Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/02/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
3824/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3824/2020 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2846/2020 depositata in data 09.06.2020, non notificata
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Parte_1
Vercellone giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pompei alla Via Aldo Moro I Traversa n. 18/B
APPELLANTE
E con sede legale in Ivrea, alla via Jervis n. 13, in persona del Direttore Controparte_1
Affari Legali dott. giusta procura in autentica per Notar di Milano del CP_2 Per_1
16.4.2012 (rep. 25658/14092), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Vico Equense, alla Piazza Seiano n. 17, presso lo studio dell'avv.
Mauro Colandrea
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note e art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice Parte_1
di pace di Torre Annunziata la per sentir accertare la responsabilità della stessa Controparte_1
per inadempimento contrattuale e dichiarare la risoluzione del contratto con condanna della stessa alla restituzione della somma pari ad euro 28,45 relativa alla fattura AI16885689 del 13 settembre
2018 concernente il periodo di fatturazione 10 luglio 2018 – 09 settembre 2018, indebitamente percepita, oltre al pagamento dell'indennizzo e al risarcimento di tutti i danni morali e non patrimoniali patiti.
1
diretto del corrispettivo sul conto corrente bancario. Deduceva che, nonostante avesse provveduto al pagamento delle spese di attivazione pari ad euro 10,00, il servizio internet era risultato attivo soltanto per i primi tre giorni, dopo i quali era stato disattivato ingiustificatamente e senza preavviso.
Nonostante le segnalazioni, il gestore non prestava assistenza né provvedeva a ripristinare il servizio, ma continuava ad emettere fatture bimestrali nei confronti dell'attore e a trattenere, a mezzo RID bancario, i relativi costi di abbonamento. Parte attrice dichiarava, inoltre, di aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione che si era concluso con esito negativo.
Si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente eccepiva che la parte Controparte_1
istante, con riguardo alla medesima utenza telefonica e al medesimo rapporto contrattuale, aveva proposto diversi giudizi innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, di cui taluni definiti e altri ancora pendenti, in spregio ai principi di buona fede e correttezza processuale, determinando così un frazionamento dell'esercizio del diritto d'azione; a tal fine, allegava i vari atti di citazione e, in particolare, quello del procedimento n.r.g. 6060/2019 pendente innanzi al giudice di pace di Torre
Annunziata con prima udienza fissata al 16.01.2020.
Nel merito, poi, allegava che con sentenza n. 91198/2018 del giudice di pace di Torre Annunziata, era stata dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra il e la che il danno Pt_1 CP_1 lamentato dall'istante non era stato provato neppure sotto il profilo del danno non patrimoniale.
Pertanto, chiedeva di procedere alla riunione del giudizio a quello recante n.r.g. 6060/2019 e nel merito di rigettare integralmente la domanda con condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Pt_1
Alla prima udienza celebrata innanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per procedere alla riunione, la causa veniva rinviata per conclusione e discussione e, poi, con sentenza n. 2846/2020 resa all'esito del giudizio n.r.g. 7569/2019 il giudice di pace di Torre
Annunziata rigettava la domanda per aver l'attore abusivamente frazionato l'esercizio del diritto di azione, promuovendo distinti giudizi per ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati in relazione al medesimo rapporto contrattuale, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la indicata sentenza proponeva appello, chiedendone l'integrale riforma e Parte_1
ribadendo le richieste formulate nel primo grado di giudizio. La resisteva alla Controparte_1 domanda, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, poi, riassegnata allo scrivente magistrato in attuazione del decreto presidenziale n. 301/2024 del
2 16.09.2024. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 14.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (24.07.2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(09.06.2020), nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(27.07.2020).
Ed ancora in via preliminare, va precisato che l'appello, così come proposto, è ammissibile e procedibile in quanto l'appellante ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.. In particolare, il gravame proposto appare rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nella specie, infatti, dal contenuto dell'atto di appello, è possibile individuare le ragioni sottese all'impugnazione al fine, dunque, di ottenere la riforma integrale della sentenza.
In particolare, con il primo motivo, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado ove ha ritenuto intervenuta una parcellizzazione del credito;
ha, infatti, allegato che, sebbene le domande avanzate siano ricollegabili ad un unico rapporto, attengono a fatture inviate al in periodi Pt_1
differenti. Con il secondo motivo di impugnazione, poi, il ha censurato la sentenza impugnata Pt_1
per aver travisato le risultanze istruttorie e, in particolare, la documentazione allegata dalla quale può evincersi che, nonostante la richiesta di recesso avanzata dal , la ha continuato ad Pt_1 CP_1
inviare nuove fatture e a prelevare indebitamente i relativi importi mediante addebito sul conto corrente bancario.
I suddetti motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Occorre osservare che, nella specie, è incontestato tra le parti che con sentenza del giudice di pace di
Torre Annunziata n. 91198/2018 depositata in data 09.11.2018 nell'ambito del giudizio n.r.g. 6761/17
(allegata alla produzione di primo grado di parte appellata) è stata dichiarata la risoluzione del contratto tra il e la per inadempimento contrattuale di quest'ultima e sono state Pt_1 CP_1 rigettate tanto la domanda di condanna della al pagamento dell'indennizzo, quanto la CP_1
domanda di risarcimento del danno. Pertanto, è evidente che la domanda di risoluzione e quella
3 risarcitoria nonché la domanda volta a conseguire l'indennizzo non potevano essere riproposte;
esse sono evidentemente inammissibili.
Altrettanto inammissibile è la domanda volta a conseguire la restituzione della somma di euro 28,45 indebitamente prelevata dal conto corrente del in esecuzione della fattura del 13 settembre Pt_1
2018 (periodo di fatturazione 10 luglio 2018-09 settembre 2018).
Correttamente, infatti, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'istante sia incorso nella violazione del divieto di abusivo frazionamento del credito.
Al riguardo, si osserva che il frazionamento giudiziale, contestuale o sequenziale di un credito unitario è concepibile in presenza di un credito derivante non già da un unico contratto, come nella specie, bensì da molteplici rapporti obbligatori sussistente tra le parti. Inoltre, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, il divieto di frazionare in più domande giurisdizionali il credito derivante da un unico rapporto obbligatorio, con conseguente abuso dello strumento processuale ed improponibilità delle domande successive alla prima, non si applica solo laddove risulti in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4090/2017 e tutte le conformi successive pronunce della Suprema
Corte: Cass. n. 22478/2017, Cass. n. 17019/2018, Cass. n. 17893/2018, Cass. n. 30586/2018, Cass.
n. 6591/2019, Cass. n. 24172/2021; nello stesso senso anche le recentissime Cass. n.
2278/2023 e Cass. n. 26493/2023); interesse che nella specie non ricorre.
Nel caso che qui occupa, se al momento dell'instaurazione del primo giudizio davanti al Giudice di
Pace di Torre Annunziata nel 2017, con cui il domandava tanto la risoluzione del contratto Pt_1 quanto il risarcimento del danno e il pagamento dell'indennizzo, nonché il rimborso di euro 22,50 di cui alla fattura del 21.12.2016, l'attore non aveva ancora la possibilità di agire per la ripetizione dell'indebito oggettivo per cui è causa, ovvero per la restituzione dell'importo di euro 28,45 prelevato dal conto corrente bancario in forza della fattura del 13 settembre 2018, non è così per il giudizio n.r.g. 6060/2019 con prima udienza di trattazione al 16.01.2019, pendente innanzi al medesimo
Ufficio.
Infatti, è chiaro che al momento della redazione dall'atto introduttivo del giudizio n.r.g. 6060/2019
(16 aprile 2019), allegato nella produzione di primo grado di parte appellata e mai contestato dalla controparte (con cui il medesimo attore chiedeva il rimborso di euro 22,45 relativo alla fattura del 15 marzo 2018), era già maturato anche il credito di cui alla fattura del 13 settembre 2018 oggetto del giudizio n.r.g. 7569/2019 per cui è causa. D'altra parte, la pendenza del procedimento n.r.g.
6060/2019 non è mai stata messa in dubbio dal che, anzi, nella comparsa di discussione Pt_1 depositata nel giudizio di primo grado, ha ammesso di essere stato “obbligato ad impugnare singolarmente le varie fatture”; inoltre, è dimostrata dalla circostanza che il giudice di pace, in prima
4 udienza, provvedeva a valutare l'istanza di riunione proposta dalla difesa della proprio in CP_1
relazione ai suddetti procedimenti, per cui certo non può dirsi che non vi sia prova della relativa pendenza.
Pertanto, siccome il credito al momento dell'instaurazione del giudizio n.r.g. 6060/2019 poteva dirsi già maturato, non sussiste in capo all'attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Dunque, con le precisazioni anzidette, merita conferma la statuizione del
Giudice di pace, che ha riscontrato l'inammissibilità della domanda per aver l'attore abusivamente frazionato l'esercizio del diritto di azione.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando il DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 tenuto conto del valore della controversia, applicando i parametri medi per ciascuna fase processuale effettivamente celebrata.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata n.
2846/2020 depositata in data 09.06.2020;
2) condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 462,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'avv. Alessandro Limatola dichiaratosi antistatario;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 17.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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