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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/11/2025, n. 4102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4102 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 7566/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Gianluca Parte_1 Miano e dell'avv. Gianluca Bucolo;
e
in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenico Caputo;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.06.2024, l'istante in epigrafe indicato ha dedotto:
1) che svolge la sua attività lavorativa a tempo indeterminato, in categoria D, posizione economica D1, con il profilo professionale di “Istruttore Direttivo di Polizia Locale” presso li Comune di CP_1
2) che il , con determinazione del responsabile n. CP_1
1229 del 29.12.2022, ha avviato il procedimento per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (cd. p.e.o.) per l'anno 2022 cui il ricorrente ha partecipato per conseguire la progressione economica orizzontale dalla posizione economica D1 alla posizione D2; 3) che con determina n. 371 del 08.05.2023 “APPROVAZIONE GRADUATORIE PEO ANNO 2022”, il Comune ha pubblicato le graduatorie relative alla procedura procedendo a stilare (illegittimamente) graduatorie distinte in ragione delle aree di servizio (amministrativa, tecnica e vigilanza) e non, invece, a stilare graduatorie distinte solo in ragione di ciascuna categoria di appartenenza del personale (e cioè: A, B, C e D);
1 4) che, in ragione di quanto riportato nel punto precedente, il ricorrente è stato inserito all'interno della graduatoria dell'area vigilanza in cui è risultato l'unico dipendente della sua categoria ad aver partecipato alla “progressione economica D1 verso D2” (in quanto la restante parte del personale in lizza per la medesima progressione è stato collocato nelle altre aree amministrativa e tecnica);
5) che, a seguito dell'emanazione della determina n. 707 del 01.08.2023 (“DETERMINA N. 371/2023 DI APPROVAZIONE GRADUATORIE PEO ANNO 2022. RETTIFICA”) e della determina n. 960 del 16.10.2023 rubricata “RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA. N.707/2023”, il ricorrente si è visto attribuire un punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente spettante in quanto: a) circa il punteggio da attribuire a titolo di “esperienza professionale”, l'Amministrazione ha valutato l'attività lavorativa prestata dal sig. alle dipendenze di Pt_1 altri enti in forza di un contratto a tempo indeterminato escludendo, senza alcuna ragione, quella che lo stesso ha espletato in virtù di un contratto a tempo determinato;
b) circa il punteggio da attribuire a titolo di arricchimento professionale, il ha CP_1 illegittimamente attribuito un punteggio pari a 0 nonostante il ricorrente avesse conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza e un master di I livello in
“Criminologia e studi giuridici forensi”. In ragione di tutto quanto innanzi il ricorrente ha quindi chiesto: <a) In via principale. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, la nullità e/o l'illegittimità e disapplicare totalmente o anche solo parzialmente la Determina n. 317 del 08.05.2023, della Determina n. 707 del 01.08.2023 nonché della Determina n. 960 del 16.10.2023 con le quali sono state approvate le graduatorie definitive, pubblicate negli allegati elenchi che ne costituiscono parte integrante, nonché tutti gli ulteriori atti connessi e conseguenti alla procedura in oggetto;
b) per l'effetto ordinare al Controparte_1 in persona del sindaco pro tempore, di rinnovare la graduatoria definitiva con rettifica del punteggio assegnato al sig. così come determinato Parte_1 indicato e motivato nel ricorso;
c) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. a Parte_1 conseguire dal 1 gennaio 2022, la fascia retributiva D2, e ordinare al Comune di , in persona del sindaco CP_1 pro tempore, di porre in essere tutti gli atti necessari affinché il ricorrente sia collocato a pieno titolo nella spettante graduatoria al fine della progressione economica in oggetto;
d) In via subordinata. Accertare e di chiarare, per tutti i motivi esposti nel ricorso, il diritto del sig. ad ottenere un risarcimento del danno da Parte_1 perdita di chance e per l'effetto condannare il CP_2
[...
[...] , in persona del sindaco pro tempore, al
[...] pagamento della retribuzione, scaduta e a scadere, della somma di euro 2.839,43 (calcolata sino a maggio 2024), o a quello diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia da quantificare anche in via equitativa, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo>>. A seguito della notifica del ricorso il ha CP_1 prospettato la decadenza del ricorrente per aver depositato il ricorso in spregio ai termini di cui all'art. 29 e 39 d.lgs. 104/2010 nonché la legittimità delle graduatorie stilate e del punteggio attribuito. La domanda è infondata. Nel merito, il c.c.d.i. del stabilisce Controparte_1 che: <Con riferimento e in sostituzione di quanto previsto per le PEO nel verbale della seduta del 15 Dicembre 2022, viene confermata la distinzione del personale per Area, così come già applicato, con la precisazione che, la progressione avrà luogo per medesima posizione economica all'interno della stessa categoria. In caso di resti, si procede sempre per Area all'interno della stessa categoria. In caso di ulteriori resti si procederà, sempre per categoria tra le posizioni economiche uniche che non hanno partecipato alle fasi precedenti, per punteggio più elevato all'interno della stessa categoria senza distinzione di Area nella misura massima di una singola PEO per ogni singola categoria. Per le posizioni uniche si procederà all'assegnazione della PEO per singola categoria. Il tutto rispettando il limite del 50% degli aventi diritto>>. Ciò posto, l'art. 52, comma 1 bis, d.lgs. 165/2001 stabilisce che:
<I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito.
….>>. Orbene, il c.c.n.l. comparto funzioni locali 2019-2021, all'art. 14 parla proprio di “progressioni economiche all'interno delle aree” e stabilisce testualmente che:
<
1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più "differenziali stipendiali" di pari 3 importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale" corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell'allegata Tabella A. La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di "differenziali stipendiali" attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i "differenziali stipendiali" conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità. Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92, 96, 102 e 106. 2. L'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati: …>>. In ragione di tutto quanto innanzi è evidente come sia la stessa legge a stabilire lo svolgimento di progressioni orizzontali all'interno della medesima area e come sia la medesima contrattazione collettiva nazionale applicata che
- richiamando il disposto dell'art. 52, comma 1 bis, d.lgs. 165/2001 - a prevedere che la progressione economica orizzontale debba avvenire all'interno di ciascuna area funzionale. E', quindi, del tutto evidente che la redazione di graduatorie distinte per ciascuna area funzionale è assolutamente compatibile e, anzi, è imposta non solo dalla legge ma anche dalla contrattazione collettiva nazionale. In conseguenza di quanto appena illustrato è evidente che la pretesa del ricorrente di far redigere un'unica graduatoria per tutte le aree in relazione a ciascuna categoria non può ritenersi giuridicamente fondata. Ciò posto, va anche osservato, come esposto dal CP_1 resistente (e non contestato dal ricorrente) che: alla procedura oggetto di causa hanno partecipato complessivamente 25 dipendenti di cui 9 dell'area amministrativa, 12 dell'area tecnica e 4 dell'area vigilanza sicché era possibile attribuire solo 12 progressioni economiche orizzontali (pari al 50% del totale); il Sig. è stato inserito nell'“area Pt_1 vigilanza” (come tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale); all'interno dell'“area vigilanza” non vi erano altri dipendenti appartenenti alla posizione D1 del Pt_1 con cui, quindi, quest'ultimo avrebbe potuto operare un
4 raffronto potendo pertanto solo concorrere con altri colleghi per l'attribuzione dei “resti”; che, proprio con riferimento a questa ultima selezione, il ricorrente ha potuto gareggiare con il dipendente che si Parte_2 è visto aggiudicare la progressione economica avendo il punteggio superiore di 95. A fronte di tanto è, quindi, evidente che, ove anche si volessero attribuire al ricorrente i maggiori punteggi rivendicati e derivanti dalla valutazione dell'esperienza professionale e dell'arricchimento professionale, il ricorrente avrebbe diritto, al più, a 90 punti e quindi ad un punteggio tale da non consentigli di ottenere la progressione economica nel raffronto con il collega
. Pt_2 In ragione di tanto la domanda volta sia all'attribuzione diretta del livello economico D2 sia al risarcimento del danno da perdita di chance è infondata. Le presenti argomentazioni sono assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione sollevata tra le parti anche relativamente allo svolgimento delle selezioni per progressioni economiche di anni successivi (irrilevanti nella presente sede). Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.109,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge.
Bari, 4.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Gianluca Parte_1 Miano e dell'avv. Gianluca Bucolo;
e
in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenico Caputo;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.06.2024, l'istante in epigrafe indicato ha dedotto:
1) che svolge la sua attività lavorativa a tempo indeterminato, in categoria D, posizione economica D1, con il profilo professionale di “Istruttore Direttivo di Polizia Locale” presso li Comune di CP_1
2) che il , con determinazione del responsabile n. CP_1
1229 del 29.12.2022, ha avviato il procedimento per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (cd. p.e.o.) per l'anno 2022 cui il ricorrente ha partecipato per conseguire la progressione economica orizzontale dalla posizione economica D1 alla posizione D2; 3) che con determina n. 371 del 08.05.2023 “APPROVAZIONE GRADUATORIE PEO ANNO 2022”, il Comune ha pubblicato le graduatorie relative alla procedura procedendo a stilare (illegittimamente) graduatorie distinte in ragione delle aree di servizio (amministrativa, tecnica e vigilanza) e non, invece, a stilare graduatorie distinte solo in ragione di ciascuna categoria di appartenenza del personale (e cioè: A, B, C e D);
1 4) che, in ragione di quanto riportato nel punto precedente, il ricorrente è stato inserito all'interno della graduatoria dell'area vigilanza in cui è risultato l'unico dipendente della sua categoria ad aver partecipato alla “progressione economica D1 verso D2” (in quanto la restante parte del personale in lizza per la medesima progressione è stato collocato nelle altre aree amministrativa e tecnica);
5) che, a seguito dell'emanazione della determina n. 707 del 01.08.2023 (“DETERMINA N. 371/2023 DI APPROVAZIONE GRADUATORIE PEO ANNO 2022. RETTIFICA”) e della determina n. 960 del 16.10.2023 rubricata “RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA. N.707/2023”, il ricorrente si è visto attribuire un punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente spettante in quanto: a) circa il punteggio da attribuire a titolo di “esperienza professionale”, l'Amministrazione ha valutato l'attività lavorativa prestata dal sig. alle dipendenze di Pt_1 altri enti in forza di un contratto a tempo indeterminato escludendo, senza alcuna ragione, quella che lo stesso ha espletato in virtù di un contratto a tempo determinato;
b) circa il punteggio da attribuire a titolo di arricchimento professionale, il ha CP_1 illegittimamente attribuito un punteggio pari a 0 nonostante il ricorrente avesse conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza e un master di I livello in
“Criminologia e studi giuridici forensi”. In ragione di tutto quanto innanzi il ricorrente ha quindi chiesto: <a) In via principale. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, la nullità e/o l'illegittimità e disapplicare totalmente o anche solo parzialmente la Determina n. 317 del 08.05.2023, della Determina n. 707 del 01.08.2023 nonché della Determina n. 960 del 16.10.2023 con le quali sono state approvate le graduatorie definitive, pubblicate negli allegati elenchi che ne costituiscono parte integrante, nonché tutti gli ulteriori atti connessi e conseguenti alla procedura in oggetto;
b) per l'effetto ordinare al Controparte_1 in persona del sindaco pro tempore, di rinnovare la graduatoria definitiva con rettifica del punteggio assegnato al sig. così come determinato Parte_1 indicato e motivato nel ricorso;
c) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. a Parte_1 conseguire dal 1 gennaio 2022, la fascia retributiva D2, e ordinare al Comune di , in persona del sindaco CP_1 pro tempore, di porre in essere tutti gli atti necessari affinché il ricorrente sia collocato a pieno titolo nella spettante graduatoria al fine della progressione economica in oggetto;
d) In via subordinata. Accertare e di chiarare, per tutti i motivi esposti nel ricorso, il diritto del sig. ad ottenere un risarcimento del danno da Parte_1 perdita di chance e per l'effetto condannare il CP_2
[...
[...] , in persona del sindaco pro tempore, al
[...] pagamento della retribuzione, scaduta e a scadere, della somma di euro 2.839,43 (calcolata sino a maggio 2024), o a quello diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia da quantificare anche in via equitativa, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo>>. A seguito della notifica del ricorso il ha CP_1 prospettato la decadenza del ricorrente per aver depositato il ricorso in spregio ai termini di cui all'art. 29 e 39 d.lgs. 104/2010 nonché la legittimità delle graduatorie stilate e del punteggio attribuito. La domanda è infondata. Nel merito, il c.c.d.i. del stabilisce Controparte_1 che: <Con riferimento e in sostituzione di quanto previsto per le PEO nel verbale della seduta del 15 Dicembre 2022, viene confermata la distinzione del personale per Area, così come già applicato, con la precisazione che, la progressione avrà luogo per medesima posizione economica all'interno della stessa categoria. In caso di resti, si procede sempre per Area all'interno della stessa categoria. In caso di ulteriori resti si procederà, sempre per categoria tra le posizioni economiche uniche che non hanno partecipato alle fasi precedenti, per punteggio più elevato all'interno della stessa categoria senza distinzione di Area nella misura massima di una singola PEO per ogni singola categoria. Per le posizioni uniche si procederà all'assegnazione della PEO per singola categoria. Il tutto rispettando il limite del 50% degli aventi diritto>>. Ciò posto, l'art. 52, comma 1 bis, d.lgs. 165/2001 stabilisce che:
<I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito.
….>>. Orbene, il c.c.n.l. comparto funzioni locali 2019-2021, all'art. 14 parla proprio di “progressioni economiche all'interno delle aree” e stabilisce testualmente che:
<
1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più "differenziali stipendiali" di pari 3 importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale" corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell'allegata Tabella A. La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di "differenziali stipendiali" attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i "differenziali stipendiali" conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità. Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92, 96, 102 e 106. 2. L'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati: …>>. In ragione di tutto quanto innanzi è evidente come sia la stessa legge a stabilire lo svolgimento di progressioni orizzontali all'interno della medesima area e come sia la medesima contrattazione collettiva nazionale applicata che
- richiamando il disposto dell'art. 52, comma 1 bis, d.lgs. 165/2001 - a prevedere che la progressione economica orizzontale debba avvenire all'interno di ciascuna area funzionale. E', quindi, del tutto evidente che la redazione di graduatorie distinte per ciascuna area funzionale è assolutamente compatibile e, anzi, è imposta non solo dalla legge ma anche dalla contrattazione collettiva nazionale. In conseguenza di quanto appena illustrato è evidente che la pretesa del ricorrente di far redigere un'unica graduatoria per tutte le aree in relazione a ciascuna categoria non può ritenersi giuridicamente fondata. Ciò posto, va anche osservato, come esposto dal CP_1 resistente (e non contestato dal ricorrente) che: alla procedura oggetto di causa hanno partecipato complessivamente 25 dipendenti di cui 9 dell'area amministrativa, 12 dell'area tecnica e 4 dell'area vigilanza sicché era possibile attribuire solo 12 progressioni economiche orizzontali (pari al 50% del totale); il Sig. è stato inserito nell'“area Pt_1 vigilanza” (come tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale); all'interno dell'“area vigilanza” non vi erano altri dipendenti appartenenti alla posizione D1 del Pt_1 con cui, quindi, quest'ultimo avrebbe potuto operare un
4 raffronto potendo pertanto solo concorrere con altri colleghi per l'attribuzione dei “resti”; che, proprio con riferimento a questa ultima selezione, il ricorrente ha potuto gareggiare con il dipendente che si Parte_2 è visto aggiudicare la progressione economica avendo il punteggio superiore di 95. A fronte di tanto è, quindi, evidente che, ove anche si volessero attribuire al ricorrente i maggiori punteggi rivendicati e derivanti dalla valutazione dell'esperienza professionale e dell'arricchimento professionale, il ricorrente avrebbe diritto, al più, a 90 punti e quindi ad un punteggio tale da non consentigli di ottenere la progressione economica nel raffronto con il collega
. Pt_2 In ragione di tanto la domanda volta sia all'attribuzione diretta del livello economico D2 sia al risarcimento del danno da perdita di chance è infondata. Le presenti argomentazioni sono assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione sollevata tra le parti anche relativamente allo svolgimento delle selezioni per progressioni economiche di anni successivi (irrilevanti nella presente sede). Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.109,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge.
Bari, 4.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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