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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LONGO NATALE, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3064/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230032946953000 TARSU/TIA 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate riscossione e all'Resistente_1 1 spa in data 31/3/2025, il sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1 , ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2023 00329469 53 000, notificatagli in data 4/2/2025, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RIFIUTI solidi urbani anno 2007, per un importo totale di euro 173,88.
Avverso detta cartella, Il ricorrente ha articolato i motivi di ricorso di seguito compendiati.
a) omessa notifica di atti presupposti;
b) intervenuta prescrizione quinquennale e/o decadenza;
c) prescrizione di sanzioni e interessi;
d) Illegittimità degli atti impugnati per assoluto difetto di motivazione – difetto di prova – violazione del diritto di difesa - omessa allegazione degli atti prodromici;
e) Illegittimità della pretesa creditoria - Mancata determinazione della tariffa da parte del consiglio comunale in via definitiva per l'anno 2005 e per gli anni successivi - Illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate per violazione di legge – Violazione delle norme sul procedimento applicativo – Violazione dell'art. 49 del
D.lgs. n. 22/1977 – Violazione dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 – Violazione dell'art. 42 del D.lgs n. 267/2000.
f) Insussistenza di un diritto di credito - Illegittimità della richiesta di pagamento.
g) Violazione del diritto di difesa del contribuente h) Errata applicazione della tariffa: illegittima ripartizione tra parte fissa e parte variabile.
i) Omessa e/o parziale erogazione dei servizi previsti nel piano d'ambito.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo di accogliere il ricorso per i motivi suddetti, annullando la cartella gravata e dichiarando non dovute le somme, con condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
Con memoria del 20/11/2025, si è costituita l'Resistente_1 1 spa, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2
, evidenziando di aver sottoscritto con il ricorrente un accordo transattivo e chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
L'ER non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[1] Come già evidenziato, l'ATO, con memoria del 20/11/2025, ha riferito di aver sottoscritto con il ricorrente un accordo transattivo, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
In allegato a detta memoria, l'ATo ha effettivamente prodotto una richiesta congiunta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con cui il ricorrente e l'ATO, nella quale “al fine di addivenire a una conclusione bonaria e di evitare le lungaggini del giudizio, hanno inteso transigere la controversia, con soddisfazione delle reciproche pretese”, chiedendo conseguentemente di dichiarare l'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
Conseguentemente, avuto riguardo alla transazione intervenuta tra il ricorrente e l'Ente titolare del credito tributario, si dispone l'estinzione del giudizio.
[2] Si dispone altresì la compensazione delle spese del giudizio, avuto riguardo ai contenuti della suddetta transazione e considerato il ruolo sostanzialmente secondario rivestito dall'ER, non costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese processuali.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LONGO NATALE, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3064/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230032946953000 TARSU/TIA 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate riscossione e all'Resistente_1 1 spa in data 31/3/2025, il sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1 , ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2023 00329469 53 000, notificatagli in data 4/2/2025, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RIFIUTI solidi urbani anno 2007, per un importo totale di euro 173,88.
Avverso detta cartella, Il ricorrente ha articolato i motivi di ricorso di seguito compendiati.
a) omessa notifica di atti presupposti;
b) intervenuta prescrizione quinquennale e/o decadenza;
c) prescrizione di sanzioni e interessi;
d) Illegittimità degli atti impugnati per assoluto difetto di motivazione – difetto di prova – violazione del diritto di difesa - omessa allegazione degli atti prodromici;
e) Illegittimità della pretesa creditoria - Mancata determinazione della tariffa da parte del consiglio comunale in via definitiva per l'anno 2005 e per gli anni successivi - Illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate per violazione di legge – Violazione delle norme sul procedimento applicativo – Violazione dell'art. 49 del
D.lgs. n. 22/1977 – Violazione dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 – Violazione dell'art. 42 del D.lgs n. 267/2000.
f) Insussistenza di un diritto di credito - Illegittimità della richiesta di pagamento.
g) Violazione del diritto di difesa del contribuente h) Errata applicazione della tariffa: illegittima ripartizione tra parte fissa e parte variabile.
i) Omessa e/o parziale erogazione dei servizi previsti nel piano d'ambito.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo di accogliere il ricorso per i motivi suddetti, annullando la cartella gravata e dichiarando non dovute le somme, con condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
Con memoria del 20/11/2025, si è costituita l'Resistente_1 1 spa, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2
, evidenziando di aver sottoscritto con il ricorrente un accordo transattivo e chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
L'ER non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[1] Come già evidenziato, l'ATO, con memoria del 20/11/2025, ha riferito di aver sottoscritto con il ricorrente un accordo transattivo, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
In allegato a detta memoria, l'ATo ha effettivamente prodotto una richiesta congiunta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con cui il ricorrente e l'ATO, nella quale “al fine di addivenire a una conclusione bonaria e di evitare le lungaggini del giudizio, hanno inteso transigere la controversia, con soddisfazione delle reciproche pretese”, chiedendo conseguentemente di dichiarare l'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
Conseguentemente, avuto riguardo alla transazione intervenuta tra il ricorrente e l'Ente titolare del credito tributario, si dispone l'estinzione del giudizio.
[2] Si dispone altresì la compensazione delle spese del giudizio, avuto riguardo ai contenuti della suddetta transazione e considerato il ruolo sostanzialmente secondario rivestito dall'ER, non costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese processuali.