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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/12/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3969/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/09/2001 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Scheda Roberto del Foro di Vercelli E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Cacciami Giovanni del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 12/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante la figlia , nata in [...] il [...] e ancora minore. Per_1
pagina 1 di 3 Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale che si è interrotta;
sono ora addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e la figlia minore. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. ad entrambi i genitori (affidamento condiviso) con collocazione e residenza CP_1 primaria presso l'abitazione materna in Serravalle Sesia, Via Dott. Secondino Mazzone n. 8; 2. DISPONE che il Sig. possa tenere con sé la figlia secondo le seguenti Parte_1 modalità:
pagina 2 di 3 - il mercoledì (al mattino, dalle 9 alle 12, quando impegnato nel turno lavorativo pomeridiano, e dalle 15 alle 18 quando il turno di lavoro sarà al mattino) nonché il sabato dalle 15 alle 18. Il tutto con previsione di una videochiamata nei giorni in cui il Sig. non vede la figlia Pt_1
e con la possibilità di ampliare le modalità di visita di cui sopra, ove condiviso tra le parti (con riserva di modificare l'orario infrasettimanale quanto dovesse frequentare asilo Per_1
o scuola);
- trascorrerà, raggiunti i tre anni di età, ad anni alterni, la settimana di Natale con la Per_1 madre e quella di Capodanno con il padre, e altrettanto per le vacanze pasquali (con Pasqua ad anni alterni);
- trascorrerà, prima dei tre anni di età, con il padre, durante i giorni di Natale, Per_1
Capodanno e Pasqua, dalle ore 10 alle ore 12 e alternativamente nell'anno seguente dalle 16 alle 18;
- la minore trascorrerà, raggiunti i tre anni di età, con il padre, durante le vacanze estive, un periodo continuativo di quindici giorni, da individuarsi e concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
3. DISPONE che il Sig. versi, a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 prole, un assegno mensile pari ad € 350,00, rivalutato annualmente secondo i dati ufficiali ISTAT, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, alle coordinate già note;
4. DISPONE che il signor concorra nella misura del 70% al pagamento Parte_1 delle spese straordinarie, come individuate e secondo le modalità indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli, le quali dovranno essere tutte debitamente documentate;
5. AUTORIZZA la Sig.ra a richiedere e percepire al 100% l'assegno unico;
Pt_2
6. in punto assegnazione della casa familiare;
CP_2
7. Dà ATTO che i coniugi si rilasciano il consenso al rilascio e/o il rinnovo del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio di . Per_1
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 02/12/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
Sezione Civile
N. R.G. VG 3969/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/09/2001 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Scheda Roberto del Foro di Vercelli E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Cacciami Giovanni del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 12/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante la figlia , nata in [...] il [...] e ancora minore. Per_1
pagina 1 di 3 Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale che si è interrotta;
sono ora addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e la figlia minore. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. ad entrambi i genitori (affidamento condiviso) con collocazione e residenza CP_1 primaria presso l'abitazione materna in Serravalle Sesia, Via Dott. Secondino Mazzone n. 8; 2. DISPONE che il Sig. possa tenere con sé la figlia secondo le seguenti Parte_1 modalità:
pagina 2 di 3 - il mercoledì (al mattino, dalle 9 alle 12, quando impegnato nel turno lavorativo pomeridiano, e dalle 15 alle 18 quando il turno di lavoro sarà al mattino) nonché il sabato dalle 15 alle 18. Il tutto con previsione di una videochiamata nei giorni in cui il Sig. non vede la figlia Pt_1
e con la possibilità di ampliare le modalità di visita di cui sopra, ove condiviso tra le parti (con riserva di modificare l'orario infrasettimanale quanto dovesse frequentare asilo Per_1
o scuola);
- trascorrerà, raggiunti i tre anni di età, ad anni alterni, la settimana di Natale con la Per_1 madre e quella di Capodanno con il padre, e altrettanto per le vacanze pasquali (con Pasqua ad anni alterni);
- trascorrerà, prima dei tre anni di età, con il padre, durante i giorni di Natale, Per_1
Capodanno e Pasqua, dalle ore 10 alle ore 12 e alternativamente nell'anno seguente dalle 16 alle 18;
- la minore trascorrerà, raggiunti i tre anni di età, con il padre, durante le vacanze estive, un periodo continuativo di quindici giorni, da individuarsi e concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
3. DISPONE che il Sig. versi, a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 prole, un assegno mensile pari ad € 350,00, rivalutato annualmente secondo i dati ufficiali ISTAT, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, alle coordinate già note;
4. DISPONE che il signor concorra nella misura del 70% al pagamento Parte_1 delle spese straordinarie, come individuate e secondo le modalità indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli, le quali dovranno essere tutte debitamente documentate;
5. AUTORIZZA la Sig.ra a richiedere e percepire al 100% l'assegno unico;
Pt_2
6. in punto assegnazione della casa familiare;
CP_2
7. Dà ATTO che i coniugi si rilasciano il consenso al rilascio e/o il rinnovo del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio di . Per_1
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 02/12/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3