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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 723/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente e Relatore
CAVA GIUSEPPE, Giudice
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4848/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Meridionali Del Cosentino - 98078030784
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023.5864 TRIB.CONSORTILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023.5864 TRIB.CONSORTILI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, tramite il suo difensore, impugnava l'Avviso di pagamento n. 2023/1641844 del 23/12/2023 Cod. Ident. 1442, della SOGERT – Società Gestione Riscossione Tributi, con sede in
MO EV, notificato a mezzo pec in data 16/01/2024, per “contributi di bonifica anno 2023”, dell'importo di €. 3.601,00, nonché degli atti e provvedimenti allo stesso presupposti, connessi e conseguenti, allo stato non conosciuti, compreso il piano di classifica e di riparto delle spese, emesso per conto del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino.
Lamentava la carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati e la mancanza dei presupposti per la applicazione dell'imposta per carenza del beneficio fondiario.
Si costituiva la società esattoriale, controdeducendo e chiedendo il rigetto del ricorso.
Non si costituiva il Consorzio di Bonifica.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per come di seguito si espliciterà.
Va, preliminarmente, rilevato che questa Corte, con sentenza 4737/24, depositata in data 30.6.2025, relativa al procedimento 3567/2024 fra le stesse parti e la medesima imposta, riguardante i tributi consortili per l'anno 2023, ha accolto il ricorso del contribuente, articolato attraverso le stesse censure qui proposte.
Il giudicato esterno formatosi non risulta scalfito da nuove e diverse allegazioni di controparte avverso le valutazioni contenute in quella sentenza, valutazioni che, comunque, questo Giudice condivide.
Viene in rilievo, in primo luogo, il difetto di motivazione dell' atto impugnato, in cui non sono stati indicati le modalità di determinazione dell'importo e i criteri di ripartizione tra i vari consorziati, l'inserimento nel perimetro consortile e il concreto vantaggio arrecato al fondo.
In sostanza, l'atto non è stato motivato in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, in violazione dell'obbligo motivazionale discendente dall'art. 7 della legge n. 12 del 2000 (cfr., da ultimo, Cass. N.
9799/2017).
L'avviso di pagamento difetta degli elementi indispensabili (in primis, i criteri di calcolo del tributo e le aliquote applicate) per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione, conseguendone l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Non risultano notificati al ricorrente atti precedenti attraverso i quali risolvere il problema motivazionale qui rilevato.
Anche le ulteriori censure relative all'insussistenza dei presupposti dell'imposizione sono fondate.
Giova precisare che l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi,
l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi dell'art. 10 del r.d. n. 215 del
1933, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga un vantaggio, ossia un incremento di valore, diretto e specifico ed idoneo a tradursi in una qualità del fondo, dalle opere eseguite dall'ente.
Anche la Legge Regionale Calabria n. 11/2003 prevede (all'art. 17) che acquisiscono la qualità di consorziati e sono conseguentemente tenuti al pagamento dei contributi di bonifica i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che assumono la qualità di consorziaticontribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica previsto dall'art. 24 della stessa legge.
Inoltre, lo stesso testo normativo disponeva (all'art. 23) che “il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo iseguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.
L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato”.
Con riguardo a tale ultimo profilo, il successivo art. 39 dispone che i bilanci di previsione sono formulati in conformità a principi di trasparenza, veridicità e congruenza, distinti in movimenti correnti per funzionamento, per conseguimento di fini istituzionali e singole attività e che sono approvati entro il 30 novembre di ciascun anno precedente l'esercizio cui si riferiscono.
Quanto al piano di classifica l'art. 24 della legge regionale in disamina prevede che l'elaborazione del piano è effettuata dai consorzi secondo principi di economia che tengano conto a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;
b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;
c) delle potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;
d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.
Il comma 2 dello stesso art. 24 dispone che “il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell'articolo 812 del codice civile, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile”.
Ed ancora il medesimo art. 24 prevede che:
- la proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi venga pubblicata mediante deposito presso la
Presidenza della Giunta regionale e che dell'avvenuto deposito sia data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo del Consorzio, dei Comuni interessati e della Provincia territorialmente competente;
- entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei Comuni e delle Province, gli interessati possano prendere visione dei piani e proporre, entro 60 giorni dalla stessa data, osservazioni ai Consorzi che li hanno redatti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- i Consorzi, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini sopra indicati, esaminino le osservazioni pervenute e le trasmettano alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni;
- la Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al precedente comma 5, definisca la proposta di piano di classifica e la trasmetta al Consiglio regionale per l'approvazione;
- i piani di classifica divengano definitivi entro 60 giorni dall'approvazione del Consiglio regionale e possano essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR.
Deve poi precisarsi, con precipuo riguardo al contributo afferente il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente (art. 23 lett. a) che la Suprema Corte (nella sentenza n. 11801/2013) aveva fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in disamina e dell'art. 59 r.d. n.
215/1933, ritenendo che quest'ultima disposizione (che conferiva ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime) non introducesse deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 cod. civ., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione restava subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultassero effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a secondo che si trattasse di contributi definitivi o provvisori).
In particolare secondo la Suprema Corte “i contributi consortili, rientrano nell'ambito dell'art. 23 Cost., e, quindi, che delle disposizioni delle leggi regionali in tema, va data una lettura costituzionalmente orientata, ad evitare di incorrere nella violazione dell'art. 117 Cost., commi 1 e 3, come modificato dalla
Legge Costituzionale n. 3 del 2001.
Ciò posto, il Collegio ritiene che le formulate doglianze si pongano in contrasto con il condiviso principio, - affermato alla stregua della normativa nazionale ma tuttavia attuale ed applicabile anche in base a quella regionale invocata, - secondo cui “Il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59, sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali, e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per quest'ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 cod. civ., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a secondo che si tratti di contributi definitivi o provvisori)”
(Cass. n. 77543/1997, SS.UU. n.877/1984).
Il trascritto principio, avuto riguardo al tenore della normativa regionale, sostanzialmente analoga a quella nazionale, trova nel caso applicazione, non potendo indurre a diverso opinamento le considerazioni svolte dal ricorrente e le disposizioni di legge invocate”.
Ed ancora, in ordine alla prospettazione del consorzio che aveva “rivendicato "il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate" in base al R.D. n. 15 del 1933, art. 21 e della L.R. Calabria n. 11 del
2003, art. 17, sostenendo che i contributi stessi "sono dovuti indipendentemente dal beneficio ricevuto, per la cui imposizione è sufficiente che la proprietà ricada nel comprensorio dell'Ente” i giudici di legittimità hanno rilevato “che la pretesa dell'Ente risulta illegittima anche in base alla invocata normativa regionale, tenuto conto del fatto: che in base alla L.R. n. 11 del 2003, art. 17, i proprietari degli immobili " acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica", - atti, come rilevato, nel caso, insussistenti;
che in base al successivo art. 18 costituiscono obblighi, a carico dei proprietari, la realizzazione diretta, manutenzione ed esercizio di opere, nonché il pagamento dei contributi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione... "dopo il relativo compimento e la consegna", accertati ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, - obblighi, nel caso, mai sorti, per l'assorbente circostanza che nessuna opera od attività, produttiva di benefici, l'ente ha mai realizzato od espletato -; che ai sensi dell'art. 23, comma 1, il contributo consortile può riguardare anche spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario, ma che anche in tale caso "L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato
", - ammontare che, nel caso, non risulta determinato e ritualmente approvato con le citate modalità, in base alle previsioni di legge, interpretate in coerenza ai principi desumibili dagli artt. 23, 53 e 117 Cost., dai quali si evince l'esigenza che, la pretesa contributiva del Consorzio, ancor quando afferente spese istituzionali, debba, pur sempre, essere determinata secondo adeguati criteri di progressività, tenendo conto dei parametri in detta fase disponibili, avendo riguardo alla consistenza degli immobili ed ai concreti benefici, anche futuri, che è ragionevole prevedere gli stessi trarranno dalla programmata attività dell'Ente”.
Alla luce della normativa di riferimento sopra indicata e della richiamata elaborazione giurisprudenziale era indubbio che, in tema di contributi consortili, l'obbligo contributivo presupponesse la sussistenza dei seguenti elementi: 1) iscrizione degli immobili nel perimetro di contribuenza risultante dall'approvazione del piano di classifica previsto dall'art. 24 della L.R. n. 11/2003, condizione essenziale affinché i relativi proprietari assumano la qualità di consorziati-contribuenti; 2) approvazione del piano annuale di riparto delle spese contestualmente al bilancio di previsione, condizione essenziale per la determinazione dell'ammontare del contributo consortile;
3) ricorrenza del beneficio fondiario (anche con riguardo alla quota per il conseguimento dei fini istituzionali), presupposto essenziale del potere impositivo del consorzio alla luce del complessivo quadro normativo, anche di rilievo costituzionale (art. 860 cod. civ.; artt. 10 e 59 r.d. n. 215/1933; artt. 23 e 24 L.R. n. 11/2003; artt. 23, 53 e 117 Cost.).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 188/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 1 lett. a) della Legge Regionale Calabria n. 11/2003 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, fosse dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Secondo la Consulta, invero, il legislatore regionale può regolamentare i contributi consortili, “tenendo però conto che, nella misura in cui è riconosciuta la natura tributaria di queste prestazioni obbligatorie, e segnatamente di tributo derivato sui generis, opera il limite generale dell'art. 119, secondo comma, Cost. che prescrive il rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario anche con riferimento ad un tributo − quale è quello in esame – che trovi origine in una fonte statale”.
Premesso che il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo, deve identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.
In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.
Secondo la Corte “il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.”
Ed invero, “fermo restando che la debenza dei contributi consortili trova la sua fonte (statale) ancora nell'art. 860 cod. civ. – che prescrive che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica (per cui, secondo la sentenza n. 5 del 1967, «l'obbligo di contribuenza deriva dalla legge
») – la norma di principio, che li governa, può ricavarsi dal canone generale della stessa disposizione che parametra il contenuto della prestazione patrimoniale obbligatoria al beneficio che i consorziati traggono dalla bonifica.
Canone questo che è in stretta continuità sia con la previsione del (tuttora vigente) art. 11 del r.d. n. 215 del 1933 – secondo cui la ripartizione della «quota di spesa» tra i proprietari è fatta «in ragione dei benefici conseguiti» per effetto delle opere di bonifica e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione degli stessi – , sia con la richiamata intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, che ha previsto che le spese del consorzio sono a carico dei consorziati «i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi».
Quindi, per i contributi consortili, quali «quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica» a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale di natura tributaria è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e più in generale dall'attività del consorzio, secondo criteri fissati negli statuti o nelle delibere dei consorzi stessi, nel rispetto della disciplina regionale.”
Ancora secondo la Corte Costituzionale “l'assoggettamento a contribuzione consortile è quindi condizionato all'iscrizione dell'immobile nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l'immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica”.
Dunque, il “legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale – come già rilevato – potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale”.
“La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata è univocamente orientata dallo stesso principio settoriale del sistema tributario nel senso dell'innesto della previsione, in positivo, del beneficio derivante agli immobili del comprensorio di bonifica come presupposto dell'assoggettamento alla contribuzione consortile, invece della (e quindi in sostituzione della) non rilevanza del beneficio fondiario testualmente prevista dalla medesima disposizione denunciata. La possibilità di dispositivo additivo sostitutivo è, da tempo, riconosciuta da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 20, n. 22 e n. 120 del 2018).
Pertanto il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, ex lettera a) del comma 1 dell'art. 23 citato, è dovuto «in presenza del beneficio » – al pari della quota di cui alla successiva lettera b) del medesimo comma – invece che « indipendentemente dal beneficio fondiario»”.
La Corte ha pure osservato che la legge reg. Calabria n. 13 del 2017 ha novellato, con portata innovativa e non retroattiva, il comma 1 dell'art. 23 della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, prevedendo – senza più distinguere tra quota a) e quota b) – che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.
Appare evidente come la risoluzione della problematica circa la spettanza dell'onere della prova in ordine alla ricorrenza del terzo elemento sopra evidenziato (beneficio fondiario) - che secondo la giurisprudenza di legittimità dovrebbe incombere (quale prova contraria) sul ricorrente - esige che sia previamente provata dall'ente impositore la ricorrenza dei primi due elementi richiesti per l'insorgenza dell'obbligo contributivo (iscrizione degli immobili nel perimetro di contribuenza risultante dall'approvazione del piano di classifica previsto dall'art. 24 della L.R. n. 11/2003 e approvazione del piano annuale di riparto delle spese).
Nel caso di specie non è stata fornita dimostrazione della sussistenza del piano di classifica previsto dall'art. 24 L.R. n. 11/2003 (dal quale dovrebbe risultare il perimetro di contribuenza, presupposto indispensabile per l'iscrizione degli immobili e la conseguente acquisizione della qualità di consorziati/ contribuenti da parte dei proprietari), atteso che non è stato prodotto alcun atto che - tenendo conto “a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;
b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;
c) delle potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;
d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo”
- abbia individuato “i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori” e stabilito “i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile”.
Né risulta l'osservanza dell'iter procedurale previsto dall'art. 24 della Legge Regionale n. 11/2003.
In particolare, non è stato dedotto che sia stata deliberata una proposta di piano di classifica pubblicata mediante deposito presso la Presidenza della Giunta regionale e che dell'avvenuto deposito sia stata data comunicazione mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo del
Consorzio, dei Comuni interessati e della Provincia territorialmente competente;
che siano decorsi i termini di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei Comuni e delle
Province entro i quali gli interessati avrebbero potuto prendere visione del piano e di sessanta giorni per proporre osservazioni al consorzio;
che il consorzio abbia trasmesso alla Presidenza della Giunta regionale le osservazioni eventualmente pervenute, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni;
che la Giunta regionale abbia definito la proposta di piano di classifica e l'abbia trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione; che il Consiglio regionale abbia approvato il piano di classifica;
che il piano di classifica sia divenuto definitivo alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'approvazione del Consiglio regionale in mancanza di impugnazione al TAR. Deve precisarsi che il presupposto invocato dalla giurisprudenza di legittimità quale fondamento dell'inversione dell'onere della prova circa la ricorrenza del beneficio fondiario, vale a dire l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza, che può e deve discendere unicamente dall'adozione degli atti all'uopo previsti dalla L. n. 11/2003 (con particolare al piano di classifica ex art. 24) e non da equipollenti ignoti alla normativa in esame, non ricorre nel caso di specie.
Alla luce di quanto sopra evidenziato circa il contenuto minimo necessario e l'iter procedurale finalizzato all'approvazione del piano di classifica ex art. 24 L. n. 11/2003, non può certamente invocarsi l'equipollenza di ulteriori e diversi atti, atteso che dalla disposizione dell'art. 42 L. n. 11/2003 non può certamente discendere un'autorizzazione sine die ad emettere i ruoli di contribuenza in mancanza dei piani di classifica, trattandosi di norma transitoria che prevedeva che “entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi sono tenuti ad effettuare l'elaborazione e l'approvazione dei piani di classifica di cui al precedente articolo 24” consentendo nelle more, ossia fino all'approvazione dei piani di classifica e limitatamente all'anno successivo all'entrata in vigore della legge, di “emettere i ruoli di contribuenza per come finora fissati”.
Trattasi, in sostanza, di “autorizzazione” temporanea la cui efficacia temporale deve essere ricollegata al termine annuale concesso per l'adozione dei piani di classifica, termine abbondantemente scaduto in relazione ai contributi richiesti.
Deve poi soggiungersi che parte resistente non ha dedotto neppure la sussistenza del piano annuale di riparto delle spese approvato contestualmente al bilancio di previsione ex artt. 23-39 L.R. n. 11/2003, dovendosi precisare che anche in tal caso non possono essere valorizzati atti che siano stati adottati senza l'osservanza dell'iter procedurale e del contenuto minimo diverso da quello fissato dalla legge regionale.
Si pensi, al riguardo, a quanto statuito dal richiamato art. 39 L.R. n. 11/03 nella parte in cui dispone che i bilanci di previsione e i consuntivi dei Consorzi, formulati in conformità a principi di trasparenza, veridicità
e congruenza, devono essere distinti in movimenti correnti per funzionamento, per conseguimento di fini istituzionali e singole attività.
Le oscillazioni giurisprudenziali nella materia depongono per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente e Relatore
CAVA GIUSEPPE, Giudice
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4848/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Meridionali Del Cosentino - 98078030784
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023.5864 TRIB.CONSORTILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023.5864 TRIB.CONSORTILI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, tramite il suo difensore, impugnava l'Avviso di pagamento n. 2023/1641844 del 23/12/2023 Cod. Ident. 1442, della SOGERT – Società Gestione Riscossione Tributi, con sede in
MO EV, notificato a mezzo pec in data 16/01/2024, per “contributi di bonifica anno 2023”, dell'importo di €. 3.601,00, nonché degli atti e provvedimenti allo stesso presupposti, connessi e conseguenti, allo stato non conosciuti, compreso il piano di classifica e di riparto delle spese, emesso per conto del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino.
Lamentava la carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati e la mancanza dei presupposti per la applicazione dell'imposta per carenza del beneficio fondiario.
Si costituiva la società esattoriale, controdeducendo e chiedendo il rigetto del ricorso.
Non si costituiva il Consorzio di Bonifica.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per come di seguito si espliciterà.
Va, preliminarmente, rilevato che questa Corte, con sentenza 4737/24, depositata in data 30.6.2025, relativa al procedimento 3567/2024 fra le stesse parti e la medesima imposta, riguardante i tributi consortili per l'anno 2023, ha accolto il ricorso del contribuente, articolato attraverso le stesse censure qui proposte.
Il giudicato esterno formatosi non risulta scalfito da nuove e diverse allegazioni di controparte avverso le valutazioni contenute in quella sentenza, valutazioni che, comunque, questo Giudice condivide.
Viene in rilievo, in primo luogo, il difetto di motivazione dell' atto impugnato, in cui non sono stati indicati le modalità di determinazione dell'importo e i criteri di ripartizione tra i vari consorziati, l'inserimento nel perimetro consortile e il concreto vantaggio arrecato al fondo.
In sostanza, l'atto non è stato motivato in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, in violazione dell'obbligo motivazionale discendente dall'art. 7 della legge n. 12 del 2000 (cfr., da ultimo, Cass. N.
9799/2017).
L'avviso di pagamento difetta degli elementi indispensabili (in primis, i criteri di calcolo del tributo e le aliquote applicate) per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione, conseguendone l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Non risultano notificati al ricorrente atti precedenti attraverso i quali risolvere il problema motivazionale qui rilevato.
Anche le ulteriori censure relative all'insussistenza dei presupposti dell'imposizione sono fondate.
Giova precisare che l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi,
l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi dell'art. 10 del r.d. n. 215 del
1933, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga un vantaggio, ossia un incremento di valore, diretto e specifico ed idoneo a tradursi in una qualità del fondo, dalle opere eseguite dall'ente.
Anche la Legge Regionale Calabria n. 11/2003 prevede (all'art. 17) che acquisiscono la qualità di consorziati e sono conseguentemente tenuti al pagamento dei contributi di bonifica i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che assumono la qualità di consorziaticontribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica previsto dall'art. 24 della stessa legge.
Inoltre, lo stesso testo normativo disponeva (all'art. 23) che “il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo iseguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.
L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato”.
Con riguardo a tale ultimo profilo, il successivo art. 39 dispone che i bilanci di previsione sono formulati in conformità a principi di trasparenza, veridicità e congruenza, distinti in movimenti correnti per funzionamento, per conseguimento di fini istituzionali e singole attività e che sono approvati entro il 30 novembre di ciascun anno precedente l'esercizio cui si riferiscono.
Quanto al piano di classifica l'art. 24 della legge regionale in disamina prevede che l'elaborazione del piano è effettuata dai consorzi secondo principi di economia che tengano conto a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;
b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;
c) delle potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;
d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.
Il comma 2 dello stesso art. 24 dispone che “il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell'articolo 812 del codice civile, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile”.
Ed ancora il medesimo art. 24 prevede che:
- la proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi venga pubblicata mediante deposito presso la
Presidenza della Giunta regionale e che dell'avvenuto deposito sia data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo del Consorzio, dei Comuni interessati e della Provincia territorialmente competente;
- entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei Comuni e delle Province, gli interessati possano prendere visione dei piani e proporre, entro 60 giorni dalla stessa data, osservazioni ai Consorzi che li hanno redatti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- i Consorzi, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini sopra indicati, esaminino le osservazioni pervenute e le trasmettano alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni;
- la Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al precedente comma 5, definisca la proposta di piano di classifica e la trasmetta al Consiglio regionale per l'approvazione;
- i piani di classifica divengano definitivi entro 60 giorni dall'approvazione del Consiglio regionale e possano essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR.
Deve poi precisarsi, con precipuo riguardo al contributo afferente il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente (art. 23 lett. a) che la Suprema Corte (nella sentenza n. 11801/2013) aveva fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in disamina e dell'art. 59 r.d. n.
215/1933, ritenendo che quest'ultima disposizione (che conferiva ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime) non introducesse deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 cod. civ., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione restava subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultassero effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a secondo che si trattasse di contributi definitivi o provvisori).
In particolare secondo la Suprema Corte “i contributi consortili, rientrano nell'ambito dell'art. 23 Cost., e, quindi, che delle disposizioni delle leggi regionali in tema, va data una lettura costituzionalmente orientata, ad evitare di incorrere nella violazione dell'art. 117 Cost., commi 1 e 3, come modificato dalla
Legge Costituzionale n. 3 del 2001.
Ciò posto, il Collegio ritiene che le formulate doglianze si pongano in contrasto con il condiviso principio, - affermato alla stregua della normativa nazionale ma tuttavia attuale ed applicabile anche in base a quella regionale invocata, - secondo cui “Il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59, sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali, e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per quest'ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 cod. civ., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a secondo che si tratti di contributi definitivi o provvisori)”
(Cass. n. 77543/1997, SS.UU. n.877/1984).
Il trascritto principio, avuto riguardo al tenore della normativa regionale, sostanzialmente analoga a quella nazionale, trova nel caso applicazione, non potendo indurre a diverso opinamento le considerazioni svolte dal ricorrente e le disposizioni di legge invocate”.
Ed ancora, in ordine alla prospettazione del consorzio che aveva “rivendicato "il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate" in base al R.D. n. 15 del 1933, art. 21 e della L.R. Calabria n. 11 del
2003, art. 17, sostenendo che i contributi stessi "sono dovuti indipendentemente dal beneficio ricevuto, per la cui imposizione è sufficiente che la proprietà ricada nel comprensorio dell'Ente” i giudici di legittimità hanno rilevato “che la pretesa dell'Ente risulta illegittima anche in base alla invocata normativa regionale, tenuto conto del fatto: che in base alla L.R. n. 11 del 2003, art. 17, i proprietari degli immobili " acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica", - atti, come rilevato, nel caso, insussistenti;
che in base al successivo art. 18 costituiscono obblighi, a carico dei proprietari, la realizzazione diretta, manutenzione ed esercizio di opere, nonché il pagamento dei contributi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione... "dopo il relativo compimento e la consegna", accertati ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, - obblighi, nel caso, mai sorti, per l'assorbente circostanza che nessuna opera od attività, produttiva di benefici, l'ente ha mai realizzato od espletato -; che ai sensi dell'art. 23, comma 1, il contributo consortile può riguardare anche spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario, ma che anche in tale caso "L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato
", - ammontare che, nel caso, non risulta determinato e ritualmente approvato con le citate modalità, in base alle previsioni di legge, interpretate in coerenza ai principi desumibili dagli artt. 23, 53 e 117 Cost., dai quali si evince l'esigenza che, la pretesa contributiva del Consorzio, ancor quando afferente spese istituzionali, debba, pur sempre, essere determinata secondo adeguati criteri di progressività, tenendo conto dei parametri in detta fase disponibili, avendo riguardo alla consistenza degli immobili ed ai concreti benefici, anche futuri, che è ragionevole prevedere gli stessi trarranno dalla programmata attività dell'Ente”.
Alla luce della normativa di riferimento sopra indicata e della richiamata elaborazione giurisprudenziale era indubbio che, in tema di contributi consortili, l'obbligo contributivo presupponesse la sussistenza dei seguenti elementi: 1) iscrizione degli immobili nel perimetro di contribuenza risultante dall'approvazione del piano di classifica previsto dall'art. 24 della L.R. n. 11/2003, condizione essenziale affinché i relativi proprietari assumano la qualità di consorziati-contribuenti; 2) approvazione del piano annuale di riparto delle spese contestualmente al bilancio di previsione, condizione essenziale per la determinazione dell'ammontare del contributo consortile;
3) ricorrenza del beneficio fondiario (anche con riguardo alla quota per il conseguimento dei fini istituzionali), presupposto essenziale del potere impositivo del consorzio alla luce del complessivo quadro normativo, anche di rilievo costituzionale (art. 860 cod. civ.; artt. 10 e 59 r.d. n. 215/1933; artt. 23 e 24 L.R. n. 11/2003; artt. 23, 53 e 117 Cost.).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 188/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 1 lett. a) della Legge Regionale Calabria n. 11/2003 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, fosse dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Secondo la Consulta, invero, il legislatore regionale può regolamentare i contributi consortili, “tenendo però conto che, nella misura in cui è riconosciuta la natura tributaria di queste prestazioni obbligatorie, e segnatamente di tributo derivato sui generis, opera il limite generale dell'art. 119, secondo comma, Cost. che prescrive il rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario anche con riferimento ad un tributo − quale è quello in esame – che trovi origine in una fonte statale”.
Premesso che il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo, deve identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.
In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.
Secondo la Corte “il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.”
Ed invero, “fermo restando che la debenza dei contributi consortili trova la sua fonte (statale) ancora nell'art. 860 cod. civ. – che prescrive che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica (per cui, secondo la sentenza n. 5 del 1967, «l'obbligo di contribuenza deriva dalla legge
») – la norma di principio, che li governa, può ricavarsi dal canone generale della stessa disposizione che parametra il contenuto della prestazione patrimoniale obbligatoria al beneficio che i consorziati traggono dalla bonifica.
Canone questo che è in stretta continuità sia con la previsione del (tuttora vigente) art. 11 del r.d. n. 215 del 1933 – secondo cui la ripartizione della «quota di spesa» tra i proprietari è fatta «in ragione dei benefici conseguiti» per effetto delle opere di bonifica e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione degli stessi – , sia con la richiamata intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, che ha previsto che le spese del consorzio sono a carico dei consorziati «i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi».
Quindi, per i contributi consortili, quali «quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica» a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale di natura tributaria è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e più in generale dall'attività del consorzio, secondo criteri fissati negli statuti o nelle delibere dei consorzi stessi, nel rispetto della disciplina regionale.”
Ancora secondo la Corte Costituzionale “l'assoggettamento a contribuzione consortile è quindi condizionato all'iscrizione dell'immobile nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l'immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica”.
Dunque, il “legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale – come già rilevato – potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale”.
“La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata è univocamente orientata dallo stesso principio settoriale del sistema tributario nel senso dell'innesto della previsione, in positivo, del beneficio derivante agli immobili del comprensorio di bonifica come presupposto dell'assoggettamento alla contribuzione consortile, invece della (e quindi in sostituzione della) non rilevanza del beneficio fondiario testualmente prevista dalla medesima disposizione denunciata. La possibilità di dispositivo additivo sostitutivo è, da tempo, riconosciuta da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 20, n. 22 e n. 120 del 2018).
Pertanto il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, ex lettera a) del comma 1 dell'art. 23 citato, è dovuto «in presenza del beneficio » – al pari della quota di cui alla successiva lettera b) del medesimo comma – invece che « indipendentemente dal beneficio fondiario»”.
La Corte ha pure osservato che la legge reg. Calabria n. 13 del 2017 ha novellato, con portata innovativa e non retroattiva, il comma 1 dell'art. 23 della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, prevedendo – senza più distinguere tra quota a) e quota b) – che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.
Appare evidente come la risoluzione della problematica circa la spettanza dell'onere della prova in ordine alla ricorrenza del terzo elemento sopra evidenziato (beneficio fondiario) - che secondo la giurisprudenza di legittimità dovrebbe incombere (quale prova contraria) sul ricorrente - esige che sia previamente provata dall'ente impositore la ricorrenza dei primi due elementi richiesti per l'insorgenza dell'obbligo contributivo (iscrizione degli immobili nel perimetro di contribuenza risultante dall'approvazione del piano di classifica previsto dall'art. 24 della L.R. n. 11/2003 e approvazione del piano annuale di riparto delle spese).
Nel caso di specie non è stata fornita dimostrazione della sussistenza del piano di classifica previsto dall'art. 24 L.R. n. 11/2003 (dal quale dovrebbe risultare il perimetro di contribuenza, presupposto indispensabile per l'iscrizione degli immobili e la conseguente acquisizione della qualità di consorziati/ contribuenti da parte dei proprietari), atteso che non è stato prodotto alcun atto che - tenendo conto “a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;
b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;
c) delle potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;
d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo”
- abbia individuato “i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori” e stabilito “i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile”.
Né risulta l'osservanza dell'iter procedurale previsto dall'art. 24 della Legge Regionale n. 11/2003.
In particolare, non è stato dedotto che sia stata deliberata una proposta di piano di classifica pubblicata mediante deposito presso la Presidenza della Giunta regionale e che dell'avvenuto deposito sia stata data comunicazione mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo del
Consorzio, dei Comuni interessati e della Provincia territorialmente competente;
che siano decorsi i termini di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei Comuni e delle
Province entro i quali gli interessati avrebbero potuto prendere visione del piano e di sessanta giorni per proporre osservazioni al consorzio;
che il consorzio abbia trasmesso alla Presidenza della Giunta regionale le osservazioni eventualmente pervenute, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni;
che la Giunta regionale abbia definito la proposta di piano di classifica e l'abbia trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione; che il Consiglio regionale abbia approvato il piano di classifica;
che il piano di classifica sia divenuto definitivo alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'approvazione del Consiglio regionale in mancanza di impugnazione al TAR. Deve precisarsi che il presupposto invocato dalla giurisprudenza di legittimità quale fondamento dell'inversione dell'onere della prova circa la ricorrenza del beneficio fondiario, vale a dire l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza, che può e deve discendere unicamente dall'adozione degli atti all'uopo previsti dalla L. n. 11/2003 (con particolare al piano di classifica ex art. 24) e non da equipollenti ignoti alla normativa in esame, non ricorre nel caso di specie.
Alla luce di quanto sopra evidenziato circa il contenuto minimo necessario e l'iter procedurale finalizzato all'approvazione del piano di classifica ex art. 24 L. n. 11/2003, non può certamente invocarsi l'equipollenza di ulteriori e diversi atti, atteso che dalla disposizione dell'art. 42 L. n. 11/2003 non può certamente discendere un'autorizzazione sine die ad emettere i ruoli di contribuenza in mancanza dei piani di classifica, trattandosi di norma transitoria che prevedeva che “entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi sono tenuti ad effettuare l'elaborazione e l'approvazione dei piani di classifica di cui al precedente articolo 24” consentendo nelle more, ossia fino all'approvazione dei piani di classifica e limitatamente all'anno successivo all'entrata in vigore della legge, di “emettere i ruoli di contribuenza per come finora fissati”.
Trattasi, in sostanza, di “autorizzazione” temporanea la cui efficacia temporale deve essere ricollegata al termine annuale concesso per l'adozione dei piani di classifica, termine abbondantemente scaduto in relazione ai contributi richiesti.
Deve poi soggiungersi che parte resistente non ha dedotto neppure la sussistenza del piano annuale di riparto delle spese approvato contestualmente al bilancio di previsione ex artt. 23-39 L.R. n. 11/2003, dovendosi precisare che anche in tal caso non possono essere valorizzati atti che siano stati adottati senza l'osservanza dell'iter procedurale e del contenuto minimo diverso da quello fissato dalla legge regionale.
Si pensi, al riguardo, a quanto statuito dal richiamato art. 39 L.R. n. 11/03 nella parte in cui dispone che i bilanci di previsione e i consuntivi dei Consorzi, formulati in conformità a principi di trasparenza, veridicità
e congruenza, devono essere distinti in movimenti correnti per funzionamento, per conseguimento di fini istituzionali e singole attività.
Le oscillazioni giurisprudenziali nella materia depongono per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Spese compensate.