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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 23/12/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1878/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI riunito, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1878/2025 promossa da: nata a [...] l'[...], codice fiscale , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Agnese Iacovetta ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Terni (TR) alla Via
Ippocrate n° 41, giusta procura allegata al ricorso ricorrente e
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Falivene ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in ET
(RI) alla Via Roma n° 51, giusta procura allegata al ricorso ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi ed;
Parte_1 Controparte_1
• ordinare al Comune di Terni di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. Il figlio maggiorenne , nato l'[...], rimarrà presso la madre , Persona_1 Parte_1 con la quale convive stabilmente presso l'abitazione di AN (RI), Via Monticchiolo n° 2/c.
2. La casa familiare sita a AN (RI), Via Monticchiolo n° 2/c, di proprietà esclusiva della signora
, rimane nella disponibilità della stessa. Parte_1
3. verserà a , quale genitore convivente con il figlio Controparte_1 Parte_1 maggiorenne non autosufficiente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Persona_1
1 di € 300,00 mensili durante il contratto di formazione in corso, elevata a € 400,00 in caso di cessazione dello stesso, somma che è stata già versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo ad aprile 2025 (prima rivalutazione aprile 2026).
4. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo Controparte_1 le "Linee Guida spese straordinarie" approvate dal Tribunale di ET in data 05.05.2016, previa condivisione con l'altro genitore salvo le spese mediche urgenti.
5. Sistemazione rapporti patrimoniali - Finanziamento autovettura Lancia Ypsilon: Le parti dichiarano che
l'autovettura Lancia Ypsilon targata GT307LM, di proprietà della signora , è stata da Parte_1 questa acquistata in sostituzione della precedente autovettura Citroen C3 targata FS578BV, concessa dalla medesima in comodato gratuito al figlio maggiorenne per le sue esigenze di mobilità. In Persona_1 considerazione del fatto che la precedente autovettura era stata destinata al figlio, i coniugi avevano concordemente convenuto che il finanziamento per l'acquisto della nuova autovettura Lancia Ypsilon, pur formalmente intestato alla signora , sarebbe stato sostenuto da entrambi i genitori in Parte_1 parti uguali, quale contributo comune alle esigenze di mobilità del nucleo familiare. In attuazione di tale accordo e per la sistemazione definitiva dei rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione,
[...]
verserà alla , entro cinque giorni dal deposito del presente ricorso, la CP_1 Parte_1 somma complessiva di € 4.474,28, corrispondente al 50% del debito residuo per l'estinzione anticipata del finanziamento n. 6103212877, al netto della rata di novembre 2025 (la metà Controparte_2 della quale, pari a € 152,33, è stata già corrisposta come da documentazione agli atti), come risulta dalla comunicazione ufficiale della del 03.11.2025. Le parti convengono Controparte_2 espressamente che il presente accordo, una volta omologato dal Tribunale, costituirà titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6. Le modalità di frequentazione del figlio maggiorenne con il padre rimangono libere e concordate direttamente tra loro.
7. Le parti rinunciano a proporre appello avverso l'emananda sentenza.
CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinchè:
• fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter comma 2 c.p.c. – con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare;
• all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinchè il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 06.07.2002, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Terni al n° 1, Serie A, Parte II, Ufficio 9;
2 • ordinare al Comune di Terni di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO:
1) La casa familiare sita a AN (RI), Via Monticchiolo n° 2/c, di proprietà esclusiva della signora
, rimane nella disponibilità della stessa. Parte_1
2) Nessun assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro coniuge essendo entrambi economicamente indipendenti.
3) Le parti rinunciano a proporre appello”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
06.07.2002 in Terni (TR), trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune (atto n° 1, Parte II, Serie
A, Anno 2002, Ufficio 9), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione è nato , l'[...]; fra i coniugi Persona_1 sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale.
Il signor ha dichiarato di svolgere la professione di impiegato e il suo reddito netto negli Controparte_1 ultimi tre anni è stato nell'anno 2022 pari a € 31.529,09, nell'anno 2023 pari a € 22.340,48, nell'anno 2024 pari a € 24.254,01, mentre la ha dichiarato di svolgere la professione di impiegata presso la Asl di Pt_1
ET e il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato nell'anno 2022 pari a € 15.740,00, nell'anno 2023 pari a € 20.435,00, nell'anno 2024 pari a € 22.094,00. Entrambi i ricorrenti hanno anche dettagliatamente indicato nel ricorso la propria condizione economica e reddituale (conti correnti, beni immobili ecc).
All'udienza del 3 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 15.12.2025.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio per cui la domanda di separazione deve essere accolta.
Le condizioni concordate appaiono congrue e rispettose della legge.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3 Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter,
5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1 CP_1
:
[...]
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per matrimonio contratto in data 06.07.2002 in Terni;
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ET ove l'atto risulta trascritto (Atto n° 1, Parte II, Serie A, Anno 2002, Ufficio 9);
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in ET, il 18.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI riunito, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1878/2025 promossa da: nata a [...] l'[...], codice fiscale , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Agnese Iacovetta ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Terni (TR) alla Via
Ippocrate n° 41, giusta procura allegata al ricorso ricorrente e
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Falivene ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in ET
(RI) alla Via Roma n° 51, giusta procura allegata al ricorso ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi ed;
Parte_1 Controparte_1
• ordinare al Comune di Terni di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. Il figlio maggiorenne , nato l'[...], rimarrà presso la madre , Persona_1 Parte_1 con la quale convive stabilmente presso l'abitazione di AN (RI), Via Monticchiolo n° 2/c.
2. La casa familiare sita a AN (RI), Via Monticchiolo n° 2/c, di proprietà esclusiva della signora
, rimane nella disponibilità della stessa. Parte_1
3. verserà a , quale genitore convivente con il figlio Controparte_1 Parte_1 maggiorenne non autosufficiente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Persona_1
1 di € 300,00 mensili durante il contratto di formazione in corso, elevata a € 400,00 in caso di cessazione dello stesso, somma che è stata già versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo ad aprile 2025 (prima rivalutazione aprile 2026).
4. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo Controparte_1 le "Linee Guida spese straordinarie" approvate dal Tribunale di ET in data 05.05.2016, previa condivisione con l'altro genitore salvo le spese mediche urgenti.
5. Sistemazione rapporti patrimoniali - Finanziamento autovettura Lancia Ypsilon: Le parti dichiarano che
l'autovettura Lancia Ypsilon targata GT307LM, di proprietà della signora , è stata da Parte_1 questa acquistata in sostituzione della precedente autovettura Citroen C3 targata FS578BV, concessa dalla medesima in comodato gratuito al figlio maggiorenne per le sue esigenze di mobilità. In Persona_1 considerazione del fatto che la precedente autovettura era stata destinata al figlio, i coniugi avevano concordemente convenuto che il finanziamento per l'acquisto della nuova autovettura Lancia Ypsilon, pur formalmente intestato alla signora , sarebbe stato sostenuto da entrambi i genitori in Parte_1 parti uguali, quale contributo comune alle esigenze di mobilità del nucleo familiare. In attuazione di tale accordo e per la sistemazione definitiva dei rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione,
[...]
verserà alla , entro cinque giorni dal deposito del presente ricorso, la CP_1 Parte_1 somma complessiva di € 4.474,28, corrispondente al 50% del debito residuo per l'estinzione anticipata del finanziamento n. 6103212877, al netto della rata di novembre 2025 (la metà Controparte_2 della quale, pari a € 152,33, è stata già corrisposta come da documentazione agli atti), come risulta dalla comunicazione ufficiale della del 03.11.2025. Le parti convengono Controparte_2 espressamente che il presente accordo, una volta omologato dal Tribunale, costituirà titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6. Le modalità di frequentazione del figlio maggiorenne con il padre rimangono libere e concordate direttamente tra loro.
7. Le parti rinunciano a proporre appello avverso l'emananda sentenza.
CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinchè:
• fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter comma 2 c.p.c. – con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare;
• all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinchè il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 06.07.2002, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Terni al n° 1, Serie A, Parte II, Ufficio 9;
2 • ordinare al Comune di Terni di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO:
1) La casa familiare sita a AN (RI), Via Monticchiolo n° 2/c, di proprietà esclusiva della signora
, rimane nella disponibilità della stessa. Parte_1
2) Nessun assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro coniuge essendo entrambi economicamente indipendenti.
3) Le parti rinunciano a proporre appello”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
06.07.2002 in Terni (TR), trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune (atto n° 1, Parte II, Serie
A, Anno 2002, Ufficio 9), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione è nato , l'[...]; fra i coniugi Persona_1 sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale.
Il signor ha dichiarato di svolgere la professione di impiegato e il suo reddito netto negli Controparte_1 ultimi tre anni è stato nell'anno 2022 pari a € 31.529,09, nell'anno 2023 pari a € 22.340,48, nell'anno 2024 pari a € 24.254,01, mentre la ha dichiarato di svolgere la professione di impiegata presso la Asl di Pt_1
ET e il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato nell'anno 2022 pari a € 15.740,00, nell'anno 2023 pari a € 20.435,00, nell'anno 2024 pari a € 22.094,00. Entrambi i ricorrenti hanno anche dettagliatamente indicato nel ricorso la propria condizione economica e reddituale (conti correnti, beni immobili ecc).
All'udienza del 3 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 15.12.2025.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio per cui la domanda di separazione deve essere accolta.
Le condizioni concordate appaiono congrue e rispettose della legge.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3 Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter,
5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1 CP_1
:
[...]
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per matrimonio contratto in data 06.07.2002 in Terni;
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ET ove l'atto risulta trascritto (Atto n° 1, Parte II, Serie A, Anno 2002, Ufficio 9);
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in ET, il 18.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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