Art. 1.
Il periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori reduci, partigiani e assimilati, riassunti o assunti in servizio a norma degli articoli 1 , 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 , gia' prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 24 febbraio 1947, n. 61 , e con decreto legislativo 23 marzo 1945, n. 418 , e' ulteriormente prorogato al 31 maggio 1949.
Per la durata di detto periodo, in caso di licenziamento per giusta causa, i lavoratori contemplati nel comma precedente debbono essere sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall' articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 .
Il periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori reduci, partigiani e assimilati, riassunti o assunti in servizio a norma degli articoli 1 , 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 , gia' prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 24 febbraio 1947, n. 61 , e con decreto legislativo 23 marzo 1945, n. 418 , e' ulteriormente prorogato al 31 maggio 1949.
Per la durata di detto periodo, in caso di licenziamento per giusta causa, i lavoratori contemplati nel comma precedente debbono essere sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall' articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 .