Articolo 5 della Legge 17 ottobre 1961, n. 1038
Articolo 4Articolo 6
Versione
19 ottobre 1961
Art. 5.
Il primo comma dell'articolo 27 del testo unico predetto e' cosi' modificato:
"Il contributo per gli assegni familiari e' dovuto sull'intero ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ciascun prestatore di lavoro".
Entrata in vigore il 19 ottobre 1961