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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/02/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Lavoro Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 982 del 2024 del ruolo generale, avente ad oggetto: danno biologico conseguente ad infortunio sul lavoro
T R A
nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla Via Giardino, n. Parte_1 5 c.f. , rapp.to e difeso dall'avv. ALESSANDRO LAURETTA C.F._1
(C.F. ) presso il cui studio, in Torre Annunziata, alla Piazza M. R. C.F._2
Imbriani, n. 5, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
– in Controparte_1 Parte_2 CP_2 persona del suo p.t., rappresentato e difeso, come in atti Controparte_3
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 16.2.2024, il ricorrente in epigrafe premetteva: di aver lavorato, sin dal 30/07/2012, alle dipendenze della e di Controparte_4 essere attualmente dipendente della stessa, inquadrato come operaio manovale edile di livello 1; che il giorno 03/12/2021, verso le ore 13:20 circa, subiva un gravissimo infortunio sul lavoro;
che, all'epoca di accadimento dei fatti per cui è causa, si trovava al lavoro presso il cantiere della società Fincantieri S.p.a. di Ancona, sito al Lungomare Vanvitelli n. 80, in forza di un contratto di appalto stipulato dalla committente Fincantieri S.p.a. con l'appaltatore quest'ultima datrice di lavoro del ricorrente;
Controparte_4 che, durante le operazioni di spostamento di una rotaia, il conducente del veicolo,
procedendo in retromarcia, finiva con le ruote nel solco di alloggiamento Parte_3 delle rotaie presente sul manto stradale;
che la rotaia, per il soprassalto del veicolo, pure sobbalzava e la fune/fascia di sostegno che la imbracava si spezzava, facendo rovinare al suolo il carico (la rotaia), che atterrava sul piede sx del ricorrente;
che, in esito alla visita medico-legale di controllo, l' di Castellammare di Stabia, CP_2 con provvedimento del 14/09/2023 riconosceva al ricorrente, in esito all'infortunio del 03/12/2021, una menomazione dell'integrità psico-fisica quantificabile nel 30%, stante la diagnosi di “Esiti di trauma complesso da schiacciamento piede sinistro. con perdita di tessuti cutanei. Deambulazione con appoggio bilaterale” (cfr. provv. del CP_2
14/09/2023);
1 che, in data 06/10/2023, il presentava ricorso amministrativo chiedendo il Pt_1 riesame del proprio caso, senza esito positivo.
Tanto premesso in punto di fatto ed evidenziato di aver inutilmente esperito i rimedi amministrativi, l'istante, dedotto l'aggravamento del danno conseguente all'infortunio suddetto, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, previa nomina di un ctu, il riconoscimento di danno biologico nella misura del 40%, ovvero nella diversa misura accertata dalla consulenza, con ogni conseguente statuizione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , evidenziando CP_2 l'infondatezza del ricorso di cui, pertanto, chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di causa. Veniva ammessa ed espletata la consulenza tecnica di ufficio.
All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
******* Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre. L'istante, non soddisfatto della valutazione amministrativa, ha proposto il ricorso in esame allo scopo di far accertare il maggior danno derivato dell'infortunio predetto. Va innanzitutto rilevato che non vi è alcuna contestazione da parte dell' circa la CP_2 sussistenza del rapporto assicurativo, le circostanze e le modalità del sinistro e la riconducibilità dell'evento lesivo “de quo” alla “occasione di lavoro”. Ciò osservato, occorre premettere che nel caso in esame, in ragione della data dell'infortunio, deve trovare applicazione la nuova disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico di cui al D. L.vo n. 38/00, giacché la novella legislativa riguarda tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali denunciati successivamente al 25.7.00 (vds. art. 13 D. L. n. 38/00).
Ebbene, al fine di accertare il grado di danno biologico residuato al ricorrente, in conseguenza del suddetto infortunio, è stata disposta una indagine medico legale. Il ctu nominato dal Tribunale ha così concluso: “All'esito dei presenti accertamenti medico-legali è possibile affermare che il sig. operaio manovale edile di livello Parte_1 1, alle dipendenze della Società “ dal 30/07/2012, in assenza di attualità Controparte_4 lavoro, in data 03/12/2021 riportò: esiti di trauma da schiacciamento al piede sinistro con
“frattura scomposta del malleolo peroneale, frattura-lussazione pluriframmentaria del calcagno, cuboide ed astragalo, con perdita di sostanza calcaneo-cuboidea, frattura scomposta del I e del V metatarso”, lesività così trattata chirurgicamente in data 03/12/2021 presso il Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Ancona: 2) Alla luce delle considerazioni medico-legali in precedenza formulate è possibile sostenere che la realtà esitale accertata in occasione degli accertamenti medico-legali di specie determina un danno biologico valutabile nella misura del 35% (trentacinque), ai sensi del D. Leg.vo 38/2000, a far data dal 01/02/2024” Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici e sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico. L'indagine operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale. Peraltro, le conclusioni raggiunte dal ctu non sono state specificamente contestate;
inoltre, le parti, nel termine di cui all'art. 195 c.p.c, non hanno fatto pervenire al ctu alcuna osservazione
2 Pertanto, il ricorso deve trovare parziale accoglimento, con riconoscimento del danno nella misura del 35%, con decorrenza dall'1.2.2024.
Spese secondo soccombenza. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che al ricorrente è derivato un danno biologico nella misura del 35%, in conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 3.12.2021, con decorrenza dall'1.2.2024 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della rendita CP_2 corrispondente, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in CP_2 euro 3.809, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_2
Si comunichi.
Torre Annunziata, 26.2.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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