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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 782/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 782/2023 promossa da
Arch. con l'avv. Stefano Scalise Parte_1
appellante contro
, con l'Avv. Nicola Quaglierini CP_1
appellato e contro
, in persona del suo titolare, con l'avv. Luca Danesi Controparte_2
appellata e contro
Controparte_3
appellato contumace con oggetto: appello avverso la sentenza n. 19/2023 emessa dal Giudice di Pace di Livorno
nella persona della Dott.ssa Cristiani in data 10.01.2023
1 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 26.09.2024
dal procuratore di parte appellante:
“Come in atto di appello”;
dal procuratore di parte appellata CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrati-
va:
in via principale, accertata l'infondatezza delle istanze ex adverso formulate, dichiarare
inammissibile e/o manifestamente infondato e comunque rigettare integralmente l'appello
proposto dall'Arch. avverso la sentenza n. 19/2023 resa all'esito del procedi- Parte_1
mento RG 1260/2021 dal Giudice di Pace di Livorno il 10.01.2023 e, per l'effetto, confer-
mare la stessa in ogni sua parte;
in via subordinata, in caso di riforma anche solo parziale
della sentenza, accertato il diritto del signor a vedere riposizionata la stesa dei pan- CP_1
ni a servizio del suo appartamento nella sua conformazione originaria anteriore ai lavori
alla facciata ovvero comunque in conformità con quanto previsto nel contratto di appalto
(n. 4 metri lineari), condannare il convenuto all'esecuzione delle opere neces- CP_3
sarie al ripristino della stesa dei panni nella sua conformazione originaria ovvero comun-
que in conformità con quanto previsto nel contratto di appalto (n. 4 metri lineari), ovvero,
in alternativa, condannare il convenuto al pagamento a favore dell'attore del- CP_3
la somma complessiva di € 1.500,00 ovvero di quella somma inferiore o superiore che sarà
accertata in corso di causa e ritenuta conforme a giustizia, a titolo di somma occorrente
per l'effettuazione dell'opera di ripristino della stesa dei panni.
2 Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e conferma della statuizio-
ne di primo grado in punto di spese di lite.
In via istruttoria, omissis”;
dal procuratore di parte appellata : CP_2
“Accogliere l'appello incidentale qui formalizzato dalla comparente e per l'effetto, in ri-
forma dei soli capi/dispositivo della decisione impugnata concernenti la liquidazione delle
spese di lite operata dal Giudice di prime cure - da ritenersi viziati, illegittimi, ingiusti ed
immotivati per i dedotti motivi - condannare l'appellato P.I.: CP_3 Parte_2
in persona dell'amministratore Rag. (quale soggetto che in P.IVA_1 CP_4
Primo Grado ha richiesto la chiamata in manleva del sig. a dar luogo al CP_2
pagamento nel favore della comparente delle spese di lite relative al giudizio di primo gra-
do secondo la quantificazione di cui al D.M. Min. Giustizia n. 55/2014 in ogni caso, con
vittoria di spese e compensi relativi al presente grado di giudizio da liquidarsi in ossequio
ai medesimi criteri dedotti a supporto dell'appello incidentale formalizzato dalla compa-
rente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello notificato in data 26.02.2023 l'Arch. Parte_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 19/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Livorno nella persona della Dott.ssa Marielena Cristiani in data 10.01.2023, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis
reiectis, Accogliere l'appello per uno o per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto,
in riforma della sentenza n. 19 emessa dal Giudice di Pace di Livorno in data 20.12. 2022,
3 depositata in cancelleria in data 10-1- 2023 (e non notificata), a definizione del
procedimento giudiziario recante n.r.g. 1260-2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate
in prime cure e che di seguito si riportano: In via preliminare e in rito rimettere la causa in
istruttoria per l'espletamento delle prove richieste e non ammesse;
In via pregiudiziale e
sempre in rito, emettere sentenza di rigetto per difetto di legittimazione ad processum e/o
ad causam e/o, in ulteriore subordine, l'improcedibilità delle domande avversarie;
In via
principale nel merito, dichiarare la manifesta infondatezza delle domande avversarie e,
quindi, rigettarle per una o per tutte le ragioni in fatto ed in diritto descritte in comparsa e
riepilogate nelle note conclusionali;
In ogni caso, con vittoria di spese documentate e
legali liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 e DM 147/2022, maggiorate ex art 4 dello
stesso D.M., oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22%
e successive spese occorrende di entrambi gradi di giudizio;
Oltre la condanna del Sig.
alla restituzione di quanto versato e documentato in atti al doc F in forza CP_1
dell'esecuzione della sentenza provvisoria di primo grado contestata, ossia di euro
3.527,99 oltre interessi dal giorno del pagamento sino al giorno della restituzione”.
Si costituiva in giudizio il signor rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, per le causali di cui in
narrativa: in via principale, accertata l'infondatezza delle istanze ex adverso formulate,
dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato e comunque rigettare integralmente
l'appello proposto dall'Arch. avverso la sentenza n. 19/2023 resa all'esito del Parte_1
procedimento RG 1260/2021 dal Giudice di Pace di Livorno il 10.01.2023 e, per l'effetto,
confermare la stessa in ogni sua parte;
in via subordinata, in caso di riforma anche solo
parziale della sentenza, accertato il diritto del signor a vedere riposizionata la stesa CP_1
4 dei panni a servizio del suo appartamento nella sua conformazione originaria anteriore ai
lavori alla facciata ovvero comunque in conformità con quanto previsto nel contratto di
appalto (n. 4 metri lineari), condannare il convenuto all'esecuzione delle CP_3
opere necessarie al ripristino della stesa dei panni nella sua conformazione originaria
ovvero comunque in conformità con quanto previsto nel contratto di appalto (n. 4 metri
lineari), ovvero, in alternativa, condannare il convenuto al pagamento a CP_3
favore dell'attore della somma complessiva di € 1.500,00 ovvero di quella somma inferiore
o superiore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta conforme a giustizia, a titolo di
somma occorrente per l'effettuazione dell'opera di ripristino della stesa dei panni. Con
vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e conferma della statuizione di
primo grado in punto di spese di lite”.
Si costituiva altresì la ditta formulando appello incidentale e concludendo CP_2
come segue: “[…] il Tribunale adito in funzione di Giudice di Appello adita, contrariis
reiectis, si compiaccia: I) accogliere l'appello incidentale qui formalizzato dalla
comparente e per l'effetto, in riforma dei soli capi/dispositivo della decisione impugnata
concernenti la liquidazione delle spese di lite operata dal Giudice di prime cure - da
ritenersi viziati, illegittimi, ingiusti ed immotivati per i dedotti motivi - condannare
l'appellato P.I.: in persona Parte_3 P.IVA_1
dell'amministratore Rag. (quale soggetto che in Primo Grado ha richiesto CP_4
la chiamata in manleva del sig. a dar luogo al pagamento nel favore della CP_2
comparente delle spese di lite relative al giudizio di primo grado secondo la
quantificazione di cui al D.M. Min. Giustizia n. 55/2014 in ogni caso, con vittoria di spese
e compensi relativi al presente grado di giudizio da liquidarsi in ossequio ai medesimi
5 criteri dedotti a supporto dell'appello incidentale formalizzato dalla comparente”.
Rimaneva invece contumace in appello il Condominio sito in Livorno – . Parte_2
All'udienza del 01.06.2023 il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al
22.02.2024, successivamente rinviata d'ufficio al 26.09.2024.
All'udienza cartolare del 26.9.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'appello è ammissibile. Parte appellante, infatti, espone nel suo atto introduttivo i motivi di doglianza nei confronti della sentenza di I grado, rilevando, in sostanza,
l'erroneità dell'assunto del G.d.P., nella misura in cui questi riteneva ammissibile la domanda (ritenuta estesa) nei confronti della terza chiamata ed odierna appellante Pt_1
rilevando, in tesi, il difetto di legittimazione dell'amministratore di condominio a svolgere le domande nei confronti dei terzi chiamati e, successivamente, ritenendo erronee le conclusioni raggiunte, nel merito, dal Giudice di prime cure.
3. Giova ricostruire brevemente i fatti che hanno dato origine alla vicenda per cui è causa,
fatti per lo più non contestati o provati per tabulas.
È infatti pacifico che la svolse, in forza di contratto di Controparte_2
appalto del 9.10.2019, concluso con il oggi contumace, i lavori consistenti CP_3
nella straordinaria manutenzione/rifacimento delle facciate del stesso, nel quale CP_3
è proprietario di una unità immobiliare al piano III. CP_1
Direttrice dei lavori era l'architetto Per_1
È altresì pacifico che, in occasione del rifacimento della parte posteriore del , CP_3
venivano rimosse le sbarre ed i fili stendi-panni di alcuni condomini, tra qui quelle dello
CP_1
6 È, inoltre pacifico che tali attrezzature (in riferimento, per quello che qui interessa al condomino erano di proprietà esclusiva dello stesso condomino, il quale lamentava, CP_1
in sostanza, che esse non sarebbero state riposizionate come in precedenza, ma che l'impresa incaricata erroneamente posizionava la stesa a servizio dell'appartamento CP_1
per una lunghezza di ml 3,50 (e dunque a circa 50 cm dalla finestra del vano scale
condominiale) con ciò sia limitando il godimento del bene da parte del proprietario ma,
soprattutto, rendendo di fatto impossibile provvedere alla manutenzione/sostituzione dei fili
e delle carrucole (così in atto di citazione, pag. 2), laddove, in precedenza, la stesa era lunga 4,00 ml anziché 3,50 ml.
Il fatto, poi, che lo stendi-panni dello sia stata posizionata in modo diverso rispetto a CP_1
prima dell'esecuzione dei lavori è pure esso, de facto, incontestato (cfr., ad esempio,
comparsa di costituzione in I grado, pag. 2, laddove la citata convenuta ammette CP_2
che allo stato emerge soltanto un posizionamento della stesa dei panni difforme […]
rispetto al progetto; ma il fatto è, di per sé, incontestato anche dalla direttrice dei lavori
Pt_1
4. Un tanto chiarito, va in primis affrontata l'eccezione sollevata da parte appellante relativamente alla domanda svolta dal nei confronti dei terzi chiamati ed CP_3
all'estensione della domanda attorea nei loro confronti.
Gli approdi, in parte qua, raggiunti dalla impugnata sentenza sono condivisibili seppure per ordini di ragioni parzialmente diversi.
Rilevato che (cfr. punto 005.1 della deliberazione assembleare del 21.9.2021) l'assemblea autorizzava la costituzione in giudizio del al fine di resistere nei confronti delle CP_3
7 pretese del va operata una corretta qualificazione delle domande svolte CP_3 CP_1
dal stesso. CP_3
Dal tenore di quanto esposto nella comparsa di costituzione e risposta del , CP_3
infatti, si evince che le domande svolte nei confronti dei terzi chiamati a Pt_1 CP_2
dispetto della lettera delle conclusioni svolte, non sono da qualificarsi come domande di garanzia (né proprie né improprie), avendo inteso il stesso solamente evocare CP_3
in causa terzi, indicandoli come i soggetti effettivamente tenuti, in ipotesi, a rispondere delle pretese attoree (cfr., in tal senso, chiaramente quanto esposto a pag. 2 della comparsa di costituzione del in I grado). CP_3
Da un tanto discende che non vi sia alcun difetto di legittimazione del . CP_3
****
Un tanto chiarito, relativamente all'estensione delle domande attrici nei confronti dei terzi chiamati, va citato il condivisibile principio secondo cui (parti sottolineate ed in grassetto evidenziate dal redattore) “diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami
in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore
(caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in
mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di
un rapporto oggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia
la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei
due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo” (Sez. 3 - , Sentenza n. 516 del
15/01/2020, Rv. 656810 – 01; in senso conforme si veda Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
15232 del 01/06/2021 - Rv. 661668 – 01: “Si trattava, quindi, come correttamente rileva
l'odierno ricorrente, di una chiamata del terzo responsabile e non di una chiamata in
8 garanzia; per cui doveva trovare applicazione il consolidato principio secondo cui,
diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo,
indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in
cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita
istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto
oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta
estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due
rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (v., tra le altre, le sentenze 5 marzo 2013,
n. 5400, 13 novembre 2015, n. 23213, ordinanze 8 marzo 2018, n. 5580, e 28 novembre
2019, n. 31066, e sentenza 15 gennaio 2020, n. 516).
Correttamente, quindi, il ricorrente rileva che i giudici di merito avrebbero dovuto
considerare estesa la domanda risarcitoria nei confronti dei terzi chiamati, senza bisogno
di un'apposita istanza in tal senso”).
Correttamente, dunque - seppur erroneamente citando un'asserita (e non sussistente)
chiamata in garanzia propria – il Giudice di prime cure riteneva estesa sic et simpliciter la domanda attorea nei confronti dei terzi individuati dal convenuto come CP_3
effettivi responsabili del lamentato pregiudizio consistente nella rimozione e nel non corretto riposizionamento del bene di proprietà esclusiva (barre e fili stendi-panni) del
CP_3 CP_1
5. Nel merito
Gli approdi raggiunti dal Giudice di Pace paiono condivisibili.
9 Ora, non può revocarsi in dubbio che, al fine di effettuare il rifacimento della parte esterna del complesso non potevano non essere, temporaneamente, rimossi elementi CP_5
intralcianti quali gli stendi-panni di proprietà esclusiva dei condomini.
È altrettanto chiaro che, in applicazione dei principi di responsabilità sia contrattuale che
(in ipotesi) extracontrattuale, il proprietario del predetto bene ha diritto ad un integrale ripristino dello stesso, una volta terminati i lavori.
Si è già prima detto che:
- Non contestata è l'avvenuta rimozione delle sbarre e dei fili in questione;
- Nemmeno contestato è che le predette attrezzature siano poi state riposizionate ma in modo e con misure diverse rispetto a prima.
Ciò premesso, la linea difensiva dei convenuti è in sostanza la seguente: lo così CP_1
come gli altri condomini, avrebbe in sede assembleare approvato il computo metrico completo di tavole riguardanti anche il riposizionamento degli stendi-panni, sicché sarebbe stato raggiunto un esplicito accordo sul punto.
Ora, se è vero che, in linea generale, l'organo assembleare non può deliberare su beni di proprietà esclusiva dei singoli condòmini, è pur vero che, in ipotesi, potrebbe validamente concludersi, nella stessa sede, un accordo negoziale (anche perché in ambito che non richiede particolari forme) tra il singolo condomino ed il condominio quale committente,
accordo poi, per così dire, da recepirsi da parte dell'appaltatore in sede di esecuzione dei lavori.
Purtuttavia, tale teorico svolgimento dei fatti non trova alcun addentellato nel compendio documentale riversato in atti né nelle dichiarazioni testimoniali raccolte nel processo di primo grado.
10 Determinante è la lettura del verbale di assemblea del 17 maggio 2019, laddove si legge:
“In merito a questo punto all'ordine del giorno l'Arch. procede ad aggiornare i Pt_1
sigg.ri condomini relativamente ai sopralluoghi avuti con le ditte di seguito indicate.
Nel corso dei sopralluoghi alle ditte è stato consegnato il nuovo computo dei lavori da
eseguire che è stato dalle stesse restituito debitamente quotato.
Tutto ciò premesso vengono presentati i seguenti preventivi:
[omissis]
A seguito dell'analisi dei preventivi di cui sopra l'assemblea delibera quanto segue:
di affidare l'appalto dei lavori alla ditta che concede uno sconto sul totale CP_2
preventivo globale di euro 4.000,00;
di dare precedenza ai lavori della parte esterna;
di iniziare i lavori nel mese di ottobre;
di dare mandato all'Arch. d all'amministratore di stipulare il “Contratto di appalto Pt_1
delle opere” con la ditta prescelta inviandone copia per conoscenza ai condomini.
L'amministratore procederà ad elaborare una contabilità straordinaria delle opere da
realizzare inviando a tutti i condomini le quote ripartite in base alle carature millesimali
generali. L'amministratore inoltre procederà nei tempi previsti a certificare gli importi
oggetto della detrazione fiscale come da normativa in vigore”.
Rilevante è pure quanto si legge alla fine del verbale stesso, secondo cui “il presente
documento si compone di nr. 3 (tre) pagine inclusa la presente e l'allegato elenco dei
partecipanti sottoscritto”.
Non si può, dunque, assolutamente sostenere che il verbale predetto comporti un accordo esplicito sull'aspetto del riposizionamento degli stendi-panni privati dei singoli condomini
11 per il semplice fatto che tale aspetto non venne mai espressamente esaminato dai condòmini (dallo per quello che qui interessa). CP_1
E, se anche si volesse ritenere – cosa da escludere per quanto sin qui illustrato – che la tavola n. 2 (TAV 02) costituisse allegato del predetto verbale, non può non notarsi che tale documento non contempli alcuna misura precisa relativamente alla dimensione dello stendi-
panni dello CC (anzi, a ben vedere, l'unico valore numerico pertinente ai nostri fini – si veda lato sinistro della tavola – è quello di metri 4,00 che sembrerebbe proprio richiamare le dimensioni e la conformazioni precedenti rispetto all'effettuazione dei lavori).
Nessuna rilevanza, poi, si può attribuire al verbale assembleare del 23 ottobre 2020, in cui si ebbe solamente (punto 004.1) l'approvazione all'unanimità del consuntivo dei lavori straordinari e della relativa suddivisione, aspetti che nulla hanno a che vedere con l'aspetto degli stendi-panni di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.
In definitiva si deve condividere l'approdo della sentenza di I grado anche quanto all'individuazione della responsabilità in capo alla direttrice dei lavori, alla quale sono da ricondurre la decisione e l'aspetto progettuale (cfr., sul punto, dichiarazioni dei testi e all'udienza del 27.9.2022 dinnanzi al Giudice di Testimone_1 Testimone_2
prime cure) in punto mancato ripristino dello status quo relativamente a sbarre e fili stendi
– panni del singolo condomino CP_1
6. Appello incidentale dell' Controparte_2
Fondato è invece l'appello incidentale dell'PR IV . CP_2
La sentenza di prime cure, infatti, dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra le altre parti (e, dunque, all'infuori del rapporto processuale tra attore e terza CP_1
chiamata sostenendo appare equo. Pt_1
12 Come noto, l'art. 92, comma II, c.p.c., prevede che se vi è soccombenza reciproca ovvero
nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza
rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero.
Esclusa la ricorrenza di mutamenti della giurisprudenza o di assoluta novità della questione, neppure si ravvisa soccombenza reciproca, atteso che il Parte_3
risultava totalmente soccombente nei confronti dell' la quale, per
[...] Controparte_2
quanto sopra vista, non può essere ritenuta responsabile nei confronti del condomino CP_1
Di conseguenza, relativamente al rapporto processuale
[...]
, lil primo dovrà rifondere alla seconda le spese del Controparte_6
giudizio di I grado, dovendosi tenere, quanto alla liquidazione delle spese, in considerazione i parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13
comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014
ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia.
Nel caso in esame deve pertanto trovare applicazione lo scaglione da € 1.101,00 sino ad €.
5.200,00 per cause dinnanzi al Giudice dui Pace, nell'ambito del quale vanno considerati i valori medi per le singole fasi svoltesi.
7. Sulle spese di lite del presente grado di giudizio
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza l'appellante dovrà rifondere all'appellato le spese del presente giudizio.
13 Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione dei parametri disciplinati dal
DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247,
pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia.
Nel caso in esame deve pertanto trovare applicazione lo scaglione da € 1.101,00 sino ad €.
5.200,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori medi per le singole fasi svoltesi,
dovendosi tuttavia tenere conto del fatto che la fase istruttoria veniva svolta su base meramente documentale.
Allo stesso modo l'appellato contumace l'appellante incidentale Controparte_3
[...
deve rifondere all'appellante incidentale , vittoriosa, Controparte_2
le spese del presente grado di giudizio.
Da ultimo, alla controversia in esame trova applicazione la disciplina di cui al D.P.R. 115
del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17,
secondo cui "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile la parte che l'ha proposta è tenuta a versare, un
ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa
impugnazione principale o incidentale".
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni altra questione, così
provvede:
1) disattende l'appello principale e, per l'effetto, conferma integralmente i primi due
14 capi della sentenza n. 19/2023 del Giudice di Pace di Livorno;
2) in accoglimento dell'appello incidentale svolto da Controparte_2
e in riforma del terzo capo della sentenza n. 19/2023 del Giudice di Pace di
[...]
Livorno, condanna il a rifondere all' Controparte_3 [...]
le spese del primo grado del giudizio, quantificate in Controparte_2
euro 1.265,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15%
per rimborso spese generali come per legge, oltre a IVA e CPA;
3) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che si liquidano
[...]
complessivamente in euro 2.127,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre
IVA e CPA come per legge;
4) condanna l'appellato alla rifusione in favore Controparte_3
dell'appellante incidentale delle spese di lite Controparte_2
del presente grado di giudizio, spese che si liquidano complessivamente in euro
2.127,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti ex art.13 comma 1-quater del d.p.r. 30
maggio 2002 n. 115 per il versamento da parte dell'appellante di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Livorno, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 782/2023 promossa da
Arch. con l'avv. Stefano Scalise Parte_1
appellante contro
, con l'Avv. Nicola Quaglierini CP_1
appellato e contro
, in persona del suo titolare, con l'avv. Luca Danesi Controparte_2
appellata e contro
Controparte_3
appellato contumace con oggetto: appello avverso la sentenza n. 19/2023 emessa dal Giudice di Pace di Livorno
nella persona della Dott.ssa Cristiani in data 10.01.2023
1 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 26.09.2024
dal procuratore di parte appellante:
“Come in atto di appello”;
dal procuratore di parte appellata CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrati-
va:
in via principale, accertata l'infondatezza delle istanze ex adverso formulate, dichiarare
inammissibile e/o manifestamente infondato e comunque rigettare integralmente l'appello
proposto dall'Arch. avverso la sentenza n. 19/2023 resa all'esito del procedi- Parte_1
mento RG 1260/2021 dal Giudice di Pace di Livorno il 10.01.2023 e, per l'effetto, confer-
mare la stessa in ogni sua parte;
in via subordinata, in caso di riforma anche solo parziale
della sentenza, accertato il diritto del signor a vedere riposizionata la stesa dei pan- CP_1
ni a servizio del suo appartamento nella sua conformazione originaria anteriore ai lavori
alla facciata ovvero comunque in conformità con quanto previsto nel contratto di appalto
(n. 4 metri lineari), condannare il convenuto all'esecuzione delle opere neces- CP_3
sarie al ripristino della stesa dei panni nella sua conformazione originaria ovvero comun-
que in conformità con quanto previsto nel contratto di appalto (n. 4 metri lineari), ovvero,
in alternativa, condannare il convenuto al pagamento a favore dell'attore del- CP_3
la somma complessiva di € 1.500,00 ovvero di quella somma inferiore o superiore che sarà
accertata in corso di causa e ritenuta conforme a giustizia, a titolo di somma occorrente
per l'effettuazione dell'opera di ripristino della stesa dei panni.
2 Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e conferma della statuizio-
ne di primo grado in punto di spese di lite.
In via istruttoria, omissis”;
dal procuratore di parte appellata : CP_2
“Accogliere l'appello incidentale qui formalizzato dalla comparente e per l'effetto, in ri-
forma dei soli capi/dispositivo della decisione impugnata concernenti la liquidazione delle
spese di lite operata dal Giudice di prime cure - da ritenersi viziati, illegittimi, ingiusti ed
immotivati per i dedotti motivi - condannare l'appellato P.I.: CP_3 Parte_2
in persona dell'amministratore Rag. (quale soggetto che in P.IVA_1 CP_4
Primo Grado ha richiesto la chiamata in manleva del sig. a dar luogo al CP_2
pagamento nel favore della comparente delle spese di lite relative al giudizio di primo gra-
do secondo la quantificazione di cui al D.M. Min. Giustizia n. 55/2014 in ogni caso, con
vittoria di spese e compensi relativi al presente grado di giudizio da liquidarsi in ossequio
ai medesimi criteri dedotti a supporto dell'appello incidentale formalizzato dalla compa-
rente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello notificato in data 26.02.2023 l'Arch. Parte_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 19/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Livorno nella persona della Dott.ssa Marielena Cristiani in data 10.01.2023, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis
reiectis, Accogliere l'appello per uno o per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto,
in riforma della sentenza n. 19 emessa dal Giudice di Pace di Livorno in data 20.12. 2022,
3 depositata in cancelleria in data 10-1- 2023 (e non notificata), a definizione del
procedimento giudiziario recante n.r.g. 1260-2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate
in prime cure e che di seguito si riportano: In via preliminare e in rito rimettere la causa in
istruttoria per l'espletamento delle prove richieste e non ammesse;
In via pregiudiziale e
sempre in rito, emettere sentenza di rigetto per difetto di legittimazione ad processum e/o
ad causam e/o, in ulteriore subordine, l'improcedibilità delle domande avversarie;
In via
principale nel merito, dichiarare la manifesta infondatezza delle domande avversarie e,
quindi, rigettarle per una o per tutte le ragioni in fatto ed in diritto descritte in comparsa e
riepilogate nelle note conclusionali;
In ogni caso, con vittoria di spese documentate e
legali liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 e DM 147/2022, maggiorate ex art 4 dello
stesso D.M., oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22%
e successive spese occorrende di entrambi gradi di giudizio;
Oltre la condanna del Sig.
alla restituzione di quanto versato e documentato in atti al doc F in forza CP_1
dell'esecuzione della sentenza provvisoria di primo grado contestata, ossia di euro
3.527,99 oltre interessi dal giorno del pagamento sino al giorno della restituzione”.
Si costituiva in giudizio il signor rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, per le causali di cui in
narrativa: in via principale, accertata l'infondatezza delle istanze ex adverso formulate,
dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato e comunque rigettare integralmente
l'appello proposto dall'Arch. avverso la sentenza n. 19/2023 resa all'esito del Parte_1
procedimento RG 1260/2021 dal Giudice di Pace di Livorno il 10.01.2023 e, per l'effetto,
confermare la stessa in ogni sua parte;
in via subordinata, in caso di riforma anche solo
parziale della sentenza, accertato il diritto del signor a vedere riposizionata la stesa CP_1
4 dei panni a servizio del suo appartamento nella sua conformazione originaria anteriore ai
lavori alla facciata ovvero comunque in conformità con quanto previsto nel contratto di
appalto (n. 4 metri lineari), condannare il convenuto all'esecuzione delle CP_3
opere necessarie al ripristino della stesa dei panni nella sua conformazione originaria
ovvero comunque in conformità con quanto previsto nel contratto di appalto (n. 4 metri
lineari), ovvero, in alternativa, condannare il convenuto al pagamento a CP_3
favore dell'attore della somma complessiva di € 1.500,00 ovvero di quella somma inferiore
o superiore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta conforme a giustizia, a titolo di
somma occorrente per l'effettuazione dell'opera di ripristino della stesa dei panni. Con
vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e conferma della statuizione di
primo grado in punto di spese di lite”.
Si costituiva altresì la ditta formulando appello incidentale e concludendo CP_2
come segue: “[…] il Tribunale adito in funzione di Giudice di Appello adita, contrariis
reiectis, si compiaccia: I) accogliere l'appello incidentale qui formalizzato dalla
comparente e per l'effetto, in riforma dei soli capi/dispositivo della decisione impugnata
concernenti la liquidazione delle spese di lite operata dal Giudice di prime cure - da
ritenersi viziati, illegittimi, ingiusti ed immotivati per i dedotti motivi - condannare
l'appellato P.I.: in persona Parte_3 P.IVA_1
dell'amministratore Rag. (quale soggetto che in Primo Grado ha richiesto CP_4
la chiamata in manleva del sig. a dar luogo al pagamento nel favore della CP_2
comparente delle spese di lite relative al giudizio di primo grado secondo la
quantificazione di cui al D.M. Min. Giustizia n. 55/2014 in ogni caso, con vittoria di spese
e compensi relativi al presente grado di giudizio da liquidarsi in ossequio ai medesimi
5 criteri dedotti a supporto dell'appello incidentale formalizzato dalla comparente”.
Rimaneva invece contumace in appello il Condominio sito in Livorno – . Parte_2
All'udienza del 01.06.2023 il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al
22.02.2024, successivamente rinviata d'ufficio al 26.09.2024.
All'udienza cartolare del 26.9.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'appello è ammissibile. Parte appellante, infatti, espone nel suo atto introduttivo i motivi di doglianza nei confronti della sentenza di I grado, rilevando, in sostanza,
l'erroneità dell'assunto del G.d.P., nella misura in cui questi riteneva ammissibile la domanda (ritenuta estesa) nei confronti della terza chiamata ed odierna appellante Pt_1
rilevando, in tesi, il difetto di legittimazione dell'amministratore di condominio a svolgere le domande nei confronti dei terzi chiamati e, successivamente, ritenendo erronee le conclusioni raggiunte, nel merito, dal Giudice di prime cure.
3. Giova ricostruire brevemente i fatti che hanno dato origine alla vicenda per cui è causa,
fatti per lo più non contestati o provati per tabulas.
È infatti pacifico che la svolse, in forza di contratto di Controparte_2
appalto del 9.10.2019, concluso con il oggi contumace, i lavori consistenti CP_3
nella straordinaria manutenzione/rifacimento delle facciate del stesso, nel quale CP_3
è proprietario di una unità immobiliare al piano III. CP_1
Direttrice dei lavori era l'architetto Per_1
È altresì pacifico che, in occasione del rifacimento della parte posteriore del , CP_3
venivano rimosse le sbarre ed i fili stendi-panni di alcuni condomini, tra qui quelle dello
CP_1
6 È, inoltre pacifico che tali attrezzature (in riferimento, per quello che qui interessa al condomino erano di proprietà esclusiva dello stesso condomino, il quale lamentava, CP_1
in sostanza, che esse non sarebbero state riposizionate come in precedenza, ma che l'impresa incaricata erroneamente posizionava la stesa a servizio dell'appartamento CP_1
per una lunghezza di ml 3,50 (e dunque a circa 50 cm dalla finestra del vano scale
condominiale) con ciò sia limitando il godimento del bene da parte del proprietario ma,
soprattutto, rendendo di fatto impossibile provvedere alla manutenzione/sostituzione dei fili
e delle carrucole (così in atto di citazione, pag. 2), laddove, in precedenza, la stesa era lunga 4,00 ml anziché 3,50 ml.
Il fatto, poi, che lo stendi-panni dello sia stata posizionata in modo diverso rispetto a CP_1
prima dell'esecuzione dei lavori è pure esso, de facto, incontestato (cfr., ad esempio,
comparsa di costituzione in I grado, pag. 2, laddove la citata convenuta ammette CP_2
che allo stato emerge soltanto un posizionamento della stesa dei panni difforme […]
rispetto al progetto; ma il fatto è, di per sé, incontestato anche dalla direttrice dei lavori
Pt_1
4. Un tanto chiarito, va in primis affrontata l'eccezione sollevata da parte appellante relativamente alla domanda svolta dal nei confronti dei terzi chiamati ed CP_3
all'estensione della domanda attorea nei loro confronti.
Gli approdi, in parte qua, raggiunti dalla impugnata sentenza sono condivisibili seppure per ordini di ragioni parzialmente diversi.
Rilevato che (cfr. punto 005.1 della deliberazione assembleare del 21.9.2021) l'assemblea autorizzava la costituzione in giudizio del al fine di resistere nei confronti delle CP_3
7 pretese del va operata una corretta qualificazione delle domande svolte CP_3 CP_1
dal stesso. CP_3
Dal tenore di quanto esposto nella comparsa di costituzione e risposta del , CP_3
infatti, si evince che le domande svolte nei confronti dei terzi chiamati a Pt_1 CP_2
dispetto della lettera delle conclusioni svolte, non sono da qualificarsi come domande di garanzia (né proprie né improprie), avendo inteso il stesso solamente evocare CP_3
in causa terzi, indicandoli come i soggetti effettivamente tenuti, in ipotesi, a rispondere delle pretese attoree (cfr., in tal senso, chiaramente quanto esposto a pag. 2 della comparsa di costituzione del in I grado). CP_3
Da un tanto discende che non vi sia alcun difetto di legittimazione del . CP_3
****
Un tanto chiarito, relativamente all'estensione delle domande attrici nei confronti dei terzi chiamati, va citato il condivisibile principio secondo cui (parti sottolineate ed in grassetto evidenziate dal redattore) “diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami
in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore
(caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in
mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di
un rapporto oggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia
la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei
due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo” (Sez. 3 - , Sentenza n. 516 del
15/01/2020, Rv. 656810 – 01; in senso conforme si veda Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
15232 del 01/06/2021 - Rv. 661668 – 01: “Si trattava, quindi, come correttamente rileva
l'odierno ricorrente, di una chiamata del terzo responsabile e non di una chiamata in
8 garanzia; per cui doveva trovare applicazione il consolidato principio secondo cui,
diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo,
indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in
cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita
istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto
oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta
estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due
rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (v., tra le altre, le sentenze 5 marzo 2013,
n. 5400, 13 novembre 2015, n. 23213, ordinanze 8 marzo 2018, n. 5580, e 28 novembre
2019, n. 31066, e sentenza 15 gennaio 2020, n. 516).
Correttamente, quindi, il ricorrente rileva che i giudici di merito avrebbero dovuto
considerare estesa la domanda risarcitoria nei confronti dei terzi chiamati, senza bisogno
di un'apposita istanza in tal senso”).
Correttamente, dunque - seppur erroneamente citando un'asserita (e non sussistente)
chiamata in garanzia propria – il Giudice di prime cure riteneva estesa sic et simpliciter la domanda attorea nei confronti dei terzi individuati dal convenuto come CP_3
effettivi responsabili del lamentato pregiudizio consistente nella rimozione e nel non corretto riposizionamento del bene di proprietà esclusiva (barre e fili stendi-panni) del
CP_3 CP_1
5. Nel merito
Gli approdi raggiunti dal Giudice di Pace paiono condivisibili.
9 Ora, non può revocarsi in dubbio che, al fine di effettuare il rifacimento della parte esterna del complesso non potevano non essere, temporaneamente, rimossi elementi CP_5
intralcianti quali gli stendi-panni di proprietà esclusiva dei condomini.
È altrettanto chiaro che, in applicazione dei principi di responsabilità sia contrattuale che
(in ipotesi) extracontrattuale, il proprietario del predetto bene ha diritto ad un integrale ripristino dello stesso, una volta terminati i lavori.
Si è già prima detto che:
- Non contestata è l'avvenuta rimozione delle sbarre e dei fili in questione;
- Nemmeno contestato è che le predette attrezzature siano poi state riposizionate ma in modo e con misure diverse rispetto a prima.
Ciò premesso, la linea difensiva dei convenuti è in sostanza la seguente: lo così CP_1
come gli altri condomini, avrebbe in sede assembleare approvato il computo metrico completo di tavole riguardanti anche il riposizionamento degli stendi-panni, sicché sarebbe stato raggiunto un esplicito accordo sul punto.
Ora, se è vero che, in linea generale, l'organo assembleare non può deliberare su beni di proprietà esclusiva dei singoli condòmini, è pur vero che, in ipotesi, potrebbe validamente concludersi, nella stessa sede, un accordo negoziale (anche perché in ambito che non richiede particolari forme) tra il singolo condomino ed il condominio quale committente,
accordo poi, per così dire, da recepirsi da parte dell'appaltatore in sede di esecuzione dei lavori.
Purtuttavia, tale teorico svolgimento dei fatti non trova alcun addentellato nel compendio documentale riversato in atti né nelle dichiarazioni testimoniali raccolte nel processo di primo grado.
10 Determinante è la lettura del verbale di assemblea del 17 maggio 2019, laddove si legge:
“In merito a questo punto all'ordine del giorno l'Arch. procede ad aggiornare i Pt_1
sigg.ri condomini relativamente ai sopralluoghi avuti con le ditte di seguito indicate.
Nel corso dei sopralluoghi alle ditte è stato consegnato il nuovo computo dei lavori da
eseguire che è stato dalle stesse restituito debitamente quotato.
Tutto ciò premesso vengono presentati i seguenti preventivi:
[omissis]
A seguito dell'analisi dei preventivi di cui sopra l'assemblea delibera quanto segue:
di affidare l'appalto dei lavori alla ditta che concede uno sconto sul totale CP_2
preventivo globale di euro 4.000,00;
di dare precedenza ai lavori della parte esterna;
di iniziare i lavori nel mese di ottobre;
di dare mandato all'Arch. d all'amministratore di stipulare il “Contratto di appalto Pt_1
delle opere” con la ditta prescelta inviandone copia per conoscenza ai condomini.
L'amministratore procederà ad elaborare una contabilità straordinaria delle opere da
realizzare inviando a tutti i condomini le quote ripartite in base alle carature millesimali
generali. L'amministratore inoltre procederà nei tempi previsti a certificare gli importi
oggetto della detrazione fiscale come da normativa in vigore”.
Rilevante è pure quanto si legge alla fine del verbale stesso, secondo cui “il presente
documento si compone di nr. 3 (tre) pagine inclusa la presente e l'allegato elenco dei
partecipanti sottoscritto”.
Non si può, dunque, assolutamente sostenere che il verbale predetto comporti un accordo esplicito sull'aspetto del riposizionamento degli stendi-panni privati dei singoli condomini
11 per il semplice fatto che tale aspetto non venne mai espressamente esaminato dai condòmini (dallo per quello che qui interessa). CP_1
E, se anche si volesse ritenere – cosa da escludere per quanto sin qui illustrato – che la tavola n. 2 (TAV 02) costituisse allegato del predetto verbale, non può non notarsi che tale documento non contempli alcuna misura precisa relativamente alla dimensione dello stendi-
panni dello CC (anzi, a ben vedere, l'unico valore numerico pertinente ai nostri fini – si veda lato sinistro della tavola – è quello di metri 4,00 che sembrerebbe proprio richiamare le dimensioni e la conformazioni precedenti rispetto all'effettuazione dei lavori).
Nessuna rilevanza, poi, si può attribuire al verbale assembleare del 23 ottobre 2020, in cui si ebbe solamente (punto 004.1) l'approvazione all'unanimità del consuntivo dei lavori straordinari e della relativa suddivisione, aspetti che nulla hanno a che vedere con l'aspetto degli stendi-panni di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.
In definitiva si deve condividere l'approdo della sentenza di I grado anche quanto all'individuazione della responsabilità in capo alla direttrice dei lavori, alla quale sono da ricondurre la decisione e l'aspetto progettuale (cfr., sul punto, dichiarazioni dei testi e all'udienza del 27.9.2022 dinnanzi al Giudice di Testimone_1 Testimone_2
prime cure) in punto mancato ripristino dello status quo relativamente a sbarre e fili stendi
– panni del singolo condomino CP_1
6. Appello incidentale dell' Controparte_2
Fondato è invece l'appello incidentale dell'PR IV . CP_2
La sentenza di prime cure, infatti, dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra le altre parti (e, dunque, all'infuori del rapporto processuale tra attore e terza CP_1
chiamata sostenendo appare equo. Pt_1
12 Come noto, l'art. 92, comma II, c.p.c., prevede che se vi è soccombenza reciproca ovvero
nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza
rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero.
Esclusa la ricorrenza di mutamenti della giurisprudenza o di assoluta novità della questione, neppure si ravvisa soccombenza reciproca, atteso che il Parte_3
risultava totalmente soccombente nei confronti dell' la quale, per
[...] Controparte_2
quanto sopra vista, non può essere ritenuta responsabile nei confronti del condomino CP_1
Di conseguenza, relativamente al rapporto processuale
[...]
, lil primo dovrà rifondere alla seconda le spese del Controparte_6
giudizio di I grado, dovendosi tenere, quanto alla liquidazione delle spese, in considerazione i parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13
comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014
ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia.
Nel caso in esame deve pertanto trovare applicazione lo scaglione da € 1.101,00 sino ad €.
5.200,00 per cause dinnanzi al Giudice dui Pace, nell'ambito del quale vanno considerati i valori medi per le singole fasi svoltesi.
7. Sulle spese di lite del presente grado di giudizio
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza l'appellante dovrà rifondere all'appellato le spese del presente giudizio.
13 Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione dei parametri disciplinati dal
DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247,
pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia.
Nel caso in esame deve pertanto trovare applicazione lo scaglione da € 1.101,00 sino ad €.
5.200,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori medi per le singole fasi svoltesi,
dovendosi tuttavia tenere conto del fatto che la fase istruttoria veniva svolta su base meramente documentale.
Allo stesso modo l'appellato contumace l'appellante incidentale Controparte_3
[...
deve rifondere all'appellante incidentale , vittoriosa, Controparte_2
le spese del presente grado di giudizio.
Da ultimo, alla controversia in esame trova applicazione la disciplina di cui al D.P.R. 115
del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17,
secondo cui "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile la parte che l'ha proposta è tenuta a versare, un
ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa
impugnazione principale o incidentale".
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni altra questione, così
provvede:
1) disattende l'appello principale e, per l'effetto, conferma integralmente i primi due
14 capi della sentenza n. 19/2023 del Giudice di Pace di Livorno;
2) in accoglimento dell'appello incidentale svolto da Controparte_2
e in riforma del terzo capo della sentenza n. 19/2023 del Giudice di Pace di
[...]
Livorno, condanna il a rifondere all' Controparte_3 [...]
le spese del primo grado del giudizio, quantificate in Controparte_2
euro 1.265,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15%
per rimborso spese generali come per legge, oltre a IVA e CPA;
3) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che si liquidano
[...]
complessivamente in euro 2.127,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre
IVA e CPA come per legge;
4) condanna l'appellato alla rifusione in favore Controparte_3
dell'appellante incidentale delle spese di lite Controparte_2
del presente grado di giudizio, spese che si liquidano complessivamente in euro
2.127,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti ex art.13 comma 1-quater del d.p.r. 30
maggio 2002 n. 115 per il versamento da parte dell'appellante di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Livorno, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
15