Ordinanza cautelare 22 aprile 2021
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 14/04/2025, n. 7315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7315 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07315/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02022/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2022 del 2021, proposto da
RI IS Bamba, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Ventura, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana notificato in data 27.11.2020;
- di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 gennaio 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91, presentata dal ricorrente.
2. A fondamento del diniego, vi è l’insufficienza dei redditi prodotti dal ricorrente, valutati con i parametri enucleati dalla giurisprudenza, a concorrere alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali nel triennio antecedente alla presentazione della domanda e negli anni successivi.
3. Il ricorrente impugna il provvedimento di diniego in quanto affetto da difetto di motivazione e di istruttoria sostenendo che i propri redditi sia al tempo del deposito della domanda di cittadinanza sia successivamente, siano sufficienti a garantirgli i necessari mezzi di sostentamento essendo egli l’unico componente del proprio nucleo familiare.
4. Il Ministero resistente si è costituito in giudizio con memoria di stile depositando la documentazione rilevante.
5. All’udienza del 24 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via preliminare, si rende necessario rammentare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale ripetutamente condiviso anche da questa Sezione (cfr., da ultimo, TAR Lazio – Roma, Sez. V-bis, nn. 14163 e 14172 del 2023), nel giudizio ampiamente discrezionale che l’amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito, in quanto la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sentenze nn. 766 e 974 del 2011, n. 766) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis, TAR Lazio - Roma, Sez. I-ter, n. 13690 del 2021, n. 13690; e n. 1908 del 2018; Cons. Stato, Sez. III, n. 1726 del 2019).
7. La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto non solo di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio -Roma, Sez. I-ter, nn. 507 e 13690 del 2021; Sez. V-bis, sentenze nn. 1590 e 1724 del 2022) – che deve essere corredata della dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal d.m. 22 novembre 1994 adottato in base all’art. 1 comma 4 d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 – ma anche di quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito, che va mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, comma 7, d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (TAR Lazio - Roma, Sez. V-bis, sentenza n. 1724 del 2022; Sez. I-ter, sentenze nn. 507 3 13690 del 2021; n. 10750 del 2020).
8. Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, non stabilita direttamente dalla normativa soprarichiamata, l’amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito, facendo a monte una valutazione circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente.
9. Segnatamente, l’amministrazione – come esplicitato nella circolare del Ministero dell’Interno prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007 a sua volta ricognitiva del consolidato orientamento giurisprudenziale in subiecta materia - ha assunto a parametro di riferimento l’ammontare prescritto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall’art. 3, d.l. 25 novembre1989, n. 382, con. con l. 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall’art. 2, comma 15, l. 28 dicembre 1995, n. 549, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato ad € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ciascun figlio a carico, in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale ritenuto idoneo a garantire la possibilità per il soggetto di mantenere in modo stabile e continuativo sè medesimo e la propria famiglia.
10. Il parametro cui si conforma la pubblica amministrazione individua una soglia che è ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia, in quanto “indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale” (cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 3958 del 2000; TAR Lazio - Roma, Sez. II, n. 1833 del 2015).
11. D’altronde, tale soglia reddituale non è stata creata arbitrariamente dalla giurisprudenza, in quanto assume, quale parametro di riferimento, il livello reddituale minimo previsto, cautelativamente, dall'art 26, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, che richiede, appunto, il possesso “di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria” (cfr. livello individuato quale soglia dall’art. 24 legge 40 del 1998).
12. Il parametro su riferito costituisce, dunque, un requisito minimo indefettibile, ragion per cui, l’insufficienza del reddito dichiarato può costituire causa ex se di diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro, e titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero della carta di soggiorno; anche in questi casi, infatti, si tratta di titoli che possono essere rilasciati e rinnovati solo previa dimostrazione del possesso dei requisiti reddituali espressamente prescritti art. 9 e 29 d.lgs n. 286 del 1996 (sicché il requisito reddituale risulta implicitamente incluso nel requisito della “residenza legale”).
13. Pertanto, salvo qualche sporadico caso isolato (che peraltro si giustifica con riferimento alle particolarità del caso di specie, vedi, Cons. Stato, Sez. II, sentenza n. 1175 del 2009), il possesso del requisito reddituale è ritenuto una condizione indefettibile per la concessione della cittadinanza in quanto funzionale non solo ad evitare che l’ammissione del nuovo membro non finisca per gravare (in negativo) sul pubblico erario per carenza di adeguate fonti di sussistenza, ma anche e soprattutto per assicurare che sia in grado di assumersi i doveri che derivano dall’appartenenza alla Comunità Nazionale, in primis quello di concorrere (in positivo) allo sviluppo economico-sociale e di onorare il vincolo di solidarietà mediante la partecipazione al gettito fiscale (vedi, Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 2254 del 1996, sentenza n. 3145 del 1998, sentenza n. 1474 del 1999; sentenza n. 6063 del 2002), che possa “apportare un contributo ulteriore ed autonomo alla Comunità di cui entra a far parte” (TAR Lazio - Roma, Sez. I, sentenza n. 2377 del 2006; Sez. II-quater sentenza n. 832 del 2009; Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 8421 del 2009). Si tratta, pertanto, di un punto di arrivo ormai pacifico (vedi, da ultimo, tra tante, Cons. St., sez. III, nn. 3143, 4754 e 4767 del 2023) che la Sezione ha da subito recepito (TAR Lazio - Roma, Sez. V-bis, sentenza nn. 1590, 1698, 1724, 2945 del 2022), evidenziandone la validità anche dal punto di vista storico-comparatistico, dato che “il requisito dell’autonomia reddituale costituisce una condizione prescritta dalla legislazione in materia dei diversi Stati membri dell’Unione Europa, configurandosi come principio comune ai diversi ordinamenti giuridici” (TAR Lazio - Roma, Sez. V-bis, n. 11028 del 2022; 16321 del 2022, 1993 del 2023, 4268 del 2023, 10747 del 2023).
14. A tale riguardo va peraltro osservato che, anche a livello sovranazionale, il possesso del requisito in contestazione è prescritto dalla normativa comunitaria sulla cittadinanza dell’Unione per l’esercizio del diritto di soggiorno nei territori degli Stati Membri, che, al fine di evitare il fenomeno del c.d. “turismo sociale”, è sottoposto alla condizione “di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato Membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato Membro ospitante” (art. 7 direttiva 2004/38/CE), per la ragione che “i beneficiari non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato ospitante” (considerando n. 10 della citata Direttiva). L’autosufficienza reddituale rileva, pertanto, quale elemento tangibile dell’effettiva appartenenza alla comunità nazionale richiesta in capo al richiedente la cittadinanza, il quale, proprio in vista di detta verifica, deve dimostrare di poter contare su strumenti personali per far fronte ai bisogni propri e del proprio nucleo familiare (TAR Lazio - Roma, Sez. V-bis, n. 14172 del 2023).
15. In definitiva, l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante; prospettive a cui non può essere estranea la produzione di un reddito, che accresca le risorse del Paese stesso sotto il profilo sia produttivo che contributivo onde evitare di gravare, al contrario, sugli oneri di solidarietà sociale previsti per i soggetti indigenti.
16. La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata anche dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questo Tribunale (TAR Lazio, Sez. V-bis, nn. 1590, 1698, 1724, 2945, 3692, 4619 del 2022; Sez. I-ter, n. 13690 del 2021; Cons. Stato, Sez. I, parere n. 240 del 2021).
17. Ciò posto, valga altresì precisare che, nella valutazione sulla sussistenza del requisito della capacità reddituale, l’amministrazione deve tenere conto non soltanto del reddito dell’istante ma deve anche verificare l’eventuale, effettivo, contributo offerto dagli altri membri del nucleo familiare (in tal senso, ex plurimis, TAR Lazio - Roma, Sez. V-bis, n. 1698 del 2022; Cons. Stato, Sez. III, n. 4372 del 2019).
18. L’orientamento da tempo espresso dalla giurisprudenza al riguardo è stato recepito dallo stesso Ministero dell’Interno, che, nella circolare prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007, diramata agli Uffici competenti, ha ribadito che è necessario, «nel rispetto del concetto di solidarietà familiare cui sono tenuti i membri della famiglia, valutare la consistenza economica dell’intero nucleo al quale l’aspirante cittadino appartiene quando, dalla documentazione prodotta e/o dalla istruttoria esperita, si può evincere che esistono altre risorse che concorrono a formare il reddito».
19. La stessa circolare ha altresì precisato che, essendo autocertificabili solo i redditi propri, per i redditi degli altri componenti il nucleo familiare andrà necessariamente prodotta la documentazione (mod. CUD, mod. 730 e mod. Unico) atta a dimostrare la disponibilità dei mezzi di sostentamento adeguati.
20. Ebbene, con specifico riferimento alla fattispecie, dalla documentazione prodotta dall’amministrazione (allegato 3) risulta che per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 il reddito prodotto dal ricorrente sia stato insufficiente rispetto ai parametri di legge, risultando ben al di sotto dell’ammontare prescritto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
21. Tale dato, non confutato nel ricorso attraverso idonea produzione documentale, né nei successivi atti di causa, giustifica di per sé il contenuto negativo del provvedimento impugnato, determinando il rigetto del ricorso.
22. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura della questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Giacinta Serlenga |
IL SEGRETARIO