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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 16/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
CONTRATTO A TERMINE- (art. 429 c.p.c.) RETRIBUZIO NE – definitiva nella causa iscritta al n. 247/2024 R.G. Lav., cui è stata riunita quella RISARCIMEN recante RG n°248/2024, promosse da:
[...]
[...] Parte_1 Parte_2
Avv. Sacha BIONAZ
Ricorrenti contro
Controparte_1
Avv. Riccardo JANS, Francesco PASTORINO e Massimiliano CADIN
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorsi depositati telematicamente in Cancelleria tra l'8 ed il 9.10.2024 e successivamente riuniti ex art. 151 disp. att. c.p.c., parti ricorrenti convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la chiedendo la condanna della Controparte_1 stessa al pagamento delle somme lorde di euro 4.603,97 la prima e di euro 16.649,70 la seconda a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali, nonché -solo la terza- il risarcimento del danno ex art. 32 c. 5 L. 183/2010 stante l'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati a far data dall'anno scolastico 2012/2013 a quello 2024/2025; in particolare sostenevano ,la prima, di avere svolto negli anni scolastici indicati nei rispettivi atti introduttivi mansioni la prima di docente supplente in forza di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, la seconda di educatore presso il Convitto Chabod di della senza CP_1 CP_2 percepire una retribuzione corrispondente a quella che avrebbe maturato in forza della progressione stipendiale (“cd. “scatti di anzianità”) prevista per gli insegnanti in ruolo;
quanto al risarcimento, poi, la sola sigra evidenziava di essere stata assunta con contratto Parte_2 di lavoro a tempo determinato su posto in organico di diritto fin dall'a.s. 2012/2013 fino a quello in corso sempre presso il convitto “Chabod”;
- che si costituiva per la convenuta, chiedendo la reiezione del ricorso ed, in subordine, proponendo conteggi alternativi in punto quantum degli “scatti”;
1 - che, quindi, alla prima udienza il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, stante l'adesione attorea ai conteggi di controparte, invitava le parti ad immediata discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 c.p.c.
OSSERVA
I ricorsi sono sostanzialmente fondati e, pertanto, possono trovare accoglimento, seppur con le precisazioni di cui infra.
In punto cd. “scatti”, le circostanze di fatto poste a fondamento delle domande attoree sono provate documentalmente: in particolare, non vi è dubbio che i ricorrenti abbiano svolto negli anni de quibus attività di insegnante supplente di scuola primaria e/o secondaria -in assenza di abilitazione – ovvero di eccatore presso il Convitto regionale (la cui retribuzione è parametrata a quella degl insegnanti di scuola primaria) nei periodi indicati in atto introduttivo, percependo le retribuzioni come da buste paga prodotte e svolgendo mansioni analoghe a quelle delle colleghe a tempo determinato e/o indeterminato.
Ciò detto in punto fatto, ritiene, in primis, questo Tribunale che costituisca, ormai, ius receptum il principio per cui (vds., ex multis Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 20918 del 05/08/2019) il principio per cui “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
SI potrebbe sostenere, tuttavia, che la posizione dei ricorrenti, non immessi in ruolo, si distinguesse dal personale di ruolo in ragione della diversa modalità di selezione e del diverso livello qualitativo della prestazione, nonché dei differenti obblighi contrattuali, evidenziando altresì, che gli stessi in alcuni periodi fosse privo del titolo di laurea idoneo, per cui le supplenze erano espletate “in assenza di valido titolo di studio”, ovvero, in altri anni scolastici i ricorrenti avessero effettuato supplenze “in assenza di titolo di abilitazione”, ovvero “su posti di sostegno in assenza della relativa specializzazione”: tali differenze, allora, potrebbero in ipotesi costituire quelle ragioni oggettive in presenza delle quali veniva meno l'operatività del principio di non discriminazione di cui all'art. 6 D. Lgs. 368/2001 e alla clausola n. 4 Direttiva
1999/70/CE.
Ritiene, tuttavia, il giudicante, quanto alla carenza del titolo di studio, ovvero della
“specializzazione per l'insegnamento di sostegno”, di aderire al migliore orientamento di merito in materia di abilitazione all'insegnamento (vds. C. App. Torino, sent, n°317/2018, RG
n°750/2016, Pres. secondo cui “la mancanza del titolo di abilitazione Pt_3 Parte_4 all'insegnamento non rientra tra le caratteristiche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le
2 quali potrebbero legittimare la disparità di trattamento” di cui alla notissima sentenza della
Suprema Corte n°22558/2016, alle cui argomentazioni comunque si rimanda: mutatis mutandis, non sembra revocabile in dubbio che anche la carenza del titolo di studio non possa giustificare un differente trattamento stipendiale.
Peraltro tale principio è stato confermato anche dalla Suprema Corte con una recente sentenza (vds. Cass. Sez. L., Sentenza n16174 del 17/06/2019) secondo cui “l'art. 485, comma 6, d.lgs. n. 297 del 1994, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, é applicabile all'insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione, perché l'art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999, che in tal senso si esprime, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal predetto d.lgs.”
Non sembra, allora, sussistere una differenza giuridicamente apprezzabile (come paventato in sede di discussione dalla difesa della convenuta) tra mansioni svolte da docente privo del titolo di specializzazione o di abilitazione e quelle svolte da docente privo di titolo idoneo: come le prime sono pienamente equiparabili a quelle del docente di ruolo (per le ragioni di cui sopra), non sussistono elementi tali per non giungere alle medesime conclusioni anche per le seconde.
Non resta, allora, che verificare se le mansioni svolte dal docente –a prescindere, dunque, dal titolo di studio o dalla specializzazione, che, come già detto, costituiscono elementi, per così dire, “neutri” ai fini della presente decisione- fossero identiche per contenuto e modalità di svolgimento della prestazione a quelle svolte da docenti assunti a tempo determinato.
La risposta non può che essere positiva.
Quanto al sistema di reclutamento, esso attiene ad una condizione esterna al contenuto delle prestazioni ed alla natura delle funzioni espletate dal personale supplente: non può, quindi, essere considerato idoneo a giustificare una disparità di trattamento retributivo tra docenti assunti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato.
Analoghe considerazioni, poi, possono essere svolte in punto periodo di prova: l'esito positivo del medesimo, infatti, non differenzia per nulla le prestazioni di un insegnate di ruolo da quelle di uno non di ruolo.
Solo apparentemente convincente, infine, è la “diversità di impiego”.
In particolare, la differenza di trattamento sarebbe giustificata dal fatto che, al contrario dei cd.
“precari”, i docenti di ruolo, durante il periodo estivo, restano “a disposizione della scuola, sono impegnati nei corsi di recupero nel collegio docenti, nei consigli di classe e di interclasse, nei coordinamenti didattici propedeutici all'inizio dell'anno scolastico nonché negli esami finali successivi ai corsi di recupero”: a tali affermazioni, infatti, sembra agevole rispondere che si tratta di attività tutte da svolgersi nel periodo estivo, quando, notoriamente, non sono in servizio docenti con contratto a tempo determinato.
3 Peraltro sul punto si è pronunciata assai di recente la Suprema Corte con sentenza n°31149/2019, affermando che la comparabilità tra le prestazioni di un insegnante di ruolo e non di ruolo non “può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono”.
Neppure può sostenersi, poi, che non dovrebbe essere computata l'anzianità in ruoli diversi, poiché “il medesimo benefici è riconosciuto anche al docente a tempo determinato che transiti da uno all'altro ruolo” (vds. Cass. 31149/2019 sopra citata) ed una differenziazione non troverebbe giustificazione alcuna.
Le domande attoree, allora, devono trovare accoglimento in punto an.
Passando, ora, al quantum della domanda attorea, ritiene prima di tutto il Tribunale di aderire al più recente orientamento della giurisprudenza di merito, di cui ha correttamente dato atto anche parte attrice (vds. C. App. Torino, Sez. Lav., Sent. del 31.10.2017 e, nello stesso senso, C. App. Torino, Sez. Lav., Sent. n° 317/2018, sopra citata), secondo cui “le varie norme di fonte legale e contrattuale che attribuiscono rilievo all'anzianità lavorativa per l'attribuzione di scatti di anzianità o progressioni stipendiali traggono origine dall'opinione incontestabile e consolidata secondo cui l'esperienza lavorativa pregressa attribuisce maggior valore alle prestazioni lavorative e dall'applicazione conseguente del principio di stretta proporzionalità tra l'anzianità utile ai fini retributivi ed il servizio effettivamente prestato, che viene derogato soltanto a fronte di quelle sospensioni del servizio (es. ferie, malattia, congedi parentali) che, avvenendo per ragioni meritevoli di tutela, vengono equiparate a servizio effettivo. Tanto premesso, non vi è dubbio che il criterio dei 180 giorni…. non rispetti il citato principio, posto che… nega irragionevolmente rilevanza alle prestazioni di durata inferiori ai 180 giorni dell'anno scolastico, ed, al contrario, parifica al servizio annuale anche prestazioni di durata di poco maggiori ai 180 giorni. L'art. 11, c. 14, L. 124/1999…. non risulta applicabile né in via diretta, né in via analogica. La citata disposizione, che, interpretando il comma 1 dell'art. 489 del D.
4 Lgs. 297/1994, prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni….., è specificatamente finalizzata a disciplinare l'istituto della ricostruzione della carriera dei docenti immessi in ruolo, situazione del tutto diversa da quella esaminata, ove si tratta, invece, di adeguare la retribuzione percepita dall'insegnante nel periodo di lavoro a termine riconoscendogli l'anzianità utile con le stesse modalità con le quali è riconosciuta al docente di ruolo….. Pertanto i principi di parità di trattamento delineati dalla normativa europea devono essere assicurati tenendo in considerazione, anche per i docenti non di ruolo, i periodi di prestazione effettiva”.
Poiché, poi, come già detto, le ricorrenti hanno aderito ai conteggi della resistente, la CP_1 deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro 4.414,48 lordi in favore di
[...]
e di euro 11.938,25 lordi in favore di , oltre interessi dalla data di Parte_5 Parte_2 maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Ad analoghe conclusioni, peraltro, si perviene in punto risarcimento del danno lamentato dalla sola sig.ra per asserita abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato a far Parte_2 data dall'anno scolastico 2012/2013 fino all'anno scolastico 2024/2025, come specificato in atto introduttivo e confermato in sede di discussione.
Si deve premettere che la Suprema Corte, nella notissima sentenza n. 22552/2016 del
18.10.2016, dopo una ricostruzione del complesso quadro normativo e tenuto conto delle sentenze della CGUE e della Corte Costituzionale in subiecta materia, ha affermato i seguenti principi di diritto:
“118. A. La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs.n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
119. B. Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio
2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
5 121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015
n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n.
107 del 2015.
122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n.
5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c.
1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte
n. 5072 del 2016.
125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile
6 alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.”.
Nello specifico, quanto ai contratti a termine del tipo di quelli oggetto dell'appena riprodotto punto 125 della sentenza, la S.C. ha motivato nel modo che segue:
“ 97. Art.
4. c. 2 e 3 L. 124/1999 supplenze su organico di fatto
98. Come evidenziato innanzi, la scopertura dei posti individuati dall'art. 4 comma 1 si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo;
solo allora, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti - in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo - mediante l'assegnazione delle supplenze su organico di diritto, dette anche annuali.
99. Come sottolineato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 279/2012 e 200/2009 ( in materia di revisione dell'organico del personale ATA), il comparto scolastico presenta profili di complessità, di flessibilità e di necessaria integrazione tra ragioni di unità ed uniformità nazionale ed esigenze locali, profili che concernono la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso (al fine di garantire una maggiore flessibilità nell'impiego di docenti), la ridefinizione dei "curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola" (attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e degli orari), la revisione dei criteri di formazione delle classi (al fine di adeguare il rapporto alunni/docente agli standards europei); la rimodulazione dell'organizzazione didattica delle scuole primarie, la revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici;
la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di formazione per gli adulti.
100. La Corte di Giustizia nella sentenza ha affermato ( par. 91-95) che la Per_1 sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una
"ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell' Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario
101. Ha riconosciuto anche (par. 96) che, quando uno Stato membro riservi nelle scuole dal medesimo gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di tali concorsi, tramite l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi che, in attesa dell'espletamento
7 di detti concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti a tempo determinato
102. Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla
Direttiva 1999/70/CE , salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della CP_3 medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con riguardo alla CP_4 stessa cattedra).”
Ciò premesso, si potrebbe sostenere l'inapplicabilità di tali principi alla fattispecie in esame, in quanto i contratti a termine stipulati dall'insegnante sono tutti successivi all'entrata in vigore della L. 13.7.2015 n°107.
L'obiezione, tuttavia, non sembra cogliere nel segno, poiché, da un lato, oggettivamente - come si vedrà- la reiterazione dei contratti a termine si è protratta per oltre un triennio, mentre, dall'altro, nel periodo di cui trattasi non era prevista alcuna “misura di stabilizzazione” ovvero di “certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego”: dal 2000 al 2020 non sono, infatti, stati banditi concorsi per educatori, classi di concorso
PPPP.
Né, nella specie, sembra potersi aderire alla ulteriore tesi secondo cui non si potrebbe prospettare un abuso, in quanto la ricorrente era priva della necessaria abilitazione, per cui non avrebbe comunque potuto partecipare ad un concorso per l'immissione in ruolo: tali concorsi, infatti, non sono stati banditi.
Ciò detto in punto diritto, in punto fatto è necessario in primis evidenziare che tutti i contratti di interesse siano contratti a termine stipulati per supplenze da docente su “organico di diritto” per supplenza annuale ex art. 4, comma 1 legge 124/1999 sempre come educatrice e sempre nel medesimo convitto regionale: da tali circostanze emerge, con chiarezza, l'illegittima reiterazione di contratti a termine.
Una volta, quindi, ritenuta la sussistenza dell'abuso, non può che conseguirne il diritto della ricorrente al risarcimento del danno, nella misura e secondo i principi affermati dalle S.U. della
S.C. con sentenza n. 5072/2016 (“Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183,
e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un
8 massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604.”).
Deve, pertanto, essere dichiarata la sussistenza dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine dall'anno scolastico 2015/2016 a quello 2024/2025 e, per l'effetto, la Regione deve essere condannata a risarcire a parte ricorrente il danno, che (tenuto conto del numero di reiterazioni presso lo stesso convito regionale) pare equo liquidare in 5,5 mensilità della retribuzione globale di fatto.
A tal proposito, in punto quantum, risulta corretto l'ammontare di detta retribuzione come individuato in atto introduttivo (euro 2.157,03 lordi), per cui l'importo complessivo liquidabile è pari ad euro 11.863,66 lordi, oltre interessi dal 1.9.2018.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo, in misura di poco inferiore ai minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa), senza tener conto della fase istruttoria ed operato l'aumento per la pluralità di parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in accoglimento del ricorso, condanna la al pagamento, in Controparte_1 favore delle ricorrenti, delle somme di euro 4.414,48 lordi in favore di e di Parte_5 euro 11.938,25 lordi in favore di Parte_2 oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
b) dichiara la sussistenza dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine dal 1.9.2018 al
31.8.2025 e, per l'effetto, condanna la al risarcimento del Controparte_1 danno in favore di , danno liquidato in 5,5 mensilità della retribuzione globale Parte_2 di fatto (euro 2.157,03 lordi mensili) per complessivi euro 11.863,66 lordi, oltre interessi dal
1.9.2018;
c) condanna la alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi ed euro 308,00 per spese, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Sacha Bionaz dichiaratosi antistatario.
(Così deciso in Aosta il 16/1/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
CONTRATTO A TERMINE- (art. 429 c.p.c.) RETRIBUZIO NE – definitiva nella causa iscritta al n. 247/2024 R.G. Lav., cui è stata riunita quella RISARCIMEN recante RG n°248/2024, promosse da:
[...]
[...] Parte_1 Parte_2
Avv. Sacha BIONAZ
Ricorrenti contro
Controparte_1
Avv. Riccardo JANS, Francesco PASTORINO e Massimiliano CADIN
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorsi depositati telematicamente in Cancelleria tra l'8 ed il 9.10.2024 e successivamente riuniti ex art. 151 disp. att. c.p.c., parti ricorrenti convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la chiedendo la condanna della Controparte_1 stessa al pagamento delle somme lorde di euro 4.603,97 la prima e di euro 16.649,70 la seconda a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali, nonché -solo la terza- il risarcimento del danno ex art. 32 c. 5 L. 183/2010 stante l'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati a far data dall'anno scolastico 2012/2013 a quello 2024/2025; in particolare sostenevano ,la prima, di avere svolto negli anni scolastici indicati nei rispettivi atti introduttivi mansioni la prima di docente supplente in forza di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, la seconda di educatore presso il Convitto Chabod di della senza CP_1 CP_2 percepire una retribuzione corrispondente a quella che avrebbe maturato in forza della progressione stipendiale (“cd. “scatti di anzianità”) prevista per gli insegnanti in ruolo;
quanto al risarcimento, poi, la sola sigra evidenziava di essere stata assunta con contratto Parte_2 di lavoro a tempo determinato su posto in organico di diritto fin dall'a.s. 2012/2013 fino a quello in corso sempre presso il convitto “Chabod”;
- che si costituiva per la convenuta, chiedendo la reiezione del ricorso ed, in subordine, proponendo conteggi alternativi in punto quantum degli “scatti”;
1 - che, quindi, alla prima udienza il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, stante l'adesione attorea ai conteggi di controparte, invitava le parti ad immediata discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 c.p.c.
OSSERVA
I ricorsi sono sostanzialmente fondati e, pertanto, possono trovare accoglimento, seppur con le precisazioni di cui infra.
In punto cd. “scatti”, le circostanze di fatto poste a fondamento delle domande attoree sono provate documentalmente: in particolare, non vi è dubbio che i ricorrenti abbiano svolto negli anni de quibus attività di insegnante supplente di scuola primaria e/o secondaria -in assenza di abilitazione – ovvero di eccatore presso il Convitto regionale (la cui retribuzione è parametrata a quella degl insegnanti di scuola primaria) nei periodi indicati in atto introduttivo, percependo le retribuzioni come da buste paga prodotte e svolgendo mansioni analoghe a quelle delle colleghe a tempo determinato e/o indeterminato.
Ciò detto in punto fatto, ritiene, in primis, questo Tribunale che costituisca, ormai, ius receptum il principio per cui (vds., ex multis Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 20918 del 05/08/2019) il principio per cui “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
SI potrebbe sostenere, tuttavia, che la posizione dei ricorrenti, non immessi in ruolo, si distinguesse dal personale di ruolo in ragione della diversa modalità di selezione e del diverso livello qualitativo della prestazione, nonché dei differenti obblighi contrattuali, evidenziando altresì, che gli stessi in alcuni periodi fosse privo del titolo di laurea idoneo, per cui le supplenze erano espletate “in assenza di valido titolo di studio”, ovvero, in altri anni scolastici i ricorrenti avessero effettuato supplenze “in assenza di titolo di abilitazione”, ovvero “su posti di sostegno in assenza della relativa specializzazione”: tali differenze, allora, potrebbero in ipotesi costituire quelle ragioni oggettive in presenza delle quali veniva meno l'operatività del principio di non discriminazione di cui all'art. 6 D. Lgs. 368/2001 e alla clausola n. 4 Direttiva
1999/70/CE.
Ritiene, tuttavia, il giudicante, quanto alla carenza del titolo di studio, ovvero della
“specializzazione per l'insegnamento di sostegno”, di aderire al migliore orientamento di merito in materia di abilitazione all'insegnamento (vds. C. App. Torino, sent, n°317/2018, RG
n°750/2016, Pres. secondo cui “la mancanza del titolo di abilitazione Pt_3 Parte_4 all'insegnamento non rientra tra le caratteristiche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le
2 quali potrebbero legittimare la disparità di trattamento” di cui alla notissima sentenza della
Suprema Corte n°22558/2016, alle cui argomentazioni comunque si rimanda: mutatis mutandis, non sembra revocabile in dubbio che anche la carenza del titolo di studio non possa giustificare un differente trattamento stipendiale.
Peraltro tale principio è stato confermato anche dalla Suprema Corte con una recente sentenza (vds. Cass. Sez. L., Sentenza n16174 del 17/06/2019) secondo cui “l'art. 485, comma 6, d.lgs. n. 297 del 1994, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, é applicabile all'insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione, perché l'art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999, che in tal senso si esprime, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal predetto d.lgs.”
Non sembra, allora, sussistere una differenza giuridicamente apprezzabile (come paventato in sede di discussione dalla difesa della convenuta) tra mansioni svolte da docente privo del titolo di specializzazione o di abilitazione e quelle svolte da docente privo di titolo idoneo: come le prime sono pienamente equiparabili a quelle del docente di ruolo (per le ragioni di cui sopra), non sussistono elementi tali per non giungere alle medesime conclusioni anche per le seconde.
Non resta, allora, che verificare se le mansioni svolte dal docente –a prescindere, dunque, dal titolo di studio o dalla specializzazione, che, come già detto, costituiscono elementi, per così dire, “neutri” ai fini della presente decisione- fossero identiche per contenuto e modalità di svolgimento della prestazione a quelle svolte da docenti assunti a tempo determinato.
La risposta non può che essere positiva.
Quanto al sistema di reclutamento, esso attiene ad una condizione esterna al contenuto delle prestazioni ed alla natura delle funzioni espletate dal personale supplente: non può, quindi, essere considerato idoneo a giustificare una disparità di trattamento retributivo tra docenti assunti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato.
Analoghe considerazioni, poi, possono essere svolte in punto periodo di prova: l'esito positivo del medesimo, infatti, non differenzia per nulla le prestazioni di un insegnate di ruolo da quelle di uno non di ruolo.
Solo apparentemente convincente, infine, è la “diversità di impiego”.
In particolare, la differenza di trattamento sarebbe giustificata dal fatto che, al contrario dei cd.
“precari”, i docenti di ruolo, durante il periodo estivo, restano “a disposizione della scuola, sono impegnati nei corsi di recupero nel collegio docenti, nei consigli di classe e di interclasse, nei coordinamenti didattici propedeutici all'inizio dell'anno scolastico nonché negli esami finali successivi ai corsi di recupero”: a tali affermazioni, infatti, sembra agevole rispondere che si tratta di attività tutte da svolgersi nel periodo estivo, quando, notoriamente, non sono in servizio docenti con contratto a tempo determinato.
3 Peraltro sul punto si è pronunciata assai di recente la Suprema Corte con sentenza n°31149/2019, affermando che la comparabilità tra le prestazioni di un insegnante di ruolo e non di ruolo non “può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono”.
Neppure può sostenersi, poi, che non dovrebbe essere computata l'anzianità in ruoli diversi, poiché “il medesimo benefici è riconosciuto anche al docente a tempo determinato che transiti da uno all'altro ruolo” (vds. Cass. 31149/2019 sopra citata) ed una differenziazione non troverebbe giustificazione alcuna.
Le domande attoree, allora, devono trovare accoglimento in punto an.
Passando, ora, al quantum della domanda attorea, ritiene prima di tutto il Tribunale di aderire al più recente orientamento della giurisprudenza di merito, di cui ha correttamente dato atto anche parte attrice (vds. C. App. Torino, Sez. Lav., Sent. del 31.10.2017 e, nello stesso senso, C. App. Torino, Sez. Lav., Sent. n° 317/2018, sopra citata), secondo cui “le varie norme di fonte legale e contrattuale che attribuiscono rilievo all'anzianità lavorativa per l'attribuzione di scatti di anzianità o progressioni stipendiali traggono origine dall'opinione incontestabile e consolidata secondo cui l'esperienza lavorativa pregressa attribuisce maggior valore alle prestazioni lavorative e dall'applicazione conseguente del principio di stretta proporzionalità tra l'anzianità utile ai fini retributivi ed il servizio effettivamente prestato, che viene derogato soltanto a fronte di quelle sospensioni del servizio (es. ferie, malattia, congedi parentali) che, avvenendo per ragioni meritevoli di tutela, vengono equiparate a servizio effettivo. Tanto premesso, non vi è dubbio che il criterio dei 180 giorni…. non rispetti il citato principio, posto che… nega irragionevolmente rilevanza alle prestazioni di durata inferiori ai 180 giorni dell'anno scolastico, ed, al contrario, parifica al servizio annuale anche prestazioni di durata di poco maggiori ai 180 giorni. L'art. 11, c. 14, L. 124/1999…. non risulta applicabile né in via diretta, né in via analogica. La citata disposizione, che, interpretando il comma 1 dell'art. 489 del D.
4 Lgs. 297/1994, prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni….., è specificatamente finalizzata a disciplinare l'istituto della ricostruzione della carriera dei docenti immessi in ruolo, situazione del tutto diversa da quella esaminata, ove si tratta, invece, di adeguare la retribuzione percepita dall'insegnante nel periodo di lavoro a termine riconoscendogli l'anzianità utile con le stesse modalità con le quali è riconosciuta al docente di ruolo….. Pertanto i principi di parità di trattamento delineati dalla normativa europea devono essere assicurati tenendo in considerazione, anche per i docenti non di ruolo, i periodi di prestazione effettiva”.
Poiché, poi, come già detto, le ricorrenti hanno aderito ai conteggi della resistente, la CP_1 deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro 4.414,48 lordi in favore di
[...]
e di euro 11.938,25 lordi in favore di , oltre interessi dalla data di Parte_5 Parte_2 maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Ad analoghe conclusioni, peraltro, si perviene in punto risarcimento del danno lamentato dalla sola sig.ra per asserita abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato a far Parte_2 data dall'anno scolastico 2012/2013 fino all'anno scolastico 2024/2025, come specificato in atto introduttivo e confermato in sede di discussione.
Si deve premettere che la Suprema Corte, nella notissima sentenza n. 22552/2016 del
18.10.2016, dopo una ricostruzione del complesso quadro normativo e tenuto conto delle sentenze della CGUE e della Corte Costituzionale in subiecta materia, ha affermato i seguenti principi di diritto:
“118. A. La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs.n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
119. B. Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio
2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
5 121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015
n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n.
107 del 2015.
122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n.
5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c.
1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte
n. 5072 del 2016.
125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile
6 alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.”.
Nello specifico, quanto ai contratti a termine del tipo di quelli oggetto dell'appena riprodotto punto 125 della sentenza, la S.C. ha motivato nel modo che segue:
“ 97. Art.
4. c. 2 e 3 L. 124/1999 supplenze su organico di fatto
98. Come evidenziato innanzi, la scopertura dei posti individuati dall'art. 4 comma 1 si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo;
solo allora, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti - in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo - mediante l'assegnazione delle supplenze su organico di diritto, dette anche annuali.
99. Come sottolineato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 279/2012 e 200/2009 ( in materia di revisione dell'organico del personale ATA), il comparto scolastico presenta profili di complessità, di flessibilità e di necessaria integrazione tra ragioni di unità ed uniformità nazionale ed esigenze locali, profili che concernono la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso (al fine di garantire una maggiore flessibilità nell'impiego di docenti), la ridefinizione dei "curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola" (attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e degli orari), la revisione dei criteri di formazione delle classi (al fine di adeguare il rapporto alunni/docente agli standards europei); la rimodulazione dell'organizzazione didattica delle scuole primarie, la revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici;
la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di formazione per gli adulti.
100. La Corte di Giustizia nella sentenza ha affermato ( par. 91-95) che la Per_1 sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una
"ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell' Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario
101. Ha riconosciuto anche (par. 96) che, quando uno Stato membro riservi nelle scuole dal medesimo gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di tali concorsi, tramite l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi che, in attesa dell'espletamento
7 di detti concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti a tempo determinato
102. Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla
Direttiva 1999/70/CE , salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della CP_3 medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con riguardo alla CP_4 stessa cattedra).”
Ciò premesso, si potrebbe sostenere l'inapplicabilità di tali principi alla fattispecie in esame, in quanto i contratti a termine stipulati dall'insegnante sono tutti successivi all'entrata in vigore della L. 13.7.2015 n°107.
L'obiezione, tuttavia, non sembra cogliere nel segno, poiché, da un lato, oggettivamente - come si vedrà- la reiterazione dei contratti a termine si è protratta per oltre un triennio, mentre, dall'altro, nel periodo di cui trattasi non era prevista alcuna “misura di stabilizzazione” ovvero di “certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego”: dal 2000 al 2020 non sono, infatti, stati banditi concorsi per educatori, classi di concorso
PPPP.
Né, nella specie, sembra potersi aderire alla ulteriore tesi secondo cui non si potrebbe prospettare un abuso, in quanto la ricorrente era priva della necessaria abilitazione, per cui non avrebbe comunque potuto partecipare ad un concorso per l'immissione in ruolo: tali concorsi, infatti, non sono stati banditi.
Ciò detto in punto diritto, in punto fatto è necessario in primis evidenziare che tutti i contratti di interesse siano contratti a termine stipulati per supplenze da docente su “organico di diritto” per supplenza annuale ex art. 4, comma 1 legge 124/1999 sempre come educatrice e sempre nel medesimo convitto regionale: da tali circostanze emerge, con chiarezza, l'illegittima reiterazione di contratti a termine.
Una volta, quindi, ritenuta la sussistenza dell'abuso, non può che conseguirne il diritto della ricorrente al risarcimento del danno, nella misura e secondo i principi affermati dalle S.U. della
S.C. con sentenza n. 5072/2016 (“Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183,
e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un
8 massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604.”).
Deve, pertanto, essere dichiarata la sussistenza dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine dall'anno scolastico 2015/2016 a quello 2024/2025 e, per l'effetto, la Regione deve essere condannata a risarcire a parte ricorrente il danno, che (tenuto conto del numero di reiterazioni presso lo stesso convito regionale) pare equo liquidare in 5,5 mensilità della retribuzione globale di fatto.
A tal proposito, in punto quantum, risulta corretto l'ammontare di detta retribuzione come individuato in atto introduttivo (euro 2.157,03 lordi), per cui l'importo complessivo liquidabile è pari ad euro 11.863,66 lordi, oltre interessi dal 1.9.2018.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo, in misura di poco inferiore ai minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa), senza tener conto della fase istruttoria ed operato l'aumento per la pluralità di parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in accoglimento del ricorso, condanna la al pagamento, in Controparte_1 favore delle ricorrenti, delle somme di euro 4.414,48 lordi in favore di e di Parte_5 euro 11.938,25 lordi in favore di Parte_2 oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
b) dichiara la sussistenza dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine dal 1.9.2018 al
31.8.2025 e, per l'effetto, condanna la al risarcimento del Controparte_1 danno in favore di , danno liquidato in 5,5 mensilità della retribuzione globale Parte_2 di fatto (euro 2.157,03 lordi mensili) per complessivi euro 11.863,66 lordi, oltre interessi dal
1.9.2018;
c) condanna la alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi ed euro 308,00 per spese, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Sacha Bionaz dichiaratosi antistatario.
(Così deciso in Aosta il 16/1/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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