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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 25/02/2026, n. 2931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2931 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2931/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SALVO GIUSEPPE, Presidente
RR CO, RE
CHIANESE DORIANA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4479/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R102984 2024 IRES-ALIQUOTE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R102984 2024 IVA-ALIQUOTE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R102984 2024 IRAP 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 966/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento indicato nel libello introduttivo, emesso a seguito di processo verbale di constatazione (G.d.F.) del 21/09/2023, con cui sono stati recuperati, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA per l'anno 2021: (i) costi e IVA afferenti a fatture ritenute per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l.; (ii) costi ritenuti non adeguatamente documentati ai sensi dell'art. 109 TUIR, con correlata indetraibilità dell'IVA.
La contribuente ha dedotto: a) in via preliminare, il difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo per asserita mancanza di valida delega;
b) la carenza di motivazione e l'insufficienza della prova dell'Ufficio alla luce dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992; c) la violazione del principio del 'ne bis in idem' con riguardo alle sanzioni amministrative irrogate.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – DP II di Roma, depositando controdeduzioni e produzione documentale: in particolare, ha esibito la disposizione di servizio del Direttore del 08/01/2024 (delega di firma in favore del Capo Area Imprese minori), nonché il PVC e gli atti istruttori;
ha illustrato gli elementi indiziari sull'oggettiva inesistenza delle forniture fatturate da Società_2 S.r.l. e Società_1 S.r.l. (sedi inesistenti o presso abitazioni, assenza di struttura, inadempimenti dichiarativi, carichi iscritti a ruolo;
totale incongruenza tra oggetto sociale e merce/servizi fatturati;
formato delle fatture identico), e la carenza di documentazione di supporto per ulteriori componenti negativi (Società_3 S.r.l., Società_4 S.r.l.s., Società_5 S.r.l.s., Società_6 S.r.l., Società_7').
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di sottoscrizione dell'atto è infondata. Dalla documentazione in atti risulta che il
Direttore pro tempore della DP II di Roma, con disposizione di servizio dell'08/01/2024, ha conferito delega di firma in favore del funzionario sottoscrittore dell'avviso impugnato. Non è previsto l'obbligo di allegare la delega all'atto, essendo sufficiente la sua esibizione in caso di contestazione. Ne consegue la piena validità formale dell'atto. Como noto, gli avvisi di accertamento costituiscono la più complessa espressione del potere impositivo, incidendo con particolare profondità nella realtà economica e sociale, deve ritenersi che la loro sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio, o da funzionario da lui delegato, sia stata prevista come essenziale garanzia per il contribuente (Cass. n. 1875 del 2014 e Cass. n. 22800 del
2015). Sotto tale profilo, appare evidente come il dato fondante sia costituito dal superamento di quella generale presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo dotato del potere di emanarlo, richiedendosi, al contrario, che tale provenienza sia avvalorata dalla sottoscrizione del capo dell'ufficio, o del funzionario da lui delegato. Nel caso di specie l'amministrazione finanziaria ha provato la delega di firma al funzionario sottoscrittore dell'atto impugnato.
Nel merito, si rileva che l'avviso reca il puntuale richiamo al PVC della G.d.F. del 21/09/2023 e ai relativi riscontri, specificando gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dei recuperi. Il nuovo art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dalla L. n. 130/2022, non ha innovato l'ordinario riparto degli oneri della prova, né ha introdotto standard probatori più gravosi per l'Amministrazione, ma ha valorizzato il principio del libero convincimento del giudice 'in coerenza con la normativa tributaria sostanziale'. La Cassazione ha chiarito che tale disposizione è coerente con il sistema e non scardina le presunzioni legali o semplici previste dal diritto sostanziale. E' fondamentale, infatti, richiamare quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18781 dd. 9.7.2024, nel senso cioè che "in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della
L. n. 130 del 2022 - secondo cui il giudice deve valutare la prova "comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale" - non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria" (Cass. n. 2746/2024); nessun dubbio, dunque, che l'introduzione della nuova normativa non abbia escluso l'applicabilità delle presunzioni legali previste in materia tributaria, che comportano in una serie di ipotesi l'onere per il contribuente di fornire la prova contraria (si pensi ai casi di accertamento sintetico oppure alla presunzione legale relativa di imponibilità delle operazioni risultanti dalle movimentazioni bancarie). In relazione alle ipotesi in cui non vi sia una presunzione legale relativa la
Corte, già nell'immediatezza dell'entrata in vigore della norma, ha affermato che "in tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'Amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio,
l'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della L. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale" (Cass. n. 31878/2022).
La norma in oggetto, cioè, non ha fatto altro che ribadire un principio già presente nell'ordinamento tributario, ossia che l'Amministrazione finanziaria deve provare il fondamento delle proprie pretese, confermando in modo espresso una regola già esistente: la nuova disposizione non pone limiti di sorta al modo attraverso cui tale prova deve essere fornita (né si ravvisano ulteriori limitazioni nell'art. 17 della L.
n. 111 del 2023 e nella successiva disciplina attuativa, per cui senz'altro deve ritenersi consentito il ricorso alle presunzioni semplici, ossia agli indizi che, se gravi, precisi e concordanti, integrano ex artt. 2727 e
2729 cod. civ. la prova richiesta dall'art. 2697 cod. civ. Non sussiste, quindi, come detto, la carenza motivazionale rilevata da parte ricorrente.
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, è principio consolidato (vedasi Cass. n. 9723 del 2024;
Cass. n. 28628 del 2021) che, ove l'Ufficio fornisca elementi idonei – anche indiziari – a dimostrare l'inesistenza dell'operazione, grava sul contribuente l'onere della prova contraria circa l'effettività delle cessioni/prestazioni; prova che non può esaurirsi nella mera esibizione delle fatture o nella regolarità formale della contabilità o dei pagamenti, poiché tali elementi sono di regola compatibili con la fittizietà dell'operazione . Nel caso di specie, gli indizi addotti dall'Ufficio – sede legale inesistente o presso civili abitazioni, assenza di struttura organizzativa e di mezzi, oggetto sociale inconferente rispetto alle forniture fatturate, identità del format delle fatture a suggerire un'unica 'cabina di regia', omissioni dichiarative e carichi iscritti a ruolo – sono plurimi, gravi, precisi e concordanti. A fronte di ciò, la ricorrente non ha offerto idonea prova contraria idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni, sicché è legittimo il recupero dell'IVA indebitamente detratta e dei correlati componenti negativi ai fini reddituali.
Quanto ai costi ritenuti indeducibili ex art. 109 TUIR e correlata indetraibilità dell'IVA va rilevato che ai sensi dell'art. 109 TUIR, i componenti negativi sono deducibili se certi e determinabili e, comunque, inerenti all'attività; l'onere di provarne sussistenza, inerenza e ammontare grava sul contribuente (art. 2697 c.c.). La giurisprudenza di legittimità ribadisce che non è sufficiente l'iscrizione in contabilità o la semplice fattura, occorrendo documentazione di supporto che renda individuabili la ragione economica e i dettagli delle prestazioni. Nel caso concreto, per le fatture di Società_3 S.r.l., Società_4 S.r.l.s., Società_5 S.r.l.s., Società_6 S.r.l. e Società_7, la ricorrente non ha esibito contratti, ordini, report, elenchi partecipanti, note spese o altra idonea documentazione idonea a provare l'effettività e la riconducibilità delle spese all'attività sociale;
correttamente, dunque, l'Ufficio ne ha disconosciuto la deducibilità e la detraibilità IVA.
Il dedotto “ne bis in idem” va disatteso. Il divieto di doppia sanzione per il medesimo fatto presuppone l'identità soggettiva tra i procedimenti. Nel caso di specie, le sanzioni amministrative tributarie sono state irrogate alla persona giuridica, mentre l'eventuale procedimento penale, richiamato in via meramente assertiva, concerne la persona fisica (legale rappresentante). Difettando l'identità del soggetto sanzionato, non ricorre la violazione del principio del ne bis in idem. Né vi è sovrapposizione tra il disvalore amministrativo e quello penale, operanti su piani differenti. Le spese di lite sono poste a carico di parte ricorrente in virtù del principio della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in complessivi € 2.100,00, oltre accessori di legge
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SALVO GIUSEPPE, Presidente
RR CO, RE
CHIANESE DORIANA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4479/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R102984 2024 IRES-ALIQUOTE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R102984 2024 IVA-ALIQUOTE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R102984 2024 IRAP 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 966/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento indicato nel libello introduttivo, emesso a seguito di processo verbale di constatazione (G.d.F.) del 21/09/2023, con cui sono stati recuperati, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA per l'anno 2021: (i) costi e IVA afferenti a fatture ritenute per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l.; (ii) costi ritenuti non adeguatamente documentati ai sensi dell'art. 109 TUIR, con correlata indetraibilità dell'IVA.
La contribuente ha dedotto: a) in via preliminare, il difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo per asserita mancanza di valida delega;
b) la carenza di motivazione e l'insufficienza della prova dell'Ufficio alla luce dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992; c) la violazione del principio del 'ne bis in idem' con riguardo alle sanzioni amministrative irrogate.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – DP II di Roma, depositando controdeduzioni e produzione documentale: in particolare, ha esibito la disposizione di servizio del Direttore del 08/01/2024 (delega di firma in favore del Capo Area Imprese minori), nonché il PVC e gli atti istruttori;
ha illustrato gli elementi indiziari sull'oggettiva inesistenza delle forniture fatturate da Società_2 S.r.l. e Società_1 S.r.l. (sedi inesistenti o presso abitazioni, assenza di struttura, inadempimenti dichiarativi, carichi iscritti a ruolo;
totale incongruenza tra oggetto sociale e merce/servizi fatturati;
formato delle fatture identico), e la carenza di documentazione di supporto per ulteriori componenti negativi (Società_3 S.r.l., Società_4 S.r.l.s., Società_5 S.r.l.s., Società_6 S.r.l., Società_7').
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di sottoscrizione dell'atto è infondata. Dalla documentazione in atti risulta che il
Direttore pro tempore della DP II di Roma, con disposizione di servizio dell'08/01/2024, ha conferito delega di firma in favore del funzionario sottoscrittore dell'avviso impugnato. Non è previsto l'obbligo di allegare la delega all'atto, essendo sufficiente la sua esibizione in caso di contestazione. Ne consegue la piena validità formale dell'atto. Como noto, gli avvisi di accertamento costituiscono la più complessa espressione del potere impositivo, incidendo con particolare profondità nella realtà economica e sociale, deve ritenersi che la loro sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio, o da funzionario da lui delegato, sia stata prevista come essenziale garanzia per il contribuente (Cass. n. 1875 del 2014 e Cass. n. 22800 del
2015). Sotto tale profilo, appare evidente come il dato fondante sia costituito dal superamento di quella generale presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo dotato del potere di emanarlo, richiedendosi, al contrario, che tale provenienza sia avvalorata dalla sottoscrizione del capo dell'ufficio, o del funzionario da lui delegato. Nel caso di specie l'amministrazione finanziaria ha provato la delega di firma al funzionario sottoscrittore dell'atto impugnato.
Nel merito, si rileva che l'avviso reca il puntuale richiamo al PVC della G.d.F. del 21/09/2023 e ai relativi riscontri, specificando gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dei recuperi. Il nuovo art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dalla L. n. 130/2022, non ha innovato l'ordinario riparto degli oneri della prova, né ha introdotto standard probatori più gravosi per l'Amministrazione, ma ha valorizzato il principio del libero convincimento del giudice 'in coerenza con la normativa tributaria sostanziale'. La Cassazione ha chiarito che tale disposizione è coerente con il sistema e non scardina le presunzioni legali o semplici previste dal diritto sostanziale. E' fondamentale, infatti, richiamare quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18781 dd. 9.7.2024, nel senso cioè che "in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della
L. n. 130 del 2022 - secondo cui il giudice deve valutare la prova "comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale" - non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria" (Cass. n. 2746/2024); nessun dubbio, dunque, che l'introduzione della nuova normativa non abbia escluso l'applicabilità delle presunzioni legali previste in materia tributaria, che comportano in una serie di ipotesi l'onere per il contribuente di fornire la prova contraria (si pensi ai casi di accertamento sintetico oppure alla presunzione legale relativa di imponibilità delle operazioni risultanti dalle movimentazioni bancarie). In relazione alle ipotesi in cui non vi sia una presunzione legale relativa la
Corte, già nell'immediatezza dell'entrata in vigore della norma, ha affermato che "in tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'Amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio,
l'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della L. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale" (Cass. n. 31878/2022).
La norma in oggetto, cioè, non ha fatto altro che ribadire un principio già presente nell'ordinamento tributario, ossia che l'Amministrazione finanziaria deve provare il fondamento delle proprie pretese, confermando in modo espresso una regola già esistente: la nuova disposizione non pone limiti di sorta al modo attraverso cui tale prova deve essere fornita (né si ravvisano ulteriori limitazioni nell'art. 17 della L.
n. 111 del 2023 e nella successiva disciplina attuativa, per cui senz'altro deve ritenersi consentito il ricorso alle presunzioni semplici, ossia agli indizi che, se gravi, precisi e concordanti, integrano ex artt. 2727 e
2729 cod. civ. la prova richiesta dall'art. 2697 cod. civ. Non sussiste, quindi, come detto, la carenza motivazionale rilevata da parte ricorrente.
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, è principio consolidato (vedasi Cass. n. 9723 del 2024;
Cass. n. 28628 del 2021) che, ove l'Ufficio fornisca elementi idonei – anche indiziari – a dimostrare l'inesistenza dell'operazione, grava sul contribuente l'onere della prova contraria circa l'effettività delle cessioni/prestazioni; prova che non può esaurirsi nella mera esibizione delle fatture o nella regolarità formale della contabilità o dei pagamenti, poiché tali elementi sono di regola compatibili con la fittizietà dell'operazione . Nel caso di specie, gli indizi addotti dall'Ufficio – sede legale inesistente o presso civili abitazioni, assenza di struttura organizzativa e di mezzi, oggetto sociale inconferente rispetto alle forniture fatturate, identità del format delle fatture a suggerire un'unica 'cabina di regia', omissioni dichiarative e carichi iscritti a ruolo – sono plurimi, gravi, precisi e concordanti. A fronte di ciò, la ricorrente non ha offerto idonea prova contraria idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni, sicché è legittimo il recupero dell'IVA indebitamente detratta e dei correlati componenti negativi ai fini reddituali.
Quanto ai costi ritenuti indeducibili ex art. 109 TUIR e correlata indetraibilità dell'IVA va rilevato che ai sensi dell'art. 109 TUIR, i componenti negativi sono deducibili se certi e determinabili e, comunque, inerenti all'attività; l'onere di provarne sussistenza, inerenza e ammontare grava sul contribuente (art. 2697 c.c.). La giurisprudenza di legittimità ribadisce che non è sufficiente l'iscrizione in contabilità o la semplice fattura, occorrendo documentazione di supporto che renda individuabili la ragione economica e i dettagli delle prestazioni. Nel caso concreto, per le fatture di Società_3 S.r.l., Società_4 S.r.l.s., Società_5 S.r.l.s., Società_6 S.r.l. e Società_7, la ricorrente non ha esibito contratti, ordini, report, elenchi partecipanti, note spese o altra idonea documentazione idonea a provare l'effettività e la riconducibilità delle spese all'attività sociale;
correttamente, dunque, l'Ufficio ne ha disconosciuto la deducibilità e la detraibilità IVA.
Il dedotto “ne bis in idem” va disatteso. Il divieto di doppia sanzione per il medesimo fatto presuppone l'identità soggettiva tra i procedimenti. Nel caso di specie, le sanzioni amministrative tributarie sono state irrogate alla persona giuridica, mentre l'eventuale procedimento penale, richiamato in via meramente assertiva, concerne la persona fisica (legale rappresentante). Difettando l'identità del soggetto sanzionato, non ricorre la violazione del principio del ne bis in idem. Né vi è sovrapposizione tra il disvalore amministrativo e quello penale, operanti su piani differenti. Le spese di lite sono poste a carico di parte ricorrente in virtù del principio della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in complessivi € 2.100,00, oltre accessori di legge