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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/12/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3505/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott.ssa ET LD ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
16/05/2025, assunto in decisione all'udienza in data …. e vertente
TRA
nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. FERRARIS RAFFAELLA ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. PETRONE ANNA FRANCA, ed C.F._2 elettivamente domiciliato lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Pronunciarsi con sentenza parziale la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
e
[...] Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
II. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa che deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso.
Si provvede sul punto come da separata ordinanza.
III. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 16/05/2025, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito civile ad Agrate Brianza (MB) in data 10.06.2006 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Agrate Brianza (MB) al n.5, parte I, anno 20060);
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Agrate Brianza (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza
IV. Spese di lite al definitivo
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 04 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa ET LD NC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott.ssa ET LD ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
16/05/2025, assunto in decisione all'udienza in data …. e vertente
TRA
nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. FERRARIS RAFFAELLA ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. PETRONE ANNA FRANCA, ed C.F._2 elettivamente domiciliato lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Pronunciarsi con sentenza parziale la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
e
[...] Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
II. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa che deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso.
Si provvede sul punto come da separata ordinanza.
III. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 16/05/2025, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito civile ad Agrate Brianza (MB) in data 10.06.2006 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Agrate Brianza (MB) al n.5, parte I, anno 20060);
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Agrate Brianza (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza
IV. Spese di lite al definitivo
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 04 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa ET LD NC