Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00333/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00482/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Santo Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’Interno – Prefettura di Trapani, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 184;
per l’annullamento
- del decreto della Prefettura di Trapani prot. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120 del Codice della strada.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di formale costituzione in giudizio, con la documentazione allegata, del Ministero dell’Interno – Prefettura di Trapani;
Viste le memorie difensive e di replica;
Visto il decreto -OMISSIS-, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna AR;
Uditi nell’udienza pubblica del 22 dicembre 2025 per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;
FATTO
Con decreto n-OMISSIS-, depositato il 12 dicembre 2022, il Tribunale di Trapani – Sezione Misure di Prevenzione – ha applicato al ricorrente in epigrafe la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni in ragione di un giudizio di pericolosità sociale fondato su reiterati episodi di violenza in ambito familiare e su precedenti penali in materia di stupefacenti.
Con ordinanza del 31 marzo 2023, la Corte d’Appello di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione e Libertà, ha disposto la sostituzione della misura custodiale con l’affidamento in prova terapeutico residenziale presso una comunità, con obbligo di permanenza nella struttura e rispetto del programma terapeutico.
Sulla base della nota della Questura di Trapani prot. -OMISSIS-, recante comunicazione dell’applicazione della misura di prevenzione personale, la Prefettura di Trapani ha avviato il procedimento finalizzato alla revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120 del Codice della strada dandone comunicazione con la nota prot. n. -OMISSIS-
Nel corso del procedimento, il ricorrente ha presentato osservazioni difensive con atto del 16 agosto 2023, rappresentando la mancata esecuzione della misura e deducendo l’incompatibilità della revoca con il percorso terapeutico in atto.
Con decreto prefettizio prot. -OMISSIS-, notificato il 13 gennaio 2024, la Prefettura di Trapani ha disposto la revoca della patente di guida del ricorrente, ritenendo sufficiente, quale presupposto normativo, l’applicazione della misura di prevenzione personale.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha ritualmente proposto il presente giudizio, articolando plurimi motivi di illegittimità al fine del suo annullamento.
Con il primo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 120 del Codice della strada e dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 99/2020; difetto di valutazione di necessità e opportunità”, il ricorrente deduce che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente ricondotto la revoca della patente a un effetto sostanzialmente automatico dell’applicazione della misura di prevenzione, omettendo di svolgere la valutazione in concreto richiesta dalla disciplina vigente circa la necessità e la proporzionalità del provvedimento in relazione alla specifica situazione personale e al percorso terapeutico in atto.
Con la seconda censura, rubricata “Difetto del presupposto legale; insussistenza della sottoposizione effettiva alla misura di prevenzione”, il ricorrente assume che la misura di prevenzione non sarebbe mai stata posta in esecuzione, essendo egli stato prima sottoposto a custodia cautelare e successivamente ammesso all’affidamento in prova terapeutico residenziale, con conseguente insussistenza della condizione di “sottoposizione” alla misura richiesta dall’art. 120 c.d.s..
Con il terzo motivo, rubricato “Difetto di motivazione; omessa considerazione delle osservazioni procedimentali”, viene dedotto che il decreto di revoca non avrebbe adeguatamente dato conto delle difese svolte in sede procedimentale, né avrebbe esplicitato le ragioni per le quali la revoca della patente sarebbe necessaria nonostante l’assenza di collegamenti tra i fatti posti a base della misura di prevenzione e l’utilizzo del titolo di guida.
Con il quarto motivo, infine, rubricato “Eccesso di potere per illogicità e sproporzione”, il ricorrente lamenta che la revoca della patente determinerebbe un effetto irragionevole e sproporzionato, in quanto idoneo a compromettere le finalità di recupero e reinserimento sociale sottese all’affidamento terapeutico disposto dall’autorità giudiziaria, senza apportare alcun concreto beneficio in termini di tutela della sicurezza stradale.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria di replica, il ricorrente ha insistito nelle proprie censure al fine dell’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 22 dicembre 2025 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.
La sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020 ha inciso sulla natura del potere prefettizio previsto dall’art. 120 del Codice della strada, escludendo l’automatismo della revoca e imponendo una valutazione di necessità e opportunità rapportata al caso concreto e coerente con le finalità, anche riabilitative, perseguite dalla misura di prevenzione.
Tale intervento ha trasformato il potere del Prefetto in materia da atto vincolato a potere discrezionale che richiede una ponderazione degli interessi coinvolti, incompatibile con la logica dell’atto meramente vincolato tipica dei casi in cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario, e coinvolgendo posizioni di interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 7 c.p.a.
Nel merito, il ricorso è infondato.
L’art. 120 del Codice della strada stabilisce che la revoca della patente possa essere disposta nei confronti dei soggetti destinatari di misure di prevenzione personali entro il termine di tre anni dalla loro applicazione.
La revoca, pur non essendo più automatica, resta ancorata alla valutazione discrezionale della persistente idoneità del soggetto al mantenimento del titolo di guida e alla verifica che l’esercizio della circolazione stradale non contrasti con le ragioni di tutela della sicurezza pubblica e dell’ordine sociale che giustificano l’applicazione della misura di prevenzione.
Nel caso di specie, il Prefetto di Trapani ha svolto una valutazione non meramente formale, dando atto della misura applicata dal Tribunale di Trapani, della sua natura e del giudizio di pericolosità sottostante, ritenendo che la sola applicazione della misura, ancorché non eseguita per ragioni processuali, sia idonea a integrare la condizione ostativa rilevante ai fini dell’art. 120 c.d.s..
Tale valutazione discrezionale non appare illogica, né irragionevole, poiché il provvedimento di prevenzione mantiene piena efficacia giuridica ed esprime un giudizio attuale di pericolosità che non risulta superato, né modificato, da successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Correttamente l’Amministrazione resistente ha considerato l’attuale posizione del ricorrente, sottoposto ad affidamento terapeutico residenziale presso una comunità con obbligo di permanenza e divieto di allontanamento se non con specifica autorizzazione.
Tale condizione rende in concreto inattuabile l’utilizzo della patente e quindi esclude la sussistenza di un interesse concreto e attuale al suo mantenimento.
La valutazione del Prefetto di Trapani risulta dunque proporzionata e coerente con la situazione del ricorrente, poiché non sacrifica alcuna esigenza immediata di mobilità né interferisce con il programma terapeutico, il quale non prevede l’uso del veicolo privato come strumento funzionale alla riabilitazione.
Invero, né nelle difese procedimentali, né nel ricorso, è stata indicata un’attività lavorativa in atto o un’esigenza professionale specifica che rendesse necessario il possesso del titolo; d’altra parte, l’affermazione secondo cui la patente sarebbe utile a “darsi alla ricerca di un lavoro” ha carattere meramente prospettico e non è idonea, in assenza di elementi concreti, a giustificare il mantenimento del titolo in presenza di una misura che presuppone la limitazione della libertà di movimento del soggetto.
Va inoltre rilevato che la natura dei fatti che hanno determinato la misura di prevenzione, sebbene confinata all’ambito familiare, non è sufficiente a escludere la possibilità che l’autorità amministrativa valuti comunque la revoca come misura idonea a evitare forme di reiterazione episodica potenzialmente coinvolgenti l’uso del veicolo, non essendo richiesto, ai fini dell’art. 120 c.d.s., un rapporto diretto tra fatti pregressi e pericolosità stradale.
Ciò che rileva è la connessione fra il giudizio di pericolosità espresso dal giudice della prevenzione e l’affidabilità necessaria per la conduzione di veicoli.
In conclusione, il provvedimento impugnato appare sorretto da una motivazione adeguata, calibrata sulla situazione personale del ricorrente e sulle finalità preventive della misura, e non presenta vizi di manifesta illogicità o difetto di proporzionalità.
Pertanto il ricorso va rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda e della complessità del quadro normativo e giurisprudenziale sopravvenuto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, nonché dell’ampia discrezionalità che connota il potere prefettizio nella materia in esame e della conseguente obiettiva controvertibilità delle posizioni delle parti.
Ai sensi dell’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, il ricorrente, già ammesso con decreto del Consiglio dell’Ordine, va definitivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con onorari che saranno liquidati con separato provvedimento
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza degli atti impugnati.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 74 e ss. del d.P.R. n. 115/2002, con onorari da liquidarsi con separato provvedimento a cura dell’Ufficio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna AR, Presidente FF, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
AN ST, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.