TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/12/2025, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2821/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice EL AF ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2821/2019 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SABELLI Parte_1 C.F._1 SE
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. PALUZZI Controparte_1 C.F._2 CL
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di essere comproprietario, nella misura della metà, dell'immobile sito in Parte_1 Rocca Priora, Via dei Pini n. 20 (porzione di villino bifamiliare, con annessa corte e box auto posto al piano terra, censiti al NCEU di Rocca Priora al foglio 7, num. 395 sub. 2 il villino, graffato num 468 la corte e foglio 7 num. 577, sub 2 il box) ha convenuto in giudizio al fine di Controparte_1 domandare lo scioglimento della comunione. L'attore ha dedotto che, successivamente all'acquisto, l'immobile è stato completamente ristrutturato a cura e spese del medesimo per un importo complessivo pari a circa 40.000,00 Euro;
che è stato rifatto il tetto per un importo pari ad Euro 3.000,00 euro (di cui 2.000,00 versati dalla convenuta e 1.000,00 dall'attore); che la ristrutturazione del box è stata sempre effettuata dall'istante per un valore pari ad Euro 10.000,00. Il sig. ha inoltre rappresentato che, in ragione dei continui litigi, nell'anno 2016, è stato Pt_1 costretto a lasciare l'immobile, sopportando costi per canoni di locazione di Euro 350,00 mensili fino all'anno 2018 e di Euro 700,00 mensili dall'aprile 2018 in poi;
che la convenuta, dunque, gode interamente dell'immobile in comproprietà; che, già nel novembre 2017, è stato richiesto l'avvio del procedimento di mediazione per lo scioglimento della comunione e il pagamento dell'indennità di occupazione. L'attore ha domandato il riconoscimento del credito nella misura di Euro 49.000,00 (o nella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di lite), oltre al pagamento di Euro 24.000,00 a titolo di indennità di occupazione (con decorrenza a far data dal gennaio 2015), nonché del risarcimento del danno nella misura di Euro 30.000,00.
si è costituita contestando la genericità e la carenza di prova circa le pretese Controparte_1 creditorie azionate dall'attore. Ha poi dedotto che i costi di ristrutturazione e dell'arredamento, così come il pagamento delle rate del mutuo, siano stati sostenute interamente dalla stessa. Ha aderito alla domanda di scioglimento della comunione chiedendo l'assegnazione dell'immobile, senza conguaglio in ragione degli esborsi sostenuti. In via riconvenzionale e subordinata ha domandato la corresponsione dell'indennità per ingiustificato arricchimento quantificandola in 110.000,00 Euro, allegando di aver provveduto al pagamento dell'importo mensile € 700,65 a titolo di mutuo, nonché al versamento in sede di acquisto dell'immobile, dell'assegno n 0812189410-06 l'importo di € 20.000,00 oltre ad € 500,00 a mezzo assegno n. 0812189413-09. Con la prima memoria, l'attore ha domandato, altresì, accertarsi che l'attore ha pagato nella misura del 50% il prezzo dell'acquisto dell'immobile corrisposto a nome della convenuta dal compromesso sino al dicembre 2012, a qualsiasi titolo. La causa è stata istruita mediante espletamento di CTU e prove orali. All'udienza del 18.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. . La causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza resa in data 8.07.2025 ed è stata formulata, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la seguente proposta conciliativa “ritenuto, al fine di scongiurare la vendita dell'immobile e impregiudicato il merito, che debba essere formulata alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: Assegnazione dell'immobile in via esclusiva alla convenuta (la quale ha proposto con la comparsa di costituzione istanza di assegnazione e abita l'immobile); riconoscimento, in capo all'attore, di un importo da determinarsi in via equitativa in Euro 40.000,00, oltre interessi sino al soddisfo così calcolati: Quanto ad Euro 25.500,00 a titolo di indennità di occupazione dal gennaio 2017; tenendo conto i parametri OMI allegati all'elaborato peritale (cfr. doc. all. 6), in relazione al valore locatizio dell'immobile; applicati i parametri minimi (circa 4,5 Euro al mq) e moltiplicato il valore per la superficie convenzionale del cespite (mq 109,50) si ottiene l'importo di circa 500,00 euro mensili. Moltiplicando il valore locatizio per 102 mensilità (da gennaio 2017 a luglio 2025), l'importo è pari ad Euro 51.000,00, da dimidiare in ragione della quota del 50% dell'immobile riferibile all'attore. Quanto ad Euro 10.000,00, a titolo equitativo, considerando i documentati pagamenti allegati alla memoria istruttoria dell'attore; invita le parti a far pervenire accettazione o rifiuto motivato della proposta conciliativa entro giorni 20;”. Le parti non sono riuscite ad accordarsi sulla modalità di pagamento del conguaglio e, all'udienza del 17.12.2025, hanno domandato congiuntamente la decisione in conformità alla proposta conciliativa formulata dal tribunale e debitamente accettata. 1. Domanda di scioglimento della comunione ereditaria. L'esito dell'espletata CTU consente di ritenere l'immobile di cui si discute commerciabile e regolare dal punto di vista urbanistico, nonché privo della comoda divisibilità e, pertanto, stante la richiesta di assegnazione formulata dalla convenuta e accettata dalla parte attrice l'immobile potrà essere assegnato in via esclusiva alla sig.ra . In merito al valore del cespite, il CTU con Controparte_1 analisi approfondita e facendo applicazione della corretta metodologia scientifica di riferimento in relazione alla superficie convenzionale del bene, all'ubicazione, allo stato di manutenzione e, più in generale, alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche, ha determinato il valore di mercato in Euro 133.000,00. Le parti, tuttavia, in via transattiva e tenuto conto della decurtazione derivante dall'indennità di occupazione e dagli esborsi per i lavori stimati in via equitativa dal tribunale, hanno accettato che lo scioglimento della comunione avvenga mediante previsione dell'importo di Euro 40.000,00 così come espressamente quantificato in proposta conciliativa. Deve disporsi in conformità precisando che, per il pagamento del conguaglio, ai sensi degli artt. 728 c.c. e 2817 co. 1 n. 2) c.p.c., è prevista l'iscrizione dell'ipoteca legale. L'importo liquidato a titolo di conguaglio, ai sensi dell'art. 1224 c.c., è produttivo di interessi legali, nonché moratori (in misura pari all'interesse legale) dal giorno della mora. Spese compensate.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria dell'immobile ubicato nel Comune di Rocca Priora (Rm), località Costa del Monte, in via dei Pini n.29, e consistente in : abitazione con corte annessa (è una porzione di villino bifamiliare), censita in catasto al F.7 part.395 sub 2 graffato con sub 468 che è la corte;
box auto al piano terra censito in catasto al F.7 part.577 sub 2.
- Per l'effetto, attribuisce in proprietà esclusiva, come da istanza di assegnazione, il suddetto immobile alla convenuta disponendo che la stessa sia condannata al pagamento del conguaglio in favore della parte attrice nella misura di Euro 40.000,00, oltre interessi legali sino al soddisfo.
- Ordina la trascrizione come per legge in favore della parte convenuta e contro la parte attrice.
- Spese di lite e di CTU compensate.
Si comunichi.
Velletri, lì 18/12/2025
Il Giudice
EL AF
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice EL AF ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2821/2019 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SABELLI Parte_1 C.F._1 SE
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. PALUZZI Controparte_1 C.F._2 CL
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di essere comproprietario, nella misura della metà, dell'immobile sito in Parte_1 Rocca Priora, Via dei Pini n. 20 (porzione di villino bifamiliare, con annessa corte e box auto posto al piano terra, censiti al NCEU di Rocca Priora al foglio 7, num. 395 sub. 2 il villino, graffato num 468 la corte e foglio 7 num. 577, sub 2 il box) ha convenuto in giudizio al fine di Controparte_1 domandare lo scioglimento della comunione. L'attore ha dedotto che, successivamente all'acquisto, l'immobile è stato completamente ristrutturato a cura e spese del medesimo per un importo complessivo pari a circa 40.000,00 Euro;
che è stato rifatto il tetto per un importo pari ad Euro 3.000,00 euro (di cui 2.000,00 versati dalla convenuta e 1.000,00 dall'attore); che la ristrutturazione del box è stata sempre effettuata dall'istante per un valore pari ad Euro 10.000,00. Il sig. ha inoltre rappresentato che, in ragione dei continui litigi, nell'anno 2016, è stato Pt_1 costretto a lasciare l'immobile, sopportando costi per canoni di locazione di Euro 350,00 mensili fino all'anno 2018 e di Euro 700,00 mensili dall'aprile 2018 in poi;
che la convenuta, dunque, gode interamente dell'immobile in comproprietà; che, già nel novembre 2017, è stato richiesto l'avvio del procedimento di mediazione per lo scioglimento della comunione e il pagamento dell'indennità di occupazione. L'attore ha domandato il riconoscimento del credito nella misura di Euro 49.000,00 (o nella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di lite), oltre al pagamento di Euro 24.000,00 a titolo di indennità di occupazione (con decorrenza a far data dal gennaio 2015), nonché del risarcimento del danno nella misura di Euro 30.000,00.
si è costituita contestando la genericità e la carenza di prova circa le pretese Controparte_1 creditorie azionate dall'attore. Ha poi dedotto che i costi di ristrutturazione e dell'arredamento, così come il pagamento delle rate del mutuo, siano stati sostenute interamente dalla stessa. Ha aderito alla domanda di scioglimento della comunione chiedendo l'assegnazione dell'immobile, senza conguaglio in ragione degli esborsi sostenuti. In via riconvenzionale e subordinata ha domandato la corresponsione dell'indennità per ingiustificato arricchimento quantificandola in 110.000,00 Euro, allegando di aver provveduto al pagamento dell'importo mensile € 700,65 a titolo di mutuo, nonché al versamento in sede di acquisto dell'immobile, dell'assegno n 0812189410-06 l'importo di € 20.000,00 oltre ad € 500,00 a mezzo assegno n. 0812189413-09. Con la prima memoria, l'attore ha domandato, altresì, accertarsi che l'attore ha pagato nella misura del 50% il prezzo dell'acquisto dell'immobile corrisposto a nome della convenuta dal compromesso sino al dicembre 2012, a qualsiasi titolo. La causa è stata istruita mediante espletamento di CTU e prove orali. All'udienza del 18.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. . La causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza resa in data 8.07.2025 ed è stata formulata, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la seguente proposta conciliativa “ritenuto, al fine di scongiurare la vendita dell'immobile e impregiudicato il merito, che debba essere formulata alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: Assegnazione dell'immobile in via esclusiva alla convenuta (la quale ha proposto con la comparsa di costituzione istanza di assegnazione e abita l'immobile); riconoscimento, in capo all'attore, di un importo da determinarsi in via equitativa in Euro 40.000,00, oltre interessi sino al soddisfo così calcolati: Quanto ad Euro 25.500,00 a titolo di indennità di occupazione dal gennaio 2017; tenendo conto i parametri OMI allegati all'elaborato peritale (cfr. doc. all. 6), in relazione al valore locatizio dell'immobile; applicati i parametri minimi (circa 4,5 Euro al mq) e moltiplicato il valore per la superficie convenzionale del cespite (mq 109,50) si ottiene l'importo di circa 500,00 euro mensili. Moltiplicando il valore locatizio per 102 mensilità (da gennaio 2017 a luglio 2025), l'importo è pari ad Euro 51.000,00, da dimidiare in ragione della quota del 50% dell'immobile riferibile all'attore. Quanto ad Euro 10.000,00, a titolo equitativo, considerando i documentati pagamenti allegati alla memoria istruttoria dell'attore; invita le parti a far pervenire accettazione o rifiuto motivato della proposta conciliativa entro giorni 20;”. Le parti non sono riuscite ad accordarsi sulla modalità di pagamento del conguaglio e, all'udienza del 17.12.2025, hanno domandato congiuntamente la decisione in conformità alla proposta conciliativa formulata dal tribunale e debitamente accettata. 1. Domanda di scioglimento della comunione ereditaria. L'esito dell'espletata CTU consente di ritenere l'immobile di cui si discute commerciabile e regolare dal punto di vista urbanistico, nonché privo della comoda divisibilità e, pertanto, stante la richiesta di assegnazione formulata dalla convenuta e accettata dalla parte attrice l'immobile potrà essere assegnato in via esclusiva alla sig.ra . In merito al valore del cespite, il CTU con Controparte_1 analisi approfondita e facendo applicazione della corretta metodologia scientifica di riferimento in relazione alla superficie convenzionale del bene, all'ubicazione, allo stato di manutenzione e, più in generale, alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche, ha determinato il valore di mercato in Euro 133.000,00. Le parti, tuttavia, in via transattiva e tenuto conto della decurtazione derivante dall'indennità di occupazione e dagli esborsi per i lavori stimati in via equitativa dal tribunale, hanno accettato che lo scioglimento della comunione avvenga mediante previsione dell'importo di Euro 40.000,00 così come espressamente quantificato in proposta conciliativa. Deve disporsi in conformità precisando che, per il pagamento del conguaglio, ai sensi degli artt. 728 c.c. e 2817 co. 1 n. 2) c.p.c., è prevista l'iscrizione dell'ipoteca legale. L'importo liquidato a titolo di conguaglio, ai sensi dell'art. 1224 c.c., è produttivo di interessi legali, nonché moratori (in misura pari all'interesse legale) dal giorno della mora. Spese compensate.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria dell'immobile ubicato nel Comune di Rocca Priora (Rm), località Costa del Monte, in via dei Pini n.29, e consistente in : abitazione con corte annessa (è una porzione di villino bifamiliare), censita in catasto al F.7 part.395 sub 2 graffato con sub 468 che è la corte;
box auto al piano terra censito in catasto al F.7 part.577 sub 2.
- Per l'effetto, attribuisce in proprietà esclusiva, come da istanza di assegnazione, il suddetto immobile alla convenuta disponendo che la stessa sia condannata al pagamento del conguaglio in favore della parte attrice nella misura di Euro 40.000,00, oltre interessi legali sino al soddisfo.
- Ordina la trascrizione come per legge in favore della parte convenuta e contro la parte attrice.
- Spese di lite e di CTU compensate.
Si comunichi.
Velletri, lì 18/12/2025
Il Giudice
EL AF