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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/11/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 10.04.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 04.11.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1443 del ruolo generale per l'anno 2021, promossa da
1. nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
S.E., via Malipiero n. 6, elettivamente domiciliato in Cagliari, via P.L. Da
Palestrina n. 72, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe CURRELI, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Cagliari, via Ospedale
n. 54, ivi elettivamente domiciliata, presso il proprio Ufficio legale, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa SANNA in forza di procura speciale in calce alla memoria difensiva;
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“1) Riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere a partire da settembre 2020
un incarico corrispondente, ai sensi dell'art.91 comma 3 CCNL Dirigenza
Medico – Sanitaria, al valore minimo della retribuzione già goduta fino al 2020,
pari ad euro 11.000,00 annui;
2) Condannare in ogni caso la resistente al pagamento in favore del ricorrente
delle differenze retributive conseguenti al minor incarico riconosciuto per effetto
delle deliberazioni del 18.6.2020 e del 3.9.2020, così come stabilite dall'art.91
del CCNL Dirigenza Sanità, sia per la indennità di posizione fissa, che per quella
conseguente variabile che verrà determinata per la superiore posizione,
maggiorate di interessi e rivalutazione;
3) Con il favore delle spese della lite”.
Nell'interesse della resistente:
“l'Ill.mo Tribunale voglia respingere il ricorso, con ogni conseguenziale
pronuncia come per legge, anche in ordine alle spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso, davanti a questo Tribunale, nei Parte_1
confronti dell' al Controparte_1
fine di domandare l'accertamento del proprio diritto all'indennità di posizione relativa alla direzione di struttura semplice, già rivestita nell'ambito del pregresso rapporto con la CP_2
In specie, egli ha rappresentato:
pagina 2 − di essere dirigente medico in servizio dal 2008 presso l'A.O.U. di
Cagliari e di essere, in precedenza, nell'agosto 2008, transitato, senza soluzione di continuità per effetto di mobilità esterna, dalla dove rivestiva Parte_2
l'incarico di direzione di una struttura semplice, ricevendo la corrispondente indennità di posizione, che nel 2008 era quantificata in euro 721,14 per la parte fissa;
− di avere, in A.O.U., percepito l'indennità di posizione minima contrattuale unificata, che, a seguito degli incrementi successivi negli anni, è
arrivata a essere determinata in 846,15 euro mensili lordi (11.000 euro per le 13
mensilità), così come si evince dalla busta paga novembre 2020 (che la ridetermina per tutto il 2020) e ancora che, il 19.12.2019, era stato stipulato il nuovo C.C.N.L. per la dirigenza dell'area Sanità e l'A.O.U. aveva proceduto,
pertanto, al conferimento degli incarichi, esaminando anche la propria posizione;
− di essersi trovato, a seguito della deliberazione del direttore generale di
A.O.U. n. 782 del 18.06.2020, poi corretta dalla n. 1087 del 03.09.2020, la sorpresa di perdere l'incarico di direzione di una struttura semplice e di ricevere in cambio quello inferiore di alta specializzazione, previsto dall'art. 18 C.C.N.L.
2016/18, fascia AS2; peraltro l'incarico non è altro che quello che lui già rivestiva dal 2008 in A.O.U. (nefrologia ambulatoriale) e giustifica, ai sensi dell'art. 91,
comma 3°, una retribuzione fissa di euro 6.500,00, articolata per 13 mensilità;
− che la ricaduta sullo stipendio del ricorrente è facilmente desumibile:
l'indennità di posizione fissa scende da euro 846,00 a euro 500,00 mensili, con un pregiudizio annuo complessivo di euro 4.500,00, che si perpetrerà per tutta la durata dell'incarico e il minore incarico attribuito avrà riflessi anche in ordine alla determinazione della parte variabile dell'indennità di posizione, che verrà
ridimensionata in relazione all'incarico di alta specializzazione riconosciuto;
pagina 3 − che il provvedimento di A.O.U. è palesemente ingiusto, in quanto mortifica la sua professionalità e, con una decisione priva di motivazione e senza alcun rispetto della articolata procedura prevista dall'art. 19, comma 9°, C.C.N.L.
e dal regolamento interno di A.O.U. del 2018, attribuisce un incarico di alta professionalità in capo a lui ricorrente, dimenticando di valorizzare il suo
curriculum, la sua esperienza e di rispettare quantomeno la corrispondenza che il prevede con l'incarico di direzione di struttura semplice (violazione CP_3
dall'art. 18 del vigente C.C.N.L. Area Sanità e del principio della irriducibilità
della retribuzione).
2. L si è Controparte_1
costituita in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
In specie, essa ha evidenziato:
− che le procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali sono state puntualmente rispettate da essa A.O.U., non essendo previsto alcun diritto al mantenimento di incarichi precedentemente conferiti e, infatti, sulla base della valutazione effettuata dal direttore della
Struttura di afferenza S.C. , Parte_3
al era stato attribuito l'incarico di alta specializzazione di Nefrologia Pt_1
Cont Clinica, fascia per cui è prevista una retribuzione di posizione parte fissa pari a euro 500,00 mensili, che era stata applicata dalla data di decorrenza dell'incarico come risulta dal cedolino relativo alla mensilità di novembre 2020;
− che, con l'attribuzione del nuovo incarico e con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2020, era stata data applicazione all'art. 18 C.C.N.L. che prevede, per gli incarichi di alta specializzazione, una retribuzione di posizione parte fissa pari a euro 6.500,00 annui per tredici mensilità e una parte variabile sulla base della pesatura dell'incarico effettuata dall'Azienda per il tramite del
pagina 4 direttore della struttura di afferenza, in sostanza essendo stato attribuitogli il nuovo incarico in applicazione della richiamata disciplina contrattuale di riferimento, che non prevede il mantenimento delle vecchie tipologie di incarico;
− che, comunque, nell'atto aziendale dell'A.O.U. di Cagliari non è prevista una struttura semplice di Nefrologia clinica e, quindi, non si comprende come il ricorrente, che asserisce di aver ricoperto “l'incarico di direzione
dell'ambulatorio di nefrologia clinica […] che era equiparato e corrispondente
ad una direzione semplice”, potesse aspirare al riconoscimento di un incarico di direzione di una struttura non contemplata nell'attuale assetto organizzativo aziendale e neppure nell'assetto precedente all'approvazione dell'Atto Aziendale:
infatti, la deliberazione n. 535 del 05.06.2008 prevede soltanto la istituzione nella dotazione organica aziendale di un posto di dirigente medico disciplina
Nefrologia, da assegnare al Servizio di Nefrologia posto sotto la direzione della
S.C. Parte_4
− che le norme citate dal ricorrente, contenute nella Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali dell' Area IV Dirigenza Medica e CP_5
Veterinaria, si riferiscono ad altri istituti giuridici che nulla hanno a che vedere con l'oggetto della presente controversia.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda proposta da è infondata e deve essere Parte_1
rigettata.
La vicenda scrutinata deve essere affrontata e risolta in punto di diritto.
È, anzitutto, pacifico tra le parti, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., oltre che documentalmente provato, che l'odierno ricorrente sia dipendente dell'
[...]
in servizio dall'anno 2008 e Controparte_1 CP_1
pagina 5 che egli fosse transitato, per effetto di mobilità esterna, dalla di CP_2 CP_2
presso cui aveva rivestito l'incarico di direzione di una struttura semplice, con indennità di posizione, pari a euro 721,14 per la parte fissa nel 2008.
Parimenti fatto pacifico in causa è che, a seguito della stipula del nuovo C.C.N.L.
per la dirigenza dell'area Sanità del 19.12.2019, l'A.O.U., con deliberazione del direttore generale n. 782 del 18.06.2020, corretta dalla delib. n. 1087 del
03.09.2020, in conformità delle previsioni dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione n. 930 del 09.11.2017 (doc. 2 e 3, prodotti con la memoria di costituzione), gli aveva conferito l'incarico di alta specializzazione ex art. 18
C.C.N.L. 2016/18, fascia AS2, corrispondente a quello che lui già rivestiva dal
2008 in A.O.U. (nefrologia ambulatoriale), ricevendo così, ai sensi dell'art. 91,
comma 3°, una retribuzione fissa di euro 6.500,00 (su 13 mensilità).
Giova ricostruire, ad avviso del Tribunale, anzitutto, il quadro normativo di riferimento di fonte contrattuale.
In specie, il C.C.N.L. Area sanità 2016-2018 del 19.12.2019, disciplina, agli artt.
17 ss., il nuovo sistema degli incarichi dirigenziali, che possono essere a contenuto gestionale o di natura professionale, entrambi con una corrispondente valorizzazione economica, nel quadro della graduazione degli incarichi prevista a livello aziendale.
In particolare, l'art. 18, comma 6°, C.C.N.L. dispone che “Il nuovo sistema degli
incarichi di cui al presente articolo e i correlati nuovi valori di retribuzione di
posizione parte fissa di cui all'art. 91, comma 3 (Retribuzione di posizione), sono
applicati a decorrere dall'anno successivo a quello di sottoscrizione dell'Ipotesi
di CCNL. In prima applicazione, gli incarichi in essere sono automaticamente
ricondotti alle nuove tipologie di cui al presente articolo sulla base della seguente
tabella di corrispondenze”.
pagina 6 In materia, poi, di mobilità, la disciplina di fonte collettiva applicabile ratione
temporis, è costituita dal C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO
SANITÀ STIPULATO IL 07.04.1999, dal C.C.N.I. Comparto Sanità del
20.09.2001 e dal CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL SANITÀ PARTE ECONOMICA BIENNIO 2008-20091. CP_6
In specie, l'art. 19, “Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con
altre amministrazioni di comparti diversi”, prevede che “
1. La mobilità volontaria
dei dipendenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2
giugno 1998 - anche di Regioni diverse – in presenza della relativa vacanza di
organico avviene a domanda del dipendente che abbia superato il periodo di
prova, con l'assenso dell'azienda di destinazione e nel rispetto della categoria,
profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di
appartenenza del dipendente stesso.
2. Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso
entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di un mese. 3. Nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data
posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore
a tre mesi.
4. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo
personale segue il dipendente trasferito.
5. Al fine di favorire la mobilità esterna, le aziende ed enti, nell'ambito della
programmazione annuale del fabbisogno del personale individuano i posti da
mettere a disposizione a detto titolo nelle varie categorie e profili professionali.
Le aziende possono ricorrere anche ad apposito bando al quale deve essere data
la maggiore pubblicità possibile. In tal caso, in mancanza di domande pervenute
nei termini, procedono sulla base delle domande eventualmente presentate anche
dopo la scadenza.
6. In caso di più domande rispetto ai posti messi a disposizione l'azienda procede
ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di
carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da
ricoprire. A parità di valutazione possono altresì essere prese in considerazione
documentate situazioni familiari (ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei
famigliari, distanza tra le sedi etc.) o sociali.
7. Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilità intercompartimentale dei
dipendenti purché le amministrazioni interessate abbiano dato il proprio nulla
osta. La comunicazione del nulla osta o del suo diniego da parte dell'azienda di
appartenenza è effettuata entro un mese dalla data della domanda.
8. Sono disapplicati gli artt. 40, 41, 42 del DPR 761/1979 e gli artt. 12, 13, 14, 15
del DPR 384/1990 e art. 9 del CCNL del 22 maggio 1997”.
Viene in considerazione, altresì, il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO QUADRIENNIO 1998-2001 DELL'AREA RELATIVA ALLA
pagina 8 DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE, che, all'art. 20, “Mobilità volontaria”, prevede che “
1. La mobilità
volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ
del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse – in presenza della relativa vacanza
di organico avviene a domanda del dirigente che abbia superato il periodo di
prova, con l'assenso dell'azienda di destinazione e nel rispetto dell'area e
disciplina di appartenenza del dirigente stesso.
2. Il nulla osta dell'azienda o ente
di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è
sostituito dal preavviso di tre mesi.
3. La mobilità non comporta novazione del
rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e nel
conferimento degli incarichi di cui all'art. 27, comma 1, lettere b), c) o d) per i
dirigenti con meno di cinque anni di attività, l'azienda di destinazione tiene conto
dell'insieme delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti
amministrazioni. Qualora ne ricorrano le condizioni, si applica l'art. 28, comma
5. 4. La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un dirigente con
incarico di direzione di struttura complessa, comporta nel trasferimento, la
perdita di tale incarico. L'azienda o l'ente di destinazione provvederanno
all'affidamento al dirigente trasferito di uno degli incarichi tra quelli previsti
dall'art. 27, comma 1 lett. b) e c), tenuto conto della clausola precedente.
L'incarico di direzione di struttura complessa potrà essere conferito dalla nuova
azienda con le procedure dell'art. 29, comma 1”.
Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che, nella vicenda scrutinata, il profilo controverso attiene alla portata da attribuirsi agli effetti della disposizione di legge, che si articola con un riferimento negativo rispetto alla configurabilità della novazione, che è fattispecie estintiva, non satisfattiva del rapporto obbligatorio
(artt. 1230 ss. c.c.).
pagina 9 Invero, la previsione secondo cui la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro presenta una precisa portata qualificativa, poiché le parti sociali stesse hanno provveduto alla qualificazione della fattispecie facendo riferimento, per escluderlo, a una vicenda del rapporto contrattuale, che si instaura ex novo nei suoi elementi soggettivi e oggettivi.
L'esclusione espressa della novazione del rapporto di lavoro del dirigente medico,
in caso di mobilità, ha, quindi, quale preminente conseguenza che il rapporto negoziale prosegue con la nuova azienda e che, nonostante la modificazione soggettiva che si realizza, il rapporto di lavoro mantiene la sua unità e resta ferma l'anzianità di servizio già maturata nell'ambito del comparto sanitario.
Per quanto riguarda, poi, gli ulteriori effetti, se la continuazione del rapporto di lavoro, che prosegue con l'azienda destinataria della mobilità, è idonea in astratto a incidere sulla conservazione del trattamento economico e della qualifica già
acquisiti, è altrettanto certo che tali effetti vanno verificati alla luce della disciplina collettiva, che in concreto regola la materia a seguito della contrattualizzazione dei rapporti di lavoro tanto del settore privato che del settore pubblico.
Invero, la disciplina contrattuale deve essere applicata nei limiti in cui non contrasti con disposizioni che risultano incompatibili con il trasferimento o perché
l'autonomia contrattuale ha dettato una disciplina specifica per tali situazioni o perché tali situazioni appaiono avulse dall'ambito di riferimento della prima.
Come osservato sopra, il contratto collettivo applicabile ha espressamente previsto le conseguenze della mobilità in punto di posizione professionale del dirigente medico, prevedendo che il trasferimento determina la perdita dell'incarico di direzione di struttura complessa e l'affidamento di compiti di diversa tipologia (art. 20, comma 4°, C.C.N.L. cit.), nonché in punto di
pagina 10 trattamento retribuivo in godimento, prescrivendo che la componente fissa della retribuzione di posizione sia allo stesso “garantita al dirigente nella misura -
in atto goduta - in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di
incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992” (art. 39, comma 3°,
C.C.N.L. cit.).
Nessun'altra disposizione espressa è ravvisabile, per il resto, nella disciplina di fonte collettiva, circostanza questa che lascia spazio all'autonomia delle parti in sede di conferimento dell'incarico.
In particolare, trova applicazione il principio espresso dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, congruamente motivato e da cui, pertanto, questo Giudice non ha ragione di discostarsi, principio per cui “In tema di mobilità dei dirigenti medici,
l'art. 20, comma 3, del c.c.n.l. della dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000, che
prevede che "la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro", va
interpretato nel senso che, sebbene il rapporto di lavoro prosegua con la nuova
azienda e, nonostante la modificazione soggettiva che si realizza, mantenga la sua
unità e l'anzianità di servizio già maturata, non opera, in caso di mobilità, un
principio di generale irriducibilità del trattamento economico in godimento (per
la parte eccedente la retribuzione di posizione nella componente fissa, garantita
dall'art. 39 dello stesso contratto collettivo), dovendosi escludere che un tale
effetto possa farsi discendere dalla disciplina transitoria prevista dall'art. 38 del
c.c.n.l. per i dirigenti medici già di II livello, che riguarda solo il personale della
stessa azienda e non quello trasferito tra aziende” (Cass. civ., Sez. L.,
19.11.2009, n. 24449).
E, invero, non può ritenersi applicabile, anche alla luce della disciplina di fonte collettiva, un principio di generale irriducibilità del trattamento economico in godimento per la parte eccedente la retribuzione di posizione nella componente
pagina 11 fissa, garantita dall'art. 39, C.C.N.L. cit., non potendo tale effetto discendere dalla norma transitoria dell'art. 30.
Tale disposizione, nel prevedere, con riferimento agli ex primari, che non si sottopongono a verifica o che non conseguono una verifica positiva, la perdita dell'incarico di direzione di struttura complessa, ma con conservazione dell'assegno personale e dell'indennità di specificità medica, per come prescritto dall'art. 38, commi 1° e 2°, a cui la disposizione in questione fa rinvio, risulta di per sé estranea all'ambito di riferimento della disciplina della mobilità, per presupporre la permanenza del dirigente medico nell'ambito della stessa struttura aziendale e la regolamentazione del rapporto in via transitoria, e non a regime, come, invece, avviene nel caso di mobilità, in conseguenza della stipulazione di un nuovo contratto.
In questa direzione conducono sia l'argomentazione fondata sul dato letterale della disposizione sopra menzionata, che ha espressamente limitato la irriducibilità del trattamento retributivo alla sola componente fissa della retribuzione, sia l'argomentazione che lo stesso art. 38, comma 4°, C.C.N.L.
cit. espressamente prevede che le garanzie di cui ai commi precedenti
(conservazione dello stipendio tabellare, dell'assegno personale e dell'indennità di specificità medica) operano nei confronti dei dirigenti medici in servizio al
31.07.1999 “anche nel caso di loro assunzione - senza soluzione di continuità –
per conferimento di incarico di direzione di struttura complessa in altra azienda
successivamente all'entrata in vigore del presente contratto”.
Appare chiaro, allora, che la disciplina transitoria per i dirigenti già di livello,
prevista dal combinato degli artt. 30 e 38, non solo ha caratteristiche strutturali differenziate (tanto che, nel caso di mobilità, possono essere conferiti gli incarichi previsti sia nella lettera b) (direzione di strutture semplici), sia nella lettera c)
pagina 12 (incarichi di consulenza, studio, ricerca e altro), ma essa riguarda solo il personale della stessa azienda e non anche quello trasferito presso aziende diverse e che,
peraltro, in quest'ultima ipotesi la conservazione del trattamento acquisito presuppone il conferimento di un incarico di medesima tipologia.
Ex adverso, la tesi opposta porterebbe a riconoscere il trattamento già acquisito,
pur in presenza di un incarico di diversa tipologia.
Deve, quindi, conclusivamente ritenersi che l'art. 20, comma 3°, C.C.N.L.
dirigenza sanitaria 1998/2001, che prevede che la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, fermo restando che il rapporto di lavoro prosegue con la nuova azienda e, nonostante la modificazione soggettiva che si realizza, mantiene la sua unità e l'anzianità di servizio già maturatasi, è escluso, in caso di mobilità, un principio di generale irriducibilità del trattamento economico in godimento per la parte eccedente la retribuzione di posizione nella componente fissa, garantita dall'art. 39 dello stesso C.C.N.L., non potendo tale effetto farsi discendere dalla disciplina transitoria prevista dallo stesso contratto per i dirigenti medici già di livello.
Per tali ragioni, il ricorso proposto da deve essere rigettato. Parte_1
5. In forza del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., Parte_1
deve essere condannato a rifondere l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_7
tempore, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, calcolate, per tutte le fasi secondo i minimi tariffari, in ragione dell'attività difensiva effettivamente espletata, nello scaglione di valore compreso tra i 26.001,00 e i 52.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
pagina 13 1. rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2. condanna a rifondere l' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_7
tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro
4.629,00 per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.;
Cagliari, 04.11.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 14
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In specie, l'art. 3, “Mobilità interna”, ha così disposto: “
1. L'art. 18, comma 2, del CCNL integrativo del 20.9.2001, è così sostituito:
“2. L' , nell'esercizio del proprio potere organizzatorio, per comprovate ragioni tecniche o CP_1 organizzative, nel rispetto dell'art. 2103 del codice civile, dispone l'impiego del personale nell'ambito delle strutture situate nel raggio di venticinque chilometri dalla località di assegnazione, previa informazione ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL 7.4.1999. Non si configura in ogni caso quale mobilità, disciplinata dal presente articolo, lo spostamento del dipendente all'interno della struttura di appartenenza, anche se in ufficio, unità operativa o servizio diverso da quello di assegnazione, in quanto rientrante nell'ordinaria gestione del personale affidata al dirigente responsabile.
2. All'art. 18 del CCNL integrativo del 20.9.2001, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2.bis:
“2.bis. Deroghe in misura inferiore all'ambito territoriale di cui al comma 2 possono essere previste in sede di confronto regionale, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 19.4.2004 tenuto conto, in particolare, delle problematiche legate alle dimensioni territoriali delle aziende, alla conformazione fisica del territorio e alle condizioni di viabilità e delle reti di trasporto pubblico ed altre situazioni valutabili in tale sede.”
3. All'art. 18 del CCNL integrativo del 20.9.2001, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma
4.bis:
“4.bis. In caso di ristrutturazione su dimensione regionale o sovra aziendale degli enti del SSN che comportino l'accorpamento, anche parziale, di strutture appartenenti a separati enti, i criteri circa la mobilità del personale interessato, nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista nonché posizione economica di appartenenza del dipendente, possono essere affrontati in sede di confronto regionale ai sensi dell'art. 7 del CCNL 19.4.2004””.
pagina 7