Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 306
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Infondatezza della pretesa per prescrizione

    L'agente per la riscossione ha riconosciuto l'infondatezza della pretesa per intervenuta estinzione del credito per prescrizione. La parte ricorrente ha insistito per la condanna alle spese.

  • Accolto
    Richiesta di condanna alle spese

    La richiesta di condanna alle spese è stata accolta in applicazione del principio della soccombenza virtuale, avendo il creditore dato causa al giudizio senza adoperarsi per una soluzione anticipata della lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 306
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 306
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo