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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00396/2021 REG.RIC.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00218 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00396/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 396 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6;
Questura di Mantova, non costituita in giudizio;
per l'annullamento N. 00396/2021 REG.RIC.
- del decreto CAT. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Mantova emesso in data 21.5.2021 e notificato in data 16.6.2021, con cui è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato richiesto dal ricorrente;
- di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Alessandro
FE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il ricorrente, cittadino pakistano, aveva un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e, in data 17.11.2020, ne ha chiesto il rinnovo.
2.- L'istanza è stata respinta con provvedimento del 21.5.2021 con la motivazione che:
(a) era stato condannato in data 11.9.2020, non in via definitiva, a 2 anni e 1 mese di reclusione e a € 450 di multa per rapina aggravata, delitto ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998; (b) nel 2020 aveva percepito un reddito di € 3.860, inferiore all'assegno sociale di € 5.977; (c) risultava privo di vincoli familiari in Italia, anche se nel 2019 aveva presentato alla
Prefettura istanza di nulla osta al ricongiungimento familiare con il figlio nato il
25.4.2001, il quale all'epoca del provvedimento era comunque diventato maggiorenne e non aveva ancora fatto ingresso in Italia.
3.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il 2.7.2021 e depositato il 6.7.2021. N. 00396/2021 REG.RIC.
L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS- del 29.7.2021, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5835 del 22.10.2021.
Il 4.2.2026 il ricorrente ha depositato delle note d'udienza, che costituiscono in realtà una vera e propria memoria, e un documento, cioè il dispositivo della sentenza della
Corte d'Appello di Venezia del 17.2.2025 nel grado d'appello del processo penale a suo carico. Il deposito è stato poi eseguito nuovamente il giorno seguente.
La memoria e il documento sono inammissibili perché depositati oltre i termini perentori di cui all'art. 73, 1° comma c.p.a.
DIRITTO
1.- Il ricorrente in primo luogo propugna la tesi secondo la quale la disciplina di cui all'art. 5, comma 4 e all'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, che configura come ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno la condanna per uno dei reati previsti dall'art. 380 c.p.p., anche se si tratta di condanna non definitiva, contrasterebbe con la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.
1.1.- La tesi è infondata, perché la rilevanza della condanna non definitiva ai fini del rilascio del permesso di soggiorno non attiene all'ambito penalistico, cui si riferisce l'art. 27 Cost., ma all'ambito amministrativo della tutela dell'ordine pubblico, e non può considerarsi irragionevole la scelta del legislatore di ravvisare un rischio per tale interesse della collettività, sì da giustificare il diniego del permesso di soggiorno, in presenza di una sentenza di condanna non definitiva.
1.2.- Peraltro dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia tardivamente prodotta dal ricorrente – e quindi inutilizzabile ai fini della decisione – emerge che, in appello, la sentenza di condanna è stata confermata per la rapina, e non risulta che il ricorrente abbia proposto ricorso per cassazione, per il quale sono ormai scaduti i termini. N. 00396/2021 REG.RIC.
2.- In secondo luogo il ricorrente sostiene che la Questura di Mantova avrebbe dovuto comparare l'interesse alla sicurezza pubblica con l'interesse dello straniero alla tutela del proprio rapporto con la famiglia della cognata (sorella della moglie), nell'autolavaggio della quale egli lavora.
Evidenzia inoltre che il figlio aveva ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare, ma non ancora il visto di ingresso.
2.1.- Il motivo è infondato.
2.1.1.- La cognata, infatti, non è parente ma affine, sicché il relativo rapporto non rientra tra quelli rilevanti ai fini del ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29
d.lgs. 286/1998, e di riflesso ai fini del bilanciamento di cui all'art. 5, comma 5, ultima parte d.lgs. 286/1998.
2.1.2.- Il figlio invece non era entrato in Italia, e quindi nemmeno lui rileva ai fini di quest'ultima disposizione, in quanto, alla luce di Corte cost. 202/2013, vengono in considerazione solo i “legami familiari nel territorio dello Stato”.
Peraltro il figlio, essendo nato il [...], era già maggiorenne alla data in cui il ricorrente ha chiesto il rinnovo del permesso (17.11.2020).
3.- Quanto ai redditi, il ricorrente evidenzia che erano stati nel 2017 euro 5.263,57, di poco inferiore al minimo (ma si trattava di lavoro iniziato quell'anno per il quale, a suo dire, aveva bisogno di fare pratica), nel 2018 euro 7.324,13 e nel 2019 euro
7.086,70; solo nel 2020 il reddito era stato oggettivamente più basso, ma i parametri economici di riferimento per quell'anno andrebbero rimodulati per la grave crisi economica mondiale conseguente alla pandemia.
3.1.- Anche questa censura è infondata, perché il ricorrente non contesta che il suo reddito nel 2020 – anno immediatamente antecedente al provvedimento impugnato – era inferiore all'importo dell'assegno sociale, e non ha alcun fondamento normativo la sua pretesa di “rimodulare” al ribasso, per quell'anno, l'importo rilevante.
4.- In conclusione il ricorso va respinto. N. 00396/2021 REG.RIC.
Le spese del giudizio di merito possono essere compensate considerando che, dopo la fase cautelare, per la quale il ricorrente è già stato condannato alle spese,
l'Amministrazione non ha più svolto difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN BR, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro FE, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 00396/2021 REG.RIC.
Alessandro FE AN BR
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00218 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00396/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 396 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6;
Questura di Mantova, non costituita in giudizio;
per l'annullamento N. 00396/2021 REG.RIC.
- del decreto CAT. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Mantova emesso in data 21.5.2021 e notificato in data 16.6.2021, con cui è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato richiesto dal ricorrente;
- di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Alessandro
FE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il ricorrente, cittadino pakistano, aveva un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e, in data 17.11.2020, ne ha chiesto il rinnovo.
2.- L'istanza è stata respinta con provvedimento del 21.5.2021 con la motivazione che:
(a) era stato condannato in data 11.9.2020, non in via definitiva, a 2 anni e 1 mese di reclusione e a € 450 di multa per rapina aggravata, delitto ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998; (b) nel 2020 aveva percepito un reddito di € 3.860, inferiore all'assegno sociale di € 5.977; (c) risultava privo di vincoli familiari in Italia, anche se nel 2019 aveva presentato alla
Prefettura istanza di nulla osta al ricongiungimento familiare con il figlio nato il
25.4.2001, il quale all'epoca del provvedimento era comunque diventato maggiorenne e non aveva ancora fatto ingresso in Italia.
3.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il 2.7.2021 e depositato il 6.7.2021. N. 00396/2021 REG.RIC.
L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS- del 29.7.2021, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5835 del 22.10.2021.
Il 4.2.2026 il ricorrente ha depositato delle note d'udienza, che costituiscono in realtà una vera e propria memoria, e un documento, cioè il dispositivo della sentenza della
Corte d'Appello di Venezia del 17.2.2025 nel grado d'appello del processo penale a suo carico. Il deposito è stato poi eseguito nuovamente il giorno seguente.
La memoria e il documento sono inammissibili perché depositati oltre i termini perentori di cui all'art. 73, 1° comma c.p.a.
DIRITTO
1.- Il ricorrente in primo luogo propugna la tesi secondo la quale la disciplina di cui all'art. 5, comma 4 e all'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, che configura come ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno la condanna per uno dei reati previsti dall'art. 380 c.p.p., anche se si tratta di condanna non definitiva, contrasterebbe con la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.
1.1.- La tesi è infondata, perché la rilevanza della condanna non definitiva ai fini del rilascio del permesso di soggiorno non attiene all'ambito penalistico, cui si riferisce l'art. 27 Cost., ma all'ambito amministrativo della tutela dell'ordine pubblico, e non può considerarsi irragionevole la scelta del legislatore di ravvisare un rischio per tale interesse della collettività, sì da giustificare il diniego del permesso di soggiorno, in presenza di una sentenza di condanna non definitiva.
1.2.- Peraltro dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia tardivamente prodotta dal ricorrente – e quindi inutilizzabile ai fini della decisione – emerge che, in appello, la sentenza di condanna è stata confermata per la rapina, e non risulta che il ricorrente abbia proposto ricorso per cassazione, per il quale sono ormai scaduti i termini. N. 00396/2021 REG.RIC.
2.- In secondo luogo il ricorrente sostiene che la Questura di Mantova avrebbe dovuto comparare l'interesse alla sicurezza pubblica con l'interesse dello straniero alla tutela del proprio rapporto con la famiglia della cognata (sorella della moglie), nell'autolavaggio della quale egli lavora.
Evidenzia inoltre che il figlio aveva ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare, ma non ancora il visto di ingresso.
2.1.- Il motivo è infondato.
2.1.1.- La cognata, infatti, non è parente ma affine, sicché il relativo rapporto non rientra tra quelli rilevanti ai fini del ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29
d.lgs. 286/1998, e di riflesso ai fini del bilanciamento di cui all'art. 5, comma 5, ultima parte d.lgs. 286/1998.
2.1.2.- Il figlio invece non era entrato in Italia, e quindi nemmeno lui rileva ai fini di quest'ultima disposizione, in quanto, alla luce di Corte cost. 202/2013, vengono in considerazione solo i “legami familiari nel territorio dello Stato”.
Peraltro il figlio, essendo nato il [...], era già maggiorenne alla data in cui il ricorrente ha chiesto il rinnovo del permesso (17.11.2020).
3.- Quanto ai redditi, il ricorrente evidenzia che erano stati nel 2017 euro 5.263,57, di poco inferiore al minimo (ma si trattava di lavoro iniziato quell'anno per il quale, a suo dire, aveva bisogno di fare pratica), nel 2018 euro 7.324,13 e nel 2019 euro
7.086,70; solo nel 2020 il reddito era stato oggettivamente più basso, ma i parametri economici di riferimento per quell'anno andrebbero rimodulati per la grave crisi economica mondiale conseguente alla pandemia.
3.1.- Anche questa censura è infondata, perché il ricorrente non contesta che il suo reddito nel 2020 – anno immediatamente antecedente al provvedimento impugnato – era inferiore all'importo dell'assegno sociale, e non ha alcun fondamento normativo la sua pretesa di “rimodulare” al ribasso, per quell'anno, l'importo rilevante.
4.- In conclusione il ricorso va respinto. N. 00396/2021 REG.RIC.
Le spese del giudizio di merito possono essere compensate considerando che, dopo la fase cautelare, per la quale il ricorrente è già stato condannato alle spese,
l'Amministrazione non ha più svolto difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN BR, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro FE, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 00396/2021 REG.RIC.
Alessandro FE AN BR
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.