Art. 2.
La tredicesima mensilita' di cui al precedente articolo e' soggetta, esclusa la parte relativa al caroviveri, alla stessa ritenuta a favore del Tesoro eventualmente gravante sulla rispettiva pensione o assegno. Inoltre, ai sensi dell' art. 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , si applicano alla tredicesima mensilita' di cui al precedente articolo le ritenute per imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionale.
Per i personali statali i cui stipendi o paghe sono assoggettati alla ritenuta a favore del Tesoro o altra analoga, tale ritenuta va applicata, a cominciare dall'anno 1953 anche sulla tredicesima mensilita' concessa con l' art. 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263 , nella stessa percentuale gravante sugli stipendi o paghe, ferma per altro restando la non computabilita' della predetta tredicesima mensilita' agli effetti della liquidazione del trattamento di quiescenza, stabilita dal quarto comma dell'art. 7 del citato decreto n. 263-
La tredicesima mensilita' di cui al precedente articolo e' soggetta, esclusa la parte relativa al caroviveri, alla stessa ritenuta a favore del Tesoro eventualmente gravante sulla rispettiva pensione o assegno. Inoltre, ai sensi dell' art. 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , si applicano alla tredicesima mensilita' di cui al precedente articolo le ritenute per imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionale.
Per i personali statali i cui stipendi o paghe sono assoggettati alla ritenuta a favore del Tesoro o altra analoga, tale ritenuta va applicata, a cominciare dall'anno 1953 anche sulla tredicesima mensilita' concessa con l' art. 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263 , nella stessa percentuale gravante sugli stipendi o paghe, ferma per altro restando la non computabilita' della predetta tredicesima mensilita' agli effetti della liquidazione del trattamento di quiescenza, stabilita dal quarto comma dell'art. 7 del citato decreto n. 263-