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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. ON RT OR Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. PP De RI Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 744/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SQ IO appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dagli avv. VICARI FILIPPO appellata appellante incidentale
Oggetto: rapporti contrattuali
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 2/6/2020, ha proposto gravame avverso la Parte_1
sentenza n. 909/2019 del 2/10/2019, con cui il Tribunale di Trapani la ha condannata alla restituzione della caparra ricevuta da al momento della Controparte_1
conclusione di contratto preliminare, adducendo l'erroneità della statuizione per diverse ragioni.
, costituendosi, ha contestato il gravame, chiedendone il Controparte_1 rigetto e proponendo appello incidentale.
Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante, senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellante: “VOGLIA L'On.le Corte di Appello adita, in via preliminare e urgente, sospendere l'efficacia esecutiva provvisoria della sentenza, oggetto dell'odierno gravame, ritenuti sussistenti i requisiti di cui all'art.283 c.p.c.; nel merito dichiarare che l'appello incidentale è stato dalla sig.ra depositato in data 2 novembre 2020 e pertanto CP_1
oltre i termini decadenziali di cui al combinato disposto degli artt. 155, 166 e 343 c.p.c., dichiarando lo stesso improcedibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto;
sempre nel merito in riforma della sentenza n.909/2019 non notificata, emessa dal Tribunale di Trapani in data 2 ottobre 2019 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 1528/2019 Tribunale di Trapani;
dichiarare che il contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 25 maggio 2015 tra le parti del presente giudizio è stato risolto per inadempimento della sig.ra
all'obbligo di stipulare il contratto definitivo;
consequenzialmente Controparte_1
rigettare le istanze giudizialmente spiegate, nel processo di primo grado, dalla sig.ra
nei confronti della resistente ritenendole Controparte_1 Parte_1
infondate in fatto e in diritto oltre che carenti di prova;
condannare la sig.ra
[...]
al pagamento delle spese, anche forfettariamente determinate, competenze ed CP_1
onorari per entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata dichiarare ex art. 92 c.p.c. interamente compensate le spese tra le parti, in relazione al primo grado di giudizio;
condannare la sig.ra al pagamento delle spese, anche Controparte_1
forfettariamente determinate, competenze ed onorari il grado di appello”.
appellato: “conclude riportandosi alle richieste già contenute nella comparsa di costituzione ed in particolare chiede l'Ecc.ma Corte: dal punto di vista probatorio insiste: sia per la chiesta ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per come formulate nella memora 183 n. 2 cpc;
che nell'istanza di revoca dell'ordinanza depositata il 29.12.2018 per tutte le ragioni esposte negli atti di causa e
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 nella parte motiva del presente appello. E conclude: in via preliminare, per quanto esposto in comparsa, dichiari inammissibile l'appello proposto ex art.348 bis e ter cpc atteso che esso non ha nemmeno di una seppur minima probabilità di accoglimento sia perché i motivi non sono suffragati da idonei precedenti giurisprudenziali che possano fare intendere all'Ecc.ma Corte adita il ragionamento logico-giuridico che avrebbe dovuto seguire il
Giudice di prime cure e la bontà del ragionamento esposto, sia perché la loro
(dis)articolata prospettazione esclude totalmente ogni possibilità di accoglimento positivo.
Nel merito rigetti l'appello avverso la sentenza 909/2019 pronunziata dal Tribunale di
Trapani in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in comparsa e confermi la risoluzione del contratto preliminare stipulato il 25.05.2015 per la vendita del ramo d'azienda denominata “Camarillo Brillo di concluso tra Parte_1
e dichiarando l'esclusiva responsabilità Parte_1 Controparte_1
dell'appellante e come conseguenza confermi la statuizione alla restituzione della somma di
€ 20.000,00 versata a titolo di caparra;
condanni, in applicazione dell'art.1385 comma II
c.c, la signora acorrispondere alla signora Parte_1 Controparte_1
il doppio della caparra e quindi l'ulteriore somma di €20.000,00; condanni altresì la signora al risarcimento del danno ex art.92 cpc subito dall'appellata Parte_1
quale lucro cessante da liquidarsi sulla scorta dei ricavi medi annui prodotti dal bar
“Camarillo Brillo” che non sono conosciuti dall'appellata e subordinatamente la condanni, in via equitativa, secondo il saggio apprezzamento della Ecc.ma Corte adita;
condanni
l'appellante al pagamento degli interessi moratori, contrattualmente convenuti, sulla somma consegnata a titolo di caparra confirmatoria nella misura prevista dal D.Lgs 231/02 essendo trascorsi ben oltre sessanta giorni dalla richiesta;
infine, per le motivazioni esposte in comparsa, condanni l'appellante per responsabilità da lite temeraria ex art.96 cpc da liquidarsi in via equitativa secondo il saggio apprezzamento dell'Ecc.ma Corte adita. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e con distrazione degli stessi a favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario”.
Indi, giusta ordinanza del 4 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione, con
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da in quanto Controparte_1
tardivo.
La relativa comparsa, difatti, è stata depositata il 2/11/2020, oltre i termini decadenziali di cui al combinato disposto degli artt. 155, 166 e 343 c.p.c. L'odierna appellata era stata citata a comparire per l'udienza indicata in citazione del 20/11/2020, dunque il termine utile ultimo per la costituzione tempestiva dell'appellata sarebbe dovuto cadere sabato 31 ottobre
2020, ma per effetto dell'art. 155, co. 4, c.p.c., il computo a ritroso doveva essere prorogato al primo giorno utile non festivo: equiparando la giornata del sabato a quella della domenica, la costituzione sarebbe dovuta avvenire quindi entro venerdì 30 ottobre 2020. È stato, infatti, chiarito dalla Suprema Corte che “il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 69 del
2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività.
Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo”. (Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 21335 del 14 settembre 2017).
Passando al merito, il gravame principale non può trovare accoglimento, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 La vicenda processuale trae spunto dalla stipula di contratto preliminare, con il quale si era obbligata a cedere l'impresa individuale denominata “Bar Camarillo Parte_1
Brillo di in favore di entro e non oltre il 31 Parte_1 Controparte_1
dicembre 2015. Al momento della sottoscrizione, la promittente acquirente versò la somma di € 20.000,00 in favore dell'odierna appellante a titolo di acconto e di caparra confirmatoria;
decorso il termine finale senza che le parti avessero stipulato il contratto definitivo, manifestò la volontà di recedere contestualmente Controparte_1
invitando a provvedere all'immediata restituzione della somma di € 20.000,00 Pt_1
ricevuta, oltre che alla corresponsione della somma di ulteriori € 20.000,00 ai sensi dell'art.1385, co. 2 c.c.
Nel contenzioso che ne era derivato, aveva addotto Controparte_1
l'inadempimento altrui rispetto all'obbligo di concludere il definitivo;
il Tribunale, all'esito dell'istruzione, con la sentenza impugnata ha dichiarato risolto il contratto preliminare di vendita, sebbene non per inadempimento dell'una o dell'altra parte, ma per sopravvenuta impossibilità di esecuzione dello stesso, condannando alla restituzione di Parte_1
quanto ricevuto al momento della conclusione.
Segnatamente, chiede che venga accertato l'inadempimento di controparte Pt_1
rispetto alla stipula del contratto definitivo, adducendo, col principale motivo di impugnazione, falsa applicazione dell'art. 1385, co. 2, c.p.c. contestando la sussistenza dei presupposti per declaratoria di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, invocando, invece, l'inadempimento di fatto che avrebbe legittimato a Controparte_1 Pt_1
trattenere la somma di € 20.000,00 ai sensi della richiamata norma.
Tuttavia, non sono emersi elementi atti a dichiarare risolto il contratto preliminare di vendita per inadempimento di Controparte_1
Vale innanzitutto ricordare che il recesso previsto dall'art. 1385 c.c. costituisce uno strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, istituto con il quale condivide tanto gli effetti, quanto i presupposti. Per il ricorrere di tale ipotesi deve sussistere inadempimento che sia imputabile ad una delle parti e che sia grave (o, meglio, di non scarsa importanza).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 Ebbene, nel caso di specie non emerge che la mancata conclusione del contratto definitivo sia imputabile ad alcuna delle parti in causa, le quali, al contrario, hanno dimostrato reciproco disinteresse verso la stipula del definitivo. Nessuna delle due parti, infatti, ha dato prova di essere seriamente disposta all'adempimento dell'obbligazione di contrarre, né che a fronte di tale impegno la controparte si fosse immotivatamente rifiutata di perfezionare la cessione dell'attività.
L'unico dato certo che emerge dalla documentazione versata è che il contratto definitivo non è stato concluso dalle parti entro il termine finale del 31/12/2015 indicato nel preliminare. Tale termine, a differenza di quanto statuito dal giudice di prime cure, non può non essere qualificato come essenziale, avendo riguardo non tanto alla generica locuzione
“entro e non oltre” – da sola certamente non sufficiente – usata dalle parti nel contratto preliminare, ma all'intero tenore della vicenda contrattuale. Da un punto di vista meramente fattuale, infatti, la necessità che la cessione definitiva si formalizzasse entro la fine dell'anno era pienamente coerente con la natura dell'attività ceduta, quale servizio di ristorazione offerto quasi esclusivamente durante le stagioni primaverile ed estiva, da cui la necessità di preparare l'attività con un congruo anticipo, entrando in possesso dell'azienda oggetto di programmata cessione. Ma soprattutto, sono le parti stesse che sotto la voce “CLAUSOLA
VESSATORIA” contenuta nel contratto preliminare, definiscono “essenziale” il termine per la stipula di cui all'art. 7 dello stesso contratto.
Sulla base di quanto appena sinteticamente esposto, è evidente che il contratto preliminare con il quale si obbligò a cedere l'impresa individuale denominata “Bar Parte_1
Camarillo Brillo di in favore di si sia risolto di Parte_1 Controparte_1
diritto perché spirato il termine essenziale senza che sia stato concluso il relativo negozio definitivo, ai sensi dell'art. 1457 co. 2 c.c.
Conclusivamente, seppure tenendo conto della diversa motivazione esplicitata in questa sede, il gravame deve essere disatteso, confermandosi la statuizione di prime cure, anche in punto di spese di lite (parzialmente compensate, in relazione al complessivo esito del giudizio).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 Quanto alle spese processuali del presente giudizio, l'esito della lite (che vede rigettato l'appello principale e l'inammissibilità di quello incidentale, e quindi reciproca soccombenza) giustifica la compensazione integrale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da con atto di citazione del 2/6/2020 Parte_1
avverso la sentenza n. 909/2019 resa dal Tribunale di Trapani il 2/10/2019, e dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da avverso la Controparte_1
medesima sentenza;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per entrambi gli appelli.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 6 novembre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
PP De RI ON RT OR
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. ON RT OR Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. PP De RI Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 744/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SQ IO appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dagli avv. VICARI FILIPPO appellata appellante incidentale
Oggetto: rapporti contrattuali
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 2/6/2020, ha proposto gravame avverso la Parte_1
sentenza n. 909/2019 del 2/10/2019, con cui il Tribunale di Trapani la ha condannata alla restituzione della caparra ricevuta da al momento della Controparte_1
conclusione di contratto preliminare, adducendo l'erroneità della statuizione per diverse ragioni.
, costituendosi, ha contestato il gravame, chiedendone il Controparte_1 rigetto e proponendo appello incidentale.
Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante, senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellante: “VOGLIA L'On.le Corte di Appello adita, in via preliminare e urgente, sospendere l'efficacia esecutiva provvisoria della sentenza, oggetto dell'odierno gravame, ritenuti sussistenti i requisiti di cui all'art.283 c.p.c.; nel merito dichiarare che l'appello incidentale è stato dalla sig.ra depositato in data 2 novembre 2020 e pertanto CP_1
oltre i termini decadenziali di cui al combinato disposto degli artt. 155, 166 e 343 c.p.c., dichiarando lo stesso improcedibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto;
sempre nel merito in riforma della sentenza n.909/2019 non notificata, emessa dal Tribunale di Trapani in data 2 ottobre 2019 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 1528/2019 Tribunale di Trapani;
dichiarare che il contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 25 maggio 2015 tra le parti del presente giudizio è stato risolto per inadempimento della sig.ra
all'obbligo di stipulare il contratto definitivo;
consequenzialmente Controparte_1
rigettare le istanze giudizialmente spiegate, nel processo di primo grado, dalla sig.ra
nei confronti della resistente ritenendole Controparte_1 Parte_1
infondate in fatto e in diritto oltre che carenti di prova;
condannare la sig.ra
[...]
al pagamento delle spese, anche forfettariamente determinate, competenze ed CP_1
onorari per entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata dichiarare ex art. 92 c.p.c. interamente compensate le spese tra le parti, in relazione al primo grado di giudizio;
condannare la sig.ra al pagamento delle spese, anche Controparte_1
forfettariamente determinate, competenze ed onorari il grado di appello”.
appellato: “conclude riportandosi alle richieste già contenute nella comparsa di costituzione ed in particolare chiede l'Ecc.ma Corte: dal punto di vista probatorio insiste: sia per la chiesta ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per come formulate nella memora 183 n. 2 cpc;
che nell'istanza di revoca dell'ordinanza depositata il 29.12.2018 per tutte le ragioni esposte negli atti di causa e
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 nella parte motiva del presente appello. E conclude: in via preliminare, per quanto esposto in comparsa, dichiari inammissibile l'appello proposto ex art.348 bis e ter cpc atteso che esso non ha nemmeno di una seppur minima probabilità di accoglimento sia perché i motivi non sono suffragati da idonei precedenti giurisprudenziali che possano fare intendere all'Ecc.ma Corte adita il ragionamento logico-giuridico che avrebbe dovuto seguire il
Giudice di prime cure e la bontà del ragionamento esposto, sia perché la loro
(dis)articolata prospettazione esclude totalmente ogni possibilità di accoglimento positivo.
Nel merito rigetti l'appello avverso la sentenza 909/2019 pronunziata dal Tribunale di
Trapani in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in comparsa e confermi la risoluzione del contratto preliminare stipulato il 25.05.2015 per la vendita del ramo d'azienda denominata “Camarillo Brillo di concluso tra Parte_1
e dichiarando l'esclusiva responsabilità Parte_1 Controparte_1
dell'appellante e come conseguenza confermi la statuizione alla restituzione della somma di
€ 20.000,00 versata a titolo di caparra;
condanni, in applicazione dell'art.1385 comma II
c.c, la signora acorrispondere alla signora Parte_1 Controparte_1
il doppio della caparra e quindi l'ulteriore somma di €20.000,00; condanni altresì la signora al risarcimento del danno ex art.92 cpc subito dall'appellata Parte_1
quale lucro cessante da liquidarsi sulla scorta dei ricavi medi annui prodotti dal bar
“Camarillo Brillo” che non sono conosciuti dall'appellata e subordinatamente la condanni, in via equitativa, secondo il saggio apprezzamento della Ecc.ma Corte adita;
condanni
l'appellante al pagamento degli interessi moratori, contrattualmente convenuti, sulla somma consegnata a titolo di caparra confirmatoria nella misura prevista dal D.Lgs 231/02 essendo trascorsi ben oltre sessanta giorni dalla richiesta;
infine, per le motivazioni esposte in comparsa, condanni l'appellante per responsabilità da lite temeraria ex art.96 cpc da liquidarsi in via equitativa secondo il saggio apprezzamento dell'Ecc.ma Corte adita. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e con distrazione degli stessi a favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario”.
Indi, giusta ordinanza del 4 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione, con
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da in quanto Controparte_1
tardivo.
La relativa comparsa, difatti, è stata depositata il 2/11/2020, oltre i termini decadenziali di cui al combinato disposto degli artt. 155, 166 e 343 c.p.c. L'odierna appellata era stata citata a comparire per l'udienza indicata in citazione del 20/11/2020, dunque il termine utile ultimo per la costituzione tempestiva dell'appellata sarebbe dovuto cadere sabato 31 ottobre
2020, ma per effetto dell'art. 155, co. 4, c.p.c., il computo a ritroso doveva essere prorogato al primo giorno utile non festivo: equiparando la giornata del sabato a quella della domenica, la costituzione sarebbe dovuta avvenire quindi entro venerdì 30 ottobre 2020. È stato, infatti, chiarito dalla Suprema Corte che “il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 69 del
2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività.
Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo”. (Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 21335 del 14 settembre 2017).
Passando al merito, il gravame principale non può trovare accoglimento, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 La vicenda processuale trae spunto dalla stipula di contratto preliminare, con il quale si era obbligata a cedere l'impresa individuale denominata “Bar Camarillo Parte_1
Brillo di in favore di entro e non oltre il 31 Parte_1 Controparte_1
dicembre 2015. Al momento della sottoscrizione, la promittente acquirente versò la somma di € 20.000,00 in favore dell'odierna appellante a titolo di acconto e di caparra confirmatoria;
decorso il termine finale senza che le parti avessero stipulato il contratto definitivo, manifestò la volontà di recedere contestualmente Controparte_1
invitando a provvedere all'immediata restituzione della somma di € 20.000,00 Pt_1
ricevuta, oltre che alla corresponsione della somma di ulteriori € 20.000,00 ai sensi dell'art.1385, co. 2 c.c.
Nel contenzioso che ne era derivato, aveva addotto Controparte_1
l'inadempimento altrui rispetto all'obbligo di concludere il definitivo;
il Tribunale, all'esito dell'istruzione, con la sentenza impugnata ha dichiarato risolto il contratto preliminare di vendita, sebbene non per inadempimento dell'una o dell'altra parte, ma per sopravvenuta impossibilità di esecuzione dello stesso, condannando alla restituzione di Parte_1
quanto ricevuto al momento della conclusione.
Segnatamente, chiede che venga accertato l'inadempimento di controparte Pt_1
rispetto alla stipula del contratto definitivo, adducendo, col principale motivo di impugnazione, falsa applicazione dell'art. 1385, co. 2, c.p.c. contestando la sussistenza dei presupposti per declaratoria di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, invocando, invece, l'inadempimento di fatto che avrebbe legittimato a Controparte_1 Pt_1
trattenere la somma di € 20.000,00 ai sensi della richiamata norma.
Tuttavia, non sono emersi elementi atti a dichiarare risolto il contratto preliminare di vendita per inadempimento di Controparte_1
Vale innanzitutto ricordare che il recesso previsto dall'art. 1385 c.c. costituisce uno strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, istituto con il quale condivide tanto gli effetti, quanto i presupposti. Per il ricorrere di tale ipotesi deve sussistere inadempimento che sia imputabile ad una delle parti e che sia grave (o, meglio, di non scarsa importanza).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 Ebbene, nel caso di specie non emerge che la mancata conclusione del contratto definitivo sia imputabile ad alcuna delle parti in causa, le quali, al contrario, hanno dimostrato reciproco disinteresse verso la stipula del definitivo. Nessuna delle due parti, infatti, ha dato prova di essere seriamente disposta all'adempimento dell'obbligazione di contrarre, né che a fronte di tale impegno la controparte si fosse immotivatamente rifiutata di perfezionare la cessione dell'attività.
L'unico dato certo che emerge dalla documentazione versata è che il contratto definitivo non è stato concluso dalle parti entro il termine finale del 31/12/2015 indicato nel preliminare. Tale termine, a differenza di quanto statuito dal giudice di prime cure, non può non essere qualificato come essenziale, avendo riguardo non tanto alla generica locuzione
“entro e non oltre” – da sola certamente non sufficiente – usata dalle parti nel contratto preliminare, ma all'intero tenore della vicenda contrattuale. Da un punto di vista meramente fattuale, infatti, la necessità che la cessione definitiva si formalizzasse entro la fine dell'anno era pienamente coerente con la natura dell'attività ceduta, quale servizio di ristorazione offerto quasi esclusivamente durante le stagioni primaverile ed estiva, da cui la necessità di preparare l'attività con un congruo anticipo, entrando in possesso dell'azienda oggetto di programmata cessione. Ma soprattutto, sono le parti stesse che sotto la voce “CLAUSOLA
VESSATORIA” contenuta nel contratto preliminare, definiscono “essenziale” il termine per la stipula di cui all'art. 7 dello stesso contratto.
Sulla base di quanto appena sinteticamente esposto, è evidente che il contratto preliminare con il quale si obbligò a cedere l'impresa individuale denominata “Bar Parte_1
Camarillo Brillo di in favore di si sia risolto di Parte_1 Controparte_1
diritto perché spirato il termine essenziale senza che sia stato concluso il relativo negozio definitivo, ai sensi dell'art. 1457 co. 2 c.c.
Conclusivamente, seppure tenendo conto della diversa motivazione esplicitata in questa sede, il gravame deve essere disatteso, confermandosi la statuizione di prime cure, anche in punto di spese di lite (parzialmente compensate, in relazione al complessivo esito del giudizio).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 Quanto alle spese processuali del presente giudizio, l'esito della lite (che vede rigettato l'appello principale e l'inammissibilità di quello incidentale, e quindi reciproca soccombenza) giustifica la compensazione integrale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da con atto di citazione del 2/6/2020 Parte_1
avverso la sentenza n. 909/2019 resa dal Tribunale di Trapani il 2/10/2019, e dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da avverso la Controparte_1
medesima sentenza;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per entrambi gli appelli.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 6 novembre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
PP De RI ON RT OR
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7