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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 3572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3572 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.r.g. 4490/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa IN AT Giudice
dott. Gianluca FIORELLA Giudice
Giudice relatore dott.ssa ES DI BATTISTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 4490/2025 R.G., avente ad oggetto: "Modifica delle condizioni di separazione” e vertente
TRA
Parte_1 (c.f. C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Erriquez, procuratore domiciliatario;
Ricorrente -
Controparte_1 (c.f. C.F. 2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Gallù, procuratore domiciliatario;
Resistente -
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 10.11.2025.
Rilevato che Parte_1 presentava ricorso, depositato in data 21.06.2025, chiedendo modificarsi il decreto di omologa della separazione reso dal Tribunale di Lecce del 19.04.2016 (depositato in data 21.04.2016) chiedendo l'aumento del contributo di mantenimento in favore dei figli Per_1 (7.04.2007) e Per_2 (3.2.2008) oltre alla previsione di assegno in suo favore;
Rilevato che, costituendosi, parte resistente, chiedeva il rigetto della domanda, avanzando domanda di divorzio in via riconvenzionale;
Rilevato che le parti, con note di trattazione scritta depositate in data 31.10.2025 davano atto di un intervenuto accordo finalizzato alla modifica della sentenza di separazione in questi termini:
1. SULL'AFFIDAMENTO CONDIVISO DEL IG MI
Le parti, anche in questa sede, concordano sull'affidamento condiviso, con libero esercizio del diritto di visita del padre, del figlio minorenne DE LI, fino al suo compimento della maggiore età.
Ad oggi, entrambi i figli - fatte salve loro future e diverse esigenze (che i genitori concorderanno in via stragiudiziale) - manterranno residenza e dimora principale presso la madre.
2. SULL'ASSEGNO MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Il sig. LI TE, e sino al momento in cui gli stessi non saranno economicamente autosufficienti verserà, in favore dei figli, l'importo mensile di seguito determinato:
- a decorrere dal mese di dicembre anno 2025:
• Euro 150,00 mensili in favore di AN LI, entro il giorno 15 di ogni mese;
• Euro 150,00 mensili in favore di AN LI, entro il giorno 15 di ogni mese;
- a decorrere dal mese di ottobre anno 2026
• Euro 350,00 mensili in favore di AN LI, entro il giorno 15 di ogni mese;
• Euro 350,00 mensili in favore di AN LI, entro il giorno 15 di ogni mese;
SULLE MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO AI FIGLI 3.
Sul punto anche ai sensi dell'art. 337-septies c.c. - le parti concordano che:
• l'importo mensile dell'assegno di mantenimento, pari ad €. 150,00 (da elevarsi ad euro
350,00 a decorrere dal mese di ottobre 2026), in favore della figlia AN LI
(maggiorenne non economicamente autosufficiente), sia accreditato direttamente su carta prepagata intestata alla stessa - quale sostegno in forma diretta - così da garantire la destinazione esclusiva delle somme alle sue necessità;
• l'importo mensile dell'assegno di mantenimento pari ad € 150,00 (da elevarsi ad euro
350,00 a decorrere dal mese di ottobre 2026), in favore del figlio DE LI
(minorenne non economicamente autosufficiente), stante l'approssimarsi del compimento della sua maggiore età, sia accreditato direttamente su carta prepagata intestata allo stesso - quale sostegno in forma diretta -così da garantire la destinazione esclusiva delle somme alle sue necessità;
2 4. SULLE SPESE STRAORDINARIE IN FAVORE DEI FIGLI
Le parti, hanno concordato - congiuntamente - la seguente ripartizione delle spese straordinarie in favore in favore dei figli, sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica:
0 Visite mediche specialistiche (in via esclusiva al padre);
0 tasse di iscrizione universitarie (in via esclusiva al padre);
。 acquisto di testi universitari (in via esclusiva al padre);
corsi di musica e strumenti (in via esclusiva al padre); 0
attività sportive e culturali (in via esclusiva al padre);
°
° spese di manutenzione ed assicurative del motorino del figlio (in via esclusiva al padre);
0 spese di manutenzione ed assicurative dell'autovettura della figlia (in via esclusiva al padre);
Si precisa che, il conteggio delle superiori spese straordinarie a carico del padre, non sono da ricomprendersi nell'assegno Unico erogato dallo Stato - ad oggi pari ad € 166,50 - percepito dalle parti nella misura ½ cadauno, costituendo un ulteriore, costante e prevalente sostegno economico diretto ai figli da parte del sig. TE LI, in misura eccedente l'assegno di mantenimento stabilito.
5. SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA E SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN
FAVORE DELLA SIG.RA IZ RI
Sul punto, si prende atto della giovane età, della soddisfacente condizione psico-fisica, dell'elevata scolarizzazione universitaria e della capacità ed attitudine lavorativa della sig.ra
ZZ IA.
Per quanto, sopra, si rileva l'assenza di ostacoli oggettivi di natura pisico-fisica che presuppongano la prosecuzione del diritto all'assegno in suo favore (Cassazione Sezioni Unite
n. 18287/2018).
Ad ogni buon conto - nell'ottica dei presenti accordi conciliativi ed al solo fine di garantire la tranquillità della ricorrente nelle more del consolidamento e stabilizzazione della propria attività lavorativa con P.IVA - le parti convengono che il sig. LI TE verserà in favore della sig.ra ZZ IA l'assegno di mantenimento alle seguenti condizioni:
3 - a decorrere dal mese di novembre anno 2025:
Euro 400,00 mensili in favore della sig.ra ZZ IA, entro il giorno 15 di ogni mese;
Euro 166,50 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese e sempre in favore della sig.ra
ZZ, corrispondente alla quota ad oggi percepita dal sig. LI a titolo di Assegno
Unico in favore dei figli, che sarà interamente riversata in favore dell'ex moglie, solo sino alla permanenza dei presupposti di erogazione statale;
Gli importi di cui al presente punto 5) erogati in favore del coniuge, saranno accreditati direttamente sul c/c intestato alla sig.ra ZZ IA, dei cui estremi il sig. LI
TE è già a conoscenza;
- a decorrere dal mese di ottobre anno 2026:
per espresso accordo raggiunto dalle parti - stante la capacità lavorativa della sig.ra ZZ, nonché la sua maturanda autosufficienza economica - il sig. LI, a decorrere dal mese di ottobre 2026, interromperà in via definitiva - l'erogazione dell'assegno in favore del
-
coniuge.
A decorrere dalla summenzionata data, la sig.ra ZZ continuerà a percepire, esclusivamente, l'importo di €. 166,50, quale 50% dell'importo dell'Assegno Unico in favore dei figli - sino alla permanenza dei presupposti di erogazione statale.
Invero, la somma di Euro 400,00 (originariamente corrisposta in favore del coniuge) sarà devoluta e trasferita direttamente in favore dei figli - nella misura di Euro 200,00 cadauno - in misura eccedente l'assegno di mantenimento originariamente concordato e ad incremento dello stesso - con accredito diretto su carta prepagata intestata agli stessi - quale sostegno in forma diretta - così da garantire la destinazione esclusiva delle somme alle loro necessità;
Ritenuto che le parti, all'udienza del 10.11.2025 rettificavano parzialmente l'accordo depositato specificando che: 1) il contributo di mantenimento per i figli sarebbe stato erogato in favore dei entrambi e non solo di Per_1 a correzione del punto 2; 2) la quota dell'assegno di mantenimento previsto in favore della Pt_1 a decorrere da ottobre
2026 sarebbe stata ripartita a metà tra i figli così portando l'importo del loro contributo ad
€ 350,00 come indicato al punto 2;
Ritenuto che alla medesima udienza parte resistente rinunciava alla domanda di divorzio;
Ritenuto, pertanto, che l'accordo tra le parti può essere ratificato in quanto conforme all'esigenze dei figli e delle parti;
Ritenuto che l'esito del procedimento impone la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Modifica il decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 21.04.2016 come indicato in parte motiva.
Spese di lite compensate. Lecce, 3.12.2025
Il giudice estensore
ES DI BATTISTA
La presidente
IN AT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa IN AT Giudice
dott. Gianluca FIORELLA Giudice
Giudice relatore dott.ssa ES DI BATTISTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 4490/2025 R.G., avente ad oggetto: "Modifica delle condizioni di separazione” e vertente
TRA
Parte_1 (c.f. C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Erriquez, procuratore domiciliatario;
Ricorrente -
Controparte_1 (c.f. C.F. 2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Gallù, procuratore domiciliatario;
Resistente -
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 10.11.2025.
Rilevato che Parte_1 presentava ricorso, depositato in data 21.06.2025, chiedendo modificarsi il decreto di omologa della separazione reso dal Tribunale di Lecce del 19.04.2016 (depositato in data 21.04.2016) chiedendo l'aumento del contributo di mantenimento in favore dei figli Per_1 (7.04.2007) e Per_2 (3.2.2008) oltre alla previsione di assegno in suo favore;
Rilevato che, costituendosi, parte resistente, chiedeva il rigetto della domanda, avanzando domanda di divorzio in via riconvenzionale;
Rilevato che le parti, con note di trattazione scritta depositate in data 31.10.2025 davano atto di un intervenuto accordo finalizzato alla modifica della sentenza di separazione in questi termini:
1. SULL'AFFIDAMENTO CONDIVISO DEL IG MI
Le parti, anche in questa sede, concordano sull'affidamento condiviso, con libero esercizio del diritto di visita del padre, del figlio minorenne DE LI, fino al suo compimento della maggiore età.
Ad oggi, entrambi i figli - fatte salve loro future e diverse esigenze (che i genitori concorderanno in via stragiudiziale) - manterranno residenza e dimora principale presso la madre.
2. SULL'ASSEGNO MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Il sig. LI TE, e sino al momento in cui gli stessi non saranno economicamente autosufficienti verserà, in favore dei figli, l'importo mensile di seguito determinato:
- a decorrere dal mese di dicembre anno 2025:
• Euro 150,00 mensili in favore di AN LI, entro il giorno 15 di ogni mese;
• Euro 150,00 mensili in favore di AN LI, entro il giorno 15 di ogni mese;
- a decorrere dal mese di ottobre anno 2026
• Euro 350,00 mensili in favore di AN LI, entro il giorno 15 di ogni mese;
• Euro 350,00 mensili in favore di AN LI, entro il giorno 15 di ogni mese;
SULLE MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO AI FIGLI 3.
Sul punto anche ai sensi dell'art. 337-septies c.c. - le parti concordano che:
• l'importo mensile dell'assegno di mantenimento, pari ad €. 150,00 (da elevarsi ad euro
350,00 a decorrere dal mese di ottobre 2026), in favore della figlia AN LI
(maggiorenne non economicamente autosufficiente), sia accreditato direttamente su carta prepagata intestata alla stessa - quale sostegno in forma diretta - così da garantire la destinazione esclusiva delle somme alle sue necessità;
• l'importo mensile dell'assegno di mantenimento pari ad € 150,00 (da elevarsi ad euro
350,00 a decorrere dal mese di ottobre 2026), in favore del figlio DE LI
(minorenne non economicamente autosufficiente), stante l'approssimarsi del compimento della sua maggiore età, sia accreditato direttamente su carta prepagata intestata allo stesso - quale sostegno in forma diretta -così da garantire la destinazione esclusiva delle somme alle sue necessità;
2 4. SULLE SPESE STRAORDINARIE IN FAVORE DEI FIGLI
Le parti, hanno concordato - congiuntamente - la seguente ripartizione delle spese straordinarie in favore in favore dei figli, sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica:
0 Visite mediche specialistiche (in via esclusiva al padre);
0 tasse di iscrizione universitarie (in via esclusiva al padre);
。 acquisto di testi universitari (in via esclusiva al padre);
corsi di musica e strumenti (in via esclusiva al padre); 0
attività sportive e culturali (in via esclusiva al padre);
°
° spese di manutenzione ed assicurative del motorino del figlio (in via esclusiva al padre);
0 spese di manutenzione ed assicurative dell'autovettura della figlia (in via esclusiva al padre);
Si precisa che, il conteggio delle superiori spese straordinarie a carico del padre, non sono da ricomprendersi nell'assegno Unico erogato dallo Stato - ad oggi pari ad € 166,50 - percepito dalle parti nella misura ½ cadauno, costituendo un ulteriore, costante e prevalente sostegno economico diretto ai figli da parte del sig. TE LI, in misura eccedente l'assegno di mantenimento stabilito.
5. SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA E SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN
FAVORE DELLA SIG.RA IZ RI
Sul punto, si prende atto della giovane età, della soddisfacente condizione psico-fisica, dell'elevata scolarizzazione universitaria e della capacità ed attitudine lavorativa della sig.ra
ZZ IA.
Per quanto, sopra, si rileva l'assenza di ostacoli oggettivi di natura pisico-fisica che presuppongano la prosecuzione del diritto all'assegno in suo favore (Cassazione Sezioni Unite
n. 18287/2018).
Ad ogni buon conto - nell'ottica dei presenti accordi conciliativi ed al solo fine di garantire la tranquillità della ricorrente nelle more del consolidamento e stabilizzazione della propria attività lavorativa con P.IVA - le parti convengono che il sig. LI TE verserà in favore della sig.ra ZZ IA l'assegno di mantenimento alle seguenti condizioni:
3 - a decorrere dal mese di novembre anno 2025:
Euro 400,00 mensili in favore della sig.ra ZZ IA, entro il giorno 15 di ogni mese;
Euro 166,50 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese e sempre in favore della sig.ra
ZZ, corrispondente alla quota ad oggi percepita dal sig. LI a titolo di Assegno
Unico in favore dei figli, che sarà interamente riversata in favore dell'ex moglie, solo sino alla permanenza dei presupposti di erogazione statale;
Gli importi di cui al presente punto 5) erogati in favore del coniuge, saranno accreditati direttamente sul c/c intestato alla sig.ra ZZ IA, dei cui estremi il sig. LI
TE è già a conoscenza;
- a decorrere dal mese di ottobre anno 2026:
per espresso accordo raggiunto dalle parti - stante la capacità lavorativa della sig.ra ZZ, nonché la sua maturanda autosufficienza economica - il sig. LI, a decorrere dal mese di ottobre 2026, interromperà in via definitiva - l'erogazione dell'assegno in favore del
-
coniuge.
A decorrere dalla summenzionata data, la sig.ra ZZ continuerà a percepire, esclusivamente, l'importo di €. 166,50, quale 50% dell'importo dell'Assegno Unico in favore dei figli - sino alla permanenza dei presupposti di erogazione statale.
Invero, la somma di Euro 400,00 (originariamente corrisposta in favore del coniuge) sarà devoluta e trasferita direttamente in favore dei figli - nella misura di Euro 200,00 cadauno - in misura eccedente l'assegno di mantenimento originariamente concordato e ad incremento dello stesso - con accredito diretto su carta prepagata intestata agli stessi - quale sostegno in forma diretta - così da garantire la destinazione esclusiva delle somme alle loro necessità;
Ritenuto che le parti, all'udienza del 10.11.2025 rettificavano parzialmente l'accordo depositato specificando che: 1) il contributo di mantenimento per i figli sarebbe stato erogato in favore dei entrambi e non solo di Per_1 a correzione del punto 2; 2) la quota dell'assegno di mantenimento previsto in favore della Pt_1 a decorrere da ottobre
2026 sarebbe stata ripartita a metà tra i figli così portando l'importo del loro contributo ad
€ 350,00 come indicato al punto 2;
Ritenuto che alla medesima udienza parte resistente rinunciava alla domanda di divorzio;
Ritenuto, pertanto, che l'accordo tra le parti può essere ratificato in quanto conforme all'esigenze dei figli e delle parti;
Ritenuto che l'esito del procedimento impone la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Modifica il decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 21.04.2016 come indicato in parte motiva.
Spese di lite compensate. Lecce, 3.12.2025
Il giudice estensore
ES DI BATTISTA
La presidente
IN AT