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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1209/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
ZO US, Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6036/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO TE n. 09484202500008530001 IRPEF-ALTRO 2001
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 236/2026 depositato il 28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 29.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso due atti di pignoramento presso terzi indicati in epigrafe, limitatamente a n. 2 cartelle di pagamento e n. 2 avvisi di accertamento, ivi elencati, portanti tributi per varie annualità, per un valore di causa di €. 16.573,99.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica degli atti di riscossione indicati e la conseguente prescrizione dei relativi debiti, atteso il tempo trascorso dall'insorgenza di essi e comunque dalla eventuale notifica dei suddetti provvedimenti. Eccepiva anche la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso.
Deduceva la regolare notificazione dei provvedimenti indicati in ricorso, nonchè la notificazione di plurimi, successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Allegava la relativa documentazione.
Con successiva memoria, depositata in data 19.1.2026, parte ricorrente eccepiva la mancata produzione dell'estratto di ruolo, sostenendo che ciò verrebbe a determinare la mancanza della prova della sussistenza dei crediti reclamati con il provvedimento impugnato.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Giova preliminarmente osservare che il ricorso è stato proposto in relazione ai seguenti titoli di riscossione, che si elencano di seguito per come indicato dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio:
1. cartella n. 09420070023987342000 del 27/11/2007, Agenzia delle Entrate – Ufficio di Locri, IVA anno
2004, € 10.116,51;
2. cartella n. 09420090016504646000 del 09/07/2009, Agenzia delle Entrate – Ufficio di Locri, IRPEF anno 2001, € 19.907,58;
3. avviso di accertamento n. TD7010901775/2012 del 20/07/2012, Agenzia delle Entrate – Ufficio controlli,
IRPEF anno 2007, € 17.369,67;
4. avviso di accertamento n. TD7010901780/2012 del 20/07/2012, Agenzia delle Entrate – Ufficio controlli,
IVA anno 2008, 3.151,10.
Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue.
L' Agenzia resistente ha prodotto documentazione relativa alla notifica delle cartelle indicate e a quella di ulteriori, successivi provvedimenti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione, l'ultimo dei quali, in ordine di tempo, è l'intimazione di pagamento n. 09420249014800542000, regolarmente notificata per
PEC in data in data 5.11.2024. Quest'ultimo provvedimento contempla le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento indicati in ricorso. Esso non risulta essere stato impugnato. Ciò ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento.
Illuminante è, al proposito, la recente sentenza della S.C. di cassazione N. 22108/2024 del 05/08/2024, di cui si riportano di seguito i passi più rilevanti:
“2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
….
2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass.,
Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre
2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093);”
I principi di diritto posti dalla sentenza sopra indicata sono condivisi da questa Corte.
Pertanto, una volta assunta la prova della notificazione di precedente intimazione di pagamento ( o di altro atto equipollente) non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione relativi al provvedimento impugnato, i relativi crediti devono considerarsi cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.
L'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari, fra le date di notifica dell'intimazione sopra indicata e quella della notifica degli odierni provvedimenti
(1.7..2025).
Destituita di fondamento è l'eccezione relativa alla mancata produzione dell'estratto di ruolo da parte dell'Agenzia resistente, poiché nessuna norma di legge prevede ciò a pena di nullità e dal momento che la sussistenza dei debiti reclamati con il provvedimento impugnato è abbondantemente provata dai numerosissimi atti di riscossione depositati da parte resistente, sulla cui notifica parte ricorrente nulla ha obiettato successivamente alla relativa produzione.
Non può essere accolta, infine, l'eccezione relativa alla motivazione in ordine al calcolo degli interessi ed alle spese di riscossione, trattandosi della semplice applicazione di parametri normativi e matematici che non devono essere motivati, ma solo verificati dal contribuente ed eventualmente puntualmente e non genericamente contestati. Sul punto, infatti, va rammentato come l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessaria motivazione del criterio di calcolo degli interessi fa riferimento ad ipotesi nelle quali la pluralità delle basi di calcolo, il tempo trascorso, la molteplicità dei parametri applicabili aveva reso incomprensibile il risultato finale che andava, perciò, spiegato. Mentre è evidente come la fattispecie sia esente dalle citate complessità e non imponesse, quindi, alcun onere motivazionale supplementare.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso gli atti di pignoramento presso terzi indicati in epigrafe, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 980,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
ZO US, Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6036/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO TE n. 09484202500008530001 IRPEF-ALTRO 2001
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 236/2026 depositato il 28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 29.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso due atti di pignoramento presso terzi indicati in epigrafe, limitatamente a n. 2 cartelle di pagamento e n. 2 avvisi di accertamento, ivi elencati, portanti tributi per varie annualità, per un valore di causa di €. 16.573,99.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica degli atti di riscossione indicati e la conseguente prescrizione dei relativi debiti, atteso il tempo trascorso dall'insorgenza di essi e comunque dalla eventuale notifica dei suddetti provvedimenti. Eccepiva anche la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso.
Deduceva la regolare notificazione dei provvedimenti indicati in ricorso, nonchè la notificazione di plurimi, successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Allegava la relativa documentazione.
Con successiva memoria, depositata in data 19.1.2026, parte ricorrente eccepiva la mancata produzione dell'estratto di ruolo, sostenendo che ciò verrebbe a determinare la mancanza della prova della sussistenza dei crediti reclamati con il provvedimento impugnato.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Giova preliminarmente osservare che il ricorso è stato proposto in relazione ai seguenti titoli di riscossione, che si elencano di seguito per come indicato dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio:
1. cartella n. 09420070023987342000 del 27/11/2007, Agenzia delle Entrate – Ufficio di Locri, IVA anno
2004, € 10.116,51;
2. cartella n. 09420090016504646000 del 09/07/2009, Agenzia delle Entrate – Ufficio di Locri, IRPEF anno 2001, € 19.907,58;
3. avviso di accertamento n. TD7010901775/2012 del 20/07/2012, Agenzia delle Entrate – Ufficio controlli,
IRPEF anno 2007, € 17.369,67;
4. avviso di accertamento n. TD7010901780/2012 del 20/07/2012, Agenzia delle Entrate – Ufficio controlli,
IVA anno 2008, 3.151,10.
Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue.
L' Agenzia resistente ha prodotto documentazione relativa alla notifica delle cartelle indicate e a quella di ulteriori, successivi provvedimenti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione, l'ultimo dei quali, in ordine di tempo, è l'intimazione di pagamento n. 09420249014800542000, regolarmente notificata per
PEC in data in data 5.11.2024. Quest'ultimo provvedimento contempla le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento indicati in ricorso. Esso non risulta essere stato impugnato. Ciò ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento.
Illuminante è, al proposito, la recente sentenza della S.C. di cassazione N. 22108/2024 del 05/08/2024, di cui si riportano di seguito i passi più rilevanti:
“2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
….
2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass.,
Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre
2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093);”
I principi di diritto posti dalla sentenza sopra indicata sono condivisi da questa Corte.
Pertanto, una volta assunta la prova della notificazione di precedente intimazione di pagamento ( o di altro atto equipollente) non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione relativi al provvedimento impugnato, i relativi crediti devono considerarsi cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.
L'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari, fra le date di notifica dell'intimazione sopra indicata e quella della notifica degli odierni provvedimenti
(1.7..2025).
Destituita di fondamento è l'eccezione relativa alla mancata produzione dell'estratto di ruolo da parte dell'Agenzia resistente, poiché nessuna norma di legge prevede ciò a pena di nullità e dal momento che la sussistenza dei debiti reclamati con il provvedimento impugnato è abbondantemente provata dai numerosissimi atti di riscossione depositati da parte resistente, sulla cui notifica parte ricorrente nulla ha obiettato successivamente alla relativa produzione.
Non può essere accolta, infine, l'eccezione relativa alla motivazione in ordine al calcolo degli interessi ed alle spese di riscossione, trattandosi della semplice applicazione di parametri normativi e matematici che non devono essere motivati, ma solo verificati dal contribuente ed eventualmente puntualmente e non genericamente contestati. Sul punto, infatti, va rammentato come l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessaria motivazione del criterio di calcolo degli interessi fa riferimento ad ipotesi nelle quali la pluralità delle basi di calcolo, il tempo trascorso, la molteplicità dei parametri applicabili aveva reso incomprensibile il risultato finale che andava, perciò, spiegato. Mentre è evidente come la fattispecie sia esente dalle citate complessità e non imponesse, quindi, alcun onere motivazionale supplementare.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso gli atti di pignoramento presso terzi indicati in epigrafe, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 980,00, oltre oneri di legge, se dovuti.