TAR Palermo, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 333
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 120 del Codice della strada e dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 99/2020; difetto di valutazione di necessità e opportunità

    La Corte ha ritenuto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2020 abbia trasformato il potere del Prefetto da atto vincolato a potere discrezionale, richiedendo una ponderazione degli interessi coinvolti. Nel merito, ha ritenuto che la valutazione del Prefetto non sia illogica né irragionevole, poiché il provvedimento di prevenzione mantiene efficacia giuridica e il giudizio di pericolosità non è stato superato. La condizione di affidamento terapeutico rende inattuabile l’uso della patente e non vi sono esigenze lavorative o professionali specifiche che giustifichino il mantenimento del titolo. La natura dei fatti che hanno determinato la misura di prevenzione non esclude la valutazione di revoca ai fini della sicurezza pubblica, essendo rilevante la connessione tra il giudizio di pericolosità e l’affidabilità alla guida.

  • Rigettato
    Difetto del presupposto legale; insussistenza della sottoposizione effettiva alla misura di prevenzione

    La valutazione del Prefetto non è illogica né irragionevole, poiché il provvedimento di prevenzione mantiene piena efficacia giuridica ed esprime un giudizio attuale di pericolosità che non risulta superato o modificato da successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione; omessa considerazione delle osservazioni procedimentali

    Il provvedimento impugnato appare sorretto da una motivazione adeguata, calibrata sulla situazione personale del ricorrente e sulle finalità preventive della misura, e non presenta vizi di manifesta illogicità o difetto di proporzionalità.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità e sproporzione

    La condizione di affidamento terapeutico rende inattuabile l’uso della patente e non vi sono esigenze lavorative o professionali specifiche che giustifichino il mantenimento del titolo. La valutazione del Prefetto risulta proporzionata e coerente con la situazione del ricorrente, poiché non sacrifica alcuna esigenza immediata di mobilità né interferisce con il programma terapeutico. La natura dei fatti che hanno determinato la misura di prevenzione non esclude la valutazione di revoca ai fini della sicurezza pubblica, essendo rilevante la connessione tra il giudizio di pericolosità e l’affidabilità alla guida.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 333
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 333
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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