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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1593/2025 depositato il 19/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025/0000816608 IMU 2019 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti trascritte.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Considerato che, con ricorso notificato il 19.12.2025 alla Soget s.p.a. e al Comune di Vibo Valentia (e depositato in data 19.12.2025), il contribuente Ricorrente_2, difeso dall'Avv. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2 impugna il preavviso di fermo amministrativo n. 0000816608 notificato in data 18.12.2025 per IMU anno d'imposta 2019 per un importo complessivo di € 1.028,30 ed espone quanto segue:
Illegittimità della pretesa tributaria per inesistenza del debito avvenuto pagamento e spettanza dell'estinzione “abitazione principale”; come si evince dalla documentazione prodotta il signor Ricorrente_2 ha trasferito la propria residenza nell'immobile di Vibo Valentia in data 17 luglio 2019. Fino a tale data, il contribuente ha regolarmente assolto al pagamento dell'imposta dovuta come “seconda casa”. Dal momento del trasferimento della residenza anagrafica e dalla dimora abituale, l'immobile ha acquistato a tutti gli effetti la qualifica di abitazione principale beneficiando dell'esenzione prevista dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. Non residuando alcun debito d'imposta per la frazione di anno successiva al luglio 2019, la pretesa creditoria è nulla e con essa il conseguente atto cautelare del preavviso di fermo;
Illegittimità del preavviso di fermo nei confronti di soggetto disabile – violazione articolo 86 D.P.R. 602/73; in via subordinata e concorrente, si eccepisce l'illegittimità della misura cautelare intrapresa nei confronti del Signor. Ricorrente_2. Il ricorrente, nato nel 1940, è stato riconosciuto invalido civile al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani come comprovato dal verbale della Commissione Medica di Vibo Valentia del 10.01.2020;
l'articolo 86, comma 2, del D.P.R. 602/73 esclude la possibilità di iscrivere il fermo amministrativo sui veicoli strumentali all'attività professionale o, per estensione giurisprudenziale e costituzionale a tutela del diritto alla salute sui beni mobili necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap grave;
l'aggressione al patrimonio mobiliare di un soggetto in tali condizioni di fragilità, per un debito peraltro insussistente, appare non solo illegittima ma vessatoria e sproporzionata;
Considerato che l'Agente della Riscossione si è costituito, resistendo al gravame mediante controdeduzioni depositate il 25.01.2026 con le quali ha dedotto: Inammissibilità del ricorso per definitività dei presupposti atti di accertamento, prodromici alla comunicazione di iscrizione di preavviso di fermo amministrativo, regolarmente notificati. Carenza del presupposto di decadenza dal diritto alla riscossione;
è opportuno evidenziare a codesto giudice come controparte abbia svolto difese certamente approfondite, ma senza specifica attinenza al provvedimento precautelare a cui è stata indirizzata la presente impugnazione;
i crediti vantati dal concessionario, in ragione della mancata impugnativa che parte debente avrebbe dovuto esercitare nei termini di legge, previsti in 60 gg dalla regolare notifica, si sono consolidati e cristallizzati in una pretesa creditoria che ha consentito al riscossore di utilizzare uno strumento cautelare, qual è l'istituto del fermo amministrativo. Il fermo amministrativo è provvedimento discrezionale del concessionario per la riscossione, richiedendo, ai sensi del 1 comma dell'art.86 D.P.R.
n. 602 del 1973, il decorso del termine di 60 gg. dalla notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 50, comma 1 D.P.R. n.602 del 1973, e si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario, che, prima di procedere, deve darne comunicare al contribuente moroso, con l'avvertimento che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, il fermo sarà eseguito senza ulteriore comunicazione. La pretesa creditoria di natura esattiva del concessionario non solo è incontestabilmente attiva, ma altresì risulta essere titolo pienamente legittimante per la SO.G.E.T. S.p.A., essendo stati gli atti di accertamento regolarmente notificati;
nessuna delle doglianze sollevate da controparte, dunque, sarà suscettibile di accoglimento, alla luce delle allegazioni probatorie in atti in merito alla regolarità. Si evidenzia che il ricorso si presenta inammissibile, atteso che la pretesa di cui all'impugnato preavviso di fermo, risulta ormai definitiva, avendo l'Agente della Riscossione regolarmente notificato le prodromiche cartelle per come si evince dalla documentazione allegata;
nel rispondere all'ordine sistematico di eccezioni sollevate da controparte, emerge in primis come non sia spendibile al caso di specie la chiesta cancellazione del fermo su veicolo adibito al servizio di persona disabile o divenuta disabile. Il preavviso di fermo amministrativo può essere notificato anche su un'automobile intestata a un soggetto che sia successivamente divenuto disabile, salvo che il veicolo sia effettivamente adibito al servizio della persona disabile con legge 104 e sia munito di regolare contrassegno invalidi;
per quanto concerne la chiesta dichiarazione di illegittimità della pretesa tributaria per inesistenza del debito, non è sufficiente la produzione in giudizio del mero certificato di residenza (che certamente è documento fondamentale ai fini dell'esenzione IMU, ma la normativa e la giurisprudenza richiedono congiuntamente che l'immobile sia non solo la residenza anagrafica del richiedente ma altresì la dimora abituale del possessore;
la mancata impugnazione, infatti, delle cartelle medio tempore notificate preclude la possibilità di eccepire eventuali irregolarità della notifica delle precedenti cartelle di pagamento. In linea generale, il pagamento del solo tributo senza sanzioni né interessi non è ammesso in via ordinaria: la normativa prevede che, in caso di omesso o tardivo versamento di tributi come l'IMU, siano dovuti anche sanzioni e interessi, salvo specifiche eccezioni;
la presentazione di un'istanza di autotutela non determina automaticamente la sospensione dell'attività di riscossione da parte della società concessionaria del credito. In assenza di un provvedimento espresso di sospensione adottato dall'ente impositore o dal concessionario, la riscossione può proseguire anche dopo la presentazione dell'istanza di autotutela;
Inammissibilità della domanda proposta di pronuncia di inefficacia/nullità del procedimento di preavviso di fermo amministrativo;
si ribadisce l'assoluta infondatezza della proposta azione oppositiva alla corretta iscrizione di un preavviso di fermo amministrativo, in virtù del fatto che parte ricorrente, alla luce della suindicata procedura di notifica del preavviso di fermo e, a ritroso, dall'accertamento esecutivo ut supra individuato e sotteso al preavviso di fermo amministrativo, è stato posto in maniera ampia a potere espletare il proprio diritto di difesa avverso una pretesa tributaria, che proprio in virtù del tacito riconoscimento del credito in capo al concessionario (non essendo state proposte nei tempi previsti dalla legge le dovute impugnazioni agli atti tributari) si è consolidata e non è più aggredibile e/o confutabile, giusto il principio di irretrattabilità degli atti fiscali;
il preavviso di fermo amministrativo deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato nel rispetto dell'art. 7 della L. n.212 del 2000. Devono risultare indicate, infatti, le cartelle di pagamento non pagate e la loro notifica;
non potrebbe neppure per assurdo, ad esempio, essere opposta da controparte la carenza di firma autografa, che negli atti amministrativi, redatti con moduli meccanizzati viene sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto; la tempestiva notifica al ricorrente degli atti fiscali ha reso i titoli opposti assolutamente incontestati, e pertanto il ricorso dovrebbe subire la scure dell'inammissibilità, e la conseguente mancanza di tempestiva impugnazione degli atti amministrativi presupposti ha reso questi ultimi titoli “esecutivi”, con preclusione in sede processuale delle censure di merito;
in estremo subordine, a contestazione dell'eccezione mossa da controparte circa la nullità/illegittimità della procedura precautelare attivata, valga il principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo;
la mancata impugnazione delle cartelle esattoriali ha reso inoppugnabile il preavviso di fermo successivo, per la sua reiteratività e definitività. Pertanto, il contribuente ha svolto argomentazioni relative al merito che avrebbe dovuto sollevare in ricorso notificato entro 60 gg dalla ricezione del primo atto di accertamento e/o di successivi atti della riscossione precedenti questo preavviso di fermo amministrativo, regolarmente notificati, a dispetto del dubbio paventato sulla carenza di notifica di atto presupposto sollevata da controparte;
Sospensione del decorso del termine prescrizionale, in virtù della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1,2, 2-bis e 4-bis del D.L. 18/2020); la comunicazione di avvenuta iscrizione di preavviso di fermo amministrativo riguarda un credito risalente al 2019, correttamente notificato, e pertanto la pretesa debitoria deve ritenersi assolutamente consolidata.
Al riguardo, comunque, anticipando le eventuali eccezioni di controparte, non potrebbe neppure farsi valere eventuale prescrizione, che non risulta affatto maturata in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19; Calcolo del tasso di interesse applicato;
il preavviso di fermo oggetto del presente ricorso origina dal pedissequo rispetto adottato da codesto ente della riscossione nell'applicazione della normativa vigente, e dei presupposti di legge, esclusivi, di preventiva verifica dell'esattezza dell'attività di notifica degli atti della riscossione presupposti in forma di cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni di pagamento. Peraltro, il preavviso di fermo impugnato è stato adottato conformemente ai principi disposti dalla normativa vigente in materia;
Infondatezza della richiesta di sospensione cautelare;
la richiesta di sospensione del provvedimento, del resto, deve essere intesa come inammissibile, poiché può essere concessa solo se sussistono le condizioni del fumus boni iuris ed il periculum in mora;
non sono state dimostrate, in forma cristallina, le motivazioni che hanno indotto controparte alla richiesta di un'ulteriore garanzia di giustizia sostanziale.
Considerato che il ricorso è infondato.
Considerato che il contribuente, là dove ha rappresentato di aver ricevuto l'11 ottobre 2024, l'avviso di accertamento presupposto (prodotto in copia), non ha documentato di aver impugnato il ridetto provvedimento, con la conseguenza che il carico tributario è divenuto definitivo, intangibile e irretrattabile;
Considerato che il contribuente non ha provato che il “contrassegno disabili” (peraltro risalente all'anno
2020 e rilasciato da Comune diverso da quello di residenza) sia pertinente al veicolo gravato dal fermo amministrativo, oggetto del preavviso impugnato;
Considerato che il regolamento delle spese processuali a favore della parte resistente vittoriosa segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, e 2-quinquies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sicché la Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla Tariffa forense, approvata con
D.M. 13 agosto 2022, n. 147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
Considerato che la residua parte intimata non ha svolto difese, sicché non deve provvedersi sulle spese;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi
€ 250,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge con distrazione a favore dell'avvocato Difensore_3.
Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2026
Il Presidente
CI ZU
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1593/2025 depositato il 19/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025/0000816608 IMU 2019 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti trascritte.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Considerato che, con ricorso notificato il 19.12.2025 alla Soget s.p.a. e al Comune di Vibo Valentia (e depositato in data 19.12.2025), il contribuente Ricorrente_2, difeso dall'Avv. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2 impugna il preavviso di fermo amministrativo n. 0000816608 notificato in data 18.12.2025 per IMU anno d'imposta 2019 per un importo complessivo di € 1.028,30 ed espone quanto segue:
Illegittimità della pretesa tributaria per inesistenza del debito avvenuto pagamento e spettanza dell'estinzione “abitazione principale”; come si evince dalla documentazione prodotta il signor Ricorrente_2 ha trasferito la propria residenza nell'immobile di Vibo Valentia in data 17 luglio 2019. Fino a tale data, il contribuente ha regolarmente assolto al pagamento dell'imposta dovuta come “seconda casa”. Dal momento del trasferimento della residenza anagrafica e dalla dimora abituale, l'immobile ha acquistato a tutti gli effetti la qualifica di abitazione principale beneficiando dell'esenzione prevista dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. Non residuando alcun debito d'imposta per la frazione di anno successiva al luglio 2019, la pretesa creditoria è nulla e con essa il conseguente atto cautelare del preavviso di fermo;
Illegittimità del preavviso di fermo nei confronti di soggetto disabile – violazione articolo 86 D.P.R. 602/73; in via subordinata e concorrente, si eccepisce l'illegittimità della misura cautelare intrapresa nei confronti del Signor. Ricorrente_2. Il ricorrente, nato nel 1940, è stato riconosciuto invalido civile al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani come comprovato dal verbale della Commissione Medica di Vibo Valentia del 10.01.2020;
l'articolo 86, comma 2, del D.P.R. 602/73 esclude la possibilità di iscrivere il fermo amministrativo sui veicoli strumentali all'attività professionale o, per estensione giurisprudenziale e costituzionale a tutela del diritto alla salute sui beni mobili necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap grave;
l'aggressione al patrimonio mobiliare di un soggetto in tali condizioni di fragilità, per un debito peraltro insussistente, appare non solo illegittima ma vessatoria e sproporzionata;
Considerato che l'Agente della Riscossione si è costituito, resistendo al gravame mediante controdeduzioni depositate il 25.01.2026 con le quali ha dedotto: Inammissibilità del ricorso per definitività dei presupposti atti di accertamento, prodromici alla comunicazione di iscrizione di preavviso di fermo amministrativo, regolarmente notificati. Carenza del presupposto di decadenza dal diritto alla riscossione;
è opportuno evidenziare a codesto giudice come controparte abbia svolto difese certamente approfondite, ma senza specifica attinenza al provvedimento precautelare a cui è stata indirizzata la presente impugnazione;
i crediti vantati dal concessionario, in ragione della mancata impugnativa che parte debente avrebbe dovuto esercitare nei termini di legge, previsti in 60 gg dalla regolare notifica, si sono consolidati e cristallizzati in una pretesa creditoria che ha consentito al riscossore di utilizzare uno strumento cautelare, qual è l'istituto del fermo amministrativo. Il fermo amministrativo è provvedimento discrezionale del concessionario per la riscossione, richiedendo, ai sensi del 1 comma dell'art.86 D.P.R.
n. 602 del 1973, il decorso del termine di 60 gg. dalla notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 50, comma 1 D.P.R. n.602 del 1973, e si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario, che, prima di procedere, deve darne comunicare al contribuente moroso, con l'avvertimento che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, il fermo sarà eseguito senza ulteriore comunicazione. La pretesa creditoria di natura esattiva del concessionario non solo è incontestabilmente attiva, ma altresì risulta essere titolo pienamente legittimante per la SO.G.E.T. S.p.A., essendo stati gli atti di accertamento regolarmente notificati;
nessuna delle doglianze sollevate da controparte, dunque, sarà suscettibile di accoglimento, alla luce delle allegazioni probatorie in atti in merito alla regolarità. Si evidenzia che il ricorso si presenta inammissibile, atteso che la pretesa di cui all'impugnato preavviso di fermo, risulta ormai definitiva, avendo l'Agente della Riscossione regolarmente notificato le prodromiche cartelle per come si evince dalla documentazione allegata;
nel rispondere all'ordine sistematico di eccezioni sollevate da controparte, emerge in primis come non sia spendibile al caso di specie la chiesta cancellazione del fermo su veicolo adibito al servizio di persona disabile o divenuta disabile. Il preavviso di fermo amministrativo può essere notificato anche su un'automobile intestata a un soggetto che sia successivamente divenuto disabile, salvo che il veicolo sia effettivamente adibito al servizio della persona disabile con legge 104 e sia munito di regolare contrassegno invalidi;
per quanto concerne la chiesta dichiarazione di illegittimità della pretesa tributaria per inesistenza del debito, non è sufficiente la produzione in giudizio del mero certificato di residenza (che certamente è documento fondamentale ai fini dell'esenzione IMU, ma la normativa e la giurisprudenza richiedono congiuntamente che l'immobile sia non solo la residenza anagrafica del richiedente ma altresì la dimora abituale del possessore;
la mancata impugnazione, infatti, delle cartelle medio tempore notificate preclude la possibilità di eccepire eventuali irregolarità della notifica delle precedenti cartelle di pagamento. In linea generale, il pagamento del solo tributo senza sanzioni né interessi non è ammesso in via ordinaria: la normativa prevede che, in caso di omesso o tardivo versamento di tributi come l'IMU, siano dovuti anche sanzioni e interessi, salvo specifiche eccezioni;
la presentazione di un'istanza di autotutela non determina automaticamente la sospensione dell'attività di riscossione da parte della società concessionaria del credito. In assenza di un provvedimento espresso di sospensione adottato dall'ente impositore o dal concessionario, la riscossione può proseguire anche dopo la presentazione dell'istanza di autotutela;
Inammissibilità della domanda proposta di pronuncia di inefficacia/nullità del procedimento di preavviso di fermo amministrativo;
si ribadisce l'assoluta infondatezza della proposta azione oppositiva alla corretta iscrizione di un preavviso di fermo amministrativo, in virtù del fatto che parte ricorrente, alla luce della suindicata procedura di notifica del preavviso di fermo e, a ritroso, dall'accertamento esecutivo ut supra individuato e sotteso al preavviso di fermo amministrativo, è stato posto in maniera ampia a potere espletare il proprio diritto di difesa avverso una pretesa tributaria, che proprio in virtù del tacito riconoscimento del credito in capo al concessionario (non essendo state proposte nei tempi previsti dalla legge le dovute impugnazioni agli atti tributari) si è consolidata e non è più aggredibile e/o confutabile, giusto il principio di irretrattabilità degli atti fiscali;
il preavviso di fermo amministrativo deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato nel rispetto dell'art. 7 della L. n.212 del 2000. Devono risultare indicate, infatti, le cartelle di pagamento non pagate e la loro notifica;
non potrebbe neppure per assurdo, ad esempio, essere opposta da controparte la carenza di firma autografa, che negli atti amministrativi, redatti con moduli meccanizzati viene sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto; la tempestiva notifica al ricorrente degli atti fiscali ha reso i titoli opposti assolutamente incontestati, e pertanto il ricorso dovrebbe subire la scure dell'inammissibilità, e la conseguente mancanza di tempestiva impugnazione degli atti amministrativi presupposti ha reso questi ultimi titoli “esecutivi”, con preclusione in sede processuale delle censure di merito;
in estremo subordine, a contestazione dell'eccezione mossa da controparte circa la nullità/illegittimità della procedura precautelare attivata, valga il principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo;
la mancata impugnazione delle cartelle esattoriali ha reso inoppugnabile il preavviso di fermo successivo, per la sua reiteratività e definitività. Pertanto, il contribuente ha svolto argomentazioni relative al merito che avrebbe dovuto sollevare in ricorso notificato entro 60 gg dalla ricezione del primo atto di accertamento e/o di successivi atti della riscossione precedenti questo preavviso di fermo amministrativo, regolarmente notificati, a dispetto del dubbio paventato sulla carenza di notifica di atto presupposto sollevata da controparte;
Sospensione del decorso del termine prescrizionale, in virtù della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1,2, 2-bis e 4-bis del D.L. 18/2020); la comunicazione di avvenuta iscrizione di preavviso di fermo amministrativo riguarda un credito risalente al 2019, correttamente notificato, e pertanto la pretesa debitoria deve ritenersi assolutamente consolidata.
Al riguardo, comunque, anticipando le eventuali eccezioni di controparte, non potrebbe neppure farsi valere eventuale prescrizione, che non risulta affatto maturata in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19; Calcolo del tasso di interesse applicato;
il preavviso di fermo oggetto del presente ricorso origina dal pedissequo rispetto adottato da codesto ente della riscossione nell'applicazione della normativa vigente, e dei presupposti di legge, esclusivi, di preventiva verifica dell'esattezza dell'attività di notifica degli atti della riscossione presupposti in forma di cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni di pagamento. Peraltro, il preavviso di fermo impugnato è stato adottato conformemente ai principi disposti dalla normativa vigente in materia;
Infondatezza della richiesta di sospensione cautelare;
la richiesta di sospensione del provvedimento, del resto, deve essere intesa come inammissibile, poiché può essere concessa solo se sussistono le condizioni del fumus boni iuris ed il periculum in mora;
non sono state dimostrate, in forma cristallina, le motivazioni che hanno indotto controparte alla richiesta di un'ulteriore garanzia di giustizia sostanziale.
Considerato che il ricorso è infondato.
Considerato che il contribuente, là dove ha rappresentato di aver ricevuto l'11 ottobre 2024, l'avviso di accertamento presupposto (prodotto in copia), non ha documentato di aver impugnato il ridetto provvedimento, con la conseguenza che il carico tributario è divenuto definitivo, intangibile e irretrattabile;
Considerato che il contribuente non ha provato che il “contrassegno disabili” (peraltro risalente all'anno
2020 e rilasciato da Comune diverso da quello di residenza) sia pertinente al veicolo gravato dal fermo amministrativo, oggetto del preavviso impugnato;
Considerato che il regolamento delle spese processuali a favore della parte resistente vittoriosa segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, e 2-quinquies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sicché la Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla Tariffa forense, approvata con
D.M. 13 agosto 2022, n. 147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
Considerato che la residua parte intimata non ha svolto difese, sicché non deve provvedersi sulle spese;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi
€ 250,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge con distrazione a favore dell'avvocato Difensore_3.
Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2026
Il Presidente
CI ZU