Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 31/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1714/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
composto dai Magistrati
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente Relatore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice Onorario
nel procedimento promosso da
(Cod. fisc. ) con l'Avv. RAFFAELLA VOLPI Parte_1 C.F._1
e
PETTERSEN ELISABETH LOUISE (cod. fisc. ), con l'Avv. FRANCO UGGETTI C.F._2
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per le parti: come da ricorso
Per il PM: “esprime parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51, ult. comma, c.p.c. le parti hanno chiesto al Tribunale la modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Stavanger, in data 25.02.2014, poi impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Gulating, il cui giudizio si è concluso con un accordo giudiziale in data 29.09.2014, divenuto definitivo in forza di espressa rinuncia alla possibilità di ricorrere (v. doc. in atti,
con relativa traduzione ed asseverazione).
N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010” (doc. 6), prevedendo come legge applicabile tra loro quella
“dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo” e dunque quella italiana, tenuto peraltro conto che i figli (nata il [...], ormai maggiorenne ma non Per_1
economicamente indipendente) e (nato il [...]) hanno residenza abituale a Bergamo da oltre Per_2
dieci anni.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo delle parti e visto il parere favorevole del Pubblico Ministero acquisito in data 19/03/2025, ritiene che le condizioni concordate dalle parti non siano contrarie a legge e rispondenti al preminente interesse della prole così come disposto dall'art. 337 ter commi secondo e quarto c.c.
Stante l'accordo tra le parti, l'ascolto della prole appare superfluo.
Le spese di lite possono essere interamente compensate.
p.q.m.
1. provvede in conformità dell'accordo delle parti;
2. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27/03/2025
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Raffaella Cimminiello