TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 118
TAR
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il Collegio ha ritenuto che il principio di precauzione, applicato in epoca pandemica, consentisse l'adozione di provvedimenti di quarantena anche in casi probabili di infezione, come nel caso di specie, successivamente confermata da test molecolare.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'esito del tampone molecolare ha fornito certezza della positività senza indicazioni di errore nell'esecuzione del test.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per violazione di norme imperative e illogicità manifesta

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, qualificando l'errata indicazione normativa come un aspetto meramente formale e non incidendo sulla correttezza del provvedimento adottato in base a un caso probabile di infezione.

  • Rigettato
    Risarcimento del danno da mancata prestazione lavorativa, danno non patrimoniale e danno reputazionale

    Il Collegio ha rigettato la domanda risarcitoria per mancanza di ingiustizia del danno, in quanto la ricorrente non ha fornito adeguata prova del nesso eziologico tra il provvedimento di quarantena e il danno asseritamente patito, né ha dimostrato le impedite attività lavorative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 118
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 118
    Data del deposito : 21 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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