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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 3926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3926 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3412/2019 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: contratto di assicurazione
TRA
in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Carmela Ragone, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
in virtù di procura agli atti, dall'avv.to Biagio Trapani, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE CONVENUTA
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa, in virtù di procura agli atti, dall'avv.to Gianpiero Longobardi, elettivamente domiciliata come in atti;
TERZO CHIAMATO IN GIUDIZIO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte attrice esponeva di essere proprietaria del veicolo Iveco Daily, targato ZA793ZW, e di aver stipulato, in relazione al citato autoveicolo, una polizza assicurativa furto e incendio con parte convenuta;
con contratto del 22.01.2018 il veicolo veniva concesso in noleggio all' CP_4
per la raccolta dei rifiuti urbani;
aggiungeva che in data 25.06.2018, presso il deposito
[...]
dei camion di proprietà della si sarebbe verificato il furto di due automezzi di proprietà CP_2
della tra cui il veicolo Iveco Daily, come da denuncia di furto. Parte_1
Parte attrice lamentava, dunque, l'inadempimento contrattuale di parte convenuta e concludeva domandando la condanna della compagnia assicurativa al pagamento della somma di euro 15.000,00, corrispondente al valore commerciale del veicolo assicurato, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
chiedeva, altresì, la condanna al risarcimento per il mancato utilizzo del veicolo, stimato in euro 40,00 pro die dalla data del furto sino all'indennizzo, oltre il risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva parte convenuta, la quale eccepiva: il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il depositario sarebbe stato responsabile della custodia della cosa data in consegna, e pertanto chiamava in causa la la quale sarebbe stata l'unica responsabile del furto Controparte_2 per non aver adottato la dovuta diligenza nella custodia del bene;
deduceva l'inoperatività della polizza per mancata riconsegna delle chiavi del veicolo e di tutte le altre chiavi in dotazione;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_2
passiva, rilevava che l'automezzo – al momento del furto - era regolarmente chiuso a chiave;
le chiavi erano conservate – al pari delle chiavi di tutti gli altri automezzi ricoverati – in un armadietto chiuso a chiave, ubicato all'interno dell'ufficio amministrativo, la cui porta di ingresso era ugualmente chiusa a chiave;
i ladri avevano forzato l'armadietto e sottratto le chiavi;
concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese.
La domanda è fondata. Giova premettere che “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass., sent. n. 30656 del 2017).
Nel merito risulta provato l'evento dannoso, come descritto nell'atto introduttivo.
All'udienza del 09.12.2021, infatti, il teste dichiarava: “sono dipendente della Testimone_1
che noleggia veicoli per la raccolta di rifiuti, con appositi verbali di consegna;
all'incirca Pt_1
nel 2019, a quanto io ricordi, in relazione al veicolo Daily Iveco, consegnato con le chiavi alla
[...]
nella persona del responsabile del cantiere di San Marzano, ricevetti una chiamata da CP_2 quello che all'epoca era un dipendente della il quale mi riferiva che avevano Controparte_2 rubato il veicolo;
mi sono recato sul posto subito dopo;
“preciso che quando ho consegnato le chiavi del veicolo ho notato che le stesse venivano riposte in un apposito armadietto;
il veicolo aveva due chiavi, entrambe consegnate alla;
“dopo il furto, abbiamo consegnato alla Controparte_2 [...] un ulteriore veicolo, ma non ricordo targa e modello”; “dopo che mi sono recato sul CP_2 luogo non ho notato nulla di particolare”; “ preciso che il veicolo rubato presentava la vasca per la raccolta di rifiuti, è il tipo di veicolo che noi noleggiamo”; “quando mi sono recato sul posto subito dopo il furto ho notato che erano state sottratte altresì alcune batterie per i veicoli”.
All'udienza del 09.06.2022 il teste dichiarava: “a giugno 2018 o 2019 ero Testimone_2
dipendente della con la quale ho lavorato dal 20 gennaio 2018 al 31 dicembre Controparte_2
2019; avevo la mansione di coordinatore di cantiere, preciso che la ebbe Controparte_2
l'affidamento dal per la raccolta dei rifiuti;
la aveva noleggiato i mezzi dalla CP_3 CP_2 Pt_1 per l'espletamento del servizio;
i mezzi erano custoditi nel cantiere sito in San Marzano sul Sarno, via Roma n. 84, con cancello chiuso con apposita piastra di sicurezza e c'è anche la recinzione;
tali sistemi di protezione erano già presenti nel 2018 e nel 2019; nel giugno, credo, di mattina, recatomi tra le 5 e le 6 di mattina sul cantiere prima citato ho trovato il cancello regolarmente chiuso, arrivato in fondo al cantiere c'è un secondo cancello e notai la piastra di sicurezza staccata;
varcato questo secondo cancello ho notato che avevano staccato la porta del locale dove era sito l'ufficio amministrativo, dove erano custodite tra l'altro, in apposito vano, le chiavi dei mezzi;
preciso che tale vano era stato aperto e l'ufficio era in disordine;
dallo spiazzale mancavano le batterie di tutti i camion parcheggiati;
il gasolio nei serbatoi;
nonché due camion, uno Nissan e uno Daily;
avevano funzioni diverse, il Daily aveva un carrello per compattare, il Nissan aveva invece una pala che si muoveva dall'alto verso il basso”; “preciso altresì che anche la porta degli spogliatoi era staccata”;
“la dopo circa due giorni, fornì altri due mezzi in sostituzione di quelli spariti”; “preciso Pt_1 che i mezzi spariti, Nissan e Daily erano della così come tutti i mezzi che erano presenti nel Pt_1 piazzale”; “le chiavi sono sempre tolte dal mezzo e riposte nel vano che si trova nell'ufficio amministrativo prima citato”; “quando la ha portato nel cantiere i mezzi, anche Nissan e Pt_1
Daily, la stessa ha consegnato anche le chiavi, abbiamo fatto il verbale di consegna, io ho ricevuto solo la chiave principale;
per prassi una copia della chiave veniva consegnata nell'ufficio dell'
[...]
ad . CP_2 CP_2
All'udienza del 24.05.2023 il teste dichiarava: “nel 2018, tra i clienti della Testimone_3 Pt_1 vi era l' a cui venivano noleggiati diversi veicoli;
nel gennaio 2018 veniva Controparte_2 noleggiato l'CO DA ed a giugno 2018 è avvenuto il furto;
il veicolo era presso il cantiere di
San Marzo sul Sarno, della ed ho saputo del furto dal sig. , dipendente Controparte_2 Tes_1
della nel giugno 2018 è stato rubato anche un altro mezzo, che però non era assicurato”; Pt_1
“preciso che alla consegna del veicolo a qualsiasi cliente, veniva consegnato anche un verbale di consegna, sottoscritto anche dal cliente, e consegnate copie delle carte di circolazione, la polizza assicurativa, i documenti relativi alla proprietà, una copia delle chiavi originali, comprensiva di tasti;
noi della avevamo l'abitudine di farei più copie di chiavi, per non rimanerne sprovvisti Pt_1 in caso di necessità”; “il mezzo l'CO DA ZA793 – non ricordo le ultime cifre – era dotato di portacassonetti con attacco a pettine e costipatore, non ricordo di altri accessori;
”; “alla noi CP_1
della abbiamo inviato le due copie delle chiavi – le uniche in nostro possesso - che avevamo Pt_1 noi in ufficio, e che non erano originali”;
Le dichiarazioni rese, in relazione agli elementi essenziali del fatto, nel caso di specie non presentano alcun particolare profilo di inattendibilità.
In relazione a quanto dedotto dall'impresa di assicurazione convenuta, che sostiene la responsabilità del custode nel caso di specie, va evidenziato che “la condotta dolosa di ignoti, causando l'incendio al cassonetto in ora notturna, abbia provocato il danno lamentato e determinato l'interruzione del nesso causale. La decisione è conforme a diritto, a essendo stata chiamata la società qui resistente quale custode della cosa che ha prodotto il danno (in quanto concessionaria per la raccolta dei rifiuti
e proprietaria del cassonetto), ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.. In proposito, va ribadito che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (così, da ultimo Cass. n. 18317/15)”, con l'ulteriore precisazione che
“il limite alla responsabilità da cose in custodia rappresentato dal caso fortuito non costituisce materia per eccezioni in senso proprio, sottratte al rilievo d'ufficio” (Cass., n. 13005 del 2016). Ebbene, emerge dall'istruttoria la condotta di terzi, quale causa dell'evento ed integrante il caso fortuito, non essendo concretamente prevedibile né evitabile da parte del custode;
né risulta, peraltro, nemmeno puntualmente dedotta la negligenza asseritamente perpetrata, che in ogni caso non emerge dall'istruttoria.
Ne deriva che, come evidenziato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, non sussiste, nel caso di specie, alcuna responsabilità del custode in relazione all'evento, né tantomeno della parte assicurata, tenuto conto di quanto dedotto dalla stessa nella I memoria, art. 183, VI co., c.p.c. in relazione alla consegna delle chiavi, la cui contestazione formulata da parte convenuta risulta, peraltro, generica e sprovvista di adeguato riscontro probatorio, alla luce degli elementi in atti (in proposito, si veda Cass., 10020 del 2020; Trib. Modena, 212 del 2013).
Per quanto concerne la quantificazione del danno, va evidenziato che il CTU ha così relazionato:
“Sulla base delle ricerche effettuate dal web (le cui fonti sono riscontrabili dagli allegati al presente elaborato peritale) dallo scrivente CTU, considerando che il modello del veicolo così come quello indicato in atti di proprietà della società attrice non è perfettamente identico ai modelli confrontati sia per capienza, che per portata e kw (che sono quasi tutti superiori a quello preso come riferimento), tenuto conto che:
- l'ammontare del premio assicurativo era pari a € 15.000,00;
- a distanza di 5 mesi dall'acquisto da parte della dell'automezzo usato è stato rubato;
Pt_1
- che il prezzo pagato dalla del mezzo, così come allestito corrisponde ad € 16.500,00; Pt_1
- che il deprezzamento medio degli autoveicoli oltre un anno dall'acquisto è pari a circa il 25% del valore;
- che i prezzi cercati, così come elencati come esempi risultano essere in linea con il mercato;
- che non essendo trascorsi neppure sei mesi dall'acquisto del mezzo si applica un deprezzamento circa della metà del deprezzamento mediamente applicato annualmente pari al 15,00% del valore del mezzo, sulla base del valore assicurato il valore trovato oggetto di stima del mezzo indicato in atti, alla data della sottrazione descritta in citazione può essere stimato in via prudenziale e congrua in:€ 15.000,00 – 15,00% = € 12.750,00”.
La ulteriore domanda avanzata da parte attrice, finalizzata ad ottenere il ristoro per il mancato utilizzo del veicolo sottratto, non può trovare accoglimento: non risulta chiara prova del danno, ed inoltre la responsabilità dello stesso risulta ascrivibile esclusivamente agli autori del furto, e non alla parte convenuta.
Non può essere riconosciuta alcuna altra voce di danno, né a parte attrice, né al terzo chiamato in giudizio. In proposito, va ricordato che - a fronte di una domanda rivolta all'ottenimento di un risarcimento del danno - è anzitutto onere dell'attore provare l'esistenza di tale pregiudizio, frutto di un fatto illecito.
Giova, difatti, precisare che il danno non coincide con l'evento asseritamente lesivo, ma ne costituisce una conseguenza;
più dettagliatamente, “la obbligazione risarcitoria non insorge in seguito alla mera colposa o dolosa violazione del diritto (antigiuridicità della condotta), ma soltanto a causa delle
"conseguenze" pregiudizievoli eventualmente prodottesi come effetto di tale violazione, conseguenze che riguardate sul piano degli accadimenti fenomenici implicano un evento ulteriore ed ontologicamente apprezzabile rispetto a quello determinativo della violazione del diritto” (Cass., sent. n. 11203 del 2019; si veda anche Tribunale Cosenza, sent. n. 825 del 2020).
Dunque, in caso di domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno, è onere dell'attore provare la sussistenza del citato evento ulteriore ed ontologicamente apprezzabile, o quantomeno degli elementi fattuali sufficienti per poter invocare il meccanismo presuntivo;
prova che nel caso di specie non sussiste.
La convenuta compagnia di assicurazione va, pertanto, condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 12.750,00.
Posto che “Il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato costituisce un debito di valore”
(Cass., 16229 del 2023), a fronte del ritardo nell'adempimento deve, inoltre, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda Cass., sent. n. 2796 del
2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale dalla data dell'evento, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento dell'evento – il 25.06.2018 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento dell'evento e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Non possono trovare accoglimento le domande formulate ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria presuppone, in primo luogo, la totale soccombenza della parte in relazione all'esito del singolo grado di giudizio, aggiungendosi essa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 1, alla condanna alle spese, la quale
è, invece, correlata all'esito finale della lite (Cass., sent n. 11917 del 2002; Cass., sent. n. 19583 del
2013). In secondo luogo, “oltre alla soccombenza totale e non parziale, la condanna per responsabilità aggravata postula che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass., sentenza n. 4443 del 2015).
Nel caso di specie, difetta la prova necessaria - secondo l'orientamento appena richiamato della giurisprudenza di legittimità - per accogliere la domanda dei resistenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., né sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3,c.p.c.; tale norma prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, la cui applicazione presuppone una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., ord.n. 3830 del 2021, che richiama Cass. n. 20018/2020), prova che nel caso di specie difetta.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 3412/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma pari ad euro 12.750,00, oltre interessi come in motivazione;
2. pone in capo a parte convenuta le spese di CTU, come liquidate con decreto del 17 novembre
2025;
3. condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice e del terzo chiamato in giudizio, delle spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 per spese in favore di parte attrice ed – in favore di ciascuno - € 5.077,00 per compenso professionale, oltre, 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Ragone e Longobardi. Così deciso in Nocera Inferiore, 16 dicembre 2025.
Depositato telematicamente in data 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3412/2019 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: contratto di assicurazione
TRA
in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Carmela Ragone, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
in virtù di procura agli atti, dall'avv.to Biagio Trapani, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE CONVENUTA
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa, in virtù di procura agli atti, dall'avv.to Gianpiero Longobardi, elettivamente domiciliata come in atti;
TERZO CHIAMATO IN GIUDIZIO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte attrice esponeva di essere proprietaria del veicolo Iveco Daily, targato ZA793ZW, e di aver stipulato, in relazione al citato autoveicolo, una polizza assicurativa furto e incendio con parte convenuta;
con contratto del 22.01.2018 il veicolo veniva concesso in noleggio all' CP_4
per la raccolta dei rifiuti urbani;
aggiungeva che in data 25.06.2018, presso il deposito
[...]
dei camion di proprietà della si sarebbe verificato il furto di due automezzi di proprietà CP_2
della tra cui il veicolo Iveco Daily, come da denuncia di furto. Parte_1
Parte attrice lamentava, dunque, l'inadempimento contrattuale di parte convenuta e concludeva domandando la condanna della compagnia assicurativa al pagamento della somma di euro 15.000,00, corrispondente al valore commerciale del veicolo assicurato, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
chiedeva, altresì, la condanna al risarcimento per il mancato utilizzo del veicolo, stimato in euro 40,00 pro die dalla data del furto sino all'indennizzo, oltre il risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva parte convenuta, la quale eccepiva: il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il depositario sarebbe stato responsabile della custodia della cosa data in consegna, e pertanto chiamava in causa la la quale sarebbe stata l'unica responsabile del furto Controparte_2 per non aver adottato la dovuta diligenza nella custodia del bene;
deduceva l'inoperatività della polizza per mancata riconsegna delle chiavi del veicolo e di tutte le altre chiavi in dotazione;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_2
passiva, rilevava che l'automezzo – al momento del furto - era regolarmente chiuso a chiave;
le chiavi erano conservate – al pari delle chiavi di tutti gli altri automezzi ricoverati – in un armadietto chiuso a chiave, ubicato all'interno dell'ufficio amministrativo, la cui porta di ingresso era ugualmente chiusa a chiave;
i ladri avevano forzato l'armadietto e sottratto le chiavi;
concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese.
La domanda è fondata. Giova premettere che “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass., sent. n. 30656 del 2017).
Nel merito risulta provato l'evento dannoso, come descritto nell'atto introduttivo.
All'udienza del 09.12.2021, infatti, il teste dichiarava: “sono dipendente della Testimone_1
che noleggia veicoli per la raccolta di rifiuti, con appositi verbali di consegna;
all'incirca Pt_1
nel 2019, a quanto io ricordi, in relazione al veicolo Daily Iveco, consegnato con le chiavi alla
[...]
nella persona del responsabile del cantiere di San Marzano, ricevetti una chiamata da CP_2 quello che all'epoca era un dipendente della il quale mi riferiva che avevano Controparte_2 rubato il veicolo;
mi sono recato sul posto subito dopo;
“preciso che quando ho consegnato le chiavi del veicolo ho notato che le stesse venivano riposte in un apposito armadietto;
il veicolo aveva due chiavi, entrambe consegnate alla;
“dopo il furto, abbiamo consegnato alla Controparte_2 [...] un ulteriore veicolo, ma non ricordo targa e modello”; “dopo che mi sono recato sul CP_2 luogo non ho notato nulla di particolare”; “ preciso che il veicolo rubato presentava la vasca per la raccolta di rifiuti, è il tipo di veicolo che noi noleggiamo”; “quando mi sono recato sul posto subito dopo il furto ho notato che erano state sottratte altresì alcune batterie per i veicoli”.
All'udienza del 09.06.2022 il teste dichiarava: “a giugno 2018 o 2019 ero Testimone_2
dipendente della con la quale ho lavorato dal 20 gennaio 2018 al 31 dicembre Controparte_2
2019; avevo la mansione di coordinatore di cantiere, preciso che la ebbe Controparte_2
l'affidamento dal per la raccolta dei rifiuti;
la aveva noleggiato i mezzi dalla CP_3 CP_2 Pt_1 per l'espletamento del servizio;
i mezzi erano custoditi nel cantiere sito in San Marzano sul Sarno, via Roma n. 84, con cancello chiuso con apposita piastra di sicurezza e c'è anche la recinzione;
tali sistemi di protezione erano già presenti nel 2018 e nel 2019; nel giugno, credo, di mattina, recatomi tra le 5 e le 6 di mattina sul cantiere prima citato ho trovato il cancello regolarmente chiuso, arrivato in fondo al cantiere c'è un secondo cancello e notai la piastra di sicurezza staccata;
varcato questo secondo cancello ho notato che avevano staccato la porta del locale dove era sito l'ufficio amministrativo, dove erano custodite tra l'altro, in apposito vano, le chiavi dei mezzi;
preciso che tale vano era stato aperto e l'ufficio era in disordine;
dallo spiazzale mancavano le batterie di tutti i camion parcheggiati;
il gasolio nei serbatoi;
nonché due camion, uno Nissan e uno Daily;
avevano funzioni diverse, il Daily aveva un carrello per compattare, il Nissan aveva invece una pala che si muoveva dall'alto verso il basso”; “preciso altresì che anche la porta degli spogliatoi era staccata”;
“la dopo circa due giorni, fornì altri due mezzi in sostituzione di quelli spariti”; “preciso Pt_1 che i mezzi spariti, Nissan e Daily erano della così come tutti i mezzi che erano presenti nel Pt_1 piazzale”; “le chiavi sono sempre tolte dal mezzo e riposte nel vano che si trova nell'ufficio amministrativo prima citato”; “quando la ha portato nel cantiere i mezzi, anche Nissan e Pt_1
Daily, la stessa ha consegnato anche le chiavi, abbiamo fatto il verbale di consegna, io ho ricevuto solo la chiave principale;
per prassi una copia della chiave veniva consegnata nell'ufficio dell'
[...]
ad . CP_2 CP_2
All'udienza del 24.05.2023 il teste dichiarava: “nel 2018, tra i clienti della Testimone_3 Pt_1 vi era l' a cui venivano noleggiati diversi veicoli;
nel gennaio 2018 veniva Controparte_2 noleggiato l'CO DA ed a giugno 2018 è avvenuto il furto;
il veicolo era presso il cantiere di
San Marzo sul Sarno, della ed ho saputo del furto dal sig. , dipendente Controparte_2 Tes_1
della nel giugno 2018 è stato rubato anche un altro mezzo, che però non era assicurato”; Pt_1
“preciso che alla consegna del veicolo a qualsiasi cliente, veniva consegnato anche un verbale di consegna, sottoscritto anche dal cliente, e consegnate copie delle carte di circolazione, la polizza assicurativa, i documenti relativi alla proprietà, una copia delle chiavi originali, comprensiva di tasti;
noi della avevamo l'abitudine di farei più copie di chiavi, per non rimanerne sprovvisti Pt_1 in caso di necessità”; “il mezzo l'CO DA ZA793 – non ricordo le ultime cifre – era dotato di portacassonetti con attacco a pettine e costipatore, non ricordo di altri accessori;
”; “alla noi CP_1
della abbiamo inviato le due copie delle chiavi – le uniche in nostro possesso - che avevamo Pt_1 noi in ufficio, e che non erano originali”;
Le dichiarazioni rese, in relazione agli elementi essenziali del fatto, nel caso di specie non presentano alcun particolare profilo di inattendibilità.
In relazione a quanto dedotto dall'impresa di assicurazione convenuta, che sostiene la responsabilità del custode nel caso di specie, va evidenziato che “la condotta dolosa di ignoti, causando l'incendio al cassonetto in ora notturna, abbia provocato il danno lamentato e determinato l'interruzione del nesso causale. La decisione è conforme a diritto, a essendo stata chiamata la società qui resistente quale custode della cosa che ha prodotto il danno (in quanto concessionaria per la raccolta dei rifiuti
e proprietaria del cassonetto), ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.. In proposito, va ribadito che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (così, da ultimo Cass. n. 18317/15)”, con l'ulteriore precisazione che
“il limite alla responsabilità da cose in custodia rappresentato dal caso fortuito non costituisce materia per eccezioni in senso proprio, sottratte al rilievo d'ufficio” (Cass., n. 13005 del 2016). Ebbene, emerge dall'istruttoria la condotta di terzi, quale causa dell'evento ed integrante il caso fortuito, non essendo concretamente prevedibile né evitabile da parte del custode;
né risulta, peraltro, nemmeno puntualmente dedotta la negligenza asseritamente perpetrata, che in ogni caso non emerge dall'istruttoria.
Ne deriva che, come evidenziato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, non sussiste, nel caso di specie, alcuna responsabilità del custode in relazione all'evento, né tantomeno della parte assicurata, tenuto conto di quanto dedotto dalla stessa nella I memoria, art. 183, VI co., c.p.c. in relazione alla consegna delle chiavi, la cui contestazione formulata da parte convenuta risulta, peraltro, generica e sprovvista di adeguato riscontro probatorio, alla luce degli elementi in atti (in proposito, si veda Cass., 10020 del 2020; Trib. Modena, 212 del 2013).
Per quanto concerne la quantificazione del danno, va evidenziato che il CTU ha così relazionato:
“Sulla base delle ricerche effettuate dal web (le cui fonti sono riscontrabili dagli allegati al presente elaborato peritale) dallo scrivente CTU, considerando che il modello del veicolo così come quello indicato in atti di proprietà della società attrice non è perfettamente identico ai modelli confrontati sia per capienza, che per portata e kw (che sono quasi tutti superiori a quello preso come riferimento), tenuto conto che:
- l'ammontare del premio assicurativo era pari a € 15.000,00;
- a distanza di 5 mesi dall'acquisto da parte della dell'automezzo usato è stato rubato;
Pt_1
- che il prezzo pagato dalla del mezzo, così come allestito corrisponde ad € 16.500,00; Pt_1
- che il deprezzamento medio degli autoveicoli oltre un anno dall'acquisto è pari a circa il 25% del valore;
- che i prezzi cercati, così come elencati come esempi risultano essere in linea con il mercato;
- che non essendo trascorsi neppure sei mesi dall'acquisto del mezzo si applica un deprezzamento circa della metà del deprezzamento mediamente applicato annualmente pari al 15,00% del valore del mezzo, sulla base del valore assicurato il valore trovato oggetto di stima del mezzo indicato in atti, alla data della sottrazione descritta in citazione può essere stimato in via prudenziale e congrua in:€ 15.000,00 – 15,00% = € 12.750,00”.
La ulteriore domanda avanzata da parte attrice, finalizzata ad ottenere il ristoro per il mancato utilizzo del veicolo sottratto, non può trovare accoglimento: non risulta chiara prova del danno, ed inoltre la responsabilità dello stesso risulta ascrivibile esclusivamente agli autori del furto, e non alla parte convenuta.
Non può essere riconosciuta alcuna altra voce di danno, né a parte attrice, né al terzo chiamato in giudizio. In proposito, va ricordato che - a fronte di una domanda rivolta all'ottenimento di un risarcimento del danno - è anzitutto onere dell'attore provare l'esistenza di tale pregiudizio, frutto di un fatto illecito.
Giova, difatti, precisare che il danno non coincide con l'evento asseritamente lesivo, ma ne costituisce una conseguenza;
più dettagliatamente, “la obbligazione risarcitoria non insorge in seguito alla mera colposa o dolosa violazione del diritto (antigiuridicità della condotta), ma soltanto a causa delle
"conseguenze" pregiudizievoli eventualmente prodottesi come effetto di tale violazione, conseguenze che riguardate sul piano degli accadimenti fenomenici implicano un evento ulteriore ed ontologicamente apprezzabile rispetto a quello determinativo della violazione del diritto” (Cass., sent. n. 11203 del 2019; si veda anche Tribunale Cosenza, sent. n. 825 del 2020).
Dunque, in caso di domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno, è onere dell'attore provare la sussistenza del citato evento ulteriore ed ontologicamente apprezzabile, o quantomeno degli elementi fattuali sufficienti per poter invocare il meccanismo presuntivo;
prova che nel caso di specie non sussiste.
La convenuta compagnia di assicurazione va, pertanto, condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 12.750,00.
Posto che “Il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato costituisce un debito di valore”
(Cass., 16229 del 2023), a fronte del ritardo nell'adempimento deve, inoltre, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda Cass., sent. n. 2796 del
2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale dalla data dell'evento, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento dell'evento – il 25.06.2018 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento dell'evento e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Non possono trovare accoglimento le domande formulate ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria presuppone, in primo luogo, la totale soccombenza della parte in relazione all'esito del singolo grado di giudizio, aggiungendosi essa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 1, alla condanna alle spese, la quale
è, invece, correlata all'esito finale della lite (Cass., sent n. 11917 del 2002; Cass., sent. n. 19583 del
2013). In secondo luogo, “oltre alla soccombenza totale e non parziale, la condanna per responsabilità aggravata postula che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass., sentenza n. 4443 del 2015).
Nel caso di specie, difetta la prova necessaria - secondo l'orientamento appena richiamato della giurisprudenza di legittimità - per accogliere la domanda dei resistenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., né sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3,c.p.c.; tale norma prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, la cui applicazione presuppone una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., ord.n. 3830 del 2021, che richiama Cass. n. 20018/2020), prova che nel caso di specie difetta.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 3412/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma pari ad euro 12.750,00, oltre interessi come in motivazione;
2. pone in capo a parte convenuta le spese di CTU, come liquidate con decreto del 17 novembre
2025;
3. condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice e del terzo chiamato in giudizio, delle spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 per spese in favore di parte attrice ed – in favore di ciascuno - € 5.077,00 per compenso professionale, oltre, 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Ragone e Longobardi. Così deciso in Nocera Inferiore, 16 dicembre 2025.
Depositato telematicamente in data 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio