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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 732/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GI IA VI, Presidente GIANNI GIOVANNI, Relatore AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2829/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48-50 00153 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Lungotevere Marzio 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 370/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 11/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2020 01072509 26 000 IRES-ALTRO 2021
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, ritualmente Ricorrente_1notificato e depositato, s.r.l. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720200107250926, per un complessivo importo di € 92.398,62, oltre sanzioni ed interessi, a titolo di IRES anno di imposta 2016, emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600 del 1973. Lamentava 1) intervenuta decadenza dei termini, poiché la procedura, con la comunicazione iniziale, doveva avere inizio entro il 31/12/2018, mentre la comunicazione iniziale è stata notificata nel 2019; 2) l'inesistenza di errori materiali e di calcolo o di riduzione di detrazioni, deduzioni e crediti di imposta, tempestività dei versamenti, presupposti che consentono la procedura automatizzata di controllo;
3) omessa motivazione della comunicazione iniziale;
4) conseguente nullità della cartella di pagamento;
5) nullità della cartella perché notificata oltre il termine del 31/12/2018; 6) nullità della cartella perché avente contenuto diverso dalla comunicazione iniziale;
7) nullità della cartella per mancanza dei presupposti del controllo automatizzato;
8) nullità della cartella per mancanza di motivazione;
9) illegittimità delle sanzioni;
10) nullità degli interessi per mancata esplicitazione del calcolo e per decadenza. Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, resisteva con articolata memoria e chiedeva il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 370/1/2023, in data 05.12.2022-11.01.2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respingeva il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese. Con atto telematicamente notificato il 09.05.2024 e depositato nelle stesse forme il 06.06.2024, Ricorrente_1 s.r.l. proponeva appello avverso detta sentenza, riproponendo i motivi contenuti nel ricorso introduttivo. Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate, resistendo, riportandosi alle controdeduzioni in primo grado che riproponeva, chiedendo infine il rigetto dell'appello. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da Agenzia delle Entrate- Riscossione, è infondata, dovendosi ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ciò che si richiede, infatti, è soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza, indipendentemente dal fatto che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell'atto ovvero separatamente (Cass., n. 30341/2019): principio nella fattispecie rispettato.
2)- Il secondo e il settimo motivo di appello, connessi e trattati ab initio per motivi logici, sono infondati, poichè, diversamente da quanto rappresentato dalla appellante, l'esito del controllo automatizzato è consistito in omesso o carente versamento (v. pag. 6 della cartella di pagamento) di un tributo indicato dalla stessa contribuente nella dichiarazione presentata all'Erario, operazione rientrante tra quelle previste dall'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 (comma 2, lett. f).
3)- Sono infondati il primo, il terzo, il quarto e il sesto motivo di appello. 3
E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non «sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione» (v. da ultimo Cass., sez. 5, n. 376 del 2019 ; Sez. 6 - 5, Ord. n. 3154 del 17/02/2015, Rv. 634631; Sez. 6 - 5, Ord. n. 42 del 03/01/2014, Rv. 629010; Sez. 5, n. 17396 del 23/07/2010, Rv. 615009). Nella specie la Corte non apprezza "alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione", essendo stati iscritti a ruolo i soli tributi che la società contribuente aveva riconosciuto dovuti e di cui aveva omesso o ritardato il pagamento: ne consegue che, ai fini della validità della cartella, non era necessaria la preventiva comunicazione del c.d. avviso bonario. Peraltro, nel caso di comunicazione dell'esito della liquidazione (c.d. comunicazione di irregolarità) prevista dal terzo comma dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/73 «quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta», il relativo obbligo imposto all'amministrazione non è sanzionato da alcuna nullità, trattandosi di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale (Cass., n. 33344/2019; n. 19893/2016). Con riferimento al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall'art. 6, comma 5, n. n. 212 del 2000 - in cui l'obbligo è sanzionato, a differenza dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 36-bis, con la nullità in caso di inadempimento - è utile ribadire che, secondo orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, esso non è imposto «in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso» (Cass., n. 12023/2015; n. 15584/2014; n. 8342/2012). Restano, pertanto, assorbiti i motivi di doglianza relativi al contenuto della comunicazione suddetta e alla tempestività della sua comunicazione, mentre il termine di cui al comma 1 dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 è privo di rilievo ai fini del presente giudizio perché collegato ad un adempimento non risultato dovuto.
4)- Il quinto motivo di appello è infondato. 4
E' noto che, ai sensi degli artt. 25 d.P.R. n. 602/10973 e 36-bis d.P.R. n. 600/1973, è consentito all'Amministrazione erariale emettere cartella di pagamento senza la previa emissione di un avviso di accertamento a condizione che detta cartella venga notificata al contribuente entro un termine di decadenza, “dovendo l'ordinamento garantire l'interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni” (Cass., n. 5164/2017). La notifica deve intervenire, per quel che qui interessa, “entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione”. Ebbene, trattandosi di dichiarazione relativa all'anno di imposta 2016, il termine sarebbe scaduto il 31/12/2020. Tuttavia, a causa dell'emergenza epidemiologica, è intervenuta la disposizione di cui all'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, a norma della quale:
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 …Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Ai sensi del primo comma di quest'ultima norma, «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…». Pertanto, nel periodo intercorso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, sono rimasti sospesi anche i termini conseguenti al recupero dei carichi affidati agli Agenti della riscossione ed anche al recupero delle somme iscritte a ruolo in scadenza nel predetto periodo, sicchè alla sospensione dei termini nel predetto periodo consegue che il termine di decadenza va prorogato di un periodo pari a quello di sospensione (Cass., n. 960/2025). In ogni caso, ai sensi dell'art. 68, comma 4-bis, d.l. n. 18 del 2020, anche con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione 08.03.2020-31.08.2021 e successivamente sino al 31/12/2021 sono prorogati, per quel che qui interessa, in deroga all'art. 3, comma 3, l. n. 212/2000 (che prescrive la improrogabilità dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta), di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione delle entrate tributarie e non tributarie. L'inferenza definitiva è che la cartella impugnata nel presente giudizio risulta tempestivamente notificata il 27/09/2021.
5)- L'ottavo, il nono e il decimo motivo di appello sono infondati. Secondo Cass., SS.UU., n. 22281/2022, nelle ipotesi di controllo automatizzato -artt. 36-bis d.P.R. n. 602/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 di cui nella fattispecie si tratta- “il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi”. Tuttavia, “il riferimento agli elementi della dichiarazione - quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi- esonera l'amministrazione dall'onere motivazionale in ordine all'obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812), 5
limitatamente alla decorrenza dell'obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l'emittente la cartella fornisca l'indicazione del parametro normativo in base al quale l'amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella”. Nella fattispecie, la cartella di pagamento contiene la puntuale indicazione e descrizione dei carichi iscritti a ruolo, nonché l'indicazione dei debiti scaduti, la loro composizione, le causali degli stessi, la descrizione degli importi inevasi, infine le modalità di estinzione delle pretese creditorie. Sono indicati partitamente gli importi dovuti a titolo di sanzioni e di interessi iscritti a ruolo e la fonte normativa (art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 per le sanzioni e art. 20 d.P.R. n. 602/1973 per gli interessi), nonché gli ulteriori interessi di mora dovuti in caso di mancato pagamento a seguito della comunicazione, il loro importo (4 per cento) e la fonte normativa (D.M. 21 maggio 2009). Deve comunque essere ricordato che le sanzioni e gli interessi sono dovuti per legge ed anche il loro calcolo è predeterminato ex lege, risolvendosi in una mera operazione matematica regolata dalla normativa di settore, tanto che è sufficiente il riferimento contenuto nell'atto impositivo alla pretesa fiscale da cui scaturisce il debito di imposta (cfr., Cass., n. 32488/2021, in tema di interessi).
6)- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella equa misura di cui in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi del secondo scaglione e alle fasi di studio e introduttiva, ridotte nella misura di legge essendosi l'Agenzia delle Entrate difesa con proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigetta l'appello della parte contribuente e condanna l'appellante al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 800,00 (ottocento) oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso il 29 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
IO IO IA VI GI
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GI IA VI, Presidente GIANNI GIOVANNI, Relatore AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2829/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48-50 00153 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Lungotevere Marzio 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 370/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 11/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2020 01072509 26 000 IRES-ALTRO 2021
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, ritualmente Ricorrente_1notificato e depositato, s.r.l. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720200107250926, per un complessivo importo di € 92.398,62, oltre sanzioni ed interessi, a titolo di IRES anno di imposta 2016, emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600 del 1973. Lamentava 1) intervenuta decadenza dei termini, poiché la procedura, con la comunicazione iniziale, doveva avere inizio entro il 31/12/2018, mentre la comunicazione iniziale è stata notificata nel 2019; 2) l'inesistenza di errori materiali e di calcolo o di riduzione di detrazioni, deduzioni e crediti di imposta, tempestività dei versamenti, presupposti che consentono la procedura automatizzata di controllo;
3) omessa motivazione della comunicazione iniziale;
4) conseguente nullità della cartella di pagamento;
5) nullità della cartella perché notificata oltre il termine del 31/12/2018; 6) nullità della cartella perché avente contenuto diverso dalla comunicazione iniziale;
7) nullità della cartella per mancanza dei presupposti del controllo automatizzato;
8) nullità della cartella per mancanza di motivazione;
9) illegittimità delle sanzioni;
10) nullità degli interessi per mancata esplicitazione del calcolo e per decadenza. Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, resisteva con articolata memoria e chiedeva il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 370/1/2023, in data 05.12.2022-11.01.2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respingeva il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese. Con atto telematicamente notificato il 09.05.2024 e depositato nelle stesse forme il 06.06.2024, Ricorrente_1 s.r.l. proponeva appello avverso detta sentenza, riproponendo i motivi contenuti nel ricorso introduttivo. Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate, resistendo, riportandosi alle controdeduzioni in primo grado che riproponeva, chiedendo infine il rigetto dell'appello. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da Agenzia delle Entrate- Riscossione, è infondata, dovendosi ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ciò che si richiede, infatti, è soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza, indipendentemente dal fatto che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell'atto ovvero separatamente (Cass., n. 30341/2019): principio nella fattispecie rispettato.
2)- Il secondo e il settimo motivo di appello, connessi e trattati ab initio per motivi logici, sono infondati, poichè, diversamente da quanto rappresentato dalla appellante, l'esito del controllo automatizzato è consistito in omesso o carente versamento (v. pag. 6 della cartella di pagamento) di un tributo indicato dalla stessa contribuente nella dichiarazione presentata all'Erario, operazione rientrante tra quelle previste dall'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 (comma 2, lett. f).
3)- Sono infondati il primo, il terzo, il quarto e il sesto motivo di appello. 3
E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non «sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione» (v. da ultimo Cass., sez. 5, n. 376 del 2019 ; Sez. 6 - 5, Ord. n. 3154 del 17/02/2015, Rv. 634631; Sez. 6 - 5, Ord. n. 42 del 03/01/2014, Rv. 629010; Sez. 5, n. 17396 del 23/07/2010, Rv. 615009). Nella specie la Corte non apprezza "alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione", essendo stati iscritti a ruolo i soli tributi che la società contribuente aveva riconosciuto dovuti e di cui aveva omesso o ritardato il pagamento: ne consegue che, ai fini della validità della cartella, non era necessaria la preventiva comunicazione del c.d. avviso bonario. Peraltro, nel caso di comunicazione dell'esito della liquidazione (c.d. comunicazione di irregolarità) prevista dal terzo comma dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/73 «quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta», il relativo obbligo imposto all'amministrazione non è sanzionato da alcuna nullità, trattandosi di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale (Cass., n. 33344/2019; n. 19893/2016). Con riferimento al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall'art. 6, comma 5, n. n. 212 del 2000 - in cui l'obbligo è sanzionato, a differenza dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 36-bis, con la nullità in caso di inadempimento - è utile ribadire che, secondo orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, esso non è imposto «in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso» (Cass., n. 12023/2015; n. 15584/2014; n. 8342/2012). Restano, pertanto, assorbiti i motivi di doglianza relativi al contenuto della comunicazione suddetta e alla tempestività della sua comunicazione, mentre il termine di cui al comma 1 dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 è privo di rilievo ai fini del presente giudizio perché collegato ad un adempimento non risultato dovuto.
4)- Il quinto motivo di appello è infondato. 4
E' noto che, ai sensi degli artt. 25 d.P.R. n. 602/10973 e 36-bis d.P.R. n. 600/1973, è consentito all'Amministrazione erariale emettere cartella di pagamento senza la previa emissione di un avviso di accertamento a condizione che detta cartella venga notificata al contribuente entro un termine di decadenza, “dovendo l'ordinamento garantire l'interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni” (Cass., n. 5164/2017). La notifica deve intervenire, per quel che qui interessa, “entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione”. Ebbene, trattandosi di dichiarazione relativa all'anno di imposta 2016, il termine sarebbe scaduto il 31/12/2020. Tuttavia, a causa dell'emergenza epidemiologica, è intervenuta la disposizione di cui all'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, a norma della quale:
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 …Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Ai sensi del primo comma di quest'ultima norma, «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…». Pertanto, nel periodo intercorso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, sono rimasti sospesi anche i termini conseguenti al recupero dei carichi affidati agli Agenti della riscossione ed anche al recupero delle somme iscritte a ruolo in scadenza nel predetto periodo, sicchè alla sospensione dei termini nel predetto periodo consegue che il termine di decadenza va prorogato di un periodo pari a quello di sospensione (Cass., n. 960/2025). In ogni caso, ai sensi dell'art. 68, comma 4-bis, d.l. n. 18 del 2020, anche con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione 08.03.2020-31.08.2021 e successivamente sino al 31/12/2021 sono prorogati, per quel che qui interessa, in deroga all'art. 3, comma 3, l. n. 212/2000 (che prescrive la improrogabilità dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta), di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione delle entrate tributarie e non tributarie. L'inferenza definitiva è che la cartella impugnata nel presente giudizio risulta tempestivamente notificata il 27/09/2021.
5)- L'ottavo, il nono e il decimo motivo di appello sono infondati. Secondo Cass., SS.UU., n. 22281/2022, nelle ipotesi di controllo automatizzato -artt. 36-bis d.P.R. n. 602/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 di cui nella fattispecie si tratta- “il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi”. Tuttavia, “il riferimento agli elementi della dichiarazione - quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi- esonera l'amministrazione dall'onere motivazionale in ordine all'obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812), 5
limitatamente alla decorrenza dell'obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l'emittente la cartella fornisca l'indicazione del parametro normativo in base al quale l'amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella”. Nella fattispecie, la cartella di pagamento contiene la puntuale indicazione e descrizione dei carichi iscritti a ruolo, nonché l'indicazione dei debiti scaduti, la loro composizione, le causali degli stessi, la descrizione degli importi inevasi, infine le modalità di estinzione delle pretese creditorie. Sono indicati partitamente gli importi dovuti a titolo di sanzioni e di interessi iscritti a ruolo e la fonte normativa (art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 per le sanzioni e art. 20 d.P.R. n. 602/1973 per gli interessi), nonché gli ulteriori interessi di mora dovuti in caso di mancato pagamento a seguito della comunicazione, il loro importo (4 per cento) e la fonte normativa (D.M. 21 maggio 2009). Deve comunque essere ricordato che le sanzioni e gli interessi sono dovuti per legge ed anche il loro calcolo è predeterminato ex lege, risolvendosi in una mera operazione matematica regolata dalla normativa di settore, tanto che è sufficiente il riferimento contenuto nell'atto impositivo alla pretesa fiscale da cui scaturisce il debito di imposta (cfr., Cass., n. 32488/2021, in tema di interessi).
6)- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella equa misura di cui in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi del secondo scaglione e alle fasi di studio e introduttiva, ridotte nella misura di legge essendosi l'Agenzia delle Entrate difesa con proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigetta l'appello della parte contribuente e condanna l'appellante al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 800,00 (ottocento) oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso il 29 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
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