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
- Attore in riassunzione -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (P. IVA ), rappresentata e difesa P.IVA_2
pagina 1 di 7 dall'avv. Marco Proietto per procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
- Convenuta in riassunzione –
OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito dell'ordinanza n. 2602 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 08.01.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, in reiezione di ogni avversaria richiesta e/o eccezione,
- nel merito: accertare e dichiarare per le ragioni esposte in premessa che la
ha, con riferimento al conto corrente per cui è Controparte_1 ato alla società attrice interessi anatocistici, interessi ultralegali, interessi usurari e commissioni di massimo scoperto, e per l'effetto rideterminare il corretto saldo del predetto conto corrente alla data del 31/3/2008;
- in via istruttoria, si chiede disporsi un supplemento di CTU diretto a determinare il corretto saldo del conto corrente per cui è causa alla data del 31/3/2008, espungendo tutti gli addebiti illegittimamente operati a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, c.m.s. ed interessi usurari, e verificando sulla base del c.d. “saldo rettificato” la natura solutoria ovvero ripristinatoria delle rimesse effettuate nel periodo risalente oltre il decennio dalla notifica della citazione;
- con piena vittoria di spese e compenso professionale sia dei percorsi gradi di merito che del giudizio di Cassazione, oltre che del presente giudizio di rinvio. “
Per parte convenuta:
“In via istruttoria, si chiede che il C.T.U. venga chiamato a chiarimenti sulle osservazioni del proprio consulente di parte, In subordine,
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni avversa domanda ed eccezione rigettata, nel merito, rigettare tutte le avverse domande ed eccezioni perché infondate in fatto ed in diritto, e/o per prescrizione del relativo diritto;
vittoria nelle spese”.
pagina 2 di 7 FATTI DI CAUSA
quale titolare dell'omonima impresa individuale, si è rivolto al Parte_1
Tribunale di Fermo al fine di sentir accertare che la (già Controparte_2
), nei rapporti intercorsi tra le parti sin dal 1988 e Controparte_3 regolati dal contratto di conto corrente n. 10448W (già 6190M), avrebbe addebitato interessi superiori al tasso legale e commissioni di massimo scoperto in assenza di specifiche pattuizioni, avrebbe capitalizzato gli interessi passivi a cadenza trimestrale ed avrebbe praticato condizioni tali da superare la soglia dell'usura; ha quindi chiesto che la controparte venga condannata a restituire tutte le somme addebitate a tali titoli nel corso degli anni.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha eccepito l'inammissibilità della CP_1 domanda, essendo ancora in corso il rapporto oggetto di causa;
ha in ogni caso ribadito la regolarità del proprio operato e, in subordine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme eventualmente spettanti.
All'esito della C.T.U., con sentenza depositata in data 05.03.2014 il Tribunale ha accolto la domanda, rideterminando il saldo dei rapporti intercorsi tra le parti nella somma pari ad euro 178.587,30 e condannando la banca a versare tale importo in favore dell'impresa con refusione delle spese processuali e Pt_1 peritali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Controparte_1
succeduta in forza di fusione per incorporazione dell'originaria convenuta,
[...] la quale ha ribadito l'eccezione d'inammissibilità della domanda di ripetizione d'indebito; ha altresì eccepito l'omessa pronuncia da parte del primo giudice in ordine all'eccezione d'intervenuta prescrizione;
ha in ogni caso ribadito la correttezza del proprio operato, contestando le conclusioni cui è pervenuto il
C.T.U. ed alle quali il Tribunale avrebbe acriticamente aderito.
Costituendosi in tale grado, l'impresa ha contestato la fondatezza del Pt_1 gravame ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza non definitiva pubblicata in data 19.02.2019 questa Corte ha parzialmente accolto il gravame, dichiarando inammissibile la domanda di pagina 3 di 7 restituzione in quanto proposta in relazione ad un rapporto di conto corrente ancora in corso;
in considerazione dell'eccezione di prescrizione (effettivamente pretermessa dal primo giudice) e del fatto che il correntista ha comunque chiesto l'accertamento delle somme eventualmente addebitate in modo illegittimo, i giudici di secondo grado hanno disposto la rimessione della causa sul ruolo al fine di integrare la C.T.U. con l'accertamento delle eventuali rimesse solutorie e con una nuova verifica delle somme addebitate a titolo di interessi usurari.
All'esito dell'integrazione peritale, con sentenza pubblicata in data 15.01.2020 questa Corte ha individuato in complessivi euro 61.898,87 l'importo delle competenze da ritenersi ormai prescritte ed in euro 9.249,07 gli interessi usurari illegittimamente addebitati;
ha quindi rideterminato in euro 58.668,55 in favore del cliente il saldo del rapporto di conto corrente oggetto di causa, compensando integralmente le spese dell'appello e compensando per la metà quelle del primo grado, la cui quota residua è stata posta a carico della banca unitamente a tutte le spese peritali.
Avverso tale sentenza l'impresa ha proposto ricorso per Cassazione, Pt_1 censurando la decisione dei giudici d'appello per aver verificato le rimesse prescritte tenendo conto del c.d. saldo banca, senza preventivamente espungere tutti gli addebiti effettuati in modo illegittimo dalla banca.
Costituendosi anche in tale sede, l'istituto di credito ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione con ordinanza pubblicata in data 29.01.2024 ha accolto il ricorso, richiamando le considerazioni già svolte in precedenza secondo cui “la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista” dev'essere verificata “non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito”; ha quindi disposto il rinvio a questa Corte in altra composizione.
L'impresa individuale ha pertanto riassunto il giudizio, chiedendo che venga Pt_1 disposta un'integrazione peritale secondo i criteri enunciati dai giudici di legittimità.
pagina 4 di 7 Costituendosi anche nella presente fase, la banca ha contestato la fondatezza della domanda attorea.
All'esito dell'integrazione peritale disposta da questa Corte, la causa è stata trattenuta in decisione in data 06.03.2025, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il presente giudizio di rinvio è volto a riesaminare l'eccezione d'intervenuta prescrizione sollevata dalla alla luce Controparte_1 di quanto evidenziato nell'ordinanza di rinvio, ovvero del principio secondo cui “la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista” dev'essere verificata “non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito”.
Il ricalcolo del “reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente” costituisce infatti “una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori”: solo in tal modo si crea “una fictio iuris finalizzata a contrapporre una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca”, identificando “le rimesse realmente solutorie individuate in base al saldo ricalcolato”.
Verificando il rapporto intercorso tra le parti alla luce di tale principio, il
C.T.U. ha ricalcolato “il valore complessivo delle competenze prescritte e quindi non ripetibili, pari a euro 31.854,20” (cfr. pag. 17 della relazione peritale integrativa depositata in data 18.02.2025).
Tenuto conto delle questioni ormai precluse dal giudicato (anche per quanto riguarda la somma pari ad euro 9.249,07 illegittimamente addebitata a titolo di interessi usurari), l'ausiliare ha quindi rideterminato il saldo dei pagina 5 di 7 rapporti tra le parti nell'importo pari ad euro 142.248,76 a favore del correntista (ibidem).
Non sussistono ragioni per discostarsi da tali conclusioni, cui il C.T.U. è pervenuto all'esito di un approfondito riesame della documentazione complessivamente prodotta ed alla luce del principio enunciato dai giudici di legittimità.
Dall'importo indicato non dev'essere del resto detratto il c.d. saldo banca, che costituisce diretta conseguenza degli addebiti illegittimamente operati dall'istituto di credito nel corso degli anni;
né sussistono i presupposti per elaborare un calcolo alternativo secondo le diverse decorrenze suggerite dal consulente dell'istituto, non essendo stato neppure chiarito in quali termini inciderebbe tale diversa opzione.
2) L'esito complessivo del presente giudizio, caratterizzato dalla prevalente soccombenza della convenuta, ne impone la condanna all'integrale CP_1 pagamento delle spese di tutti i gradi, anche per quanto riguarda la fase di legittimità, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta;
a carico della medesima parte debbono altresì porsi tutti gli oneri conseguenti alla C.T.U. originaria ed alle successive integrazioni, secondo gli importi già liquidati nel corso del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
DETERMINA il saldo attivo del rapporto intercorso tra l'impresa individuale
[...]
e la alla data del 31.03.2008 Pt_1 Controparte_1 nell'importo pari ad euro 142.248,76.
PONE a carico della le spese del presente Controparte_1 giudizio, liquidate per il primo grado in euro 12.000,00 per compenso professionale ed euro 516,50 per spese, per la precedente fase di appello in euro pagina 6 di 7 12.000,00 per compenso professionale, per la fase di legittimità in euro 7,000,00 per compenso professionale ed euro 1.545,00 per spese ed infine per la presente fase in euro 12.000,00 per compenso professionale ed euro 1.165,50 per spese, in ogni caso oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
PONE a carico della gli oneri conseguenti Controparte_1 alla C.T.U. ed alle successive integrazioni, secondo gli importi già liquidati nel corso del giudizio
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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