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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 26/01/2026, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 530/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO SC, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3402/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 83/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68310 CATASTO-ALTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 261/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate DP di Latina, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 83/03/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, depositata il 15/01/2024, non notificata, con cui è stato accolto il ricorso del sig. Resistente_1 contro l'avviso di accertamento catastale n. 2022LT00068310 del 03/10/2022 notificato il 19.01.2023, avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento catastale relativo all'unità immobiliare censita in Catasto Fabbricati al Foglio N. FOG., Particella N. PART.,
Subalterno N.SUB. (categoria C/1 – negozio) nel Comune di Cisterna di Latina.
l'Agenzia chiede la riforma della sentenza, deducendo la sufficienza della motivazione in procedura DOCFA, la correttezza del criterio comparativo e la congruità della classe 3 in ragione della vocazione commerciale dell'area e delle caratteristiche dell'immobile, con vittoria di spese e compensi.
Il sig. Resistente_1 risponde alle eccezioni e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Obbligo di motivazione ex art. 7 L. 212/2000, art. 1 D.M. 701/1994 e artt. 56 e 61 D.P.R. 1142/1949. La
Cassazione (nn. 36233/2022, 24677/2022, 22313/2010, 27196/2022) distingue tra motivazione minima e rafforzata: quest'ultima è necessaria quando si disattendono elementi di fatto dichiarati nel DOCFA.
2. Nel caso in esame, l'Agenzia ha elevato la classe senza esplicitare le ragioni concrete, limitandosi a criteri generali e a due comparables inidonei. La sentenza appellata ha correttamente rilevato che mancava una valutazione in concreto e che le ulteriori comparazioni introdotte in giudizio sono motivazione postuma.
3. Principio estimativo per C/1 di ampia consistenza: le istruzioni DOCFA ammettono riduzione di classe per maggiore superficie;
l'Agenzia, muovendo in senso contrario, doveva fornire motivazione rafforzata, assente nell'atto.
Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese sono compensate in considerazione dell'andamento della controversia
P.Q.M.
rigetta l'appello, compensa le spese del grado.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO SC, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3402/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 83/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68310 CATASTO-ALTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 261/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate DP di Latina, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 83/03/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, depositata il 15/01/2024, non notificata, con cui è stato accolto il ricorso del sig. Resistente_1 contro l'avviso di accertamento catastale n. 2022LT00068310 del 03/10/2022 notificato il 19.01.2023, avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento catastale relativo all'unità immobiliare censita in Catasto Fabbricati al Foglio N. FOG., Particella N. PART.,
Subalterno N.SUB. (categoria C/1 – negozio) nel Comune di Cisterna di Latina.
l'Agenzia chiede la riforma della sentenza, deducendo la sufficienza della motivazione in procedura DOCFA, la correttezza del criterio comparativo e la congruità della classe 3 in ragione della vocazione commerciale dell'area e delle caratteristiche dell'immobile, con vittoria di spese e compensi.
Il sig. Resistente_1 risponde alle eccezioni e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Obbligo di motivazione ex art. 7 L. 212/2000, art. 1 D.M. 701/1994 e artt. 56 e 61 D.P.R. 1142/1949. La
Cassazione (nn. 36233/2022, 24677/2022, 22313/2010, 27196/2022) distingue tra motivazione minima e rafforzata: quest'ultima è necessaria quando si disattendono elementi di fatto dichiarati nel DOCFA.
2. Nel caso in esame, l'Agenzia ha elevato la classe senza esplicitare le ragioni concrete, limitandosi a criteri generali e a due comparables inidonei. La sentenza appellata ha correttamente rilevato che mancava una valutazione in concreto e che le ulteriori comparazioni introdotte in giudizio sono motivazione postuma.
3. Principio estimativo per C/1 di ampia consistenza: le istruzioni DOCFA ammettono riduzione di classe per maggiore superficie;
l'Agenzia, muovendo in senso contrario, doveva fornire motivazione rafforzata, assente nell'atto.
Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese sono compensate in considerazione dell'andamento della controversia
P.Q.M.
rigetta l'appello, compensa le spese del grado.