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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 08/08/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. UI LV, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 424/2023, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, in Via Parte_1
Cernaia n. 39, presso lo studio degli avv. Francesca Romana Fontana e Italo
Di Marco, che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
RESISTENTE CONTUMACE
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Cassino, via
Polledrera snc, presso la propria sede, e rappresentato e difeso dall'avv.
NI SS, in virtù di delega in atti
RESISTENTE
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha sostenuto: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze del Controparte_3
oggi , inquadrata
[...] Controparte_1 nell'Area II F1, presso il Museo Archeologico Nazionale "G.
Carettoni" sito in Cassino (FR), polo Museale del Lazio, sino al pensionamento intervenuto nell'agosto 2018;
- di aver partecipato nell'anno 2017, ancora in servizio e avendone tutti i requisiti, con domanda n. 6912A1118230479, alla specifica procedura per lo sviluppo economico finalizzata all'attribuzione della fascia retributiva immediatamente superiore di cui al Decreto
Direttoriale n. 1610 del 10/11/2017;
- di essere risultata vincitrice della procedura, conseguendo la mansione di “operatore all'accoglienza ed alla vigilanza”, con conseguente passaggio dalla Fascia 1 alla Fascia 2 e con pieno diritto all'adeguamento della partita stipendiale a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- che il diritto alla nuova retribuzione è stato comunicato alla ma ciononostante Parte_2
l'aggiornamento stipendiale non è mai intervenuto, avendo continuato quindi a percepire, nell'ultimo anno e mezzo di lavoro, la medesima retribuzione prevista in fascia F1;
- che anche il trattamento pensionistico ad oggi percepito non tiene conto del passaggio all'area A2 F2;
- di aver diffidato il resistente a regolarizzare la sua CP_1 posizione, ricevendo in un primo momento la seguente risposta: “In riscontro alla nota in oggetto, si rappresenta che Questa Direzione - non costituendo Ente pagatore - ha attivato presso i competenti Uffici le verifiche e gli adempimenti propedeutici alla evasione della istanza della Sua assistita, finalizzati alla riliquidazione della pensione e al calcolo delle differenze stipendiali dalla stessa vantati.
2 Seguirà a stretto giro comunicazione in termini”, cui non hanno fatto seguito ulteriori riscontri.
Pertanto, ha concluso chiedendo : “Voglia accertare e dichiarare che la sig.ra ell'anno 2017 risultava vincitrice di procedura per lo sviluppo Pt_1 economico finalizzata all'attribuzione della fascia retributiva immediatamente superiore e per effetto condannare il in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore con sede in Via del Collegio Romano, 27, 00186 Roma, per le ragioni di cui in premessa, al pagamento nei confronti della ricorrente della somma di € 2.303,53 rivalutazione monetaria oltre i dovuti interessi, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Voglia altresì ordinare al in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 di regolarizzare la posizione contributiva della sig.ra comunicando Pt_1 all' tutto quanto necessario al fine di Controparte_2 provvedere al ricalcolo del trattamento pensionistico dovuto alla resistente oltre che alla liquidazione dei dovuti arretrati. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi nei confronti dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1 costituito.
All'udienza del 4.07.2023 il giudice ha sollevato d'ufficio la questione di giurisdizione in relazione alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico.
All'udienza del 24.09.2024 il giudice ha stimato che l'eccezione di giurisdizione potesse essere decisa, anche alla luce delle deduzioni della parte ricorrente, contestualmente al merito, e ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Inps, con riferimento alla domanda di omissione contributiva.
Si è costituita in giudizio l'INPS, che ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del Tribunale a favore della Corte dei Conti. Ha eccepito, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva per la regolarizzazione della posizione contributiva, dovendo la lavoratrice
3 proporre invece azione nei confronti del datore di lavoro, unico soggetto passivo obbligato al versamento contributivo.
Nel merito, in caso di accoglimento della domanda come proposta nei confronti del , ha chiesto di condannare lo stesso al Controparte_1 pagamento della contribuzione omessa dovuta in termini di legge comprensiva delle dovute somme aggiuntive da calcolarsi alla data del saldo del dovuto per il rapporto per cui è causa. Inoltre, ha chiesto, qualora le domande di cui al ricorso introduttivo trovino accoglimento, di tener indenne l'ente da qualsivoglia condanna alle spese di lite.
La causa è stata istruita in via documentale, e all'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte e lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
***
Occorre preliminarmente esaminare la questione di giurisdizione rilevata d'ufficio e sollevata in via di eccezione anche dalla resistente INPS.
È utile a questo riguardo richiamare l'orientamento espresso nella sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 29396 del 15.11.2018, secondo cui “spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti,
a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato (cfr. tra le tante Cass.
Sez. U. 27/03/2017, n. 7755; Cass. Sez. U. 09/06/2016, n. 11869) (..)
Rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto una domanda con la quale si chieda l'accertamento delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e del diritto ad un diverso trattamento economico che, solo di riflesso, è destinato ad integrare il trattamento pensionistico in godimento da parte del lavoratore in quiescenza
(cfr. di recente Cass. Sez. U -, 21/02/2018 n. 4237 ed anche Cass. sez. U. n.
28368/2017, 10915/2014 e 15057/2017)”.
4 In accordo con i principi espressi da tale orientamento, la giurisdizione della Corte dei Conti si radica esclusivamente qualora la domanda proposta abbia ad oggetto in via diretta l'accertamento del diritto alla pensione o la rideterminazione del suo importo, mentre nelle ipotesi in cui l'oggetto della richiesta attiene a crediti retributivi – in virtù dei quali può poi prodursi un effetto sull'ammontare della pensione – deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
Nel caso di specie, di conseguenza, avendo la domanda ad oggetto il riconoscimento di crediti retributivi derivanti da una procedura di progressione economica già definita con esito favorevole per la lavoratrice, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63
D.Lgs. 165/2001, nonostante la domanda sia stata proposta dopo la cessazione dal servizio e i crediti di cui si chiede l'accertamento siano suscettibili di riflessi sul trattamento pensionistico.
Pertanto, la domanda spiegata dalla ricorrente è stata correttamente proposta davanti al Tribunale e l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'I.N.P.S. è infondata.
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Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente INPS, avuto riguardo alla domanda di condanna espressamente volta ad ottenere la regolarizzazione contributiva per il periodo in oggetto, anche ai fini dell'adeguamento del trattamento pensionistico, deve farsi riferimento all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
29637 del 22.10.2021 e Cass. n. 17320 del 19.8.2020), per cui il giudizio instaurato dal lavoratore al fine di chiedere al datore la regolarizzazione della propria posizione lavorativa, necessita la partecipazione al giudizio anche dell'INPS, quale diretto interessato all'accertamento giudiziale e destinatario del pagamento e da intendersi quale litisconsorte necessario.
Pertanto, l'eccezione va rigettata in quanto infondata.
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Nel merito occorre rilevare che ai sensi dell'art. 9 del bando che ha indetto la procedura “per lo sviluppo economico finalizzata all'attribuzione della
5 fascia retributiva immediatamente superiore ad un contingente del personale di ruolo del (cfr. doc. n. 1 all. fasc. Controparte_3 ric.) “Ai dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito è attribuita la fascia retributiva conseguita per effetto della presente procedura con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria finale”.
La ricorrente è risultata – come da evidenza documentale in atti - vincitrice della procedura di progressione economica, come si evince dal decreto direttoriale n 828 del 25.05.2018 (cfr. doc. n. 2 all. fasc. ric.). In particolare,
l'art. 2 del menzionato decreto dispone che: “Ai sensi dell'articolo 9 del bando di selezione ai candidati dichiarati vincitori, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, è attribuita a decorrere, dai 1° gennaio 2017, la fascia retributiva conseguita con attribuzione del relativo trattamento economico. si procederà all'adeguamento stipendiale solo dopo la registrazione del presente decreto direttoriale da parte degli organi di controllo”. Risulta, inoltre, che l'assegnazione della superiore fascia retributiva è stata anche comunicata alla (cfr. doc. n. 4 all. fasc. Parte_2 ric.), mentre non vi è prova agli atti – né il convenuto, rimasto CP_1 contumace, ha dedotto alcunché in tal senso - dell'effettivo adeguamento stipendiale, emergendo invece dalle buste paga allegate dalla ricorrente (cfr. doc. n. 5 all. fasc. ric.) che alcun riconoscimento è stato operato.
Deve ritenersi dunque provato e accertato che la ricorrente è risultata vincitrice della procedura di progressione economica bandita dall'Amministrazione, come da decreto direttoriale n. 828 del 25.05.2018, con cui le è stata attribuita la fascia retributiva superiore con decorrenza 1° gennaio 2017, e rilevato che l'Amministrazione, pur avendo comunicato il diritto alla , non ha mai provveduto Parte_2 all'adeguamento stipendiale, come comprovato dalle buste paga in atti va accertato il diritto della ricorrente alla retribuzione corrispondente alla progressione ottenuta, a fronte del provvedimento definitivo di approvazione della graduatoria e alla previsione del bando, con decorrenza dal 1° gennaio
2017.
6 Per ciò che attiene alla quantificazione del credito retributivo, risultano corretti e scevri da vizi i conteggi effettuati dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo, determinando la differenza retribuzione complessivamente spettante per la progressione spettante e la retribuzione effettivamente percepita per i 19 mesi e le mensilità aggiuntive maturate nel periodo dal
1.1.2017 fino al 1.8.2018, data di collocamento in quiescenza, e dunque complessivamente pari ad € 2.303,53, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, vertendosi in ipotesi di rapporto di pubblico impiego privatizzato.
Quale conseguenza della maggiore retribuzione accertata, deve inoltre condannarsi l'amministrazione alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva della ricorrente, mediante il versamento dei contributi eventualmente non prescritti nei confronti dell'I.N.P.S.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014, della materia e del valore della controversia (da ricomprendersi nello scaglione tra € 1.101,00 e € 5.200,00 in considerazione dell'ammontare della somma liquidata), seguono la soccombenza e sono poste a carico del , da distrarsi. Controparte_1
Devono invece essere integralmente compensate tra le parti le spese sostenute dall'I.N.P.S., stante la posizione processuale di soggetto chiamato dal giudice e mero litisconsorte e l'assenza di deduzioni nel merito da parte dell'istituto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara il diritto di all'attribuzione Parte_1 della fascia retributiva immediatamente superiore a quella di assegnazione sin dal 1.1.2017 e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in suo favore della somma di € 2.303,53, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
7 - condanna il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente, nei limiti dell'eventuale prescrizione, tenuto conto della retribuzione effettivamente spettante per il periodo successivo al 1.1.2017;
- condanna il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del giudizio in favore di che si liquidano in complessivi € Parte_1
2.626,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- spese compensate con riferimento alla parte resistente I.N.P.S.
Così deciso in Cassino il 08/08/2025
IL GIUDICE
UI LV
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