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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 18/08/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
RG 20079/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
- gestione HO TR ( e parte rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 difesa dall'avv. Giuseppe Cincotta.
PARTE RICORRENTE
Contro
NE di PO LA ( parte rappresentata dal comandante p.t. dott. P.IVA_2
. Persona_1
PARTE RESISTENTE
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso come in atti l'opponente propone gravame avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla NE di PO di LA per i motivi come infra.
Conclude chiedendo l'annullamento del provvedimento.
L'ente resistente si costituisce contestando ogni assunto, come da deduzioni esaminate di seguito.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Procedendo nel merito dell'opposizione si rileva.
Alla parte ricorrente è contestata la violazione dell'art. 10 comma 1°, lett Z del dlgs n 4/2012
e art. 58 del Regolamento CE n. 1224/2009 per aver detenuto per la successiva commercializzazione, kg. 12,500 del prodotto ittico “ ”, senza alcuna documentazione che CP_1 ne attestasse la provenienza e ne rendesse possibile la tracciabilità.
La ricorrente deduce di aver regolarmente acquistato e fatturato il prodotto indicato a verbale, detenendo la relativa prescritta documentazione presso la sede legale dell'azienda a Parte_1 breve distanza, tuttavia trovandosi chiusi gli uffici giusta l'ora serale dell'accertamento. Precisa in particolare che le informazioni sulla tracciabilità del prodotto, quale l'indicazione del lotto, del luogo di pesca, della barca e attrezzi utilizzati, fossero riportati nella fattura di acquisto del pescato, n.
2018/00027 del 6.6.2018 con l'indicazione dell'orario del trasporto e consegna alle ore 12:04, come allegata in atti.
A tenore degli atti depositati in giudizio, si ricava che nel corso della verifica svolta in data
6 giugno 2018, ore 19,50, come da verbale presupposto all'ordinanza per cui è opposizione elevato dalla NE di PO di LA – Ufficio di Lipari e contestato nell'immediatezza al trasgressore
, venne rilevata la presenza di 12,50 chilogrammi di pescato (alalunga) detenuto Parte_2 all'interno dei locali del ristorante “HO TR”, senza che fosse tracciabile e senza che fosse possibile individuarne la provenienza “attesa l'assenza della prescritta obbligatoria documentazione inerente partite di prodotti della pesca e dell'acqua cultura che devono essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione della trasformazione e della distribuzione della cattura o raccolta alla vendita al dettaglio”, come ivi riportato in ossequio alla normativa.
Si osserva incidentalmente come secondo ferma giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento offrono piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che attestino accertati o avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da questi compiuti (così già Cass. n. 9251/2010; Cass. n.
28693/2022; Cass. n. 18989/2022).
2 Valutati detti dati, devono assumersi le risultanze a prova dell'effettiva sussistenza dell'illecito, oggetto del contenuto sanzionatorio di cui all'ordinanza.
La deduzione di parte ricorrente che nega l'addebito in ragione della documentazione invero custodita in altri locali e non disponibile al momento, non potrà essere assunta ad escludere l'illecito.
Il teste verbalizzante della NE intervenuto nell'accertamento, Testimone_1 precisa del rinvenimento del pescato all'interno dei locali cucina e, precisamente, in quelli destinati alla conservazione dei cibi destinati alla somministrazione del ristorante HO TR di Lipari;
chiarisce di avere contestato al la circostanza che il pesce fosse detenuto senza Parte_2 documenti attestanti la tracciabilità, nulla al riguardo dichiarando questi;
il teste precisa altresì che il prodotto ittico descritto nella fattura esibitagli fosse differente da quello rinvenuto all'atto dell'accertamento ed, in particolare, “non risultava eviscerato, anche avendo lo stesso peso”.
La teste , all'epoca cassiera presso il ristorante “ ”, sito in piazza Testimone_2 Parte_1
Mazzini di Lipari, sede legale della , riferisce della prassi di far ivi pervenire i documenti Parte_1 della merce acquistata dal ristorante “HO TR” anche gestito dalla , e così anche Parte_1 la fattura di acquisto del 6.6.2018; precisa che ad occuparsi degli acquisti fosse il rag. Per_2
[...]
Dette emergenze istruttorie consentono di asseverare la detenzione del pescato per la specie ittica ed il quantitativo di cui al verbale, detenuto nei locali cucina del ristorante HO TR, in difetto dunque della prescritta documentazione idonea alla tracciabilità.
La normativa europea, come richiamata a verbale, in tema di prescrizioni a rispetto della trasparenza e sicurezza della filiera ittica e alla conseguente tracciabilità dei prodotti, sancisce all'art. 58 del regolamento CE n. 1224/2009 che: “1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002, tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
2. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura immessi sul mercato nell'Unione o che probabilmente lo saranno sono adeguatamente etichettati per assicurare la rintracciabilità di ogni partita.
3. Le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura possono essere mescolate o divise dopo la prima vendita solo se è possibile risalire alla fase della cattura o della raccolta.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori dispongano di sistemi e procedure per identificare gli operatori che hanno fornito loro le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e a cui sono stati forniti tali prodotti.
Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
5. L'etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura comprendono: a) numero di identificazione di ogni partita;
b) numero di
3 identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell'unità di produzione in acquacoltura;
c) codice FAO alfa 3 di ogni specie;
d) data delle catture o data di produzione;
e) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;
e bis) nei casi in cui pesci di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione siano presenti nelle quantità di cui alla lettera e), in una voce distinta, i quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui;
f) nome e indirizzo dei fornitori;
g) informazioni ai consumatori previste all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio”.
A norma dell'art. 67 del Regolamento di esecuzione CE n. 404/2011 della Commissione
Europea dell'8 aprile 2011 recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1224/2009, le “informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo sono fornite attraverso l'etichettatura o l'imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. Esse possono essere apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura. Le informazioni apposte sulle partite restano disponibili durante tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione consentendo alle autorità competenti degli Stati membri di accedervi in qualsiasi momento. Quando le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo vengono fornite per mezzo di un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita, è apposto sulla partita corrispondente almeno il numero di identificazione”.
La normativa pertanto impone che le informazioni prescritte ai fini della tracciabilità siano rese disponibili, indefettibilmente, al momento dell'accertamento, obbligando, se contenute in un separato documento commerciale, ad apporre un corrispondente codice utile alla identificazione a mezzo etichettature.
L'omessa esibizione della documentazione richiesta all'ispezione, espressamente imposta per conferire efficacia ai controlli e rendere effettivo il rispetto delle norme, integra dunque la violazione contestata. A tenore delle richiamate prescrizioni, l'adempimento tempestivo acquista infatti valore sostanziale e non certo formale, dovendo assicurare l'effettiva garanzia per la salute dei consumatore finale, come tale, non rimediabile mediante documentazione prodotta ex post, dunque in un momento in cui il prodotto potrebbe anche essere stato già offerto per la consumazione, posto l'obbligo a rendere disponibili e puntualmente riscontrabili le informazioni in ogni momento della filiera di lavorazione e commercializzazione.
4 Inadempienza ricorrente nel caso in esame, giusta l'omessa esibizione della fattura al momento e, comunque, non altrimenti disponibile, perché detenuta presso i locali amministrativi della società di gestione, in altro sito e peraltro chiusi per l'orario serale, come da allegazioni in ricorso.
L'esibizione postuma, come da missiva recapitata il giorno seguente all'autorità, non potrà dunque giudicarsi aderente agli obblighi scrupolosamente prescritti dalla norma, valendo ad eludere nella sostanza la tutela di natura preventiva sottesa alla disposizione.
Sotto altro profilo, concorre a sancire l'addebito la carenza di ogni adeguato dato di riscontro a poter riferire le informazioni del prodotto ittico, descritte in seno al documento fiscale in esame, con il prodotto rinvenuto al momento dell'accertamento. Verifica da assolversi, secondo l'espresso richiamo del citato regolamento comunitario, a mezzo l'apposizione sulla partita, almeno, di un codice di identificazione tale da poterne stabilire la corrispondenza con il prodotto descritto in fattura, evidentemente non riscontrato in alcun modo al momento dell'ispezione in seno ad etichettature apposte alle cassette o buste di trasporto, né altrimenti così comprovato da parte ricorrente.
Si osserva, infatti, come dal compendio probatorio offerto in ricorso, non sia emerso alcun elemento utile a poter ricondurre, oltre alla specie ittica ( ), il prodotto detenuto CP_1 effettivamente presso la cucina con il prodotto descritto in seno al documento fiscale, ai fini di consentire l'abbinamento voluto dalla norma.
A rendere incerta la corrispondenza, rileva in particolare il diverso quantitativo del pescato consegnato, indicato in fattura in kg.12,00 e diversamente riscontrato in cucina, peraltro pur eviscerato, per un quantitativo di kg 12,50, come da verbale di accertamento. Divergenza che induce a ritenere la detezione di una diversa maggiore quantità di alalunga, evidentemente, non riferibile a quella descritta in fattura e, come tale, dunque, priva di ogni dato di tracciabilità.
A tenore dei detti duplici ordini di motivi, deve dunque ritenersi carente quel dovuto riscontro,
a sostegno delle ragioni di opposizione, a poter ritenere assolti gli obblighi di informazione ai fini della tracciabilità del prodotto ittico, come erano puntualmente da rendersi nel contesto dell'accertamento.
Ricorre pertanto l'illecito contestato di cui all'art. 10 comma 1, lett Z del d.lgs n.4/2012, mod legge n. 154/2012 con riferimento all'art. 58 del Regolamento UE n. 1224/2009, parimenti richiamato a verbale.
Corretto risulta il trattamento sanzionatorio in concreto irrogato a norma del successivo art. 11 , comma 4, a tenore del quale “salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto
5 dall'articolo 10, comma 1, lettera z), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro”.
Congrua si giudica la determinazione della sanzione in euro 1.500,00, in misura del minimo edittale, secondo il postulato più favorevole previsto a norma dell'art. 16 della legge 689/1981.
In conclusione l'opposizione dovrà essere rigettata con conseguente conferma del provvedimento di ingiunzione come da dispositivo.
Le spese del giudizio, tenuto conto della difesa della parte resistente per il tramite di funzionari, in difetto di esborsi sostenuti al fine, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta l'opposizione.
Conferma l'ordinanza ingiunzione n. 246/2018 emessa dalla NE di PO di LA in data 10.9.2018.
Compensa interamente le spese del giudizio.
Barcellona P.G., 18 agosto 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
- gestione HO TR ( e parte rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 difesa dall'avv. Giuseppe Cincotta.
PARTE RICORRENTE
Contro
NE di PO LA ( parte rappresentata dal comandante p.t. dott. P.IVA_2
. Persona_1
PARTE RESISTENTE
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso come in atti l'opponente propone gravame avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla NE di PO di LA per i motivi come infra.
Conclude chiedendo l'annullamento del provvedimento.
L'ente resistente si costituisce contestando ogni assunto, come da deduzioni esaminate di seguito.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Procedendo nel merito dell'opposizione si rileva.
Alla parte ricorrente è contestata la violazione dell'art. 10 comma 1°, lett Z del dlgs n 4/2012
e art. 58 del Regolamento CE n. 1224/2009 per aver detenuto per la successiva commercializzazione, kg. 12,500 del prodotto ittico “ ”, senza alcuna documentazione che CP_1 ne attestasse la provenienza e ne rendesse possibile la tracciabilità.
La ricorrente deduce di aver regolarmente acquistato e fatturato il prodotto indicato a verbale, detenendo la relativa prescritta documentazione presso la sede legale dell'azienda a Parte_1 breve distanza, tuttavia trovandosi chiusi gli uffici giusta l'ora serale dell'accertamento. Precisa in particolare che le informazioni sulla tracciabilità del prodotto, quale l'indicazione del lotto, del luogo di pesca, della barca e attrezzi utilizzati, fossero riportati nella fattura di acquisto del pescato, n.
2018/00027 del 6.6.2018 con l'indicazione dell'orario del trasporto e consegna alle ore 12:04, come allegata in atti.
A tenore degli atti depositati in giudizio, si ricava che nel corso della verifica svolta in data
6 giugno 2018, ore 19,50, come da verbale presupposto all'ordinanza per cui è opposizione elevato dalla NE di PO di LA – Ufficio di Lipari e contestato nell'immediatezza al trasgressore
, venne rilevata la presenza di 12,50 chilogrammi di pescato (alalunga) detenuto Parte_2 all'interno dei locali del ristorante “HO TR”, senza che fosse tracciabile e senza che fosse possibile individuarne la provenienza “attesa l'assenza della prescritta obbligatoria documentazione inerente partite di prodotti della pesca e dell'acqua cultura che devono essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione della trasformazione e della distribuzione della cattura o raccolta alla vendita al dettaglio”, come ivi riportato in ossequio alla normativa.
Si osserva incidentalmente come secondo ferma giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento offrono piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che attestino accertati o avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da questi compiuti (così già Cass. n. 9251/2010; Cass. n.
28693/2022; Cass. n. 18989/2022).
2 Valutati detti dati, devono assumersi le risultanze a prova dell'effettiva sussistenza dell'illecito, oggetto del contenuto sanzionatorio di cui all'ordinanza.
La deduzione di parte ricorrente che nega l'addebito in ragione della documentazione invero custodita in altri locali e non disponibile al momento, non potrà essere assunta ad escludere l'illecito.
Il teste verbalizzante della NE intervenuto nell'accertamento, Testimone_1 precisa del rinvenimento del pescato all'interno dei locali cucina e, precisamente, in quelli destinati alla conservazione dei cibi destinati alla somministrazione del ristorante HO TR di Lipari;
chiarisce di avere contestato al la circostanza che il pesce fosse detenuto senza Parte_2 documenti attestanti la tracciabilità, nulla al riguardo dichiarando questi;
il teste precisa altresì che il prodotto ittico descritto nella fattura esibitagli fosse differente da quello rinvenuto all'atto dell'accertamento ed, in particolare, “non risultava eviscerato, anche avendo lo stesso peso”.
La teste , all'epoca cassiera presso il ristorante “ ”, sito in piazza Testimone_2 Parte_1
Mazzini di Lipari, sede legale della , riferisce della prassi di far ivi pervenire i documenti Parte_1 della merce acquistata dal ristorante “HO TR” anche gestito dalla , e così anche Parte_1 la fattura di acquisto del 6.6.2018; precisa che ad occuparsi degli acquisti fosse il rag. Per_2
[...]
Dette emergenze istruttorie consentono di asseverare la detenzione del pescato per la specie ittica ed il quantitativo di cui al verbale, detenuto nei locali cucina del ristorante HO TR, in difetto dunque della prescritta documentazione idonea alla tracciabilità.
La normativa europea, come richiamata a verbale, in tema di prescrizioni a rispetto della trasparenza e sicurezza della filiera ittica e alla conseguente tracciabilità dei prodotti, sancisce all'art. 58 del regolamento CE n. 1224/2009 che: “1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002, tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
2. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura immessi sul mercato nell'Unione o che probabilmente lo saranno sono adeguatamente etichettati per assicurare la rintracciabilità di ogni partita.
3. Le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura possono essere mescolate o divise dopo la prima vendita solo se è possibile risalire alla fase della cattura o della raccolta.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori dispongano di sistemi e procedure per identificare gli operatori che hanno fornito loro le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e a cui sono stati forniti tali prodotti.
Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
5. L'etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura comprendono: a) numero di identificazione di ogni partita;
b) numero di
3 identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell'unità di produzione in acquacoltura;
c) codice FAO alfa 3 di ogni specie;
d) data delle catture o data di produzione;
e) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;
e bis) nei casi in cui pesci di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione siano presenti nelle quantità di cui alla lettera e), in una voce distinta, i quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui;
f) nome e indirizzo dei fornitori;
g) informazioni ai consumatori previste all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio”.
A norma dell'art. 67 del Regolamento di esecuzione CE n. 404/2011 della Commissione
Europea dell'8 aprile 2011 recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1224/2009, le “informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo sono fornite attraverso l'etichettatura o l'imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. Esse possono essere apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura. Le informazioni apposte sulle partite restano disponibili durante tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione consentendo alle autorità competenti degli Stati membri di accedervi in qualsiasi momento. Quando le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo vengono fornite per mezzo di un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita, è apposto sulla partita corrispondente almeno il numero di identificazione”.
La normativa pertanto impone che le informazioni prescritte ai fini della tracciabilità siano rese disponibili, indefettibilmente, al momento dell'accertamento, obbligando, se contenute in un separato documento commerciale, ad apporre un corrispondente codice utile alla identificazione a mezzo etichettature.
L'omessa esibizione della documentazione richiesta all'ispezione, espressamente imposta per conferire efficacia ai controlli e rendere effettivo il rispetto delle norme, integra dunque la violazione contestata. A tenore delle richiamate prescrizioni, l'adempimento tempestivo acquista infatti valore sostanziale e non certo formale, dovendo assicurare l'effettiva garanzia per la salute dei consumatore finale, come tale, non rimediabile mediante documentazione prodotta ex post, dunque in un momento in cui il prodotto potrebbe anche essere stato già offerto per la consumazione, posto l'obbligo a rendere disponibili e puntualmente riscontrabili le informazioni in ogni momento della filiera di lavorazione e commercializzazione.
4 Inadempienza ricorrente nel caso in esame, giusta l'omessa esibizione della fattura al momento e, comunque, non altrimenti disponibile, perché detenuta presso i locali amministrativi della società di gestione, in altro sito e peraltro chiusi per l'orario serale, come da allegazioni in ricorso.
L'esibizione postuma, come da missiva recapitata il giorno seguente all'autorità, non potrà dunque giudicarsi aderente agli obblighi scrupolosamente prescritti dalla norma, valendo ad eludere nella sostanza la tutela di natura preventiva sottesa alla disposizione.
Sotto altro profilo, concorre a sancire l'addebito la carenza di ogni adeguato dato di riscontro a poter riferire le informazioni del prodotto ittico, descritte in seno al documento fiscale in esame, con il prodotto rinvenuto al momento dell'accertamento. Verifica da assolversi, secondo l'espresso richiamo del citato regolamento comunitario, a mezzo l'apposizione sulla partita, almeno, di un codice di identificazione tale da poterne stabilire la corrispondenza con il prodotto descritto in fattura, evidentemente non riscontrato in alcun modo al momento dell'ispezione in seno ad etichettature apposte alle cassette o buste di trasporto, né altrimenti così comprovato da parte ricorrente.
Si osserva, infatti, come dal compendio probatorio offerto in ricorso, non sia emerso alcun elemento utile a poter ricondurre, oltre alla specie ittica ( ), il prodotto detenuto CP_1 effettivamente presso la cucina con il prodotto descritto in seno al documento fiscale, ai fini di consentire l'abbinamento voluto dalla norma.
A rendere incerta la corrispondenza, rileva in particolare il diverso quantitativo del pescato consegnato, indicato in fattura in kg.12,00 e diversamente riscontrato in cucina, peraltro pur eviscerato, per un quantitativo di kg 12,50, come da verbale di accertamento. Divergenza che induce a ritenere la detezione di una diversa maggiore quantità di alalunga, evidentemente, non riferibile a quella descritta in fattura e, come tale, dunque, priva di ogni dato di tracciabilità.
A tenore dei detti duplici ordini di motivi, deve dunque ritenersi carente quel dovuto riscontro,
a sostegno delle ragioni di opposizione, a poter ritenere assolti gli obblighi di informazione ai fini della tracciabilità del prodotto ittico, come erano puntualmente da rendersi nel contesto dell'accertamento.
Ricorre pertanto l'illecito contestato di cui all'art. 10 comma 1, lett Z del d.lgs n.4/2012, mod legge n. 154/2012 con riferimento all'art. 58 del Regolamento UE n. 1224/2009, parimenti richiamato a verbale.
Corretto risulta il trattamento sanzionatorio in concreto irrogato a norma del successivo art. 11 , comma 4, a tenore del quale “salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto
5 dall'articolo 10, comma 1, lettera z), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro”.
Congrua si giudica la determinazione della sanzione in euro 1.500,00, in misura del minimo edittale, secondo il postulato più favorevole previsto a norma dell'art. 16 della legge 689/1981.
In conclusione l'opposizione dovrà essere rigettata con conseguente conferma del provvedimento di ingiunzione come da dispositivo.
Le spese del giudizio, tenuto conto della difesa della parte resistente per il tramite di funzionari, in difetto di esborsi sostenuti al fine, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta l'opposizione.
Conferma l'ordinanza ingiunzione n. 246/2018 emessa dalla NE di PO di LA in data 10.9.2018.
Compensa interamente le spese del giudizio.
Barcellona P.G., 18 agosto 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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