Ordinanza cautelare 13 novembre 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 05/03/2026, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00476/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02936/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2936 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Arezzo e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
- del provvedimento prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- con il quale il Prefetto della Provincia di Arezzo ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di Arezzo -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- del provvedimento del Questore di Arezzo -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale il quest'ultimo ha rigettato la richiesta di revoca del provvedimento D.A.Spo nr. -OMISSIS-;
di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. OV HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato il provvedimento (Prot. -OMISSIS-) del -OMISSIS- con il quale il Prefetto della Provincia di Arezzo ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di Arezzo (-OMISSIS-) del -OMISSIS-, con il quale quest'ultimo aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca del D.A.Spo nr. -OMISSIS- (Div. A.C/M.P).
Detto PO era stato emanato, ai sensi dell’art. 6, comma 15, della Legge 13/12/1989, n. 401, a “ seguito dei disordini avvenuti l’8 gennaio 2023, presso l’Area di Servizio “Badia al Pino Est” dell’autostrada A1, nel territorio del Comune di Civitella in Val di Chiana (AR), in occasione della contemporanea trasferta delle tifoserie della MA e del Napoli, dirette rispettivamente a Milano e Genova per le partite di Serie A Milan– MA e Sampdoria–Napoli ”.
Pur non avendo provveduto all’impugnazione di detto ultimo PO, il ricorrente aveva contestato in giudizio il provvedimento con il quale il Questore di Arezzo aveva rigettato la richiesta di revoca dello stesso PO n. -OMISSIS-.
Questo Tribunale, con la sentenza n. 147 del 29 gennaio 2025, aveva accolto il ricorso promosso ritenendo fondata e assorbente la censura di difetto d’istruttoria.
In sede di riedizione del potere il Questore della Provincia di Arezzo aveva tuttavia rigettato nuovamente l’istanza di revoca, evidenziando che il ricorrente sarebbe stato “ riconosciuto all’interno di un gruppo di tifosi partenopei che stavano rientrando dagli scontri appena avvenuti sul sedime autostradale con i romanisti ”.
Detto diniego veniva confermato anche a seguito del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente, con l’unica differenza che in detta sede era stata sancita la riduzione del periodo interdittivo di cui al D.A.Spo nr. -OMISSIS- alla durata di anni 6 in luogo degli 8 originariamente previsti.
Nell’impugnare i sopra citati provvedimenti si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, la carenza di motivazione e travisamento dei fatti e la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto sia il nuovo provvedimento del Questore che quello del Prefetto, di rigetto del ricorso gerarchico, riproporrebbero gli stessi vizi del provvedimento in precedenza annullato, non risultando dimostrata la partecipazione del ricorrente agli scontri o, ancora, allo svolgimento di un qualche comportamento idoneo a fondare un giudizio di pericolosità;
2. l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione, in quanto e contrariamente a quanto affermato nel provvedimento, non esisterebbe alcuna prova che il Sig. -OMISSIS- abbia posto in essere una qualsivoglia condotta illecita.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 13 novembre 2025 questo Tribunale ha fissato l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55 comma 10 cpa.
All’udienza del 26 febbraio 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è da accogliere, risultando evidente l’emergere di un difetto di istruttoria.
1.1 È dirimente constatare che, sia il provvedimento del Questore che non ha accolto l’istanza di revoca del PO che quello del Prefetto che ha respinto il ricorso gerarchico, ripropongono gli stessi vizi del provvedimento annullato da questo Tribunale con la sentenza n. 147 del 29 gennaio 2025.
1.2 Con detta pronuncia si era accolto il ricorso promosso avverso un precedente diniego dell’istanza di revoca del PO, ritenendo “ fondata e assorbente la censura di difetto d’istruttoria, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto con l’annullamento del diniego di revoca ora impugnato, con conseguente onere dell’Amministrazione di ripronunciarsi sull’istanza del ricorrente, tenendo altresì in considerazione i fatti sopravvenuti come sopra descritti ”.
Nella stessa decisione si era avuto modo di rilevare che “ Anche dalla relazione allegata dalla Questura è possibile evincere come il ricorrente fosse solo presente nella stazione di servizio dove erano avvenuti gli scontri, in quanto riconosciuto dal personale dell’Autorità Giudiziaria, ma non è stato dedotto alcun elemento utile (nemmeno a seguito del deposito del presente ricorso) che, in quanto tale, sia idoneo a dimostrare una qualche effettiva partecipazione del ricorrente agli stessi scontri o, ancora, allo svolgimento di un qualche comportamento idoneo a fondare un giudizio di pericolosità. 1.4 Anche a seguito dell’istanza di revoca del daspo di otto anni e malgrado il ricorrente abbia evidenziato l’esistenza del provvedimento di archiviazione sopra citato, l’Amministrazione si è limitata a confermare la validità dello stesso daspo, senza prendere in esame le osservazioni proposte e senza dimostrare lo svolgimento di un minimo di attività istruttoria ”.
1.3 Malgrado detta pronuncia il Questore, in sede di riedizione del potere amministrativo, ha fondato il nuovo diniego all’istanza di revoca del PO in ragione della sola presenza del ricorrente nell’area di servizio subito dopo gli scontri e, ancora, in considerazione dell’appartenenza del ricorrente al gruppo ultras “Ultras 72”, circostanze queste ultime che sono state ritenute, di per sé, sintomo di pericolosità.
1.4 Nemmeno è stata considerata l’intervenuta archiviazione del procedimento penale che ha riguardato il ricorrente, disposta dal G.I.P. del Tribunale di Arezzo e, ciò, sulla base della considerazione che non era stato possibile identificare con certezza gli autori materiali delle singole condotte violente; la presenza del sig. -OMISSIS- sul posto era verosimile ma non accompagnata da prove incontrovertibili di partecipazione attiva alla rissa o al danneggiamento.
1.5 Ne consegue che allo stato non vi sono elementi di fatto che riescano a giustificare una condotta attiva del ricorrente, non essendo stata, nemmeno a seguito del proponimento del presente ricorso, depositato alcun elemento di prova sul punto (in senso analogo si veda TAR Toscana n. 702/2024).
1.6 Alla luce di quanto emerso appare fondata e assorbente la censura di difetto d’istruttoria, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto con l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AN, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
OV HI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV HI | AR AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.