Ordinanza collegiale 16 febbraio 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 26/03/2026, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02050/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06104/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6104 del 2025, proposto dall’organizzazione sindacale “C.I.S.A.L. Si.N.A.L.V.”, in persona di MO NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Calo', Marina Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cosmai, LO Di Marsilio, con domicilio eletto presso lo studio LO Di Marsilio in PO, via M. Semmola;
nei confronti
Synergie Italia Agenzia per il Lavoro s.p.a., Engineering - Ingegneria Informatica s.p.a., non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum: DR RI, IO TT, LO AT, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Todisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso il diniego (comunicato a mezzo p.e.c. in data 03.10.2025) alla richiesta di accesso formulata il 29.09.2025 dal sindacato CISAL SINALV agli atti dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale di affidamento dei servizi di portierato e reception tramite le società controinteressate, al di fuori della procedura di aggiudicazione dei relativi servizi dall'01.10.2025, alla società di Vigilanza URBE, come da gara SO.RE.SA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di “I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale”;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. NZ SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente proponeva la domanda innanzi riportata circa l’accesso agli atti in questione;
Rilevato che, con memoria depositata il 07.01.2026, la parte resistente eccepiva il difetto di rappresentanza della persona che aveva agito in giudizio per la parte ricorrente, evidenziando che MO NI si era qualificato come “Segretario regionale responsabile p.t.”, mentre il ricorso sarebbe dovuto essere proposto dal legale rappresentante dell’associazione sindacale in questione;
Rilevato che, con ordinanza in data 10/16.02.2026, il Tribunale disponeva l’acquisizione, a cura della parte ricorrente, dell’atto di conferimento della rappresentanza legale ovvero dello statuto sociale dell’associazione sindacale ricorrente, da cui si potesse individuare l’organo munito di rappresentanza;
Rilevato che, in data 06.03.2026, la parte ricorrente provvedeva all’adempimento istruttorio previsto dalla suddetta ordinanza, depositando in giudizio lo statuto sociale dell’organizzazione ricorrente e una nota (a firma di RE A. ME, “Segretario generale nazionale”) avente per oggetto: “ Nomina Responsabile per la Vigilanza Privata per la Regione CAMPANIA ”;
Rilevato che, secondo l’art. 15 del suddetto statuto, « Il Segretario Nazionale è il legale rappresentante del Sindacato »;
Rilevato che nella suddetta nota (peraltro priva di data) RE ME nominava MO NI “ Responsabile della Vigilanza Privata nonché della Sorveglianza non armata (c.d. Portierato) per la Regione CAMPANIA ”, con il compito di organizzare tutte le attività regionali dello stesso sindacato sino alla celebrazione del congresso regionale;
Ritenuta quindi fondata l’eccezione di difetto di rappresentanza proposta dall’amministrazione resistente, non risultando che MO NI sia titolare di tale potere rappresentativo, né in base allo statuto (nel quale si afferma espressamente che la rappresentanza legale spetta al segretario nazionale) né per effetto della suddetta nota (priva di data) dalla quale non emerge la delega del medesimo potere rappresentativo;
Rilevato che, in data 23.03.2026, i suddetti intervenienti depositavano in giudizio un atto di “intervento ad adiuvandum” con il quale facevano proprie tutte le argomentazioni, deduzioni e richieste articolate dalla parte ricorrente;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 50, co. 3, c.p.a., il deposito dell’atto di intervento (ad opera di chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse) è ammesso fino a 30 giorni prima dell’udienza;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 87, co. 2 e 3, c.p.a., nei giudizi in materia di accesso, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario;
Ritenuta quindi l’inammissibilità anche dell’atto di intervento ad adiuvandum;
Ritenuto tuttavia di poter compensare le spese di lite tra tutte le parti in causa, in ragione della natura meramente rituale della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MO EL Di PO, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
NZ SC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ SC | MO EL Di PO |
IL SEGRETARIO