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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13132 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 46112/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IL NI, spirato il termine assegnato, ex art. 127 ter cpc, fino al 17.12.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Panama 26, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Luigi Termine che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato ex lege
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato in data 16.12.2024 e ritualmente notificato , Parte_1 dipendente dal 1.12.84 al 28.2.23 del Controparte_1
(da qui in poi con profilo professionale Funzionario
[...] Pt_2 amministrativo, contabile e consolare, in servizio dal 15.7.19 presso il Consolato
Generale d'Italia a Mumbai (India) con le funzioni/mansioni di Vice Commissario
Amm.vo Contabile I Gruppo, e regolare percezione dell'Indennità di Servizio all'Estero, premesso che in data 15.11.21, in orario d'ufficio, “urtava violentemente la testa
(in particolare sul lato sinistro) contro il supporto metallico dell'unità esterna (compressore) di un condizionatore situata nel ballatoio all'epoca attiguo alla stanza di servizio del predetto - ballatoio, questo, al quale si accedeva attraverso una porta a vetri ed in passato (così come, guarda caso, a seguito dell'incidente de quo parte integrante della menzionata stanza – ove il ricorrente si era recato nel repentino tentativo di rispondere ad una chiamata di servizio in arrivo sul proprio telefono cellulare al fine di captare maggiore segnale in ricezione” e che a seguito di ricovero e di esami diagnostici specifici, aveva ricevuto la diagnosi di “ematoma subdurale acuto su cronico destro” per il quale subiva intervento chirurgico in data 11.12.2021 (fronte destro + foro parietale) recandosi, poi, per la convalescenza in Italia e superando il limite massimo (60 gg.) di assenza dal servizio all'estero stabilito dall'art. 183
“Trattamento economico durante l'assenza dal servizio” D.P.R. n. 18/67, ricostruita minuziosamente e diffusamente la storia clinica e dedotta la responsabilità del datore di lavoro per il sinistro occorsogli – per omissione della “predisposizione delle necessarie misure di prevenzione dei danni per i lavoratori a tutela della salute e della sicurezza dei medesimi, non analizzando e non individuando per tempo tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno del Consolato (ed in particolare nel luogo di lavoro del ricorrente), contravvenendo, quindi, all'obbligo di adottare idonee misure di prevenzione e di sicurezza” – e l'imputabilità allo stesso del danno patrimoniale subìto per la mancata percezione dell'Indennità di Servizio
Estero a seguito della intervenuta decadenza dal relativo servizio, conveniva in giudizio il chiedendo al Tribunale di voler “…previo accertamento della Pt_2 responsabilità del in persona del Controparte_1
2 Ministro pro tempore, per il danno patrimoniale subito dal Sig. quale dipendente Parte_1 del fino al 28.2.23, come meglio Controparte_1 precisato nella parte in diritto del presente atto e quantificato nell'importo di € 135.374,88 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, condannare, per l'effetto, il
[...]
in persona del Ministro pro tempore, alla corresponsione Controparte_1
a favore del Sig. della somma di € 135.374,88 o della somma maggiore o minore Parte_1 ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre CPA e spese generali come per legge”.
Si costituiva in giudizio il il quale, eccepito il difetto di prova in ordine al Pt_2 nesso causale tra l'asserito infortunio – non denunciato tempestivamente dal ricorrente – e la patologia del , evidenziando numerose lacune e Pt_1 contraddizioni nelle varie denunce e dichiarazioni dello stesso, e respinto ogni addebito di responsabilità in proprio capo, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente;
rinviata per la decisione con termine per il deposito di note conclusionali, spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al
17.12.2025, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Il ricorrente ha chiesto accertarsi la responsabilità del per il danno Pt_2 patrimoniale subito - consistente nella perdita dell'Indennità di Servizio Estero seguita alla sua decadenza dal servizio estero – a causa ed in conseguenza della omissione – da parte del datore di lavoro - della adozione di idonee misure di prevenzione e di sicurezza, alla quale asseritamente riconducibile il verificarsi dell'infortunio occorsogli in data 15.11.2021 presso il Consolato Generale d'Italia a Mumbai, nell'ufficio del quale “urtava violentemente la testa (in particolare sul lato sinistro) contro il supporto metallico dell'unità esterna (compressore) di un condizionatore situato nel ballatoio all'epoca attiguo alla (sua,
n.d.r.) stanza di servizio”.
3 Il ha eccepito la mancanza di qualsiasi prova in ordine al nesso di causalità CP_1 tra il dedotto (e non provato) infortunio e la patologia del ricorrente.
Osserva il Tribunale che, a norma dell'art. 2087 c.c., in tema di “tutela delle condizioni di lavoro”, “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. L'art. 2087 c.c.
– norma di chiusura del sistema antinfortunistico – impone, per la sua peculiare natura, in capo a ciascun datore di lavoro, l'onere di adottare misure di prudenza e diligenza, nel rispetto delle norme tecniche e di esperienza, da cui consegue la responsabilità del datore di lavoro non solo allorquando la lesione del bene salute dipenda dalla violazione di obblighi imposti da specifiche norme di legge, ma anche allorquando detti obblighi siano suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche.
Pertanto, costituendo quella di cui all'art. 2087 c.c. una fattispecie di responsabilità soggettiva, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra evento e danno e, solo qualora il lavoratore abbia fornito prova di ciò, ne deriva l'onere del datore di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non sia ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi (Cass. Sez. lav., 25 gennaio 2021, n. 1509).
Trattasi in particolare di una responsabilità di tipo contrattuale: il riparto dell'onere probatorio, nell'azione di risarcimento del danno da infortuno sul lavoro o malattia professionale, è regolato dall'art. 1218 c.c. che disciplina l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Ne deriva, pertanto, che grava sul prestatore di lavoro che agisce in giudizio al fine di vedersi corrispondere il risarcimento per il danno asseritamente subito, l'onere di allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno subito e del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento lesivo, mentre sul datore di lavoro incombe il diverso e consequenziale onere di provare che il danno sia derivato da causa a sé non imputabile, offrendo cioè prova di
4 aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza imposto dall'art. 2087 c.c., nonché di aver predisposto tutte le misure, dirette e indirette, idonee ad evitare l'evento dannoso. Pertanto, colui che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno per violazione degli obblighi antinfortunistici, è tenuto ad assolvere ogni onere, senza possibilità di saltare dei passaggi o di invertirne la successione, non potendosi dunque limitare ad allegare e provare il verificarsi delle conseguenze dannose, senza aver fornito adeguata prova dell'esistenza del fatto illecito e del nesso causale.
Preciso onere del ricorrente, nella specie, era dunque quello di provare il fatto relativo all'infortunio ed il nesso causale tra esso la patologia lamentata asseritamente riconducibile allo stesso.
All'esito del giudizio, tuttavia, tale prova non è stata fornita dal , il quale, Pt_1 omessa la coltivazione di ogni attività istruttoria orale, ha evidentemente dato per scontato (ribadendolo più volte nelle note conclusionali depositate in data 14.11.2025) CP_ che il “fatto” relativo al sinistro fosse dimostrato dal riconoscimento da parte dell' della natura di infortunio sul lavoro dell'accaduto e che la pronuncia n. 6049/2024, resa dal Tribunale di Roma in data 23.5.2024, avesse efficacia di giudicato in ordine all'accertamento delle circostanze fattuali ed al nesso causale tra sinistro e patologia riscontrata.
Tale assunto, tuttavia, non ha alcun fondamento.
E invero, vige nel nostro ordinamento un sistema a due binari. L'accertamento CP_2 ha valore previdenziale, non anche probatorio in sede civile: esso è necessario e prodromico all'erogazione delle prestazioni assicurative, ma non costituisce prova automatica dell'inadempimento datoriale. La Cassazione ha chiarito che il riconoscimento della malattia professionale non comporta automaticamente anche il riconoscimento di responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. (cfr., tra le molte, Cass. N. 10404/2020 che richiama Cass. nn. 3366/2017; 21203/10), poiché incombe sul lavoratore che lamenti di avere contratto quella malattia, l'onere di
5 provare il fatto che costituisce l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno.
Pertanto, il lavoratore non può limitarsi a richiamare l'art. 2087 c.c. o il riconoscimento da parte dell' per ritenere assolto il proprio onere probatorio: la CP_2 sentenza (n. 6049 Tribunale di Roma, resa peraltro tra parti differenti) richiamata più volte dalla difesa del ricorrente a sostegno della pretesa prova dei fatti posti a fondamento dell'odierno ricorso, non ha, invero, alcuna efficacia - tantomeno di giudicato - nel giudizio che ci occupa.
Nella specie, poi, giammai il fatto dedotto in giudizio, le sue concrete modalità ed il nesso causale potrebbero ritenersi provati dalle allegazioni del ricorrente e dai documenti dal medesimo prodotti in giudizio.
Le numerose incongruenze tra la narrazione di cui al ricorso e le emergenze documentali evidenziate dalla difesa del convenuto non hanno, invero, CP_1 trovato alcuna smentita (né plausibili chiarimenti) da parte della difesa del . Pt_1
E infatti, nelle note autorizzate (depositate in data 14.11.2025 e chieste espressamente per poter replicare alle difese dell'Avvocatura, cfr. verbale 4.6.2025) il ricorrente non contrasta efficacemente (e, a ben vedere, in alcun modo, non coltivando alcuna istanza istruttoria) la circostanza di essersi recato presso il presso il Pronto Soccorso solo otto giorni dopo l'asserito sinistro e di non avere, in quella sede, nulla riferito in ordine all'incidente occorsogli;
non quella relativa al fatto che nel corso del ricovero relativo all'intervento chirurgico dell'11.12.2022 non ebbe a segnalare l'infortunio occorsogli durante il servizio;
non le circostanze che la prima denuncia del sinistro venne effettuata solo con la segnalazione al Console Generale del 17.1.2022 (cfr. doc. 1 fascicolo Ministero), che la data del sinistro venne indicata per la prima volta solo nel certificato dell'8.8.2022 e che nella Certificazione medica di Infortunio Lavorativo la data di accadimento del sinistro è indicata nel 10.12.2021. In ordine a tutte le predette discrasie il ricorrente si limita, invero, a respingerne l'imputabilità a se stesso, non
6 fornendo alcuna ragionevole spiegazione delle rilevate dissonanze tra la narrazione spesa in ricorso e le emergenze documentali in atti.
Eppure, già nella Relazione di accompagnamento alla Denuncia di Infortunio sul
Lavoro del 21.1.2022 a firma del erano stati sollevati dubbi in ordine Parte_3 all'incoerenza di buona parte delle circostanze relative al riferito sinistro.
I certificati medici prodotti, del resto, nulla aggiungono alla rilevata carenza di prova, riportando esclusivamente circostanze frutto di una narrazione di parte e diagnosi che solo in via probabilistica ricollegano le patologie (pur accertate) con i fatti riportati dal ricorrente: nessuno dei documenti prodotti è idoneo a fornire conferma dei fatti di cui al ricorso (ove non del tutto contraddittorio con l'accadimento dei medesimi).
Non nuoce sottolineare che il riferisce la presenza ai fatti della teste Pt_1 Tes_1 della quale sono state prodotte due diverse dichiarazioni: nella prima, datata
[...]
26.9.2022, la teste - evidentemente non sicura del suo - indica un lasso temporale di accadimento del fatto (10-17 novembre 20220); nella seconda, datata 22.8.2023, pur diverso tempo dopo, la stessa si dichiara sicura di una data precisa (il 15 novembre
2022) e dichiara la presenza di un secondo testimone, al quale invece non aveva fatto alcun riferimento in precedenza.
Sta di fatto che il ricorrente non ha chiesto – né in ricorso, né, a ben vedere, in seguito
- di sentire in giudizio i due testi asseritamente presenti al fatto, rinunciando, in sostanza, non solo all'unica prova concreta che avrebbe potuto coltivare per dimostrare il proprio assunto ma anche alla possibilità di consentire al Tribunale di apprezzare la genuinità delle dichiarazioni prodotte.
In definitiva, il ricorso, rimasto privo di qualsiasi concreto riscontro probatorio per difetto di coltivazione, da parte del ricorrente, di necessarie istanze istruttorie, deve essere respinto.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore del convenuto, in persona del CP_1
l.r.p.t..
Roma, 18.12.2025
Il Giudice
IL NI
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IL NI, spirato il termine assegnato, ex art. 127 ter cpc, fino al 17.12.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Panama 26, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Luigi Termine che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato ex lege
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato in data 16.12.2024 e ritualmente notificato , Parte_1 dipendente dal 1.12.84 al 28.2.23 del Controparte_1
(da qui in poi con profilo professionale Funzionario
[...] Pt_2 amministrativo, contabile e consolare, in servizio dal 15.7.19 presso il Consolato
Generale d'Italia a Mumbai (India) con le funzioni/mansioni di Vice Commissario
Amm.vo Contabile I Gruppo, e regolare percezione dell'Indennità di Servizio all'Estero, premesso che in data 15.11.21, in orario d'ufficio, “urtava violentemente la testa
(in particolare sul lato sinistro) contro il supporto metallico dell'unità esterna (compressore) di un condizionatore situata nel ballatoio all'epoca attiguo alla stanza di servizio del predetto - ballatoio, questo, al quale si accedeva attraverso una porta a vetri ed in passato (così come, guarda caso, a seguito dell'incidente de quo parte integrante della menzionata stanza – ove il ricorrente si era recato nel repentino tentativo di rispondere ad una chiamata di servizio in arrivo sul proprio telefono cellulare al fine di captare maggiore segnale in ricezione” e che a seguito di ricovero e di esami diagnostici specifici, aveva ricevuto la diagnosi di “ematoma subdurale acuto su cronico destro” per il quale subiva intervento chirurgico in data 11.12.2021 (fronte destro + foro parietale) recandosi, poi, per la convalescenza in Italia e superando il limite massimo (60 gg.) di assenza dal servizio all'estero stabilito dall'art. 183
“Trattamento economico durante l'assenza dal servizio” D.P.R. n. 18/67, ricostruita minuziosamente e diffusamente la storia clinica e dedotta la responsabilità del datore di lavoro per il sinistro occorsogli – per omissione della “predisposizione delle necessarie misure di prevenzione dei danni per i lavoratori a tutela della salute e della sicurezza dei medesimi, non analizzando e non individuando per tempo tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno del Consolato (ed in particolare nel luogo di lavoro del ricorrente), contravvenendo, quindi, all'obbligo di adottare idonee misure di prevenzione e di sicurezza” – e l'imputabilità allo stesso del danno patrimoniale subìto per la mancata percezione dell'Indennità di Servizio
Estero a seguito della intervenuta decadenza dal relativo servizio, conveniva in giudizio il chiedendo al Tribunale di voler “…previo accertamento della Pt_2 responsabilità del in persona del Controparte_1
2 Ministro pro tempore, per il danno patrimoniale subito dal Sig. quale dipendente Parte_1 del fino al 28.2.23, come meglio Controparte_1 precisato nella parte in diritto del presente atto e quantificato nell'importo di € 135.374,88 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, condannare, per l'effetto, il
[...]
in persona del Ministro pro tempore, alla corresponsione Controparte_1
a favore del Sig. della somma di € 135.374,88 o della somma maggiore o minore Parte_1 ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre CPA e spese generali come per legge”.
Si costituiva in giudizio il il quale, eccepito il difetto di prova in ordine al Pt_2 nesso causale tra l'asserito infortunio – non denunciato tempestivamente dal ricorrente – e la patologia del , evidenziando numerose lacune e Pt_1 contraddizioni nelle varie denunce e dichiarazioni dello stesso, e respinto ogni addebito di responsabilità in proprio capo, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente;
rinviata per la decisione con termine per il deposito di note conclusionali, spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al
17.12.2025, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Il ricorrente ha chiesto accertarsi la responsabilità del per il danno Pt_2 patrimoniale subito - consistente nella perdita dell'Indennità di Servizio Estero seguita alla sua decadenza dal servizio estero – a causa ed in conseguenza della omissione – da parte del datore di lavoro - della adozione di idonee misure di prevenzione e di sicurezza, alla quale asseritamente riconducibile il verificarsi dell'infortunio occorsogli in data 15.11.2021 presso il Consolato Generale d'Italia a Mumbai, nell'ufficio del quale “urtava violentemente la testa (in particolare sul lato sinistro) contro il supporto metallico dell'unità esterna (compressore) di un condizionatore situato nel ballatoio all'epoca attiguo alla (sua,
n.d.r.) stanza di servizio”.
3 Il ha eccepito la mancanza di qualsiasi prova in ordine al nesso di causalità CP_1 tra il dedotto (e non provato) infortunio e la patologia del ricorrente.
Osserva il Tribunale che, a norma dell'art. 2087 c.c., in tema di “tutela delle condizioni di lavoro”, “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. L'art. 2087 c.c.
– norma di chiusura del sistema antinfortunistico – impone, per la sua peculiare natura, in capo a ciascun datore di lavoro, l'onere di adottare misure di prudenza e diligenza, nel rispetto delle norme tecniche e di esperienza, da cui consegue la responsabilità del datore di lavoro non solo allorquando la lesione del bene salute dipenda dalla violazione di obblighi imposti da specifiche norme di legge, ma anche allorquando detti obblighi siano suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche.
Pertanto, costituendo quella di cui all'art. 2087 c.c. una fattispecie di responsabilità soggettiva, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra evento e danno e, solo qualora il lavoratore abbia fornito prova di ciò, ne deriva l'onere del datore di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non sia ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi (Cass. Sez. lav., 25 gennaio 2021, n. 1509).
Trattasi in particolare di una responsabilità di tipo contrattuale: il riparto dell'onere probatorio, nell'azione di risarcimento del danno da infortuno sul lavoro o malattia professionale, è regolato dall'art. 1218 c.c. che disciplina l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Ne deriva, pertanto, che grava sul prestatore di lavoro che agisce in giudizio al fine di vedersi corrispondere il risarcimento per il danno asseritamente subito, l'onere di allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno subito e del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento lesivo, mentre sul datore di lavoro incombe il diverso e consequenziale onere di provare che il danno sia derivato da causa a sé non imputabile, offrendo cioè prova di
4 aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza imposto dall'art. 2087 c.c., nonché di aver predisposto tutte le misure, dirette e indirette, idonee ad evitare l'evento dannoso. Pertanto, colui che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno per violazione degli obblighi antinfortunistici, è tenuto ad assolvere ogni onere, senza possibilità di saltare dei passaggi o di invertirne la successione, non potendosi dunque limitare ad allegare e provare il verificarsi delle conseguenze dannose, senza aver fornito adeguata prova dell'esistenza del fatto illecito e del nesso causale.
Preciso onere del ricorrente, nella specie, era dunque quello di provare il fatto relativo all'infortunio ed il nesso causale tra esso la patologia lamentata asseritamente riconducibile allo stesso.
All'esito del giudizio, tuttavia, tale prova non è stata fornita dal , il quale, Pt_1 omessa la coltivazione di ogni attività istruttoria orale, ha evidentemente dato per scontato (ribadendolo più volte nelle note conclusionali depositate in data 14.11.2025) CP_ che il “fatto” relativo al sinistro fosse dimostrato dal riconoscimento da parte dell' della natura di infortunio sul lavoro dell'accaduto e che la pronuncia n. 6049/2024, resa dal Tribunale di Roma in data 23.5.2024, avesse efficacia di giudicato in ordine all'accertamento delle circostanze fattuali ed al nesso causale tra sinistro e patologia riscontrata.
Tale assunto, tuttavia, non ha alcun fondamento.
E invero, vige nel nostro ordinamento un sistema a due binari. L'accertamento CP_2 ha valore previdenziale, non anche probatorio in sede civile: esso è necessario e prodromico all'erogazione delle prestazioni assicurative, ma non costituisce prova automatica dell'inadempimento datoriale. La Cassazione ha chiarito che il riconoscimento della malattia professionale non comporta automaticamente anche il riconoscimento di responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. (cfr., tra le molte, Cass. N. 10404/2020 che richiama Cass. nn. 3366/2017; 21203/10), poiché incombe sul lavoratore che lamenti di avere contratto quella malattia, l'onere di
5 provare il fatto che costituisce l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno.
Pertanto, il lavoratore non può limitarsi a richiamare l'art. 2087 c.c. o il riconoscimento da parte dell' per ritenere assolto il proprio onere probatorio: la CP_2 sentenza (n. 6049 Tribunale di Roma, resa peraltro tra parti differenti) richiamata più volte dalla difesa del ricorrente a sostegno della pretesa prova dei fatti posti a fondamento dell'odierno ricorso, non ha, invero, alcuna efficacia - tantomeno di giudicato - nel giudizio che ci occupa.
Nella specie, poi, giammai il fatto dedotto in giudizio, le sue concrete modalità ed il nesso causale potrebbero ritenersi provati dalle allegazioni del ricorrente e dai documenti dal medesimo prodotti in giudizio.
Le numerose incongruenze tra la narrazione di cui al ricorso e le emergenze documentali evidenziate dalla difesa del convenuto non hanno, invero, CP_1 trovato alcuna smentita (né plausibili chiarimenti) da parte della difesa del . Pt_1
E infatti, nelle note autorizzate (depositate in data 14.11.2025 e chieste espressamente per poter replicare alle difese dell'Avvocatura, cfr. verbale 4.6.2025) il ricorrente non contrasta efficacemente (e, a ben vedere, in alcun modo, non coltivando alcuna istanza istruttoria) la circostanza di essersi recato presso il presso il Pronto Soccorso solo otto giorni dopo l'asserito sinistro e di non avere, in quella sede, nulla riferito in ordine all'incidente occorsogli;
non quella relativa al fatto che nel corso del ricovero relativo all'intervento chirurgico dell'11.12.2022 non ebbe a segnalare l'infortunio occorsogli durante il servizio;
non le circostanze che la prima denuncia del sinistro venne effettuata solo con la segnalazione al Console Generale del 17.1.2022 (cfr. doc. 1 fascicolo Ministero), che la data del sinistro venne indicata per la prima volta solo nel certificato dell'8.8.2022 e che nella Certificazione medica di Infortunio Lavorativo la data di accadimento del sinistro è indicata nel 10.12.2021. In ordine a tutte le predette discrasie il ricorrente si limita, invero, a respingerne l'imputabilità a se stesso, non
6 fornendo alcuna ragionevole spiegazione delle rilevate dissonanze tra la narrazione spesa in ricorso e le emergenze documentali in atti.
Eppure, già nella Relazione di accompagnamento alla Denuncia di Infortunio sul
Lavoro del 21.1.2022 a firma del erano stati sollevati dubbi in ordine Parte_3 all'incoerenza di buona parte delle circostanze relative al riferito sinistro.
I certificati medici prodotti, del resto, nulla aggiungono alla rilevata carenza di prova, riportando esclusivamente circostanze frutto di una narrazione di parte e diagnosi che solo in via probabilistica ricollegano le patologie (pur accertate) con i fatti riportati dal ricorrente: nessuno dei documenti prodotti è idoneo a fornire conferma dei fatti di cui al ricorso (ove non del tutto contraddittorio con l'accadimento dei medesimi).
Non nuoce sottolineare che il riferisce la presenza ai fatti della teste Pt_1 Tes_1 della quale sono state prodotte due diverse dichiarazioni: nella prima, datata
[...]
26.9.2022, la teste - evidentemente non sicura del suo - indica un lasso temporale di accadimento del fatto (10-17 novembre 20220); nella seconda, datata 22.8.2023, pur diverso tempo dopo, la stessa si dichiara sicura di una data precisa (il 15 novembre
2022) e dichiara la presenza di un secondo testimone, al quale invece non aveva fatto alcun riferimento in precedenza.
Sta di fatto che il ricorrente non ha chiesto – né in ricorso, né, a ben vedere, in seguito
- di sentire in giudizio i due testi asseritamente presenti al fatto, rinunciando, in sostanza, non solo all'unica prova concreta che avrebbe potuto coltivare per dimostrare il proprio assunto ma anche alla possibilità di consentire al Tribunale di apprezzare la genuinità delle dichiarazioni prodotte.
In definitiva, il ricorso, rimasto privo di qualsiasi concreto riscontro probatorio per difetto di coltivazione, da parte del ricorrente, di necessarie istanze istruttorie, deve essere respinto.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore del convenuto, in persona del CP_1
l.r.p.t..
Roma, 18.12.2025
Il Giudice
IL NI
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