Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00118/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01680/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1680 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
- Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Cumino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
- Comune di Corigliano -Rossano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigina Maria Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
A) della disposizione di isolamento prot. n. -OMISSIS- del 23/07/2021 adottata dal Dipartimento Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.P. Cosenza, per positività della Sig.ra -OMISSIS- al test sierologico per la ricerca della presenza di antigene del virus SARS-Cov-2; B) della ordinanza contingibile ed urgente N. 14303 del 26/07/2021 disposta dal Comune di Corigliano – Rossano, con cui veniva disposta: “..la quarantena obbligatoria a carico di -OMISSIS- generalizzato nella premessa, sancendone la sorveglianza sanitaria con isolamento presso la propria residenza dal 21/07/2021 fino a successiva comunicazione”; C) della ordinanza contingibile ed urgente N. 14681 del 10/08/2021, con la quale lo stesso Comune di Corigliano - Rossano revocava l'ordinanza N. 14303 del 26/07/2021 della quarantena obbligatoria a carico della Sig.ra -OMISSIS-; D) nonché di qualsiasi atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; nonché per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi in favore della ricorrente, derivanti dall'illegittimo comportamento doloso e/o colposo dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, nonché del Comune di Corigliano – Rossano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa LE RH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente è insorta avverso la disposizione di isolamento con la quale, a fronte dell’esito del test sierologico eseguito in data 21.07.2021, la medesima è stata posta in quarantena ai sensi della normativa emergenziale ID 19. Il contenuto del provvedimento citato è stato riportato nell’ordinanza contingibile e urgente che ha disposto la quarantena per la ricorrente a far data del 21.07.2021, fino al giorno 10.08.2021, data in cui è stata disposta la revoca del provvedimento con ordinanza.
In particolare, parte ricorrente è stata sottoposta a test sierologico in data 21.07.2021 il cui esito ha rilevato la presenza degli anticorpi IgM anti-Spike SARS-CoV-2, anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta alle parti “Spike” del virus SARS-CoV-2. Sul presupposto di tale accertamento, il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale con provvedimento del 23.07.2021 ha ordinato l’isolamento per la ricorrente, e con ordinanza sindacale essa è stata sottoposta a quarantena per il periodo indicato.
Successivamente, in data 30.07.2021 la ricorrente ha svolto il test con tampone molecolare naso-faringeo ed è risultata positiva al virus SARS-CoV-2, come risulta dall’esito comunicato in data 04.08.2021.
In data 10.08.2021, il provvedimento di messa in quarantena è stato revocato con ordinanza sindacale, a fronte dell’esito negativo del successivo test eseguito in data 06.08.2021.
2. L’impugnazione dei provvedimenti gravati è affidata ai seguenti motivi di diritto.
2.1. “ Violazione di legge - Violazione Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” - Eccesso di potere per violazione di norme imperative - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancata valutazione di elementi documentali - Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa ”. Parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di isolamento e della conseguente quarantena poiché il test sierologico non rileverebbe la presenza dell’infezione da ID, e, pertanto, la ricorrente non avrebbe potuto essere posta in quarantena. Nella relazione medico legale prodotta, viene sottoposto il quesito “ I test sierologici (tradizionali o rapidi) possono sostituire il test molecolare? ” e testualmente si precisa: “ i test sierologici non possono, allo stato attuale dell’evoluzione tecnologica, sostituire i test diagnostici (molecolare o antigenico), in quanto evidenziano la presenza di anticorpi contro il virus e rilevano l’avvenuta esposizione a SARS-CoV- 2, ma non sono in grado di confermare o meno un'infezione in atto ”. Inoltre, viene contestato che l’Autorità Sanitaria non avrebbe svolto altri accertamenti per confermare che l’infezione in corso fosse effettivamente riconducibile alla presenza del virus ID.
2.2. “ Violazione di legge - Violazione art. 3 legge 241/1990 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per illogicità delle determinazioni amministrative - Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa ”. Parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati anche alla luce del test molecolare eseguito in data 30.07.2021 dal quale è emersa la positività al virus. L’esito del test viene ritenuto “anomalo” poiché i test antigenici eseguiti in autonomia dalla ricorrente nelle date del 27.07.2021 e 30.07.2021 avrebbero dato esito negativo, e in ragione di ciò sarebbe poco chiaro come l’esito del test molecolare eseguito in data 30.07.21 possa aver dato esito positivo.
2.3. “ Violazione di legge - Violazione art. 2, co. 1, lett. z) del DPCM 08.03.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” - Eccesso di potere per violazione di norme imperative - Eccesso di potere per illogicità manifesta ”. Parte ricorrente deduce l’erroneo richiamo normativo contenuto nell’ordinanza ritenendo che né le disposizioni del DPCM 8.03.2020 citato, né quelle del dl. n. 6/2020 fossero più in vigore all’epoca del provvedimento. Inoltre, parte ricorrente deduce anche l’assenza di intellegibilità della terminologia utilizzata nell’ordinanza che impiegherebbe come sinonimi i termini isolamento e quarantena.
2.4. Deducendo l’illegittimità dei provvedimenti gravati, parte ricorrente richiede anche il risarcimento del danno da mancata prestazione lavorativa, del danno non patrimoniale conseguente alla illegittima limitazione della libertà, oltre al danno reputazionale.
3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio depositando memorie nelle quali si sono difese nel merito.
4. All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025 il Collegio ha reso avviso ai sensi dell’art. 73, c.p.a., sulla possibile improcedibilità dell'azione di annullamento stante l’esaurimento dell’efficacia dei provvedimenti impugnati. Parte ricorrente ha ribadito l’attualità del proprio interesse ai fini dell’accoglimento dell’azione risarcitoria. Dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere dichiarata improcedibile l’azione di annullamento dei provvedimenti impugnati in ragione dell’esaurimento dei loro effetti, il quale esclude qualsiasi interesse attuale e concreto per la ricorrente a vedersi eventualmente accogliere la domanda demolitoria.
2. Come dichiarato in udienza dalla ricorrente, l’interesse ad agire continua a sussistere per quanto riguarda l’azione risarcitoria la quale, pertanto, va scrutinata e deve essere rigettata in assenza dei presupposti per la sussistenza dell’illecito aquiliano.
L’azione risarcitoria deve essere rigettata per mancanza di ingiustizia del danno.
2.1. Durante il periodo pandemico il principio di precauzione ha caratterizzato l’azione della Pubblica Amministrazione e ha consentito, in caso di incertezza, di adottare i provvedimenti più opportuni a tutela della salute dei cittadini. Sul punto, da ultimo, condividendone le motivazioni e presupposti, si veda l’orientamento del Consiglio di Stato tracciato con la sentenza n. 5190 del 13.06.2025 secondo cui “ In base a tale principio, quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possano essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di detti rischi. Qualora risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata del rischio asserito, a causa della natura non concludente dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute pubblica nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive (cfr. Corte giustizia UE sez. IV, 16/06/2022, n. 65) ”.
Tale orientamento, invero, è di stretta derivazione comunitaria, sede nella quale è stato riconosciuto il principio di precauzione quale strumento ermeneutico necessario per adottare misure restrittive in caso di incertezza riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute. Si veda in argomento la pronuncia della Corte giustizia UE sez. IV, 16/06/2022, n. 65 con la quale è stato stabilito che “ Il principio di precauzione implica che, quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possano essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di detti rischi. Qualora risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata del rischio asserito, a causa della natura non concludente dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute pubblica nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive. ”
Siffatti indirizzi interpretativi in relazione al principio precauzionale hanno avuto diretta applicazione legislativa nazionale durante la gestione dell’emergenza pandemica, ed infatti il d.l. n. 33/2020 ha stabilito all’art. 1, comma 7, che possa essere disposta la quarantena precauzionale da parte dell’autorità sanitaria nella logica di sospetto da contagio COVID, e, per quanto più interessa, rientravano nel caso di sospetto ID e potevano essere sottoposti a quarantena precauzionale i soggetti ritenuti portatori di un caso probabile di ID secondo quanto disposto dalla Circolare Ministeriale n. 5443/2020, il cui allegato 1 ha definitivo il caso probabile di ID come “ un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus ”.
2.2. Così tracciati i criteri ermeneutici, è ora possibile entrare nel merito del ricorso riconoscendo l’infondatezza del primo motivo di doglianza. Il principio di precauzione al quale è ricondotta l’attività della P.A in relazione alla salute dei cittadini, ancora di più in epoca pandemica, acconsentiva l’adozione del provvedimento oggetto di ricorso non solo nei casi accertati di ID, ma anche nei casi probabili, come definito dall’allegato 2 della Circolare n. 5443/2020, a cui ha fatto seguito il test con campione molecolare in data 30.07.2021 che ha confermato la definitiva positività della ricorrente al ID.
2.3. Inoltre, è infondato il secondo motivo di doglianza, atteso che l’esito del tampone molecolare ha dato la certezza della positività al ID senza indicazione di errore alcuno nell’esecuzione del test, e senza dubbio alcuno da parte della comunità scientifica sull’idoneità del test molecolare a dare le adeguate certezze in merito alla positività al virus.
2.4. Infine, è infondato anche il terzo motivo di ricorso, atteso che l’erronea indicazione del dato normativo riguarda un aspetto meramente formale stante la coincidenza e l’ampliamento dei poteri attribuiti alla P.A. nella serrata successione/integrazione dei testi normativi riferibili al d.l. n. 6/2020, abrogato dal dl. n. 19/2020, e quest’ultimo testo normativo successivamente integrato dal d.l. n. 33/2020. Parimenti, l’indistinto uso dei termini quarantena/isolamento non toglie valore alla correttezza del provvedimento adottato che per presupposti, contenuto, ed esito valutativo è stato adottato in base a un caso probabile di ID, il quale è stato poi confermato nella sua attualità con test molecolare, la cui revoca è avvenuta solo a fronte di un successivo controllo che ha dato esito negativo sempre attraverso tampone molecolare.
3. Infine, in punto di danno risarcibile, anche nel caso fosse stato integrato il presupposto del danno ingiusto, la ricorrente non ha fornito adeguata prova del nesso eziologico intercorrente tra il vulnus asseritamente patito a seguito del proprio allontanamento dal luogo di lavoro e il provvedimento di quarantena. L’attività presso cui questa prestava servizio era quella gestita dal marito, il quale non è dato sapere in cosa sia stato impedito, al fine di scongiurare la chiusura dell’esercizio per il periodo di quarantena, dall’affidare la gestione temporanea a soggetti estranei al probabile contagio o dal nominare un proprio rappresentante istitore.
4. Pertanto, per le superiori ragioni, la domanda di annullamento va dichiarata improcedibile e quella risarcitoria deve essere rigettata nel merito. Le spese di giudizio devono seguire la soccombenza tra le parti e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- dichiara improcedibile l’azione di annullamento;
- rigetta l’azione risarcitoria.
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di ciascuna delle Amministrazioni resistenti in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
EL RE, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
LE RH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RH | EL RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.