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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 2 agosto 2024 promossa da:
, Nata in Arabia Saudita il 17/01/1990, Cod. Fisc. Parte_1
; rappresentata e difesa dall'Avv. CROCI FRANCESCA MARIA ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il domicilio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, Nato a MILANO (MI) il 04/04/1991; Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: MODIFICA DI DIVORZIO
CONCLUSIONI: RASSEGNATE COME IN ATTI E ALL'UDIENZA DEL 19 FEBBRAIO 2025
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2 agosto 2025, , premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio in Fakkous (Egitto) il 17.04.2017 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del pagina 1 di 8 Comune di Milano Anno 2016, atto n. 0802 Parte II serie C/1) con , dalla cui unione è nata CP_1 la figlia (nata il [...]) e che su richiesta del marito era stata pronunciata sentenza di divorzio dal Per_1
Tribunale di Bandac Zagarig in data 22.10.2017 (passata in giudicato), dava atto che dapprima con decreto provvisorio del 16.11.2017 e poi definitivo del 18.09.2020 il Tribunale per i Minorenni di Milano aveva affidato la figlia minore al Comune di Milano con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e successivamente, a seguito di nuovo procedimento aperto presso l'AG minorile, il Tribunale per i Minorenni con decreto definitivo del 14/18 ottobre 2022 (proc. n. 10023/22) aveva revocato l'affido della minore alla madre, reintegrato la stessa nella responsabilità genitoriale e limitato il padre invece quanto alle decisioni rilevanti, regolamentandone gli incontri con modalità protette ed osservate. Tutto ciò premesso chiedeva, a parziale modifica/integrazione della sentenza di divorzio, dichiarare ex art. 333 c.c. la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale e che la minore venisse affidata in via esclusiva rafforzata alla madre, con Per_1 collocamento presso di sé, un contributo per il suo mantenimento nella misura di € 400,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie e, in via subordinata, l'affido supersclusivo a sé della figlia, la limitazione della responsabilità genitoriale del padre, visite protette padre- figlia e il contributo sopra indicato per il mantenimento.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 19 febbraio 2025 il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato le dichiarazioni già rese davanti al
Giudice onorario dott.ssa all'udienza del 21.01.2025, rendeva le dichiarazioni che di seguito si Per_2 riportano:” ” confermo che il papà non si è più fatto più vedere né sentire con dal 2021. Lei non chiede
Per_1 neanche più del padre. è serena e fa la II elementare. E' bravissima ho appena fatto il colloquio con le
Per_1 maestre. Fa pianoforte, nuoti e danza classica, pure programmazione informatica. Io sono Social Media manager presso KI, ho appena avuto un aumento di stipendio adesso guadagno 1600 netti al mese. prima prendevo l'AU di € 199 che poi mi hanno tolto e non l'ho più ripreso. Stiamo aspettando il rinnovo del permesso di soggiorni. La casa è MM e pago € 107 di locazione. Il papà prima lavorava in un'azienda di viaggi. Ma adesso non so più cosa faccia e dove viva. Non mi chiama da anni e non ha più chiesto di Io insisto per
Per_1 avere l'affido supersclusivo per potere asssumere tutte le decisioni più rilevanti peer Rinuncio alla
Per_1 domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale paterna e chiedo che eventuali visite del padre con
ove lui dovesse chiederlo siano per il tramite dei Servizi sociali perché non lo vede da tanto Per_1 Per_1 tempo. Lui era stato violento con me.dal punto di vita psicologico. L'ultima volta che si è presentato nel 2021 lui ha detto vado a spostare la macchina e poi non è più tornato e la bambina ci è rimasta male ”
All'esito, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. Il difensore di parte attrice, alla luce delle dichiarazioni della signora, insisteva per l'affido superesclusivo della minore alla Per_1 madre, suo collocamento presso la stessa, eventuali visite del padre con la figlia solo se lui lo richieda e per il tramite dei Servizi inizialmente in Spazio neutro con modalità osservate nonchè un contributo di mantenimento pagina 2 di 8 indiretto di € 300,00 al mese dalla domanda oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie e AU interamente percepito dalla madre. Rinunciava, altresì, alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del padre e rinunciava alle istanze istruttorie articolate.
Dopo una breve camera di consiglio il Giudice dava lettura della seguente ordinanza:
“ Sentita la parte attrice e il difensore, visti ed esaminati i documenti, in assenza peraltro di parte convenuta che nonostante la regolarità della notifica non ha ritenuto di costituirsi né presentarsi in udienza, così provvede dando lettura del seguente provvedimento:
Osservato come, su richiesta della madre. a seguito della sentenza di divorzi del Tribunale di Bandac Zagarig del 22.10.2017, essendo stato in precedenza emesso decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano del 22.09.2020 che aveva affidato la minore (nata in data [...]) all'Ente e dato vari incarichi ai Per_1
Servizi Sociali, il tribunale per i Minorenni di Milano con successivo decreto definitivo n. 10023/22 del 14/18 ottobre 2022 ha reintegrato la madre nel pieno esercizio della sua responsabilità genitoriale limitando il padre della minore nell'esercizio della propria responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggiore rilevanza dato una serie di incarichi ai Servizi Sociali con regolamentazione degli incontri tra la minore e il padre in forma osservata e protetta con la frequenza e le modalità ritenute più opportune.
Rilevato come sia emerso dalle precise dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, supportate anche dalla documentazione prodotta, che il padre si è totalmente disinteressato della figlia, che non vede dal 21 agosto
2021, non partecipando più in alcun modo alle decisioni e alle scelte di vita della figlia, non versando mai somme di denaro e non collaborando più con i servizi né chiedendo di potere vedere la figlia.
Rilevato come a fronte di siffatto comportamento la madre invece ha proseguito del tutto positivamente nel suo percorso di autonomia, trovando un lavoro come social media manager con contratto con KI percependo uno stipendio adesso anche aumentato di € 1600 circa, vive con la figlia in una casa M&M con canone di € 107, sta provvedendo da tempo alla gestione e cura della figlia, che è serena e ben accudita, ha percepito l'Au di € 199, poi da circa un anno sospeso in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno;
Ritenuto pertanto, che, alla luce delle circostanze sopra esposte, deve essere, a parziale conferma/integrazione del regime vigente, disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, alla luce del suo comportamento sempre tutelante e protettivo nei confronti della figlia di cui si sempre occupata con continuità e responsabilità, avendo ricreato per la stessa un contesto abitativo ed affettivo del tutto adeguato e tutelante, con altresì la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte con celerità le decisioni riguardanti la minori, stante anche l'interruzione di qualsiasi rapporto con il padre di fatto irreperibile.
Osservato di dover mantenere l'incarico ai Servizi Sociali solo per la regolamentazione degli incontri ove il padre ove lo stesso ne dovesse far richiesta, non essendo altre necessario il mantenimento di altro incarico sulla
pagina 3 di 8 base della piena adeguatezza genitoriale materna;
Rilevato, altresì, quanto all'aspetto economico, pur in assenza di alcun dato relativamente al padre, tenuto conto che lo stesso è persona dotata di piena capacità lavorativa ed è tenuto al mantenimento della figlia essendogli ciò imposto dalle norme del nostro codice, appare congruo ed equo porre a carico del padre per il mantenimento della figlia, considerato che la signora dovrà percepire per intero l'AU, un assegno mensile complessivo come richiesto e rideterminato in udienza di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da protocollo atteso il difetto di ogni comunicazione tra le parti e l'assenza di ogni partecipazione del padre alle decisioni riguardanti i figli e AU percepito dalla madre, con decorrenza dalla domanda.
Osservato come la parte attrice ha rinunciato alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del parte e alle istanze istruttorie non ritenendo questo Giudice di dove attivare i poteri d'ufficio. visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c
PQM
A parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Bandac Zagarig del 22.10.2017 e del decreto del
Tribunale per i Minorenni n. 10023/22 del 14/18 ottobre 2022;
1) la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che la terrà collocata anche ai Pt_2 Per_1 fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano viale Suzzani n.- 1. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, (comprensive anche dei documenti validi per
l'espatrio, rilascio e rinnovo), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
2) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Milano provvedano - solo ove il padre si renda reperibile, ne faccia richiesta e mostri impegno e responsabilità nel voler riprendere un rapporto serio e continuativo con la figlia nel rispetto delle condizioni psicofisiche della minore e dopo aver effettuato tutte le necessarie valutazioni
– alla ripresa della relazione del padre con la figlia in Spazio Neutro e con modalità osservate, secondo tempi e modalità nel modo ritenuto più rispondente all'interesse della minore, con sospensione immediata in caso di pregiudizio;
3) REVOCA gli ulteriori incarichi conferiti ai Servizi Sociali;
4) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, con decorrenza dalla CP_1 domanda e quindi dalla mensilità di agosto 2024 (ricorso iscritto il 2.08.2024) mediante versamento a
[...] entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 (annualmente Parte_1 rivalutabile con indici Istat-) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle
Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate:
pagina 4 di 8 5) Dispone che l'Assegno unico verrà percepito per intero dalla madre;
6) Prende atto della rinuncia di parte attrice alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale paterna;
7) Prende atto della rinuncia di parte attrice alle istanze istruttorie”.
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato .
All'esito della discussione, il Giudice trattene la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3, lett a) ii del regolamento UE 1111/2019, avendo le parti (entrambe con cittadinanza egiziana), fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale dove ancora risiedono entrambe;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative al minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale del minore in Italia a Milano al momento in cui è stata adita l'AG.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del
19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del
Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. e comunque anche ai sensi delle lettere a) e b) essendo entrambe le parti abitualmente residenti in Italia. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, avendo peraltro la parte attrice rinunciato alle articolate istanze istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre successivamente ai decreti pagina 5 di 8 emessi dal Tribunale per i Minorenni, di totale disinteresse verso la figlia minore che non vede da tempo con regolarità e comunque dal 2021, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale.
Non si è ritenuto necessario l'ascolto della minore, alla luce delle risultanze acquisite e tenuto altresì conto delle precise dichiarazioni dell'attrice, in assenza della costituzione del convenuto che non ha ritenuto neppure di comparire e di offrire una diversa ed alternativa ricostruzione ovvero una sua prospettazione, comportamento che conferma il disinteresse alla base della stessa domanda di parte attrice.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 19 febbraio 2025, a parziale modifica della sentenza divorzio estera, che peraltro nulla aveva disposto in punto di responsabilità genitoriale e soprattutto dopo i decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni, che da ultimo già aveva reintegrato la madre nella responsabilità genitoriale a conferma e dimostrazione della sua piena idoneità genitoriale, le cui motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione della figlia minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la Per_1 celebrazione dell'udienza del 19 febbraio 2025 ex art 473 bis. 21 e 22 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Conseguentemente, può essere accolta la domanda di parte attrice, essendo emersi dopo i decreti del Tribunale per i Minorenni di Milano, dei comportamenti paterni del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, con un accertato completo disinteresse del padre, il quale non ha più avuto un rapporto stabile e regolare con la figlia minore, che non vede dal 2021, non partecipando ad alcuna decisione o scelta di vita per la figlia minore, delegando ogni decisione e l'intera gestione alla mamma, non versando mai somme di denaro a titolo di mantenimento e rendendo oltremodo per la stessa assumere le decisioni rilevanti per la figlia e portare avanti le pratiche nell'interesse della medesima. A fronte di ciò invece deve essere confermata una piena idoneità genitoriale della madre, come già riconosciuta dal tribunale per i Minorenni di Milano con l'ultimo decreto, avendo la stessa sempre curato e seguito con continuità e responsabilità la figlia, offrendole un più che adeguato contesto abitativo ed affettivo.
Alla luce di quanto emerso deve essere conseguentemente accolta, a modifica/integrazione dell'assetto vigente, la domanda di affidamento cd. super–esclusivo o rafforzato, essendo necessario che certe decisioni vengano assunte con tempestività ed urgenza, con conseguente concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio).
Infine, il quadro emerso con l'interruzione da tempo dei rapporti tra il padre e la figlia convincono sulla necessità e opportunità di prevedere modalità di frequentazioni tutelanti per la figlia, con la delega ai Servizi
pagina 6 di 8 Sociali. Ulteriori incarichi ai Servizi in precedenza conferiti vanno invece revocati, stante la superfluità essendo la signora in grado di tutelare e proteggere adeguatamente la minore. Si provvede come in dispositivo.
Contributo al mantenimento della prole
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 19 febbraio 2025 in punto economico ritenuti del tutto equi e congrui oltre che coerenti con le condizioni personali ed economiche della madre sopra riportate da intendersi richiamate, pur non disponendo il Collegio di elemento preciso circa le effettive ed attuali capacità reddituali del convenuto, che comunque ha piena capacità lavorativa e ha l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia. L'AU deve essere percepito per intero dalla madre che provvede da solo alla gestione e cura della figlia.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento : gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso
Si prende atto, infine, della rinuncia di parte attrice alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale paterna.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha ritenuto di costituirsi e di spiegare difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, A parziale modifica/integrazione della sentenza di divorzio del Tribunale di Bandac Zagarig del 22.10.2017 e del decreto definitivo del Tribunale per i
Minorenni n. 10023/22 del 14/18 ottobre 2022, così decide:
1) AFFIDA la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che la terrà collocata anche ai Per_1 fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano viale Suzzani n.
1. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio, rilascio e rinnovo), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
2) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Milano provvedano - solo ove il padre si renda reperibile, ne faccia richiesta e mostri impegno e responsabilità nel voler riprendere un rapporto serio e continuativo con la figlia nel rispetto delle condizioni psicofisiche della minore e dopo aver effettuato tutte le necessarie valutazioni pagina 7 di 8 – alla ripresa della relazione del padre con la figlia in Spazio Neutro e con modalità osservate, secondo tempi e modalità nel modo ritenuto più rispondente all'interesse della minore, con sospensione immediata in caso di pregiudizio;
3) REVOCA gli ulteriori incarichi conferiti ai Servizi Sociali;
4) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, con decorrenza dalla CP_1 domanda e quindi dalla mensilità di agosto 2024 (ricorso iscritto il 2.08.2024) mediante versamento a
[...]
entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 (annualmente Parte_1 rivalutabile con indici Istat-) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle
Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate:
5) DISPONE che l'Assegno unico verrà percepito per intero dalla madre;
6) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
7) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza e per la trasmissione ai Servizi del Comune di Milano.
Cosi deciso, in Milano il giorno 26 febbraio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 2 agosto 2024 promossa da:
, Nata in Arabia Saudita il 17/01/1990, Cod. Fisc. Parte_1
; rappresentata e difesa dall'Avv. CROCI FRANCESCA MARIA ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il domicilio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, Nato a MILANO (MI) il 04/04/1991; Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: MODIFICA DI DIVORZIO
CONCLUSIONI: RASSEGNATE COME IN ATTI E ALL'UDIENZA DEL 19 FEBBRAIO 2025
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2 agosto 2025, , premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio in Fakkous (Egitto) il 17.04.2017 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del pagina 1 di 8 Comune di Milano Anno 2016, atto n. 0802 Parte II serie C/1) con , dalla cui unione è nata CP_1 la figlia (nata il [...]) e che su richiesta del marito era stata pronunciata sentenza di divorzio dal Per_1
Tribunale di Bandac Zagarig in data 22.10.2017 (passata in giudicato), dava atto che dapprima con decreto provvisorio del 16.11.2017 e poi definitivo del 18.09.2020 il Tribunale per i Minorenni di Milano aveva affidato la figlia minore al Comune di Milano con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e successivamente, a seguito di nuovo procedimento aperto presso l'AG minorile, il Tribunale per i Minorenni con decreto definitivo del 14/18 ottobre 2022 (proc. n. 10023/22) aveva revocato l'affido della minore alla madre, reintegrato la stessa nella responsabilità genitoriale e limitato il padre invece quanto alle decisioni rilevanti, regolamentandone gli incontri con modalità protette ed osservate. Tutto ciò premesso chiedeva, a parziale modifica/integrazione della sentenza di divorzio, dichiarare ex art. 333 c.c. la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale e che la minore venisse affidata in via esclusiva rafforzata alla madre, con Per_1 collocamento presso di sé, un contributo per il suo mantenimento nella misura di € 400,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie e, in via subordinata, l'affido supersclusivo a sé della figlia, la limitazione della responsabilità genitoriale del padre, visite protette padre- figlia e il contributo sopra indicato per il mantenimento.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 19 febbraio 2025 il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato le dichiarazioni già rese davanti al
Giudice onorario dott.ssa all'udienza del 21.01.2025, rendeva le dichiarazioni che di seguito si Per_2 riportano:” ” confermo che il papà non si è più fatto più vedere né sentire con dal 2021. Lei non chiede
Per_1 neanche più del padre. è serena e fa la II elementare. E' bravissima ho appena fatto il colloquio con le
Per_1 maestre. Fa pianoforte, nuoti e danza classica, pure programmazione informatica. Io sono Social Media manager presso KI, ho appena avuto un aumento di stipendio adesso guadagno 1600 netti al mese. prima prendevo l'AU di € 199 che poi mi hanno tolto e non l'ho più ripreso. Stiamo aspettando il rinnovo del permesso di soggiorni. La casa è MM e pago € 107 di locazione. Il papà prima lavorava in un'azienda di viaggi. Ma adesso non so più cosa faccia e dove viva. Non mi chiama da anni e non ha più chiesto di Io insisto per
Per_1 avere l'affido supersclusivo per potere asssumere tutte le decisioni più rilevanti peer Rinuncio alla
Per_1 domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale paterna e chiedo che eventuali visite del padre con
ove lui dovesse chiederlo siano per il tramite dei Servizi sociali perché non lo vede da tanto Per_1 Per_1 tempo. Lui era stato violento con me.dal punto di vita psicologico. L'ultima volta che si è presentato nel 2021 lui ha detto vado a spostare la macchina e poi non è più tornato e la bambina ci è rimasta male ”
All'esito, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. Il difensore di parte attrice, alla luce delle dichiarazioni della signora, insisteva per l'affido superesclusivo della minore alla Per_1 madre, suo collocamento presso la stessa, eventuali visite del padre con la figlia solo se lui lo richieda e per il tramite dei Servizi inizialmente in Spazio neutro con modalità osservate nonchè un contributo di mantenimento pagina 2 di 8 indiretto di € 300,00 al mese dalla domanda oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie e AU interamente percepito dalla madre. Rinunciava, altresì, alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del padre e rinunciava alle istanze istruttorie articolate.
Dopo una breve camera di consiglio il Giudice dava lettura della seguente ordinanza:
“ Sentita la parte attrice e il difensore, visti ed esaminati i documenti, in assenza peraltro di parte convenuta che nonostante la regolarità della notifica non ha ritenuto di costituirsi né presentarsi in udienza, così provvede dando lettura del seguente provvedimento:
Osservato come, su richiesta della madre. a seguito della sentenza di divorzi del Tribunale di Bandac Zagarig del 22.10.2017, essendo stato in precedenza emesso decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano del 22.09.2020 che aveva affidato la minore (nata in data [...]) all'Ente e dato vari incarichi ai Per_1
Servizi Sociali, il tribunale per i Minorenni di Milano con successivo decreto definitivo n. 10023/22 del 14/18 ottobre 2022 ha reintegrato la madre nel pieno esercizio della sua responsabilità genitoriale limitando il padre della minore nell'esercizio della propria responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggiore rilevanza dato una serie di incarichi ai Servizi Sociali con regolamentazione degli incontri tra la minore e il padre in forma osservata e protetta con la frequenza e le modalità ritenute più opportune.
Rilevato come sia emerso dalle precise dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, supportate anche dalla documentazione prodotta, che il padre si è totalmente disinteressato della figlia, che non vede dal 21 agosto
2021, non partecipando più in alcun modo alle decisioni e alle scelte di vita della figlia, non versando mai somme di denaro e non collaborando più con i servizi né chiedendo di potere vedere la figlia.
Rilevato come a fronte di siffatto comportamento la madre invece ha proseguito del tutto positivamente nel suo percorso di autonomia, trovando un lavoro come social media manager con contratto con KI percependo uno stipendio adesso anche aumentato di € 1600 circa, vive con la figlia in una casa M&M con canone di € 107, sta provvedendo da tempo alla gestione e cura della figlia, che è serena e ben accudita, ha percepito l'Au di € 199, poi da circa un anno sospeso in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno;
Ritenuto pertanto, che, alla luce delle circostanze sopra esposte, deve essere, a parziale conferma/integrazione del regime vigente, disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, alla luce del suo comportamento sempre tutelante e protettivo nei confronti della figlia di cui si sempre occupata con continuità e responsabilità, avendo ricreato per la stessa un contesto abitativo ed affettivo del tutto adeguato e tutelante, con altresì la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte con celerità le decisioni riguardanti la minori, stante anche l'interruzione di qualsiasi rapporto con il padre di fatto irreperibile.
Osservato di dover mantenere l'incarico ai Servizi Sociali solo per la regolamentazione degli incontri ove il padre ove lo stesso ne dovesse far richiesta, non essendo altre necessario il mantenimento di altro incarico sulla
pagina 3 di 8 base della piena adeguatezza genitoriale materna;
Rilevato, altresì, quanto all'aspetto economico, pur in assenza di alcun dato relativamente al padre, tenuto conto che lo stesso è persona dotata di piena capacità lavorativa ed è tenuto al mantenimento della figlia essendogli ciò imposto dalle norme del nostro codice, appare congruo ed equo porre a carico del padre per il mantenimento della figlia, considerato che la signora dovrà percepire per intero l'AU, un assegno mensile complessivo come richiesto e rideterminato in udienza di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da protocollo atteso il difetto di ogni comunicazione tra le parti e l'assenza di ogni partecipazione del padre alle decisioni riguardanti i figli e AU percepito dalla madre, con decorrenza dalla domanda.
Osservato come la parte attrice ha rinunciato alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del parte e alle istanze istruttorie non ritenendo questo Giudice di dove attivare i poteri d'ufficio. visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c
PQM
A parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Bandac Zagarig del 22.10.2017 e del decreto del
Tribunale per i Minorenni n. 10023/22 del 14/18 ottobre 2022;
1) la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che la terrà collocata anche ai Pt_2 Per_1 fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano viale Suzzani n.- 1. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, (comprensive anche dei documenti validi per
l'espatrio, rilascio e rinnovo), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
2) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Milano provvedano - solo ove il padre si renda reperibile, ne faccia richiesta e mostri impegno e responsabilità nel voler riprendere un rapporto serio e continuativo con la figlia nel rispetto delle condizioni psicofisiche della minore e dopo aver effettuato tutte le necessarie valutazioni
– alla ripresa della relazione del padre con la figlia in Spazio Neutro e con modalità osservate, secondo tempi e modalità nel modo ritenuto più rispondente all'interesse della minore, con sospensione immediata in caso di pregiudizio;
3) REVOCA gli ulteriori incarichi conferiti ai Servizi Sociali;
4) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, con decorrenza dalla CP_1 domanda e quindi dalla mensilità di agosto 2024 (ricorso iscritto il 2.08.2024) mediante versamento a
[...] entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 (annualmente Parte_1 rivalutabile con indici Istat-) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle
Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate:
pagina 4 di 8 5) Dispone che l'Assegno unico verrà percepito per intero dalla madre;
6) Prende atto della rinuncia di parte attrice alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale paterna;
7) Prende atto della rinuncia di parte attrice alle istanze istruttorie”.
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato .
All'esito della discussione, il Giudice trattene la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3, lett a) ii del regolamento UE 1111/2019, avendo le parti (entrambe con cittadinanza egiziana), fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale dove ancora risiedono entrambe;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative al minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale del minore in Italia a Milano al momento in cui è stata adita l'AG.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del
19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del
Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. e comunque anche ai sensi delle lettere a) e b) essendo entrambe le parti abitualmente residenti in Italia. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, avendo peraltro la parte attrice rinunciato alle articolate istanze istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre successivamente ai decreti pagina 5 di 8 emessi dal Tribunale per i Minorenni, di totale disinteresse verso la figlia minore che non vede da tempo con regolarità e comunque dal 2021, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale.
Non si è ritenuto necessario l'ascolto della minore, alla luce delle risultanze acquisite e tenuto altresì conto delle precise dichiarazioni dell'attrice, in assenza della costituzione del convenuto che non ha ritenuto neppure di comparire e di offrire una diversa ed alternativa ricostruzione ovvero una sua prospettazione, comportamento che conferma il disinteresse alla base della stessa domanda di parte attrice.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 19 febbraio 2025, a parziale modifica della sentenza divorzio estera, che peraltro nulla aveva disposto in punto di responsabilità genitoriale e soprattutto dopo i decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni, che da ultimo già aveva reintegrato la madre nella responsabilità genitoriale a conferma e dimostrazione della sua piena idoneità genitoriale, le cui motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione della figlia minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la Per_1 celebrazione dell'udienza del 19 febbraio 2025 ex art 473 bis. 21 e 22 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Conseguentemente, può essere accolta la domanda di parte attrice, essendo emersi dopo i decreti del Tribunale per i Minorenni di Milano, dei comportamenti paterni del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, con un accertato completo disinteresse del padre, il quale non ha più avuto un rapporto stabile e regolare con la figlia minore, che non vede dal 2021, non partecipando ad alcuna decisione o scelta di vita per la figlia minore, delegando ogni decisione e l'intera gestione alla mamma, non versando mai somme di denaro a titolo di mantenimento e rendendo oltremodo per la stessa assumere le decisioni rilevanti per la figlia e portare avanti le pratiche nell'interesse della medesima. A fronte di ciò invece deve essere confermata una piena idoneità genitoriale della madre, come già riconosciuta dal tribunale per i Minorenni di Milano con l'ultimo decreto, avendo la stessa sempre curato e seguito con continuità e responsabilità la figlia, offrendole un più che adeguato contesto abitativo ed affettivo.
Alla luce di quanto emerso deve essere conseguentemente accolta, a modifica/integrazione dell'assetto vigente, la domanda di affidamento cd. super–esclusivo o rafforzato, essendo necessario che certe decisioni vengano assunte con tempestività ed urgenza, con conseguente concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio).
Infine, il quadro emerso con l'interruzione da tempo dei rapporti tra il padre e la figlia convincono sulla necessità e opportunità di prevedere modalità di frequentazioni tutelanti per la figlia, con la delega ai Servizi
pagina 6 di 8 Sociali. Ulteriori incarichi ai Servizi in precedenza conferiti vanno invece revocati, stante la superfluità essendo la signora in grado di tutelare e proteggere adeguatamente la minore. Si provvede come in dispositivo.
Contributo al mantenimento della prole
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 19 febbraio 2025 in punto economico ritenuti del tutto equi e congrui oltre che coerenti con le condizioni personali ed economiche della madre sopra riportate da intendersi richiamate, pur non disponendo il Collegio di elemento preciso circa le effettive ed attuali capacità reddituali del convenuto, che comunque ha piena capacità lavorativa e ha l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia. L'AU deve essere percepito per intero dalla madre che provvede da solo alla gestione e cura della figlia.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento : gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso
Si prende atto, infine, della rinuncia di parte attrice alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale paterna.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha ritenuto di costituirsi e di spiegare difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, A parziale modifica/integrazione della sentenza di divorzio del Tribunale di Bandac Zagarig del 22.10.2017 e del decreto definitivo del Tribunale per i
Minorenni n. 10023/22 del 14/18 ottobre 2022, così decide:
1) AFFIDA la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che la terrà collocata anche ai Per_1 fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano viale Suzzani n.
1. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio, rilascio e rinnovo), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
2) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Milano provvedano - solo ove il padre si renda reperibile, ne faccia richiesta e mostri impegno e responsabilità nel voler riprendere un rapporto serio e continuativo con la figlia nel rispetto delle condizioni psicofisiche della minore e dopo aver effettuato tutte le necessarie valutazioni pagina 7 di 8 – alla ripresa della relazione del padre con la figlia in Spazio Neutro e con modalità osservate, secondo tempi e modalità nel modo ritenuto più rispondente all'interesse della minore, con sospensione immediata in caso di pregiudizio;
3) REVOCA gli ulteriori incarichi conferiti ai Servizi Sociali;
4) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, con decorrenza dalla CP_1 domanda e quindi dalla mensilità di agosto 2024 (ricorso iscritto il 2.08.2024) mediante versamento a
[...]
entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 (annualmente Parte_1 rivalutabile con indici Istat-) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle
Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate:
5) DISPONE che l'Assegno unico verrà percepito per intero dalla madre;
6) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
7) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza e per la trasmissione ai Servizi del Comune di Milano.
Cosi deciso, in Milano il giorno 26 febbraio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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