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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/11/2025, n. 4228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4228 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 9031/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 9031/2023 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, Parte_1
giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Manuela Pessano e dall'avv.
DO AR LL presso il cui studio, sito in Napoli al C.so Meridionale, n. 51 sc.
B, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di CP_1
costituzione e risposta, dall'avv. TO DA e dall' avv. HI Di RI, presso il cui studio, sito in Villa Literno (CE), alla via Via Arno n. 4, è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 189, co. 1, n. 1 c.p.c. le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza resa in data 30.10.2025.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 9031/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio depositato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, CP_1
chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento, nei confronti della Parte_1
per l'importo di € 15.860,00, pari al saldo del compenso non ancora corrisposto per la sua attività di consulenza prestata in virtù del contratto sottoscritto il 3.8.2022.
Notificato il decreto ingiuntivo n. 2669/2023 emesso per l'importo di € 15.860,00, oltre interessi, la società ingiunta proponeva tempestiva opposizione deducendo: di essere una società operante nel settore dell'impiantistica elettrica, meccanica, termoidraulica e nel campo delle opere civili;
che in data 4.8.2022 aveva sottoscritto un contratto di consulenza e di prestazione d'opera professionale con allo scopo di CP_1
favorire l'instaurazione di relazioni pubbliche vantaggiose e contatti con istituzioni, organismi pubblici e personaggi di spicco operanti in grandi aziende a partecipazione pubblica, con la prospettiva di sviluppare aree di intervento nel campo delle attività sostenibili;
che l'opposto aveva prospettato la possibilità di partecipazione ad un bando di notevole interesse denominato “Progetto Puglia”; che, al fine di accedere ai benefici previsti dal bando, aveva affidato ad un consulente esterno, ing. l'incarico di Tes_1
redigere un progetto denominato “la mobilità del futuro, focus su soluzioni e tecnologie” in tema di diagnostica della trasportistica e della rete di trasporto elettrico;
che in data
5.12.2022 aveva appreso di non possedere un requisito di partecipazione previsto dal bando poiché il proprio codice TE non era incluso tra quelli ammessi;
che non era stata adeguatamente informata dal proprio consulente promotore dell'affare, , CP_1
circa la necessità di possedere tale codice ai fini della partecipazione alla gara;
che tra novembre 2022 e marzo 2023 l'opposto aveva suggerito l'acquisto di partecipazioni per
€ 400.000,00 di una quota del 5% della testata giornalistica “La Notizia”, così che la potesse avvicinarsi mondo economico e istituzionale israeliano;
che tale proposta Pt_1
era stata rifiutata poiché esulava dall'obiettivo e dalle strategie della società; che CP_1
aveva poi proposto un'iniziativa commerciale finalizzata alla salvaguardia del
[...]
patrimonio degli Archivi di Stato ucraini;
che tale ultima iniziativa non poteva essere di alcun interesse poiché incompatibile con l'oggetto sociale;
che nei successivi mesi di marzo e aprile l'opposto aveva più volte prospettato ipotesi di progetti con università e istituzioni al fine di stipulare contratti nel settore ferroviario per la ricostruzione delle
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linee ferroviarie ucraine;
che, in relazione a tali iniziative, il consulente non aveva però consentito alla società di comprendere la tipologia e la natura dei progetti universitari, delle istituzioni coinvolte e quali fossero le possibilità di sviluppo aziendale;
che in data
5.5.2023 aveva comunicato ad la risoluzione del contratto per grave CP_1
inadempimento e aveva contestato la debenza degli importi richiesti con le fatture emesse nel 2023, chiedendo la restituzione di quanto versato in precedenza;
che il contratto stipulato tra le parti era nullo per mancanza di causa in concreto;
che il contratto poteva anche ritenersi annullabile per vizio del consenso ex art. 1427 c.c. poiché era stato sottoscritto sulla base di un errore essenziale relativo al possesso, da parte dell'opposto, di qualità che si erano dimostrate inesistenti;
che l' era stato inadempiente rispetto CP_1
agli obblighi contrattuali assunti poiché non aveva utilizzato la necessaria diligenza nell'espletamento dell'incarico di messa in contatto con le istituzioni pubbliche al fine di consentire alla il conseguimento degli obiettivi societari;
che la pretesa creditoria Pt_1
non era sorretta da riscontri probatori in relazione alle prestazioni asseritamente rese;
che il compenso forfettario di € 30.000,00 era eccessivo e sproporzionato rispetto alla natura, tipologia, quantità e qualità dell'incarico di consulenza concordato tra le parti;
che aveva diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate in favore dell'opposto ed al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale del consulente.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché fosse revocato il decreto ingiuntivo e, agendo in via riconvenzionale, chiedeva che fosse condannato alla CP_1
restituzione della somma di € 15.860,00 e al risarcimento di tutti i danni subiti, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la che, contestando le argomentazioni in fatto e in diritto CP_1
poste a fondamento dell'opposizione, esponeva: che l'attività di consulenza nel settore delle pubbliche relazioni e delle comunicazioni istituzionali era stata svolta diligentemente in quanto con la sua attività aveva favorito contatti della con vari Pt_1
enti ed organismi pubblici (MAIM Group, Progetto Puglia, , Controparte_2
Leader Società Cooperative Consortile), in grado dare alla società opponente un beneficio concreto dal punto di vista economico;
di aver organizzato incontri con personaggi di spicco del mondo dell'impresa e dell'industria come con Presidente Persona_1
e , Direttore area finanza della Leader, Controparte_2 Parte_2
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MAIM Group;
che l'iniziativa relativa al “Progetto Puglia” era apparsa di rilevante interesse poiché la società opponente, la quale aveva infatti affidato l'incarico a un collaboratore esterno per la redazione di un progetto relativo a tale proposta;
che non rientrava nell'ambito degli obblighi contrattualmente previsti la valutazione della compatibilità del codice TE della società rispetto alle condizioni di partecipazione al bando;
che la proposta di acquisto di una quota di partecipazione nella testata giornalistica
“La Notizia” era un suggerimento aggiuntivo e si inseriva nell'ottica di consentire alla società opponente di accrescere le proprie competenze e di esplorare nuove aree di sviluppo.
Ciò posto, concludeva affinché, previa concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, l'opposizione fosse integralmente reietta con condanna della società opponente al risarcimento da lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
In data 30.3.2024 il Tribunale formulava ai sensi dell'art. 185 bis una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento, in favore dell'opposto ed a carico della società opponente, della somma di € 9.000,00 oltre spese processuali. Tale proposta incontrava l'adesione di e veniva invece rifiutata dalla società opponente. CP_1
Rigettate le istanze istruttorie, la causa veniva rinviata al 27.10.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le considerazioni che si vanno ad indicare.
E' ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
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Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore.
Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”.
Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale.
Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda.
Nella vicenda in esame, la parte ricorrente ha dedotto in via monitoria l'esistenza di un credito del valore di € 15.860,00, derivante dall'attività di consulenza professionale prestata in favore della società Parte_1
Risulta pacifica tra le parti e documentata la stipula del contratto di consulenza e di autonoma prestazione d'opera professionale sottoscritto in data 3.8.2022, avente durata annuale dall'1.7.2022 al 30.6.2023. L'art. 2 del contratto descrive nei seguenti termini l'oggetto del rapporto: “Il Consulente, in maniera autonoma, presterà l'incarico di
Consulenza nel settore delle pubbliche relazioni e comunicazioni Istituzionali, relazioni
Internazionali e Istituzionali cooperando con la Società nell'ambito delle direttive
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generali da questa impartite, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nel presente Contratto e come individuato per le specifiche attività di competenza del
Consulente”.
A titolo di corrispettivo la società si impegnava a corrispondere un compenso forfettario annuo pari ad € 30.000,00, diviso in dodici mensilità.
Come risultante dalle emergenze processuali, in relazione alle suddette prestazioni, la ha effettuato pagamenti per un totale di € 15.860,00. Avrebbe quindi omesso di Pt_1
versare al consulente il restante corrispettivo di € 15.860,00, per il quale l'opposto ha emesso le fatture nn. 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023 e 5/2023 – riferite rispettivamente alle attività di consulenza compiute nei mesi da dicembre 2022 ad aprile 2023 –, ritualmente prodotte in sede monitoria unitamente al contratto.
Innanzitutto, la società opponente ha agito per una declaratoria di nullità del contratto per mancanza della causa in concreto del negozio giuridico stipulato. La domanda è infondata.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato (Cassazione civile, sez. III,
08/05/2006, n. 104909). Nel caso di specie, l'indagine in concreto sulla funzione economico sociale del contratto atipico di consulenza stipulato tra le parti rivela la sussistenza della causa in concreto di tale fattispecie contrattuale, che si sostanza nel contemperamento dei contrapposti interessi meritevoli di tutela che il sinallagma negoziale è diretto a soddisfare. Infatti, l'esame del regolamento contrattuale in questione denota la sussistenza dell'interesse della società ad usufruire dei servizi di Pt_1
consulenza offerti dall'opposto e del complementare interesse di a CP_1
prestare la propria attività professionale di consulenza dietro pagamento di un corrispettivo.
La società opponente ha poi dedotto che il contratto di consulenza de quo sarebbe annullabile per vizio del consenso ai sensi degli articoli 1427, 1428 e 1429 c.c..
In particolare, la ha rappresentato di essere incorsa in errore sulle qualità personali Pt_1
di e che la falsa rappresentazione della competenza professionale dello CP_1
stesso sarebbe stata determinante ai fini del consenso alla sottoscrizione del contratto di
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consulenza.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la differenza ontologica esistente tra la figura dell'errore, in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è endogena alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui essa è esogena, in quanto riconducibile alla condotta dell'altro contraente, non impedisce la coeva deduzione di entrambi i vizi a sostegno della domanda di annullamento del contratto, ma impone l'adozione di distinte modalità nella disamina delle emergenze probatorie acquisite, nel senso che, mentre nel caso dell'errore l'accertamento dev'essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne è vittima, verificando se il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontà, dando origine ad una falsa rappresentazione che l'ha indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal deceptor e le conseguenze da essa prodotte sul deceptus, verificando se la condotta commissiva o omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il deceptor di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza. (Cassazione civile sez. I, 19/06/2008, n.16663).
Come noto, perché possa giustificare una pronunzia di annullamento del contratto, l'errore deve essere essenziale e riconoscibile (art. 1428 c.c.): è essenziale se è tale da determinare la parte a concludere il negozio, nel senso che se questa non fosse incorsa in errore non si sarebbe obbligata. Riassume efficacemente il concetto la giurisprudenza di legittimità, che afferma da sempre che esso consiste in una falsa rappresentazione della realtà fenomenica, prodotta da una conoscenza distorta ovvero dall'ignoranza di situazioni, qualità e rapporti, relativi al contratto ed ai suoi presupposti. Al riguardo, in giurisprudenza si è ritenuto che tale vizio della volontà assuma rilevanza qualora sia essenziale, cioè, incida sul processo formativo del consenso e dia origine ad una rappresentazione distorta della realtà, distorsione che induce la parte a manifestare la propria volontà in modo errato (cfr. vedasi da ultimo Cass. Civ., sez. II, sent 20.4.2015, n.
8031); è invece “riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe
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potuto rilevarlo” (art. 1431 c.c.), dunque l'altra parte avrebbe dovuto rilevarlo secondo uno standard riferibile all'uomo medio.
Nella fattispecie in esame, le risultanze documentali fanno escludere che l'amministratore della sia caduto in errore sulla qualità personali del consulente atteso che, dal Pt_1
contenuto del contratto, non emerge in alcun modo che egli sia stato selezionato dalla società per sue specifiche qualifiche professionali, rivelatesi poi inesistenti nel corso del rapporto di consulenza. E' bene evidenziare che nel contratto il dott. , omettendo CP_1
di spendere titoli professionali specifici, si dichiarava genericamente come “operante nel settore delle pubbliche relazioni e comunicazioni di carattere Istituzionale ed in ambito dei rapporti internazionali e Istituzionali e, in particolare, nel campo delle iniziative di carattere delle pubbliche relazioni, industriali, di formazione e socio-politiche”.
Pertanto, alcun errore essenziale può aver viziato la volontà che ha condotto l'amministratore della a stipulare il contratto di consulenza. L'azione di Pt_1
annullamento va pertanto disattesa.
L'opponente, allo scopo di fronteggiare la richiesta di pagamento del compenso professionale concordato, ha poi eccepito l'inadempimento del consulente in ragione del fatto che la prestazione dallo stesso resa non sarebbe stata rispettosa dei vincoli contrattuali convenuti dalle parti.
Secondo la prospettazione della , non avrebbe svolto Pt_1 CP_1
diligentemente l'incarico di consulenza poiché, durante la vigenza del rapporto, avrebbe proposto progetti fallimentari ed iniziative velleitarie, in alcun modo in linea con gli obiettivi strategici della società e non in grado di apportare concreti benefici economici alla stessa.
Può invece ritenersi che nella vicenda in esame la difesa della parte opposta abbia adeguatamente dato prova dei fatti costitutivi del credito azionato.
Infatti, le risultanze processuali consentono di ritenere dimostrato che, durante l'esecuzione del rapporto di consulenza, abbia compiutamente realizzato CP_1
l'attività contrattualmente prevista e relativa alla messa in contatto della società opponente con soggetti pubblici legati al mondo dell'imprenditoria e dell'industria.
In primo luogo, occorre rilevare che con il contratto in questione la conferiva a Pt_1
l'incarico di consulenza avente ad oggetto al punto 2 del regolamento “la CP_1
consulenza nel settore delle pubbliche relazioni e comunicazioni istituzionali, relazioni
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internazionali e istituzionali”, senza fare riferimento ad alcun obiettivo o risultato specifico da raggiungere.
In punto di diritto giova ricordare che le obbligazioni, siano esse di risultato o di mezzi, sono sempre finalizzate a riversare nella sfera giuridica del creditore una utilitas oggettivamente apprezzabile, fermo restando che, nel primo caso, il risultato stesso è in rapporto di causalità necessaria con l'attività del debitore, non dipendendo da alcun fattore ad essa estraneo, mentre nell'obbligazione di mezzi il risultato dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da fattori ulteriori e concomitanti. Ne consegue che il debitore di mezzi prova l'esatto adempimento dimostrando di aver osservato le regole dell'arte e di essersi conformato ai protocolli dell'attività, mentre non ha l'onere di provare che il risultato è mancato per cause a lui non imputabili. (Cassazione civile , sez. II ,
28/02/2014 , n. 4876); in particolare, in giurisprudenza si è affermato che l'obbligazione del consulente aziendale, la cui attività consiste nel fornire consigli relativi alla gestione dell'impresa, deve considerarsi, quanto agli obiettivi economici dell'imprenditore, come obbligazione di mezzi e non di risultato, nel senso che il mancato conseguimento di quegli obiettivi non può essere imputato al consulente come inadempimento (Cassazione civile, sez. lav., 15/12/2006, n. 26895).
L'attività professionale del consulente aziendale rientra nell'alveo delle professioni intellettuali, poiché presuppone scelte interpretative e valutazioni discrezionali in ordine alle modalità di estrinsecazione dell'attività svolta;
perciò, sotto il profilo normativo il rapporto tra consulente e cliente costituisce un contratto d'opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2229 e ss. c.c..
Attesa la natura discrezionale e valutativa dell'attività svolta, il consulente non assume l'obbligo di raggiungere il risultato voluto dal cliente ma si impegna a prestare diligentemente la propria opera per raggiungere il risultato richiesto dal cliente. Al fine di valutare l'eventuale responsabilità del consulente professionale non rileva il raggiungimento del risultato chiesto dal cliente ma le modalità di svolgimento della prestazione da parte dello stesso che devono essere rispettose dello standard della diligenza professionale previsto dall'art. 1176 c.c. comma secondo, ai sensi del quale nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata e secondo parametri di media preparazione e attenzione, rispondendo altrimenti del danno
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conseguente.
Sulla scorta di tali coordinate interpretative l'obbligazione del consulente è qualificabile come obbligazione di mezzi nella quale, a differenza di un'obbligazione di risultato, il professionista si obbliga a svolgere un'attività determinata senza tuttavia garantire al committente il risultato sperato. In sostanza, nelle obbligazioni inerenti l'esercizio di tale attività professionale, il professionista è tenuto a svolgere la propria opera professionale con la diligenza e la perizia richieste nell'esercizio della relativa professione (si tratta infatti di una diligenza “qualificata” rispetto a quella “media” normalmente richiesta nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali - cfr. Cass. n. 15305/2013), in vista di un determinato risultato, ma il mancato conseguimento di questo non integra un inadempimento. Rileva infatti, al fine del corretto adempimento del consulente, unicamente la circostanza che lo stesso abbia operato nel rispetto delle regole e delle nozioni tecniche proprie della professione svolta.
Sul distinto piano dell'onere probatorio si deve poi rilevare che nelle obbligazioni di mezzi, quando la prestazione del debitore non è mancata, grava sul creditore l'onere di allegare (e provare), la violazione dell'obbligo di diligenza, con la specificazione di quei profili d'inadeguatezza della prestazione resa, in cui si concreta il fatto dell'inadempimento, salva per il debitore la possibilità di fornire la prova della non imputabilità della violazione predetta (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11652 del
04/12/1990). Il principio è del tutto coerente con quello affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13533 del 30/10/2001, poiché l'attribuzione dell'onere della prova all'obbligato presuppone pur sempre l'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, che può coincidere nella mera indicazione della fonte negoziale solo ove questa determini direttamente i caratteri oggettivi e temporali della prestazione, cosa che non avviene nei contratti che impongono all'obbligato una attività di cooperazione col creditore in funzione del perseguimento di un risultato.
Nel caso di specie, risulta espressamente specificato all'art.
8.1 del contratto che quelle dovute dal consulente siano delle “prestazione di mezzi” e che egli, sulla base di quanto previsto all'art. 3.2, si impegnava ad operare secondo le direttive della società, con l'utilizzo dei metodi, dei mezzi e degli strumenti più idonei al fine di assolvere al proprio compito.
Non vi è dubbio allora che l'attività di consulenza prestata da sia CP_1
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inquadrabile come un'obbligazione di mezzi tendente a favorire le pubbliche relazioni con istituzioni ed altri soggetti societari. Il consulente non era quindi obbligato ad avanzare proposte che fossero necessariamente tutte valutate come vantaggiose dall'azienda o a garantire la buona riuscita degli affari di volta in volta proposti.
Sulla base delle risultanze documentali prodotte in giudizio deve rilevarsi la sussistenza di una effettiva attività di consulenza svolta da in favore della società CP_1
opponente, realizzata con la promozione di contatti finalizzati all'instaurazione di rapporti con vari enti ed organismi pubblici (MAIM Group, , Controparte_2
Leader Società Cooperative Consortile), con proposte relative alla possibilità di partecipare a bandi di gara (come ad esempio, il ”Progetto Puglia”), con la promozione di incontri con personaggi di spicco del mondo dell'imprenditoria ( Persona_1
Presidente di , e , della Leader Controparte_2 Persona_2 Parte_2
Società Cooperativa Consortile), oltre alla proposizione di ulteriori iniziative relative a settori industriali diversificati (proposta di acquisto di una quota di partecipazione societaria di una testata giornalistica e di un progetto per la conservazione degli archivi di stato ucraini). Trattasi di attività ammessa anche dalla parte opponente ed emergente dalla documentazione agli atti.
Non sono invero emersi profili di negligenza nell'attività prestata dal consulente, tali da far ritenere che egli sia venuto meno all'obbligo di garantire prestazioni adeguate da un punto di vista qualitativo.
Con riferimento alla proposta di partecipazione al “Progetto Puglia” sollecitata da
, si osserva che tale iniziativa veniva sottoposta all'attenzione della società CP_1
opponente e che la stessa, alla luce dell'opportunità prospettata, affidava ad un collaboratore esterno l'incarico di redigere un progetto attuativo denominato “la mobilità del futuro, focus su soluzioni e tecnologie”, finalizzato alla presentazione della propria candidatura alla gara. Invero, alcuna forma di responsabilità può essere attribuita all'opposto in conseguenza della mancata partecipazione della alla procedura di Pt_1
gara a causa della incompatibilità del codice TE con i requisiti del bando;
invero,
l'oggetto dell'obbligazione del consulente afferiva al mero suggerimento della partecipazione all'iniziativa ed alla messa in contatto con l'organismo promotore del bando, senza che ciò implicasse a carico dell'opposto anche la verifica in concreto dei requisiti economico-finanziari necessari per la partecipazione alla gara pubblica.
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Sulla base delle emergenze processuali complessivamente valutate si può ritenere dimostrato che il consulente nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale si sia concretamente attivato e abbia messo diligentemente a disposizione i mezzi opportuni per la proposizione di varie iniziative imprenditoriali, partecipazione a progetti istituzionali e consigli per l'acquisto di partecipazioni societarie, realizzando in tal modo un'attività di consulenza in favore della società opponente.
La circostanza che i vertici aziendali non abbiano poi ritenuto sempre utili e convincenti le attività promozionali e consultive prestate dal dott. non vale di per sé a mettere CP_1
in discussione il corretto e diligente adempimento delle prestazioni realizzate.
Tale valutazione viene operata anche in considerazione del contenuto estremamente ampio e generico dell'attività di consulenza prevista dal contratto d'opera, sicché non emergono elementi per poter affermare che le proposte ed i suggerimenti avanzati dal dott. fossero del tutto inadeguati e non corrispondenti all'impegno assunto con CP_1
l'accettazione dell'incarico.
Invero, l'assetto negoziale dimostra, da un lato, un obbligo del consulente volto a favorire la creazione di contatti e l'instaurazione di rapporti pubblici, senza contemplare in alcun modo il conseguimento di specifici risultati connessi a tale attività promozionale e, dall'altro lato, afferma un certo grado di autonomia che al consulente veniva riconosciuta nella scelta dei mezzi più opportuni per lo svolgimento del suo servizio professionale.
Ragion per cui la successiva fase di valutazione della convenienza della proposta e la sua aderenza alla strategia di sviluppo societario rappresentano certamente un elemento del tutto esterno alla dinamica del sinallagma contrattuale de quo, che prevede il pagamento del corrispettivo unicamente per l'esecuzione di un'attività di pubbliche relazioni e di comunicazione istituzionale con i soggetti pubblici.
Ne discende che la circostanza che l'attività di messa in contatto regolarmente svolta da non abbia avuto l'esito sperato non può costituire, nella specie, alcun CP_1
inadempimento contrattuale da parte del consulente.
Né rileva la circostanza che risultano dimostrate attività svolte dall'opposto sino al mese di marzo 2023, quando invece l'ultima fattura azionata si riferisce al successivo mese di aprile. Invero, dal contratto non emerge un numero di prestazioni minime che il consulente si sarebbe impegnato mensilmente a realizzare in favore della . Infatti, Pt_1
la peculiarità dell'oggetto del rapporto di consulenza non può far escludere che le attività
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promozionali potessero concentrarsi, anche del tutto casualmente, solo in alcuni mesi dell'anno.
Dunque, le contestazioni che la società opponente ha sollevato rispetto alla correttezza della prestazione contrattuale realizzata dalla parte opposta sono risultate inconferenti ed inidonee a minare la correttezza dell'operato del dott. . CP_1
Peraltro, laddove il consulente avesse realizzato in modo totalmente inadeguato la sua prestazione professionale, sarebbe stato lecito attendersi che la società provvedesse a contestare tale inadempimento ed a recedere dal rapporto ben prima del maggio del 2023
(cioè, un mese prima rispetto alla sua scadenza annuale).
In conclusione, le doglianze sollevate dall'opponente, per tutto quanto considerato, non possono assumere alcuna valenza estintiva rispetto alla pretesa creditoria azionata dall'opposto.
In assenza di prova di un inadempimento del consulente, neppure di carattere parziale, va chiaramente disattesa anche la domanda volta alla riduzione del corrispettivo preteso e calcolato sulla scorta della specifica previsione contrattuale.
Ne deriva l'integrale rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto
– che va dichiarato esecutivo – ed il rigetto di tutte le domande riconvenzionali proposte dalla società opponente.
Deve essere altresì rigettata la domanda proposta dall'opposto volta al conseguimento di un risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto, all'esito del giudizio, non si ritiene siano emersi elementi tali da potersi dire che la società opponente abbia promosso il presente procedimento di opposizione in presenza dell'elemento psicologico della malafede o della colpa grave, caratterizzanti il contegno illecito;
non è infatti emersa quella consapevolezza del proprio torto e di opporsi slealmente o di abusare del diritto di azione.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte opposta.
P.Q.M.
13 Tribunale di Napoli Nord R.G. 9031/2023
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
2669/2023, dichiarandolo esecutivo;
• rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla parte opponente;
• rigetta la domanda proposta da parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento, in favore di , delle spese processuali, che si liquidano in € CP_1
5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione agli avv.ti
TO DA e HI Di RI, dichiaratisi antistatari
Così deciso in Aversa in data 29.11.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 9031/2023 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, Parte_1
giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Manuela Pessano e dall'avv.
DO AR LL presso il cui studio, sito in Napoli al C.so Meridionale, n. 51 sc.
B, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di CP_1
costituzione e risposta, dall'avv. TO DA e dall' avv. HI Di RI, presso il cui studio, sito in Villa Literno (CE), alla via Via Arno n. 4, è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 189, co. 1, n. 1 c.p.c. le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza resa in data 30.10.2025.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 9031/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio depositato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, CP_1
chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento, nei confronti della Parte_1
per l'importo di € 15.860,00, pari al saldo del compenso non ancora corrisposto per la sua attività di consulenza prestata in virtù del contratto sottoscritto il 3.8.2022.
Notificato il decreto ingiuntivo n. 2669/2023 emesso per l'importo di € 15.860,00, oltre interessi, la società ingiunta proponeva tempestiva opposizione deducendo: di essere una società operante nel settore dell'impiantistica elettrica, meccanica, termoidraulica e nel campo delle opere civili;
che in data 4.8.2022 aveva sottoscritto un contratto di consulenza e di prestazione d'opera professionale con allo scopo di CP_1
favorire l'instaurazione di relazioni pubbliche vantaggiose e contatti con istituzioni, organismi pubblici e personaggi di spicco operanti in grandi aziende a partecipazione pubblica, con la prospettiva di sviluppare aree di intervento nel campo delle attività sostenibili;
che l'opposto aveva prospettato la possibilità di partecipazione ad un bando di notevole interesse denominato “Progetto Puglia”; che, al fine di accedere ai benefici previsti dal bando, aveva affidato ad un consulente esterno, ing. l'incarico di Tes_1
redigere un progetto denominato “la mobilità del futuro, focus su soluzioni e tecnologie” in tema di diagnostica della trasportistica e della rete di trasporto elettrico;
che in data
5.12.2022 aveva appreso di non possedere un requisito di partecipazione previsto dal bando poiché il proprio codice TE non era incluso tra quelli ammessi;
che non era stata adeguatamente informata dal proprio consulente promotore dell'affare, , CP_1
circa la necessità di possedere tale codice ai fini della partecipazione alla gara;
che tra novembre 2022 e marzo 2023 l'opposto aveva suggerito l'acquisto di partecipazioni per
€ 400.000,00 di una quota del 5% della testata giornalistica “La Notizia”, così che la potesse avvicinarsi mondo economico e istituzionale israeliano;
che tale proposta Pt_1
era stata rifiutata poiché esulava dall'obiettivo e dalle strategie della società; che CP_1
aveva poi proposto un'iniziativa commerciale finalizzata alla salvaguardia del
[...]
patrimonio degli Archivi di Stato ucraini;
che tale ultima iniziativa non poteva essere di alcun interesse poiché incompatibile con l'oggetto sociale;
che nei successivi mesi di marzo e aprile l'opposto aveva più volte prospettato ipotesi di progetti con università e istituzioni al fine di stipulare contratti nel settore ferroviario per la ricostruzione delle
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linee ferroviarie ucraine;
che, in relazione a tali iniziative, il consulente non aveva però consentito alla società di comprendere la tipologia e la natura dei progetti universitari, delle istituzioni coinvolte e quali fossero le possibilità di sviluppo aziendale;
che in data
5.5.2023 aveva comunicato ad la risoluzione del contratto per grave CP_1
inadempimento e aveva contestato la debenza degli importi richiesti con le fatture emesse nel 2023, chiedendo la restituzione di quanto versato in precedenza;
che il contratto stipulato tra le parti era nullo per mancanza di causa in concreto;
che il contratto poteva anche ritenersi annullabile per vizio del consenso ex art. 1427 c.c. poiché era stato sottoscritto sulla base di un errore essenziale relativo al possesso, da parte dell'opposto, di qualità che si erano dimostrate inesistenti;
che l' era stato inadempiente rispetto CP_1
agli obblighi contrattuali assunti poiché non aveva utilizzato la necessaria diligenza nell'espletamento dell'incarico di messa in contatto con le istituzioni pubbliche al fine di consentire alla il conseguimento degli obiettivi societari;
che la pretesa creditoria Pt_1
non era sorretta da riscontri probatori in relazione alle prestazioni asseritamente rese;
che il compenso forfettario di € 30.000,00 era eccessivo e sproporzionato rispetto alla natura, tipologia, quantità e qualità dell'incarico di consulenza concordato tra le parti;
che aveva diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate in favore dell'opposto ed al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale del consulente.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché fosse revocato il decreto ingiuntivo e, agendo in via riconvenzionale, chiedeva che fosse condannato alla CP_1
restituzione della somma di € 15.860,00 e al risarcimento di tutti i danni subiti, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la che, contestando le argomentazioni in fatto e in diritto CP_1
poste a fondamento dell'opposizione, esponeva: che l'attività di consulenza nel settore delle pubbliche relazioni e delle comunicazioni istituzionali era stata svolta diligentemente in quanto con la sua attività aveva favorito contatti della con vari Pt_1
enti ed organismi pubblici (MAIM Group, Progetto Puglia, , Controparte_2
Leader Società Cooperative Consortile), in grado dare alla società opponente un beneficio concreto dal punto di vista economico;
di aver organizzato incontri con personaggi di spicco del mondo dell'impresa e dell'industria come con Presidente Persona_1
e , Direttore area finanza della Leader, Controparte_2 Parte_2
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MAIM Group;
che l'iniziativa relativa al “Progetto Puglia” era apparsa di rilevante interesse poiché la società opponente, la quale aveva infatti affidato l'incarico a un collaboratore esterno per la redazione di un progetto relativo a tale proposta;
che non rientrava nell'ambito degli obblighi contrattualmente previsti la valutazione della compatibilità del codice TE della società rispetto alle condizioni di partecipazione al bando;
che la proposta di acquisto di una quota di partecipazione nella testata giornalistica
“La Notizia” era un suggerimento aggiuntivo e si inseriva nell'ottica di consentire alla società opponente di accrescere le proprie competenze e di esplorare nuove aree di sviluppo.
Ciò posto, concludeva affinché, previa concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, l'opposizione fosse integralmente reietta con condanna della società opponente al risarcimento da lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
In data 30.3.2024 il Tribunale formulava ai sensi dell'art. 185 bis una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento, in favore dell'opposto ed a carico della società opponente, della somma di € 9.000,00 oltre spese processuali. Tale proposta incontrava l'adesione di e veniva invece rifiutata dalla società opponente. CP_1
Rigettate le istanze istruttorie, la causa veniva rinviata al 27.10.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le considerazioni che si vanno ad indicare.
E' ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
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Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore.
Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”.
Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale.
Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda.
Nella vicenda in esame, la parte ricorrente ha dedotto in via monitoria l'esistenza di un credito del valore di € 15.860,00, derivante dall'attività di consulenza professionale prestata in favore della società Parte_1
Risulta pacifica tra le parti e documentata la stipula del contratto di consulenza e di autonoma prestazione d'opera professionale sottoscritto in data 3.8.2022, avente durata annuale dall'1.7.2022 al 30.6.2023. L'art. 2 del contratto descrive nei seguenti termini l'oggetto del rapporto: “Il Consulente, in maniera autonoma, presterà l'incarico di
Consulenza nel settore delle pubbliche relazioni e comunicazioni Istituzionali, relazioni
Internazionali e Istituzionali cooperando con la Società nell'ambito delle direttive
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generali da questa impartite, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nel presente Contratto e come individuato per le specifiche attività di competenza del
Consulente”.
A titolo di corrispettivo la società si impegnava a corrispondere un compenso forfettario annuo pari ad € 30.000,00, diviso in dodici mensilità.
Come risultante dalle emergenze processuali, in relazione alle suddette prestazioni, la ha effettuato pagamenti per un totale di € 15.860,00. Avrebbe quindi omesso di Pt_1
versare al consulente il restante corrispettivo di € 15.860,00, per il quale l'opposto ha emesso le fatture nn. 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023 e 5/2023 – riferite rispettivamente alle attività di consulenza compiute nei mesi da dicembre 2022 ad aprile 2023 –, ritualmente prodotte in sede monitoria unitamente al contratto.
Innanzitutto, la società opponente ha agito per una declaratoria di nullità del contratto per mancanza della causa in concreto del negozio giuridico stipulato. La domanda è infondata.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato (Cassazione civile, sez. III,
08/05/2006, n. 104909). Nel caso di specie, l'indagine in concreto sulla funzione economico sociale del contratto atipico di consulenza stipulato tra le parti rivela la sussistenza della causa in concreto di tale fattispecie contrattuale, che si sostanza nel contemperamento dei contrapposti interessi meritevoli di tutela che il sinallagma negoziale è diretto a soddisfare. Infatti, l'esame del regolamento contrattuale in questione denota la sussistenza dell'interesse della società ad usufruire dei servizi di Pt_1
consulenza offerti dall'opposto e del complementare interesse di a CP_1
prestare la propria attività professionale di consulenza dietro pagamento di un corrispettivo.
La società opponente ha poi dedotto che il contratto di consulenza de quo sarebbe annullabile per vizio del consenso ai sensi degli articoli 1427, 1428 e 1429 c.c..
In particolare, la ha rappresentato di essere incorsa in errore sulle qualità personali Pt_1
di e che la falsa rappresentazione della competenza professionale dello CP_1
stesso sarebbe stata determinante ai fini del consenso alla sottoscrizione del contratto di
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consulenza.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la differenza ontologica esistente tra la figura dell'errore, in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è endogena alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui essa è esogena, in quanto riconducibile alla condotta dell'altro contraente, non impedisce la coeva deduzione di entrambi i vizi a sostegno della domanda di annullamento del contratto, ma impone l'adozione di distinte modalità nella disamina delle emergenze probatorie acquisite, nel senso che, mentre nel caso dell'errore l'accertamento dev'essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne è vittima, verificando se il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontà, dando origine ad una falsa rappresentazione che l'ha indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal deceptor e le conseguenze da essa prodotte sul deceptus, verificando se la condotta commissiva o omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il deceptor di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza. (Cassazione civile sez. I, 19/06/2008, n.16663).
Come noto, perché possa giustificare una pronunzia di annullamento del contratto, l'errore deve essere essenziale e riconoscibile (art. 1428 c.c.): è essenziale se è tale da determinare la parte a concludere il negozio, nel senso che se questa non fosse incorsa in errore non si sarebbe obbligata. Riassume efficacemente il concetto la giurisprudenza di legittimità, che afferma da sempre che esso consiste in una falsa rappresentazione della realtà fenomenica, prodotta da una conoscenza distorta ovvero dall'ignoranza di situazioni, qualità e rapporti, relativi al contratto ed ai suoi presupposti. Al riguardo, in giurisprudenza si è ritenuto che tale vizio della volontà assuma rilevanza qualora sia essenziale, cioè, incida sul processo formativo del consenso e dia origine ad una rappresentazione distorta della realtà, distorsione che induce la parte a manifestare la propria volontà in modo errato (cfr. vedasi da ultimo Cass. Civ., sez. II, sent 20.4.2015, n.
8031); è invece “riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe
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potuto rilevarlo” (art. 1431 c.c.), dunque l'altra parte avrebbe dovuto rilevarlo secondo uno standard riferibile all'uomo medio.
Nella fattispecie in esame, le risultanze documentali fanno escludere che l'amministratore della sia caduto in errore sulla qualità personali del consulente atteso che, dal Pt_1
contenuto del contratto, non emerge in alcun modo che egli sia stato selezionato dalla società per sue specifiche qualifiche professionali, rivelatesi poi inesistenti nel corso del rapporto di consulenza. E' bene evidenziare che nel contratto il dott. , omettendo CP_1
di spendere titoli professionali specifici, si dichiarava genericamente come “operante nel settore delle pubbliche relazioni e comunicazioni di carattere Istituzionale ed in ambito dei rapporti internazionali e Istituzionali e, in particolare, nel campo delle iniziative di carattere delle pubbliche relazioni, industriali, di formazione e socio-politiche”.
Pertanto, alcun errore essenziale può aver viziato la volontà che ha condotto l'amministratore della a stipulare il contratto di consulenza. L'azione di Pt_1
annullamento va pertanto disattesa.
L'opponente, allo scopo di fronteggiare la richiesta di pagamento del compenso professionale concordato, ha poi eccepito l'inadempimento del consulente in ragione del fatto che la prestazione dallo stesso resa non sarebbe stata rispettosa dei vincoli contrattuali convenuti dalle parti.
Secondo la prospettazione della , non avrebbe svolto Pt_1 CP_1
diligentemente l'incarico di consulenza poiché, durante la vigenza del rapporto, avrebbe proposto progetti fallimentari ed iniziative velleitarie, in alcun modo in linea con gli obiettivi strategici della società e non in grado di apportare concreti benefici economici alla stessa.
Può invece ritenersi che nella vicenda in esame la difesa della parte opposta abbia adeguatamente dato prova dei fatti costitutivi del credito azionato.
Infatti, le risultanze processuali consentono di ritenere dimostrato che, durante l'esecuzione del rapporto di consulenza, abbia compiutamente realizzato CP_1
l'attività contrattualmente prevista e relativa alla messa in contatto della società opponente con soggetti pubblici legati al mondo dell'imprenditoria e dell'industria.
In primo luogo, occorre rilevare che con il contratto in questione la conferiva a Pt_1
l'incarico di consulenza avente ad oggetto al punto 2 del regolamento “la CP_1
consulenza nel settore delle pubbliche relazioni e comunicazioni istituzionali, relazioni
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internazionali e istituzionali”, senza fare riferimento ad alcun obiettivo o risultato specifico da raggiungere.
In punto di diritto giova ricordare che le obbligazioni, siano esse di risultato o di mezzi, sono sempre finalizzate a riversare nella sfera giuridica del creditore una utilitas oggettivamente apprezzabile, fermo restando che, nel primo caso, il risultato stesso è in rapporto di causalità necessaria con l'attività del debitore, non dipendendo da alcun fattore ad essa estraneo, mentre nell'obbligazione di mezzi il risultato dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da fattori ulteriori e concomitanti. Ne consegue che il debitore di mezzi prova l'esatto adempimento dimostrando di aver osservato le regole dell'arte e di essersi conformato ai protocolli dell'attività, mentre non ha l'onere di provare che il risultato è mancato per cause a lui non imputabili. (Cassazione civile , sez. II ,
28/02/2014 , n. 4876); in particolare, in giurisprudenza si è affermato che l'obbligazione del consulente aziendale, la cui attività consiste nel fornire consigli relativi alla gestione dell'impresa, deve considerarsi, quanto agli obiettivi economici dell'imprenditore, come obbligazione di mezzi e non di risultato, nel senso che il mancato conseguimento di quegli obiettivi non può essere imputato al consulente come inadempimento (Cassazione civile, sez. lav., 15/12/2006, n. 26895).
L'attività professionale del consulente aziendale rientra nell'alveo delle professioni intellettuali, poiché presuppone scelte interpretative e valutazioni discrezionali in ordine alle modalità di estrinsecazione dell'attività svolta;
perciò, sotto il profilo normativo il rapporto tra consulente e cliente costituisce un contratto d'opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2229 e ss. c.c..
Attesa la natura discrezionale e valutativa dell'attività svolta, il consulente non assume l'obbligo di raggiungere il risultato voluto dal cliente ma si impegna a prestare diligentemente la propria opera per raggiungere il risultato richiesto dal cliente. Al fine di valutare l'eventuale responsabilità del consulente professionale non rileva il raggiungimento del risultato chiesto dal cliente ma le modalità di svolgimento della prestazione da parte dello stesso che devono essere rispettose dello standard della diligenza professionale previsto dall'art. 1176 c.c. comma secondo, ai sensi del quale nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata e secondo parametri di media preparazione e attenzione, rispondendo altrimenti del danno
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conseguente.
Sulla scorta di tali coordinate interpretative l'obbligazione del consulente è qualificabile come obbligazione di mezzi nella quale, a differenza di un'obbligazione di risultato, il professionista si obbliga a svolgere un'attività determinata senza tuttavia garantire al committente il risultato sperato. In sostanza, nelle obbligazioni inerenti l'esercizio di tale attività professionale, il professionista è tenuto a svolgere la propria opera professionale con la diligenza e la perizia richieste nell'esercizio della relativa professione (si tratta infatti di una diligenza “qualificata” rispetto a quella “media” normalmente richiesta nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali - cfr. Cass. n. 15305/2013), in vista di un determinato risultato, ma il mancato conseguimento di questo non integra un inadempimento. Rileva infatti, al fine del corretto adempimento del consulente, unicamente la circostanza che lo stesso abbia operato nel rispetto delle regole e delle nozioni tecniche proprie della professione svolta.
Sul distinto piano dell'onere probatorio si deve poi rilevare che nelle obbligazioni di mezzi, quando la prestazione del debitore non è mancata, grava sul creditore l'onere di allegare (e provare), la violazione dell'obbligo di diligenza, con la specificazione di quei profili d'inadeguatezza della prestazione resa, in cui si concreta il fatto dell'inadempimento, salva per il debitore la possibilità di fornire la prova della non imputabilità della violazione predetta (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11652 del
04/12/1990). Il principio è del tutto coerente con quello affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13533 del 30/10/2001, poiché l'attribuzione dell'onere della prova all'obbligato presuppone pur sempre l'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, che può coincidere nella mera indicazione della fonte negoziale solo ove questa determini direttamente i caratteri oggettivi e temporali della prestazione, cosa che non avviene nei contratti che impongono all'obbligato una attività di cooperazione col creditore in funzione del perseguimento di un risultato.
Nel caso di specie, risulta espressamente specificato all'art.
8.1 del contratto che quelle dovute dal consulente siano delle “prestazione di mezzi” e che egli, sulla base di quanto previsto all'art. 3.2, si impegnava ad operare secondo le direttive della società, con l'utilizzo dei metodi, dei mezzi e degli strumenti più idonei al fine di assolvere al proprio compito.
Non vi è dubbio allora che l'attività di consulenza prestata da sia CP_1
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inquadrabile come un'obbligazione di mezzi tendente a favorire le pubbliche relazioni con istituzioni ed altri soggetti societari. Il consulente non era quindi obbligato ad avanzare proposte che fossero necessariamente tutte valutate come vantaggiose dall'azienda o a garantire la buona riuscita degli affari di volta in volta proposti.
Sulla base delle risultanze documentali prodotte in giudizio deve rilevarsi la sussistenza di una effettiva attività di consulenza svolta da in favore della società CP_1
opponente, realizzata con la promozione di contatti finalizzati all'instaurazione di rapporti con vari enti ed organismi pubblici (MAIM Group, , Controparte_2
Leader Società Cooperative Consortile), con proposte relative alla possibilità di partecipare a bandi di gara (come ad esempio, il ”Progetto Puglia”), con la promozione di incontri con personaggi di spicco del mondo dell'imprenditoria ( Persona_1
Presidente di , e , della Leader Controparte_2 Persona_2 Parte_2
Società Cooperativa Consortile), oltre alla proposizione di ulteriori iniziative relative a settori industriali diversificati (proposta di acquisto di una quota di partecipazione societaria di una testata giornalistica e di un progetto per la conservazione degli archivi di stato ucraini). Trattasi di attività ammessa anche dalla parte opponente ed emergente dalla documentazione agli atti.
Non sono invero emersi profili di negligenza nell'attività prestata dal consulente, tali da far ritenere che egli sia venuto meno all'obbligo di garantire prestazioni adeguate da un punto di vista qualitativo.
Con riferimento alla proposta di partecipazione al “Progetto Puglia” sollecitata da
, si osserva che tale iniziativa veniva sottoposta all'attenzione della società CP_1
opponente e che la stessa, alla luce dell'opportunità prospettata, affidava ad un collaboratore esterno l'incarico di redigere un progetto attuativo denominato “la mobilità del futuro, focus su soluzioni e tecnologie”, finalizzato alla presentazione della propria candidatura alla gara. Invero, alcuna forma di responsabilità può essere attribuita all'opposto in conseguenza della mancata partecipazione della alla procedura di Pt_1
gara a causa della incompatibilità del codice TE con i requisiti del bando;
invero,
l'oggetto dell'obbligazione del consulente afferiva al mero suggerimento della partecipazione all'iniziativa ed alla messa in contatto con l'organismo promotore del bando, senza che ciò implicasse a carico dell'opposto anche la verifica in concreto dei requisiti economico-finanziari necessari per la partecipazione alla gara pubblica.
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Sulla base delle emergenze processuali complessivamente valutate si può ritenere dimostrato che il consulente nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale si sia concretamente attivato e abbia messo diligentemente a disposizione i mezzi opportuni per la proposizione di varie iniziative imprenditoriali, partecipazione a progetti istituzionali e consigli per l'acquisto di partecipazioni societarie, realizzando in tal modo un'attività di consulenza in favore della società opponente.
La circostanza che i vertici aziendali non abbiano poi ritenuto sempre utili e convincenti le attività promozionali e consultive prestate dal dott. non vale di per sé a mettere CP_1
in discussione il corretto e diligente adempimento delle prestazioni realizzate.
Tale valutazione viene operata anche in considerazione del contenuto estremamente ampio e generico dell'attività di consulenza prevista dal contratto d'opera, sicché non emergono elementi per poter affermare che le proposte ed i suggerimenti avanzati dal dott. fossero del tutto inadeguati e non corrispondenti all'impegno assunto con CP_1
l'accettazione dell'incarico.
Invero, l'assetto negoziale dimostra, da un lato, un obbligo del consulente volto a favorire la creazione di contatti e l'instaurazione di rapporti pubblici, senza contemplare in alcun modo il conseguimento di specifici risultati connessi a tale attività promozionale e, dall'altro lato, afferma un certo grado di autonomia che al consulente veniva riconosciuta nella scelta dei mezzi più opportuni per lo svolgimento del suo servizio professionale.
Ragion per cui la successiva fase di valutazione della convenienza della proposta e la sua aderenza alla strategia di sviluppo societario rappresentano certamente un elemento del tutto esterno alla dinamica del sinallagma contrattuale de quo, che prevede il pagamento del corrispettivo unicamente per l'esecuzione di un'attività di pubbliche relazioni e di comunicazione istituzionale con i soggetti pubblici.
Ne discende che la circostanza che l'attività di messa in contatto regolarmente svolta da non abbia avuto l'esito sperato non può costituire, nella specie, alcun CP_1
inadempimento contrattuale da parte del consulente.
Né rileva la circostanza che risultano dimostrate attività svolte dall'opposto sino al mese di marzo 2023, quando invece l'ultima fattura azionata si riferisce al successivo mese di aprile. Invero, dal contratto non emerge un numero di prestazioni minime che il consulente si sarebbe impegnato mensilmente a realizzare in favore della . Infatti, Pt_1
la peculiarità dell'oggetto del rapporto di consulenza non può far escludere che le attività
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promozionali potessero concentrarsi, anche del tutto casualmente, solo in alcuni mesi dell'anno.
Dunque, le contestazioni che la società opponente ha sollevato rispetto alla correttezza della prestazione contrattuale realizzata dalla parte opposta sono risultate inconferenti ed inidonee a minare la correttezza dell'operato del dott. . CP_1
Peraltro, laddove il consulente avesse realizzato in modo totalmente inadeguato la sua prestazione professionale, sarebbe stato lecito attendersi che la società provvedesse a contestare tale inadempimento ed a recedere dal rapporto ben prima del maggio del 2023
(cioè, un mese prima rispetto alla sua scadenza annuale).
In conclusione, le doglianze sollevate dall'opponente, per tutto quanto considerato, non possono assumere alcuna valenza estintiva rispetto alla pretesa creditoria azionata dall'opposto.
In assenza di prova di un inadempimento del consulente, neppure di carattere parziale, va chiaramente disattesa anche la domanda volta alla riduzione del corrispettivo preteso e calcolato sulla scorta della specifica previsione contrattuale.
Ne deriva l'integrale rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto
– che va dichiarato esecutivo – ed il rigetto di tutte le domande riconvenzionali proposte dalla società opponente.
Deve essere altresì rigettata la domanda proposta dall'opposto volta al conseguimento di un risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto, all'esito del giudizio, non si ritiene siano emersi elementi tali da potersi dire che la società opponente abbia promosso il presente procedimento di opposizione in presenza dell'elemento psicologico della malafede o della colpa grave, caratterizzanti il contegno illecito;
non è infatti emersa quella consapevolezza del proprio torto e di opporsi slealmente o di abusare del diritto di azione.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte opposta.
P.Q.M.
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IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
2669/2023, dichiarandolo esecutivo;
• rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla parte opponente;
• rigetta la domanda proposta da parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento, in favore di , delle spese processuali, che si liquidano in € CP_1
5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione agli avv.ti
TO DA e HI Di RI, dichiaratisi antistatari
Così deciso in Aversa in data 29.11.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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