Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1209
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti di riscossione presupposti

    Il giudice rileva che l'Agenzia resistente ha prodotto documentazione relativa alla notifica delle cartelle e di ulteriori provvedimenti interruttivi della prescrizione, l'ultimo dei quali, un'intimazione di pagamento, non è stato impugnato dal ricorrente. Pertanto, i crediti si sono cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi

    Il giudice ritiene che l'eccezione sia infondata poiché si tratta della semplice applicazione di parametri normativi e matematici che non richiedono una motivazione specifica in assenza di complessità che rendano il risultato finale incomprensibile.

  • Rigettato
    Mancanza della prova dei crediti

    Il giudice rigetta l'eccezione, affermando che nessuna norma prevede tale requisito a pena di nullità e che la sussistenza dei debiti è provata dagli atti di riscossione depositati e non contestati dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1209
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1209
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo