Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
4817 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4817 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to SCOPECE ROSA , con elezione di domicilio Parte_1
presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.DE GIROLAMO VITTORIA GIOVANNA Controparte_1
con elezione di domicilio presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 24 gennaio 2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 18/10/2024, ha chiesto la pronuncia della Parte_1
separazione dal coniuge, , con il quale aveva contratto matrimonio il Controparte_1
18/09/2009, in Foggia (Atto n. 479 , Parte II , Serie A, anno 2009, del Registro degli Atti di
Matrimonio esistente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Foggia), precisando che dalla detta unione erano nati due figli: ( nata a [...] il18/06/2010), e Controparte_2 [...]
rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha designato il Giudice relatore e ha fissato la prima udienza al 13/01/2025, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta.
Con comparsa del 10/01/2025, si è costituito il resistente.
Alla prima udienza di comparizione, i coniugi, sentiti personalmente, hanno rappresentato di voler trasformare il presente giudizio in consensuale, avendo trovato un'intesa sulle condizioni della separazione. I difensori delle parti hanno dunque chiesto un breve rinvio per formalizzare e depositare gli accordi della separazione sottoscritti dalle parti.
Con note scritte depositate il 22/01/2025, le parti hanno depositato i patti della separazione sottoscritti dalle stesse, chiedendone il recepimento da parte del Tribunale.
All'udienza del 24/01/2025, il Giudice delegato, sulle conclusioni depositate dalle parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione e sugli accordi raggiunti dalle parti.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato sia anche nel prosieguo del giudizio, dalle risultanze anagrafiche e dagli accordi raggiunti;
è pacifico inoltre che, in un periodo antecedente la proposizione del ricorso, i coniugi hanno interrotto la convivenza e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le condizioni concordate tra le parti e cristallizzate nei patti sottoscritti il 21/01/2025 sono conformi a diritto e all'interesse della prole e possono, pertanto, essere avallate da questo
Collegio.
Trattandosi di pronuncia di separazione alle condizioni concordate tra le parti, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio in Foggia in data 18/09/2009;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Foggia (registro degli atti di matrimonio atto n. 479- Parte II - anno 2009);
3. omologa gli accordi intervenuti tra le parti dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti sottoscritti il 21/01/2025, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 03/02/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro