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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 306/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica: STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6323/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202490081996090000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110043482335000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3036/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che atto inviato in data 1^ ottobre 2024 Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr.032 2024 9008199609 000 notificatagli dall'agente per la riscossione in data 29 giugno 2024 nell'interesse della regione Calabria ed avente ad aggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni di imposta 2005 e 2006, e deduceva :
l'infondatezza della pretesa in fatto ed in diritto;
e concludeva
per l'annullamento dell'atto con ogni conseguenza.
Si costituiva AdER, agente per la riscossione,
concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere insistendo per la integrale compensazione delle spese di lite . .
Si costituiva anche l'Ente impositore che contestava i motivi di opposizione,
concludendo come in atti.
All'esito della discussione, il giudicante formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte AdER ha riconosciuto l'infondatezza della pretesa per intervenuta estinzione del del credito per prescrizione;
sul punto non v'è contestazione dal momento che parte ricorrente in udienza nel rassegnare le conclusioni di rito ha specificamente insistito per la condanna di parte resistente alla rifusione delle spese. La richiesta è fondata avendo il creditore dato causa al giudizio senza adoperarsi per una soluzione anticipata della lite. Il principio della soccombenza virtuale regola la fattispecie.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di parte resistente così provvede: Dichiara estiinto il giudizo per intervenuta cessazione della materia del contendere Condanna parte resistente in solido al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi €552,00 oltre IVA, CP, RF e spese vive come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica: STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6323/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202490081996090000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110043482335000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3036/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che atto inviato in data 1^ ottobre 2024 Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr.032 2024 9008199609 000 notificatagli dall'agente per la riscossione in data 29 giugno 2024 nell'interesse della regione Calabria ed avente ad aggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni di imposta 2005 e 2006, e deduceva :
l'infondatezza della pretesa in fatto ed in diritto;
e concludeva
per l'annullamento dell'atto con ogni conseguenza.
Si costituiva AdER, agente per la riscossione,
concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere insistendo per la integrale compensazione delle spese di lite . .
Si costituiva anche l'Ente impositore che contestava i motivi di opposizione,
concludendo come in atti.
All'esito della discussione, il giudicante formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte AdER ha riconosciuto l'infondatezza della pretesa per intervenuta estinzione del del credito per prescrizione;
sul punto non v'è contestazione dal momento che parte ricorrente in udienza nel rassegnare le conclusioni di rito ha specificamente insistito per la condanna di parte resistente alla rifusione delle spese. La richiesta è fondata avendo il creditore dato causa al giudizio senza adoperarsi per una soluzione anticipata della lite. Il principio della soccombenza virtuale regola la fattispecie.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di parte resistente così provvede: Dichiara estiinto il giudizo per intervenuta cessazione della materia del contendere Condanna parte resistente in solido al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi €552,00 oltre IVA, CP, RF e spese vive come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.