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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/11/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1640/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1640/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cassino, Parte_1 via Rapido n.11/B, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Mascio, che lo rappresenta e difende come da procura in atti e nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata in ON via Roma n. 12, presso lo studio dell'Avv. Michele Sirianni Notaro che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 12.11.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.07.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in Per_ data 21.08.2010 a ON (FR) e che dallo loro unione nascevano i figli (22.02.2011) e
7.04.2015), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni Per_2 di seguito sintetizzate: 1) la casa coniugale, di proprietà della sig.ra rimarrà nella disponibilità Pt_2
Per_ della stessa;
2) disporsi l'affidamento condiviso delle minori con collocamento presso Per_2 la madre;
3) il sig.. verserà alla sig.ra la somma complessiva di euro 400,00 a titolo Pt_1 Pt_2 di mantenimento per le figlie oltre rivalutazione ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 12.11.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Le condizioni di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1640/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologala separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 12.11.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ON (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in ON (FR) il
21.08.2010, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ON (FR) dell'anno 2010 , al n.2, parte I , Serie Ufficio 1);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Cassino, 13.11.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1640/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cassino, Parte_1 via Rapido n.11/B, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Mascio, che lo rappresenta e difende come da procura in atti e nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata in ON via Roma n. 12, presso lo studio dell'Avv. Michele Sirianni Notaro che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 12.11.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.07.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in Per_ data 21.08.2010 a ON (FR) e che dallo loro unione nascevano i figli (22.02.2011) e
7.04.2015), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni Per_2 di seguito sintetizzate: 1) la casa coniugale, di proprietà della sig.ra rimarrà nella disponibilità Pt_2
Per_ della stessa;
2) disporsi l'affidamento condiviso delle minori con collocamento presso Per_2 la madre;
3) il sig.. verserà alla sig.ra la somma complessiva di euro 400,00 a titolo Pt_1 Pt_2 di mantenimento per le figlie oltre rivalutazione ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 12.11.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Le condizioni di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1640/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologala separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 12.11.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ON (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in ON (FR) il
21.08.2010, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ON (FR) dell'anno 2010 , al n.2, parte I , Serie Ufficio 1);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Cassino, 13.11.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi