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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/07/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4763/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4763 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 26.11.2024 da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...] B
e
(C.F. , nata a [...]à di Piave il 23.2.1964 Parte_2 C.F._2
e residente a [...] B entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Alessia Conte in San Donà di Piave (Ve),
C.so S. Trentin n.25 (P.E.C. , che li rappresenta e difende per Email_1
procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 24.04.2025 , in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 24.04.2025, che di seguito si riproducono: “1. dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto il 7.12.1993 nel Comune di Monaco di Baviera (Germania) trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Donà di Piave all'atto n.00045, parte II serie C il
20.10.1995; 2. ordinarsi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza dei ricorrenti
l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri di matrimonio;
3. Disporsi che l'abitazione sita in Musile di Piave, via Martiri 187 B, condotta in locazione dal signor , rimarrà Parte_1
nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo.
4. Disporsi l'obbligo della signora Parte_2
di rilasciare l'abitazione sita in Musile di Piave, via Martiri 187 B, presso la quale è ora temporaneamente ospitata, entro e non oltre la data del 28 febbraio 2025, prorogabile di ulteriori
3 mesi nel caso in cui la signora riferisca e comprovi oggettive difficoltà Parte_2
nell'individuazione dell'alloggio presso cui trasferirsi, asportando dalla stessa le cose di sua proprietà;
5. Disporsi l'obbligo del signor di versare alla signora Parte_1 [...]
a titolo di liquidazione una tantum dei diritti alla stessa spettanti, ai sensi e per gli effetti Parte_2
dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 10.000,00 da versarsi con le seguenti modalità: * euro 5.000,00 contestualmente alla sottoscrizione da parte della signora di Parte_2
un contratto di locazione relativo all'abitazione nella quale la stessa è in procinto di trasferirsi, trasferimento che interverrà entro e non oltre il 28 febbraio 2025, prorogabile di ulteriori 3 mesi nel caso in cui la signora riferisca e comprovi oggettive difficoltà nell'individuazione Parte_2
dell'alloggio presso cui trasferirsi;
il predetto importo di euro 5.000,00 verrà corrisposto dal signor quand'anche e nel momento in cui la signora rilasciasse l'abitazione Parte_1 Parte_2
in cui è oggi ospitata dal signor a prescindere dalla sottoscrizione di un contratto di Parte_1
locazione; * euro 5.000,00 al momento della emissione della sentenza di divorzio;
Sempre a titolo di liquidazione una tantum, disporsi che il signor provveda al saldo del debito residuo Parte_1
sussistente in capo alla signora nei confronti dell' per Parte_2 Controparte_1 il quale è già in corso l'istanza di rateizzazione n.176952 del 27.1.2022 che prevede il versamento mensile di circa 63,90. Le parti riconoscono che il versamento da parte del signor in Parte_1
favore della signora della somma di euro 10.000,00 e l'accollo in capo al signor Parte_2
del debito della signora con l' sopra Parte_1 Parte_2 Controparte_1
indicati costituiscono contributo in un'unica soluzione, vita natural durante, in favore della signora
e che la stessa è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche Parte_2
risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
6. I ricorrenti prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o degli equivalenti documenti idonei all'espatrio. mantenimento dello stesso”.
Per il P.M. intervenuto: “ ”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 07.12.1993 contratto matrimonio con rito civile in München (Repubblica Federale di Germania), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 26.03.2008, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 9571/2007) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data
11.04.2008.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge
– domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 24.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 26.03.2008, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 9571/2007) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 11.04.2008.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in München ( Repubblica Federale di Germania) in data 07.12.1993 da e , trascritto in data Parte_1 Parte_2
20.10.1995 nel Registro atti di matrimonio del Comune di San Donà di Piave al n. 45, parte II, serie
C, dell'anno 1995;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 08.05.2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4763 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 26.11.2024 da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...] B
e
(C.F. , nata a [...]à di Piave il 23.2.1964 Parte_2 C.F._2
e residente a [...] B entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Alessia Conte in San Donà di Piave (Ve),
C.so S. Trentin n.25 (P.E.C. , che li rappresenta e difende per Email_1
procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 24.04.2025 , in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 24.04.2025, che di seguito si riproducono: “1. dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto il 7.12.1993 nel Comune di Monaco di Baviera (Germania) trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Donà di Piave all'atto n.00045, parte II serie C il
20.10.1995; 2. ordinarsi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza dei ricorrenti
l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri di matrimonio;
3. Disporsi che l'abitazione sita in Musile di Piave, via Martiri 187 B, condotta in locazione dal signor , rimarrà Parte_1
nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo.
4. Disporsi l'obbligo della signora Parte_2
di rilasciare l'abitazione sita in Musile di Piave, via Martiri 187 B, presso la quale è ora temporaneamente ospitata, entro e non oltre la data del 28 febbraio 2025, prorogabile di ulteriori
3 mesi nel caso in cui la signora riferisca e comprovi oggettive difficoltà Parte_2
nell'individuazione dell'alloggio presso cui trasferirsi, asportando dalla stessa le cose di sua proprietà;
5. Disporsi l'obbligo del signor di versare alla signora Parte_1 [...]
a titolo di liquidazione una tantum dei diritti alla stessa spettanti, ai sensi e per gli effetti Parte_2
dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 10.000,00 da versarsi con le seguenti modalità: * euro 5.000,00 contestualmente alla sottoscrizione da parte della signora di Parte_2
un contratto di locazione relativo all'abitazione nella quale la stessa è in procinto di trasferirsi, trasferimento che interverrà entro e non oltre il 28 febbraio 2025, prorogabile di ulteriori 3 mesi nel caso in cui la signora riferisca e comprovi oggettive difficoltà nell'individuazione Parte_2
dell'alloggio presso cui trasferirsi;
il predetto importo di euro 5.000,00 verrà corrisposto dal signor quand'anche e nel momento in cui la signora rilasciasse l'abitazione Parte_1 Parte_2
in cui è oggi ospitata dal signor a prescindere dalla sottoscrizione di un contratto di Parte_1
locazione; * euro 5.000,00 al momento della emissione della sentenza di divorzio;
Sempre a titolo di liquidazione una tantum, disporsi che il signor provveda al saldo del debito residuo Parte_1
sussistente in capo alla signora nei confronti dell' per Parte_2 Controparte_1 il quale è già in corso l'istanza di rateizzazione n.176952 del 27.1.2022 che prevede il versamento mensile di circa 63,90. Le parti riconoscono che il versamento da parte del signor in Parte_1
favore della signora della somma di euro 10.000,00 e l'accollo in capo al signor Parte_2
del debito della signora con l' sopra Parte_1 Parte_2 Controparte_1
indicati costituiscono contributo in un'unica soluzione, vita natural durante, in favore della signora
e che la stessa è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche Parte_2
risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
6. I ricorrenti prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o degli equivalenti documenti idonei all'espatrio. mantenimento dello stesso”.
Per il P.M. intervenuto: “ ”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 07.12.1993 contratto matrimonio con rito civile in München (Repubblica Federale di Germania), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 26.03.2008, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 9571/2007) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data
11.04.2008.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge
– domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 24.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 26.03.2008, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 9571/2007) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 11.04.2008.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in München ( Repubblica Federale di Germania) in data 07.12.1993 da e , trascritto in data Parte_1 Parte_2
20.10.1995 nel Registro atti di matrimonio del Comune di San Donà di Piave al n. 45, parte II, serie
C, dell'anno 1995;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 08.05.2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore