Ordinanza cautelare 22 gennaio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 04/05/2026, n. 8110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8110 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08110/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15969/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15969 del 2025, proposto da
Best Calze S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B76BAC71F8, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mucciolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Dublo S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari
- del provvedimento di esclusione dalla gara relativa al Bando per una procedura aperta per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento codice gara 1501/7/20-2025 - C.I.G. B76BAC71F8 del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (Centro Unico Contrattuale);
- della comunicazione del 5.12.2025, a firma del Capo Centro del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (Centro Unico Contrattuale), con la quale l'amministrazione comunicava che la “BEST CALZE S.r.l. … E' ESCLUSA dalla partecipazione al lotto 4 della procedura indetta con il bando di gara in premessa indicato”;
- in parte qua, del verbale n. 1 della Commissione Giudicatrice della gara a procedura aperta per la conclusione di n. 4 “Accordi Quadro” della durata di 48 mesi, ognuno dei quali con un solo operatore economico per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento per assegnazione/rinnovo dei capi per gli anni 2026-2029;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 la dott.ssa IA VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Con il proposto ricorso, notificato il 30 dicembre 2025 e depositato in pari data, la società in epigrafe ha impugnato il provvedimento di esclusione dal prosieguo della procedura di gara assunto nei suoi riguardi in relazione al lotto n. 4 concernente, nello specifico, la fornitura di n. 400.000 calze lunghe nere leggere e n. 400.000 calze lunghe nere pesanti (C.I.G. B76BAC71F8) nel contesto della complessiva procedura aperta di gara per la conclusione di n. 4 "Accordi Quadro" della durata di 48 mesi (ognuno dei quali con un solo operatore economico) per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento utili a colmare il fabbisogno connesso alla nuova assegnazione/rinnovo dei capi di vestiario per gli anni 2026-2029, indetta dall’intimato Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, unitamente al correlato verbale di gara e agli ulteriori atti connessi, chiedendone l’annullamento alla stregua dei dedotti profili di violazione di violazione normativa e di eccesso di potere.
1.1. Il ricorso è affidato alla proposizione di tre motivi di doglianza.
1.1.1. Con il primo motivo la società ricorrente ha denunciato la violazione della lex specialis di gara per quanto concerne le previsioni attinenti alla campionatura da allegare all’offerta tecnica, con particolare riguardo alle prescrizioni sul punto contenute nell’ambito del Disciplinare di Gara (articolo 16) e delle specifiche tecniche allegate (recante due distinte sezioni riferite, rispettivamente, alle “calze leggere” e alle “calze pesanti”, di cui alla parte II, capo I, lettera “b”), laddove richiedenti l’inserimento in un’apposita busta – da recapitare presso il Comando generale dei Carabinieri – della “ b. campionatura delle seguenti materie prime: n. 2 fine rocche di ogni tipologia di filato impiegato per la realizzazione delle calze ”.
Nel rilevare in via preliminare come alcune tipologie di filati individuati dalla lex specialis di gara sia per le calze pesanti sia per quelle leggere fossero identiche – per quanto concerne, rispettivamente, i filati “ poliammide titolo 67 dtex ”, “ poliammide 44/2 ditex ” e “ filo elastico doppio ricoperto ” – e nel rappresentare di aver provveduto, in sede di presentazione dell’offerta tecnica, a depositare due fine rocche per ogni tipologia di filato complessivamente impiegato senza alcuna duplicazione (della campionatura) nel caso di filati comuni ad entrambe le tipologie di calze, la società odierna ricorrente contesta la motivazione posta alla base della disposta esclusione, laddove basata sull’assunto che la lex specialis di gara imponesse il deposito di n. 2 campioni per ogni filato impiegato relativamente a ciascuna tipologia di calze, anche nel caso di filati identici.
In proposito, muovendo dalla propugnata ricostruzione della relativa disciplina di gara come richiedente in termini chiari ed univoci solo due campioni per ogni tipologia di filato, lamenta l’erroneità dell’interpretazione dell’anzidetta disciplina ad opera della Commissione giudicatrice la quale ha ritenuto che la lex specialis richiedesse una duplicazione della prevista campionatura relativamente ai filati comuni alle tipologie di calze in rilievo: ne sostiene, in particolare, il contrasto con la lettera delle previsioni sul punto poste dalla medesima disciplina – recanti un espresso riferimento, ai fini della richiesta campionatura, alle “ materie prime ” e non al prodotto finito – anche alla stregua dell’unicità del lotto in considerazione, nonché l’assenza di una ratio sul piano tecnico dell’assunta richiesta.
1.1.2. Con il secondo motivo di gravame, la società ricorrente lamenta la violazione del principio del legittimo affidamento dell’operatore economico nella regolarità della procedura e dei correlati principi della fiducia e del raggiungimento del risultato, deducendo come l’esigenza sottesa alla richiesta di campionatura – ai fini delle correlate verifiche – risulti nella specie pienamente soddisfatta atteso che la campionatura fornita dalla stessa società ricorrente comprende tutte le tipologie di materiale utilizzato per entrambe le tipologie di calze.
1.1.3. Con il terzo motivo di doglianza, deduce il difetto di motivazione in quanto l’Amministrazione si sarebbe limitata ad un mero richiamo delle disposizioni poste dalla lex specialis di gara includendo locuzioni non corrispondenti alla lettera delle previsioni medesime.
1.2. La società ricorrente ha chiesto, in conclusione, l’annullamento dei gravati atti e la conseguente riammissione alla procedura di gara in considerazione.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, producendo un rapporto informativo corredato della relativa documentazione.
2.1. La società evocata come controinteressata non si è costituita in giudizio.
3. In vista della trattazione della proposta istanza cautelare, parte ricorrente ha depositato memoria.
4. Con ordinanza n. 464/2026 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare di parte ricorrente in ragione del ravvisato difetto del prescritto requisito del periculum in mora .
5. In vista della trattazione di merito, l’intimata Amministrazione ha prodotto memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a., rilevando in via preliminare l’omessa impugnazione delle pertinenti previsioni della lex speciali s di gara e assumendo – a sostegno della ritenuta infondatezza nel merito delle censure mosse – che le ragioni dell’esclusione dovessero rinvenirsi (contrariamente a quanto prospettato nel proposto ricorso) nella circostanza relativa alla riscontrata assenza nel plico (trasmesso dalla medesima società) della coppia di filati coincidenti con la materia prima diversa – non comune a ciascuna tipologia di calze – indicata nell’elenco delle materie prime componenti le calzature, costituita rispettivamente dal TO (per i calzini leggeri) e dalla A/ (per i calzini pesanti), allegando sul punto come dal tenore del verbale n. 1/2026 (oggetto di gravame) potesse agevolmente desumersi che il plico proveniente dalla società ricorrente conteneva esclusivamente tre coppie di fine rocca relativi ai filati comuni ad entrambe le tipologie di calzini.
6. Parte ricorrente ha depositato memoria di replica, contestando la ricostruzione dei fatti di causa operata dalla resistente Amministrazione nel contesto delle articolate deduzioni difensive.
7. All’udienza pubblica del 8 aprile 2026, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento, per le ragioni nel prosieguo illustrate.
1.1. I proposti motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto le doglianze complessivamente articolate risultano coincidenti ovvero strettamente connesse sul piano logico-giuridico: le contestazioni mosse, infatti, poggiano sostanzialmente sulle medesime argomentazioni, riconducibili alla propugnata ricostruzione in via interpretativa della disciplina di gara sul punto in rilievo, assunta quale parametro della denunciata contrarietà (alla lex specialis di gara) asseritamente inficiante l’avversata determinazione di esclusione.
2. Ai fini della delimitazione del thema decidendum il Collegio intende evidenziare in via preliminare come la dedotta fattispecie controversa risulti circoscritta all’aspetto relativo alla campionatura richiesta a corredo dell’offerta tecnica per quanto concerne, in particolare, la campionatura delle materie prime individuate per la realizzazione del prodotto oggetto di fornitura, corrispondente al lotto n. 4 della procedura aperta di gara in considerazione – costituito, in particolare, dalle calze lunghe nere, rispettivamente leggere e pesanti, nell’ambito del complessivo approvvigionamento dei capi di vestiario per gli anni 2026-2029 – riconducibili alle tipologie di filato impiegato per la realizzazione delle calze medesime secondo le indicazioni poste nelle rispettive specifiche tecniche comprese nella disciplina di gara.
2.1. Alla disamina delle censure mosse in ricorso giova anteporre la ricostruzione delle pertinenti previsioni della lex specialis di gara, limitatamente ai profili destinati ad assumere rilievo nell’ambito della presente fattispecie.
2.1.1. Al riguardo, va rilevato come la prescritta campionatura delle materie prime – ricompresa nella campionatura da presentare, a pena di esclusione dalla gara, mediante l’invio di un apposito plico contestualmente alla trasmissione dell’offerta tecnica e avente funzione “ valutativa ” dell’offerta medesima attesa la presenza di “ aspetti qualitativi da valutare strettamente legati alla verifica fisica del prodotto ” – sia contemplata dall’articolo 16 del Disciplinare di gara (cfr. doc. n. 2 secondo l’ordine indicato nel foliario di parte ricorrente, corrispondente all’allegato n. 5 all’atto di ricorso, nonché allegato n. 2 incluso nella produzione documentale della resistente Amministrazione del 19 gennaio 2026 secondo la numerazione riportata nell’unito foliario, in specie le relative pagine 45 e 46), che sul punto rimanda espressamente alla parte II (rubricata “ Parametri di valutazione dell’offerta tecnica ”) delle specifiche tecniche allegate.
2.1.2. Le anzidette specifiche tecniche, previste per la provvista di calze lunghe leggere, da un lato, e per quella di calze lunghe pesanti, dall’altro (rispettivamente, n° C 7 del 15.03.2002 e n° C 6 del 14.04.2015), dopo aver identificato (nella parte I, capo III, punto III.1) i filati componenti il singolo manufatto (rappresentato, rispettivamente, dalle calze lunghe leggere e da quelle pesanti, costituenti oggetto del lotto n. 4 in considerazione) sotto il profilo dei richiesti “ requisiti chimico fisici ” componenti il manufatto stesso, indicano (nella successiva parte II, al capo I) le modalità di presentazione della prescritta campionatura – quale parametro di valutazione dell’offerta tecnica – individuandone il relativo contenuto, includente (per quanto rileva nella presente sede) la campionatura delle “ seguenti materie prime ” nei termini precisati al punto “b”, ossia “ n. 2 fine rocche di ogni tipologia di filato impiegato per la realizzazione delle calze ” (cfr. doc. n. 3a e n. 3b secondo la numerazione ivi riportata, corrispondenti agli allegati nn. 6 e 7 all’atto di ricorso, nonché allegati nn. 3 e 4 inclusi nella sopra citata produzione documentale della resistente Amministrazione alla stregua di quanto indicato nel corrispondente foliario, in specie le relative pagine 4 e 11).
Per quanto concerne i filati componenti le calze lunghe di cui trattasi va rilevato, infine, come le medesime specifiche tecniche rechino nella parte I (sopra menzionata) l’individuazione di quattro tipologie di filato per ciascun manufatto, che – rispetto ai due prodotti in considerazione, rispettivamente le calze leggere e quelle pesanti – risultano in parte coincidenti: tre tipologie – rappresentate dai filati “ poliammide titolo 67 dtex ”, “ poliammide 44/2 ditex ” e “ filo elastico doppio ricoperto ” – sono comuni ad entrambe le tipologie di calze (leggere e pesanti), mentre il restante filato è diverso per ciascun manufatto, consistendo rispettivamente nel “ TO ” 100% per le calze leggere e nella “ A/ ” (nelle indicate percentuali) per quanto concerne le calze pesanti (cfr. parte I, capo III, delle rispettive specifiche tecniche, n° C 7 del 15.03.2002 e n° C 6 del 14.04.2015, cit.).
2.2. Ricostruita negli anzidetti termini la pertinente disciplina di gara, ai fini dell’esame delle proposte censure giova altresì riportare il contenuto essenziale dell’avversata determinazione di esclusione.
In proposito, va rilevato che dal corpo dell’impugnato provvedimento di esclusione (cfr. allegati nn. 1 e 2 all’atto di ricorso) e del correlato verbale di gara parimenti gravato (cfr. allegato n. 3 all’atto di ricorso e doc. n. 5 incluso nell’anzidetta produzione della resistente Amministrazione secondo la numerazione riportata nel relativo foliario) emerge come le ragioni dell’assunta determinazione poggino sulla considerazione che la società odierna ricorrente per il lotto n. 4 in considerazione, rispetto alla prescritta campionatura riferita alle materie prime dei manufatti in rilievo, abbia “… presentato con riferimento ad entrambe le tipologie di calze: 2 fine rocca poliammide titolo 67 dtex, 2 fine rocca titolo 44/2 dtex e 2 fine rocca filo elastico doppio ricoperto anziché "2 fine rocche di ogni tipologia di filato impiegato" per ciascuna delle due tipologie di calze leggere e pesanti , così come previsto alla lettera b., PARTE II "PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA", CAPO I "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA" delle specifiche tecniche n. C6 del 14/04/2015 u.a.v. 10/04/2025 e dalle specifiche tecniche n. C7 del 15/03/2002 u.a.v. 10/04/2025 ”, in asserita violazione delle indicate prescrizioni della lex specialis di gara.
3. Ciò posto, il Collegio intende muovere – per ragioni di priorità sul piano logico-giuridico – dalla preliminare ricostruzione, per quanto emerge dagli atti di causa e dall’unita documentazione, del quadro fattuale sottostante alla fattispecie controversa, correlato in particolare al contenuto della campionatura delle materie prime presentata dall’odierno ricorrente nell’ambito della procedura di gara in rilievo.
Tale esigenza nasce dalla circostanza che la rappresentazione dei fatti svolta in ricorso e nei successivi atti di parte è stata, nel corso del giudizio, specificamente contestata dalla resistente Amministrazione – nel corpo della memoria prodotta ex art. 73, co. 1, c.p.a. – mediante l’articolazione di deduzioni che, muovendo dal quadro fattuale, si riverberano poi anche sulla prospettazione delle ragioni giuridiche alla base della disposta esclusione.
3.1. Al riguardo va rilevato innanzitutto come parte ricorrente, nel formulare le contestazioni rivolte avverso gli atti gravati, esponga nella preliminare parte in fatto di aver presentato la richiesta campionatura delle materie prime mediante l’inserimento all’interno del plico trasmesso alla Stazione appaltante di “ n. 2 fine rocche di ogni tipologia di filato impiegato per la realizzazione delle calze, ciò anche per i filati “poliammide titolo 67 dtex”, “poliammide 44/2 ditex” e “filo elastico doppio ricoperto” … che sono stati utilizzati per la realizzazione sia delle calze pesanti che delle calze leggere … ” quali filati costituenti “… esattamente gli stessi … ” per ciascuna tipologia di calze (cfr. atto di ricorso, pagine 4 e 5), ulteriormente esplicitando nella successiva memoria (depositata il 20 gennaio 2026) di aver presentato n. 2 fine rocca per ciascuno dei filati impiegati, quindi sia per i tre filati comuni (utilizzati per entrambi i modelli e corrispondenti a quelli indicati dalla Commissione giudicatrice all’atto della valutazione conducente alla disposta esclusione) sia per i due filati specifici (rispettivamente, TO e A/) connotanti in chiave distintiva ciascuna tipologia di calze, leggere e pesanti (cfr. la citata memoria di parte ricorrente, pag. 5), richiamando in proposito la relativa produzione documentale sul punto (unita all’atto di ricorso) rappresentata dal denominato “ documento di trasporto dei fine rocca presentati ” allegato all’atto di ricorso (cfr. doc. n. 10 secondo la numerazione riportata nel foliario di parte ricorrente), come pure ribadito dalla medesima parte nella prodotta memoria di replica ex art. 73, co. 1, c.p.a.
Dal tenore del proposto ricorso emerge, in particolare, come l’esposto quadro fattuale costituisca una mera illustrazione in via preliminare della sottostante vicenda, mentre le contestazioni mosse nella parte in diritto si appuntano sulle ragioni poste alla base della disposta esclusione, intese come circoscritte alla prodotta campionatura per quanto concerne, in particolari, i filati comuni ad entrambe le tipologie di calze (leggere e pesanti).
3.2. La resistente Amministrazione, per converso, nella successiva memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a. contesta (a monte) il quadro fattuale esposto dalla società odierna ricorrente, assumendo come dal tenore del gravato verbale di gara (n. 1/2026) possa desumersi che la società ricorrente si sia limitata, nell’ambito della procedura di gara de qua , a presentare – nel contesto della prodotta campionatura – n. 2 fine rocca con esclusivo riferimento ai filati comuni ad entrambe le tipologie di calze, omettendo di inserire nel plico trasmesso i fine rocca riguardanti i filati (ulteriori) distinti per la rispettiva tipologia di calze, ossia il TO per le calze leggere e la A/ per le calze pesanti (cfr. memoria depositata dall’Amministrazione il 21 marzo 2026, in specie pagina 5), giungendo a ritenere che – per l’effetto – le ragioni della disposta esclusione, laddove testualmente riferite alla mancata presentazione di “ 2 fine rocche di ogni tipologia di filato impiegato per ciascuna delle due tipologie di calze leggere e pesanti ”, debbano ascriversi all’omessa produzione (nell’ambito della trasmessa campionatura) dei fine rocca dei due filati connotanti in via distintiva ciascuna tipologia di calze (cfr. la citata memoria, in particolare pagina 6).
3.3. Ciò posto, il Collegio intende osservare come dal testo dell’evocato verbale n. 1/2026, sul punto integralmente riprodotto nel corpo della determinazione di esclusione (parimenti avversata) – nei termini riportati al superiore punto 2.2. della presente pronuncia – non possa ricavarsi il quadro fattuale assunto dalla resistente Amministrazione nell’ambito della prodotta memoria difensiva (sulla base della propugnata ricostruzione in via interpretativa del tenore del verbale medesimo) in contrapposizione al contenuto dell’esposizione della parte in fatto svolta in ricorso e nei successivi atti di parte ricorrente, oggetto di specifica contestazione ad opera della medesima Amministrazione.
3.3.1. In tal senso depone, in particolare, un duplice elemento sul piano letterale connotante il tenore del richiamato verbale di gara, correlato all’utilizzo della congiunzione avversativa “ anziché ” – posta tra l’indicazione dei filati (ivi menzionati) di cui sono stati presentati n. 2 fine rocca (quali, nello specifico, “ poliammide titolo 67 dtex ”, “ poliammide 44/2 ditex ” e “ filo elastico doppio ricoperto ”) e la previsione del contenuto della campionatura richiesta alla stregua della richiamata disciplina di gara – nonché l’ulteriore specificazione che l’operata elencazione dei filati (compresi nella prodotta campionatura) sia riferita espressamente “ ad entrambe le tipologie di calze ”.
Il dato evidenziato denota come l’enunciazione delle singole tipologie di filato riportata nel corpo del verbale costituisca non già la puntuale rappresentazione dell’integrale contenuto del plico trasmesso (in esito al relativo accertamento) bensì l’indicazione dell’elemento – circoscritto ai filati comuni “ ad entrambe le tipologie di calze ” – suscettibile di integrare, secondo la ricostruzione operata dalla Commissione giudicatrice nell’ambito del condotto apprezzamento, la ritenuta difformità della prodotta campionatura rispetto alla disciplina di gara, conducente alla disposta esclusione della società odierna ricorrente dalla procedura de qua .
La menzione dei tipi di filato, dunque, non corrisponde alla descrizione dell’oggetto del plico trasmesso all’esito della relativa acquisizione, bensì costituisce l’enunciazione di uno degli elementi concorrenti all’esplicitazione delle ragioni poste alla base della determinazione di esclusione, all’esito della valutazione ad opera della Stazione appaltante.
3.3.2. Tale conclusione trova ulteriore conforto nel tenore del rapporto informativo prodotto in giudizio dalla resistente Amministrazione, proveniente dal competente ufficio del Comando generale dell’Arma dei carabinieri: nell’evidenziare come – secondo la propugnata interpretazione della disciplina di gara sul punto – le pertinenti previsioni della lex specialis di gara pongano, per quanto concerne la prescritta campionatura delle materie prime, una “ volontaria e duplicata previsione ” “ per ogni tipologia di manufatto ”, viene poi rilevato come nella specie la società odierna ricorrente abbia predisposto 2 fine rocca “… per ogni tipo di materiale ma per entrambe le tipologie di calze (leggere e pesanti) e non per ciascuna, come evidenziato nel verbale di esclusione impugnato e confermato dalla stessa parte ricorrente a pagina 5 del ricorso … ”, con ciò richiamandosi al contenuto dell’anzidetto verbale di gara per altresì confermare la ricostruzione in fatto operata dalla parte ricorrente, deducendo in punto di diritto come le ragioni poste alla base della disposta esclusione poggino sulla ritenuta “ duplicazione ” della prescritta campionatura alla stregua della disciplina di gara, evidentemente riferita alle materie prime comuni ad entrambe le tipologie di calze (cfr. nota prot. n. 17/3-1 del 16 gennaio 2026, in specie pag. 2, depositata dalla resistente Amministrazione in data 19 gennaio 2026).
3.3.3. In assenza di elementi in senso contrario – non desumibili dalla documentazione versata in atti né da ulteriori allegazioni della resistente Amministrazione, le cui deduzioni in sede difensiva risultano circoscritte alla propugnata esegesi del testo dell’evocato verbale di gara – non può dunque accedersi alla divergente ricostruzione del quadro fattuale articolata nell’ambito della prodotta memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a., non ritenendosi sul punto assolto, per le considerazioni sopra esposte, l’onere di allegazione e di prova incombente sulla medesima Amministrazione in conseguenza della specifica contestazione in fatto operata dalla stessa parte resistente nell’ambito della prodotta memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a.
4. Muovendo alla disamina delle doglianze articolate in ricorso, il Collegio ravvisa la fondatezza delle censure focalizzate sulla dedotta violazione delle pertinenti previsioni della lex specialis di gara rappresentate, in particolare, dal combinato disposto dall’articolo 16 del Disciplinare di gara e delle allegate specifiche tecniche (rispettivamente, n° C 7 del 15.03.2002 e n° C 6 del 14.04.2015) nella relativa parte II, capo I, lett. b).
5. Al riguardo si osserva, in particolare, come l’interpretazione della disciplina di gara posta alla base dell’avversata determinazione di esclusione, riconducibile all’esposta considerazione – secondo quanto testualmente riportato nel corpo del verbale di gara (n. 1/2026) e del provvedimento di esclusione della società odierna ricorrente – che la lex specialis di gara (richiamata nelle pertinenti previsioni poste sul punto) richiederebbe in relazione alla prescritta campionatura delle materie prime “… 2 fine rocche di ogni tipologia di filato impiegato per ciascuna delle due tipologie di calze leggere e pesanti … ”, non trova corrispondenza nel tenore letterale delle evocate disposizioni né tantomeno risulta coerente alla relativa ratio ispiratrice.
5.1. Come chiarito in via giurisprudenziale, infatti, “… la lex specialis della gara va interpretata, per un verso, sulla base della lettera delle previsioni che la compongono e, per altro verso, nell’ottica di rispettarne la ratio ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. V, sent. 10 ottobre 2025, n. 7945, in specie punto 3.1), con l’ulteriore precisazione che “ le stesse clausole [della lex specialis di gara] non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione ”, a garanzia dell’affidamento dei destinatari e della parità di trattamento tra concorrenti, in quanto “ Le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono … di ritenere di stretta interpretazione …” le anzidette clausole della disciplina di gara (in tal senso cfr. altresì Cons. St., sez. V, sent. 13 ottobre 2023, n. 8966, in specie punto 13.2.2, richiamata nella sopra citata sentenza n. 7945/2025).
5.2. Nel caso in esame, va rilevato come le riportate previsioni della lex specialis di gara individuano le modalità di presentazione della richiesta “ campionatura delle … materie prime … ” componenti le calze lunghe oggetto di fornitura, specificandone il relativo contenuto, consistente in “ n. 2 fine rocche di ogni tipologia di filato impiegato per la realizzazione delle calze ”, riproducendo – nel corpo delle medesime specifiche tecniche – la stessa indicazione per entrambe le tipologie di calze, leggere e pesanti.
Inoltre, la disciplina di gara nella specie esplicita la ratio della prescritta campionatura – includente, per quanto rileva nell’ambito del presente giudizio, quella avente ad oggetto le “ materie prime ” consistenti in “ ogni tipologia di filato impiegato ” e corrispondente ai singoli “ filati ” individuati, rispettivamente, per le calze leggere e pesanti (cfr. le relative specifiche tecniche, parte II, capo I, lett. b) – evidenziando come l’anzidetta campionatura rivesta una “… funzione “valutativa” visto che vi sono degli aspetti qualitativi da valutare strettamente legati alla verifica fisica del prodotto ” (cfr. articolo 16 del Disciplinare di gara).
Le medesime disposizioni specificano infine che la presentazione della richiesta campionatura è prevista “ a pena di esclusione dalla gara ” (cfr. il citato articolo 16 del Disciplinare di gara e, in termini analoghi, la parte II, capo I, delle allegate specifiche tecniche).
5.2.1. Nel quadro delineato, l’imposizione di una duplice campionatura per i filati comuni – quale condizione per l’ammissione dell’operatore economico al prosieguo della gara – non può giustificarsi sulla base della mera argomentazione sul piano letterale che la medesima previsione posta dalla lex specialis di gara sarebbe contemplata, separatamente, nell’ambito delle specifiche tecniche riferite, rispettivamente, a ciascuna tipologia di calze (leggere e pesanti).
Tale dato, infatti, non può assumere valore dirimente nel senso prospettato, considerato che entrambe le tipologie di calze concorrono a formare l’oggetto della medesima fornitura stante l’unicità del lotto (n. 4) in questione, come altresì comprovato dalla previsione, nell’ambito del menzionato articolo 16 del Disciplinare di gara, di un (solo) plico – per la trasmissione della campionatura – in relazione a ciascun accordo quadro (corrispondente al singolo lotto) e avuto inoltre riguardo alla circostanza che la prescritta campionatura è espressamente riferita ad “ ogni tipologia di filato impiegato ” – e dunque alle singole “ materie prime ” – e non già a ciascuna tipologia di calze (facente parte della stessa fornitura).
5.2.2. Inoltre, l’assunta duplicazione della prescritta campionatura relativamente alle materie prime rappresentate, in particolare, dai filati comuni ad entrambe le tipologie di calze – conducente, secondo l’interpretazione accolta dalla Stazione appaltante, ad una richiesta di complessivi n. 4 fine rocca per ogni filato comune – non trova alcuna giustificazione nella delineata “ ratio ” delle medesime previsioni correlata alla funzione assolta dall’anzidetta campionatura, laddove ricondotta all’esigenza di valutare “ aspetti qualitativi ” dell’offerta tecnica “ strettamente legati alla verifica fisica del prodotto ”, non emergendo alcuna ragione idonea a supportare, rispetto all’individuata “ ratio ” connessa alla verifica fisica del prodotto e della relativa composizione, l’esigenza di una campionatura in misura “raddoppiata” del medesimo filato impiegato per entrambe le tipologie di calze.
5.3. Alla luce delle esposte considerazioni, il Collegio ravvisa la fondatezza delle scrutinate censure incentrate sulla denunciata contrarietà degli atti gravati – recanti l’esclusione della società odierna ricorrente dalla procedura di gara de qua – alle pertinenti previsioni della disciplina di gara.
6. Il proposto ricorso è, pertanto, meritevole di accoglimento nei sensi e nei termini sopra precisati, con conseguente annullamento dei gravati atti di esclusione della società odierna ricorrente dalla procedura di gara in considerazione.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti costituite e vengono liquidate in favore della società ricorrente nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione con conseguente annullamento dei gravati atti di esclusione.
Condanna la resistente Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, liquidandole forfetariamente nella somma complessiva di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre Iva, Cassa Avvocati, rimborso delle spese generali nella misura del 15% e rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NN, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
IA VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IA VA | AN NN |
IL SEGRETARIO