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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2025, n. 37233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37233 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale IS GA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato relativamente alla sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 23 dicembre 2021, irrevocabile il 22 luglio 2022, che lo aveva condannato, in assenza, alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 10.000 di multa in relazione al reato di rapina. La Corte ha ritenuto che il ricorrente fosse a conoscenza del processo a suo carico. E' stato rilevato, in primo luogo, che il decreto che dispose il giudizio era stato validamente notificato presso il domicilio eletto dal ricorrente all'atto della sua pregressa scarcerazione, con consegna dell'atto a persona che aveva dichiarato all'ufficiale giudiziario Penale Sent. Sez. 2 Num. 37233 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 09/10/2025 di essere cognato convivente dell'interessato, ancora residente sul luogo (via Crocifisso n. 118/C-Bitonto) all'atto della richiesta di rescissione. A prescindere dalla validità della notificazione del decreto dispositivo del giudizio, la Corte di appello ha ritenuto che la notifica a mani di familiare convivente, al domicilio eletto dal ricorrente che ivi aveva sempre risieduto, valesse a provare la conoscenza del processo a suo carico, ove si consideri che il ricorrente aveva avuto piena conoscenza del procedimento non già soltanto nella fase embrionale ma anche in relazione alla celebrazione dell'udienza preliminare, avendone ricevuto a mani proprie l'avviso, sicché era suo onere attivarsi per avere contezza di eventuali notifiche, bastando, nel caso in esame, che chiedesse informazioni ai familiari conviventi e non adducendo in nessun modo una qualche circostanza idonea ad impedirgli un siffatto, sem plice, adempimento, idoneo ad attribuirgli la piena conoscenza del processo. 2. Ricorre per cassazione CH LO, deducendo: 1) violazione di legge e nullità dell'ordinanza impugnata anche per abnormità della stessa, per avere la Corte deciso sulla richiesta di rescissione del giudicato senza tenere conto di altro precedente provvedimento sulla medesima richiesta, che non le avrebbe consentito di pronunciarsi una seconda volta;
2) violazione di legge per avere la Corte ritenuto che la notifica al ricorrente del decreto che aveva disposto il giudizio fosse avvenuta regolarmente, nonostante il fatto che tale notifica era avvenuta, presso il domicilio eletto, non a mani proprie ma di una persona che era stata identificata come convivente del ricorrente ma che in realtà non viveva con lui e non rispondeva neanche alle generalità del cognato come riportato nella relata di notifica (AN SS anziché ES SS), circostanze provate documentalmente. La Corte avrebbe fondato la decisione solo su presunzioni, senza accertarsi della effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 1. Quanto al primo motivo, il ricorrente confonde radicalmente l'istanza con la quale aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione della pena con la parallela richiesta di rescissione del giudicato alla prima collegata. La Corte di appello le ha rigettate entrambe con i provvedimenti indicati in ricorso che non hanno, pertanto, identico oggetto. 2 2. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ampiamente dimostrato, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, che la notificazione all'imputato del decreto che aveva disposto il giudizio fosse stata validamente effettuata dall'ufficiale giudiziario presso il domicilio che l'imputato aveva dichiarato all'atto della sua scarcerazione. Tale luogo era anche quello ove il ricorrente ha sempre risieduto, come dallo stesso documentalmente provato. La notificazione era avvenuta a mani di persona che aveva dichiarato all'ufficiale giudiziario di essere il cognato convivente dell'imputato, soggetto che era stato indicato nella relata con il corretto cognome SS e con un nome assai simile (AN anziché ES), a dimostrazione che si fosse trattato, con ogni plausibilità, di un errore materiale ininfluente sulla validità dell'atto, essendo effettivamente esistente un cognato dello stesso imputato a nome SS ES, come ammesso dallo stesso ricorrente. In proposito, è stato correttamente richiamato dalla Corte territoriale il principio di diritto secondo il quale, in materia di notificazione all'imputato non detenuto, ai fini della applicazione dell'art. 157, cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che convivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che si trovino al momento della notificazione nella sua casa di abitazione, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato (Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014, dep. 2015, Curro', Rv. 263177 - 01: nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la notificazione di un decreto penale di condanna effettuata dall'ufficiale giudiziario nelle mani di persona qualificatasi come "addetta alla casa"; nello stesso senso, Sez. 6, n. 4611 del 15/12/2010, dep. 2011, Rizzo, Rv. 249341 - 01). Posta la regolarità della notifica, in ordine alla quale si muovono pressoché tutte le censure del ricorrente, la prova della effettiva conoscenza del processo è stata tratta dalla Corte non sulla base di mere congetture ma su dati di fatto dalle quali sono conseguiti elementi logici di valutazione del tutto corretti. In primo luogo, è stata sottolineata la circostanza che il ricorrente aveva avuto piena conoscenza dell'esito delle indagini preliminari e della celebrazione dell'udienza preliminare, procedimento nel quale egli aveva nominato due difensori di fiducia ed era stato sottoposto a restrizione carceraria. In secondo luogo, la notificazione del decreto che aveva disposto il giudizio - provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare nota al ricorrente - era stata effettuata in un luogo che rappresentava non solo il domicilio dichiarato ma anche quello di residenza del ricorrente sia prima che dopo la notificazione. 3 In terzo luogo, la prova negativa della temporanea convivenza del cognato presso la sua abitazione, non è stata fornita dall'interessato e si tratta di accertamento diverso rispetto a quello volto a documentare il diverso luogo di residenza - stabile e non transitorio - dell'affine interessato. Ragion per cui, doveva ritenersi, sulla base di questi dati di fatto, che il ricorrente avesse avuto contezza della notificazione dell'atto introduttivo del processo, bastando a tal fine una mera interlocuzione con un soggetto convivente, specie dopo la celebrazione dell'udienza preliminare e senza la dimostrazione, in negativo, di alcuna circostanza impeditiva, come pure la Corte ha tenuto a precisare, correttamente concludendo nel senso che si trattava di un imputato "finto inconsapevole", rievocando una espressione, che corrisponde ad un parametro di accertamento, utilizzata da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420-01, in motivazione, pag. 28. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 09/10/2025.
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale IS GA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato relativamente alla sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 23 dicembre 2021, irrevocabile il 22 luglio 2022, che lo aveva condannato, in assenza, alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 10.000 di multa in relazione al reato di rapina. La Corte ha ritenuto che il ricorrente fosse a conoscenza del processo a suo carico. E' stato rilevato, in primo luogo, che il decreto che dispose il giudizio era stato validamente notificato presso il domicilio eletto dal ricorrente all'atto della sua pregressa scarcerazione, con consegna dell'atto a persona che aveva dichiarato all'ufficiale giudiziario Penale Sent. Sez. 2 Num. 37233 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 09/10/2025 di essere cognato convivente dell'interessato, ancora residente sul luogo (via Crocifisso n. 118/C-Bitonto) all'atto della richiesta di rescissione. A prescindere dalla validità della notificazione del decreto dispositivo del giudizio, la Corte di appello ha ritenuto che la notifica a mani di familiare convivente, al domicilio eletto dal ricorrente che ivi aveva sempre risieduto, valesse a provare la conoscenza del processo a suo carico, ove si consideri che il ricorrente aveva avuto piena conoscenza del procedimento non già soltanto nella fase embrionale ma anche in relazione alla celebrazione dell'udienza preliminare, avendone ricevuto a mani proprie l'avviso, sicché era suo onere attivarsi per avere contezza di eventuali notifiche, bastando, nel caso in esame, che chiedesse informazioni ai familiari conviventi e non adducendo in nessun modo una qualche circostanza idonea ad impedirgli un siffatto, sem plice, adempimento, idoneo ad attribuirgli la piena conoscenza del processo. 2. Ricorre per cassazione CH LO, deducendo: 1) violazione di legge e nullità dell'ordinanza impugnata anche per abnormità della stessa, per avere la Corte deciso sulla richiesta di rescissione del giudicato senza tenere conto di altro precedente provvedimento sulla medesima richiesta, che non le avrebbe consentito di pronunciarsi una seconda volta;
2) violazione di legge per avere la Corte ritenuto che la notifica al ricorrente del decreto che aveva disposto il giudizio fosse avvenuta regolarmente, nonostante il fatto che tale notifica era avvenuta, presso il domicilio eletto, non a mani proprie ma di una persona che era stata identificata come convivente del ricorrente ma che in realtà non viveva con lui e non rispondeva neanche alle generalità del cognato come riportato nella relata di notifica (AN SS anziché ES SS), circostanze provate documentalmente. La Corte avrebbe fondato la decisione solo su presunzioni, senza accertarsi della effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 1. Quanto al primo motivo, il ricorrente confonde radicalmente l'istanza con la quale aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione della pena con la parallela richiesta di rescissione del giudicato alla prima collegata. La Corte di appello le ha rigettate entrambe con i provvedimenti indicati in ricorso che non hanno, pertanto, identico oggetto. 2 2. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ampiamente dimostrato, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, che la notificazione all'imputato del decreto che aveva disposto il giudizio fosse stata validamente effettuata dall'ufficiale giudiziario presso il domicilio che l'imputato aveva dichiarato all'atto della sua scarcerazione. Tale luogo era anche quello ove il ricorrente ha sempre risieduto, come dallo stesso documentalmente provato. La notificazione era avvenuta a mani di persona che aveva dichiarato all'ufficiale giudiziario di essere il cognato convivente dell'imputato, soggetto che era stato indicato nella relata con il corretto cognome SS e con un nome assai simile (AN anziché ES), a dimostrazione che si fosse trattato, con ogni plausibilità, di un errore materiale ininfluente sulla validità dell'atto, essendo effettivamente esistente un cognato dello stesso imputato a nome SS ES, come ammesso dallo stesso ricorrente. In proposito, è stato correttamente richiamato dalla Corte territoriale il principio di diritto secondo il quale, in materia di notificazione all'imputato non detenuto, ai fini della applicazione dell'art. 157, cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che convivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che si trovino al momento della notificazione nella sua casa di abitazione, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato (Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014, dep. 2015, Curro', Rv. 263177 - 01: nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la notificazione di un decreto penale di condanna effettuata dall'ufficiale giudiziario nelle mani di persona qualificatasi come "addetta alla casa"; nello stesso senso, Sez. 6, n. 4611 del 15/12/2010, dep. 2011, Rizzo, Rv. 249341 - 01). Posta la regolarità della notifica, in ordine alla quale si muovono pressoché tutte le censure del ricorrente, la prova della effettiva conoscenza del processo è stata tratta dalla Corte non sulla base di mere congetture ma su dati di fatto dalle quali sono conseguiti elementi logici di valutazione del tutto corretti. In primo luogo, è stata sottolineata la circostanza che il ricorrente aveva avuto piena conoscenza dell'esito delle indagini preliminari e della celebrazione dell'udienza preliminare, procedimento nel quale egli aveva nominato due difensori di fiducia ed era stato sottoposto a restrizione carceraria. In secondo luogo, la notificazione del decreto che aveva disposto il giudizio - provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare nota al ricorrente - era stata effettuata in un luogo che rappresentava non solo il domicilio dichiarato ma anche quello di residenza del ricorrente sia prima che dopo la notificazione. 3 In terzo luogo, la prova negativa della temporanea convivenza del cognato presso la sua abitazione, non è stata fornita dall'interessato e si tratta di accertamento diverso rispetto a quello volto a documentare il diverso luogo di residenza - stabile e non transitorio - dell'affine interessato. Ragion per cui, doveva ritenersi, sulla base di questi dati di fatto, che il ricorrente avesse avuto contezza della notificazione dell'atto introduttivo del processo, bastando a tal fine una mera interlocuzione con un soggetto convivente, specie dopo la celebrazione dell'udienza preliminare e senza la dimostrazione, in negativo, di alcuna circostanza impeditiva, come pure la Corte ha tenuto a precisare, correttamente concludendo nel senso che si trattava di un imputato "finto inconsapevole", rievocando una espressione, che corrisponde ad un parametro di accertamento, utilizzata da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420-01, in motivazione, pag. 28. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 09/10/2025.