Art. 5.
Il primo comma dell'articolo 27 del testo unico predetto e' cosi' modificato:
"Il contributo per gli assegni familiari e' dovuto sull'intero ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ciascun prestatore di lavoro".
Il primo comma dell'articolo 27 del testo unico predetto e' cosi' modificato:
"Il contributo per gli assegni familiari e' dovuto sull'intero ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ciascun prestatore di lavoro".